Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/06/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1596/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 1596/2025
R.G. instaurato da
) con l'avv. RAZA ILEANA e l'avv. RADICI Parte_1 C.F._1
MICHELE
e
( ) con l'avv. RAMIREZ ANNAMARIA e l'avv. Parte_2 C.F._2
DUSI ALESSANDRO con l'intervento EL
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia EL divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi ELl'art. 127-ter c.p.c. e che di seguito si trascrivono integralmente:
“1) il SI. , esclusivo proprietario ELla casa coniugale sita in SE Del AR Parte_1
(Bs) Viale Michelangelo n.65, continuerà a risiedere presso tale abitazione unitamente ai figli;
2) A definizione di ogni rapporto patrimoniale, al fine ELla completa risoluzione di ogni questione economica esistente tra le parti e quale elemento funzionale per la soluzione ELla crisi familiare, ai sensi e per gli effetti ELl'art. 19 L. n. 74/87, a titolo di liquidazione una tantum ai sensi
1
Tribunale ritiene equa, i coniugi così statuiscono:
a) , nato a [...] il [...] (C.F. ), proprietario ELla quota Parte_1 C.F._1
EL 100%, promette di cedere alla SI.ra nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
) che promette di accettare, l'intera quota di sua proprietà ELla seguente C.F._2
unità immobiliare, sita in SE EL AR (Bs) facente parte EL Condominio denominato
“Condominio Michelangelo” Viale Michelangelo n.104/106 e precisamente:
- appartamento composto da soggiorno, cucina e porzione di giardino esclusivo al piano terra, due camere, bagno, disimpegno e balcone al piano primo;
annessa cantina al piano seminterrato. Il tutto censito nel Catasto Fabbricati EL suddetto comune come segue:
- Sez. Urbana NCT foglio 20 mapp. 118 sub.2, viale Michelangelo n.106, piano T-1-S1, zona cens.1, cat. A/2 cl.2, vani 4,5, superficie catastale totale mq 75 e RC Euro 604,25 graffato con il mapp. 168 e con il mapp. 172 EL foglio NCT/20.
b) per il trasferimento in proprio favore ELla quota EL 100% di proprietà EL SI. Pt_1 ELl'immobile meglio descritto al punto 2a), la SI.ra si impegna a versare al SI. Parte_2
, la somma complessiva di €. 89.000,00 (ottantanovemilaeuro/00) con le seguenti Parte_1
modalità:
- €. 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, che è stata versata contestualmente alla sottoscrizione EL ricorso, mediante assegno circolare. Qualora la SI.ra non dovesse Pt_2
sottoscrivere la conferma ELle condizioni di divorzio al momento EL deposito ELla dichiarazione di rinuncia alla comparizione personale ELle parti in udienza e contestuale conferma ELle condizioni contenute nel ricorso introduttivo EL giudizio il SInor avrà diritto di trattenere Pt_1 suddetta somma a titolo di penale e gli accordi in merito al trasferimento ELl'immobile si intenderanno caducati, con conseguente obbligo ELla SInora di rilasciare Pt_2 immediatamente l'immobile de quo. Parimenti il SInor avrà diritto di trattenere detta Pt_1
somma in caso di mancato perfezionamento EL trasferimento immobiliare per causa imputabile alla SInora In caso di perfezionamento EL trasferimento tale somma sarà imputata alla Pt_2
prestazione dovuta;
- €.79.000,00 a titolo di prezzo da versarsi al momento EL rogito notarile, che dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione ELl'emananda sentenza di divorzio da parte EL
Tribunale di Brescia;
c) Tutte le spese, ivi comprese le tasse, relative al trasferimento immobiliare resteranno a carico ELla parte acquirente SI.ra Pt_2
2 d) La SI.ra si impegna a pagare interamente tutte le utenze relative all'immobile Parte_2
sito in SE EL AR (Bs) Via Michelangelo n.106, comprese le spese condominiali ordinarie e straordinarie, fatta salva la facoltà di ripetizione di queste ultime in caso di mancato perfezionamento EL trasferimento immobiliare per causa esclusivamente imputabile al SInor
, a partire dal 01.1.2025. In caso di mancato perfezionamento EL trasferimento immobiliare, Pt_1
per qualsiasi motivo, la SInora sarà tenuta a corrispondere le spese condominiali sino al Pt_2 momento nel quale occuperà l'immobile;
e) I coniugi precisano che la differenza esistente tra il valore commerciale ELl'immobile in oggetto
(€. 180.000,00 =, come dichiarato dalla SI.ra , e la minor somma richiesta dal marito per Pt_2 il trasferimento ELla proprietà alla moglie (€. 89.000,00), è da considerarsi quale somma corrispondente ad assegno divorzile una tantum, ai sensi ELl'articolo 5, comma 8, ELla legge 898 EL 1970 e successive modificazioni, corresponsione che il Tribunale ritiene equa.
3) Con l'adempimento di quanto sopra e con le previsioni concordate nel ricorso congiunto, le parti dichiarano di non aver nulla a pretendere a nessun titolo l'uno dall'altra, dichiarandosi completamente soddisfatte, sotto ogni profilo, dalle pattuizioni economiche ivi previste.
4) Spese legali compensate, con reciproca rinuncia al vincolo di solidarietà tra i rispettivi difensori previsto dall'art. 13 L.P.
5) I coniugi dichiarano di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza.”
Concisa esposizione ELle ragioni di fatto e di diritto ELla decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 30/04/1995, trascritto presso il registro ELlo stato civile EL comune di SAN IT DI FA (atto n. 1 Parte II serie A) e hanno chiesto la pronuncia EL divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini ELl'estinzione EL vincolo coniugale.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione ELl'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento EL Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili EL matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. compensa le spese di lite;
3 3. ordina all'Ufficiale ELlo Stato Civile EL Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione ELla presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di conSIlio EL giorno 11 giugno 2025
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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