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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/05/2025, n. 1920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1920 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del Giudice Dott. Luigi
Aprea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 401/22 del R.G.A.C., avente ad oggetto “Lesione personale” pendente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Gaetano Capasso n.2 C.F. rappresentato e difeso in virtù di C.F._1 procura speciale in atti dall'avv. Pasquale Serafino, C. F. ed CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, al Corso Umberto I n. 381
-attore-
E società di diritto francese, con sede secondaria in Milano, via Tiziano CP_1
n 32 (P.IVA - con rappresentanza gestione sinistri per l'Italia presso P.IVA_1
codice fiscale e partita IVA n. in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_2 ad litem Dott. (C.F. e Controparte_3 CodiceFiscale_3 rappresentata e difesa dagli avv.ti Erika Villanova ( ) del Foro di C.F._4
Milano e. (C.F. ) del Foro di Trento, in qualità Controparte_4 C.F._5 di socio dello con sede in Trento, via degli Orbi n. 6 ed Controparte_5 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Rossella De Angelis, sito in Via Vico
II Ugolino 12, 81037 Sessa Aurunca (CE)
- convenuta-
NONCHE'
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_6 P.IVA_3 rappresentato e difeso, dall'avv. Luigi Barone ( ) giusta procura C.F._6 generale alle liti repertorio n. 55418 - raccolta n. 16104, Notaio in Persona_1
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Roma, registrata in data 04 maggio 2022 al n. 5514/1T, elettivamente domiciliato in
Napoli alla Piazza Matteotti 2, presso la Direzione Affari Legali Territoriale Sud
-convenuta -
CONCLUSIONI
Le parti costituite concludevano come da note sostitutive dell'udienza del 05.03.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In Fatto.
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 e 118 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, come novellati in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, della legge n° 69 del 18 giugno 2009, secondo il quale “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. conveniva in giudizio la Parte_1
e al fine di sentir accogliere le seguenti CP_1 Controparte_6 conclusioni: “Dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del motociclo Piaggio Liberty Tg
DZ66710 di proprietà della società nella causazione dell'incidente de quo e, per Controparte_6
l'effetto, 2) Accogliere la domanda proposta dal sig. perché fondata in fatto ed in diritto;
3) Parte_1
Condannare la convenuta in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento dei Controparte_7 danni in favore dell' attore nella somma di 37.080,00, incluso ITT, ITP, danno morale ed eventuale personalizzazione del danno o in quella somma indeterminata che sarà meglio specificata in corso di causa anche a seguito di redigenda CTU medica, oltre interessi legali, svalutazione monetaria dal fatto al soddisfo. 4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
A fondamento della pretesa, l'attore deduceva che, il giorno 10 Aprile 2020 alle ore 09.40 circa in Caivano (Na) mentre percorreva il Corso Umberto a bordo del motociclo Honda
SH 150 tg EP 45179, in qualità di conducente, veniva investito dal motociclo Piaggio
Liberty tg DZ 66710 di proprietà della società ed assicurato con la CP_6 CP_1 che ripartiva improvvisamente, e senza utilizzare l'indicatore di direzione, da una sosta sul marciapiede per immettersi a velocità elevata nel flusso della circolazione;
per effetto del
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violento urto ricevuto il sig. rovinava al suolo unitamente al motociclo mentre l' Pt_1 investitore si allontanò repentinamente dal luogo dell'incidente.
Deduceva, inoltre che in conseguenza del sinistro riportava lesioni tali da richiedere l'immediato trasporto a mezzo del 118, presso il P.S. dell'Ospedale di Frattamaggiore
“San Giovanni di Dio” dove i sanitari gli prestavano i primi soccorsi e gli diagnosticavano:
“contusione regione della spalla”.
Riferiva, altresì, che a seguito dell'acuirsi dei dolori al fianco sinistro e per via di un evidente ematoma, il sig. si recava nuovamente al P.S. di Frattamaggiore, dove i Parte_1 sanitari gli prestavano i dovuti soccorsi e gli diagnosticavano “Frattura chiusa di costola(e), numero non specificato” a seguito del quale veniva poi ricoverato presso il dipartimento di chirurgia generale
Si costituiva in data 05.04.22 la la quale, preliminarmente, eccepiva il CP_1 disconoscimento del sinistro da parte della sig.ra conducente del CP_8 motociclo piaggio liberty, la quale dichiarava che il Sig. era scivolato da solo Pt_1 esclusivamente per distrazione o perdita equilibrio nell'effettuare la curva e di non aver avuto alcun contatto/urto con il proprio scooter.
Pertanto, nessuna colpa era da attribuirsi ai convenuti, posto che non esisteva prova oggettiva dell'urto tra i veicoli né, tantomeno, che il motociclo Piaggio avesse invaso la corsia di marcia dell'attore e non poteva, quindi, neppure trovare applicazione l'art. 2054 co. II cc, in tema di presunzione di colpa in assenza di impatto.
Si costituiva in data 11.01.23, premettendo che nella fattispecie Controparte_6 trovava ampia applicazione quanto sancito dall'art. 18 della legge 24/12/1969 n. 990, il quale recitava espressamente che: “il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante per i quali a norma della presente legge vi è l'obbligo di assicurazione ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore...”. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, incombeva al danneggiato che agisce per il risarcimento l'onere di provare la colpa del convenuto (C.C.
28/10/1980 n. 5795).
Nel merito osservava che l'attore deduceva che la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro era ascrivibile alla condotta di guida del conducente del motociclo in questione, considerato che, allo stato, non risultavano provati né l'an né il quantum
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richiesto la comparente Società si riservava ogni ulteriore osservazione all'esito dell'espletanda istruttoria.
Venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale nonché CTU medico-legale e sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note depositate per la trattazione cartolare dell'udienza del 05.03.25, la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Questioni preliminari
Prima dell'esame del merito, deve essere dichiarata la validità dell'atto introduttivo, atteso che il medesimo permette certamente di individuare gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria proposta dall'istante nei confronti della convenuta. Sussiste, altresì, la astratta legittimazione delle parti in causa che si trae dalla prospettazione fattuale e dalla documentazione prodotta, oltre che dalla assenza di contestazioni al riguardo.
Sempre in via preliminare va dato atto della procedibilità della domanda ai sensi degli artt.
145 e ss. del d.lgs. n. 209/2005 stante l'invio della richiesta di risarcimento a mezzo raccomandata all'impresa assicurativa qui convenuta, oltre che dell'invito alla stipula del procedimento di negoziazione assistita.
3. Nel merito
Passando al merito della fattispecie in esame, la domanda risarcitoria può accogliersi per le ragioni e nei limiti che seguono.
Dall'attività istruttoria svolta emerge un quadro probatorio che, complessivamente considerato, non consente di ritenere pienamente dimostrata la sussistenza del fatto storico posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio.
Nella fattispecie in esame, la contraddittoria ricostruzione della dinamica fornita dall'unico teste Sig. che ha dichiarato di avervi assistito, non consente di ritenere superata Tes_1 la presunzione di pari corresponsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c.; ed invero, per l'applicazione della presunzione in esame, non basta l'accertamento della violazione di una norma di prudenza, anche grave, commessa da uno dei conducenti coinvolti nel sinistro, bensì occorre che emerga ex actis la condotta assolutamente immune da colpa dell'altro conducente, il quale deve fornire compiuta dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.
Ebbene, le dichiarazioni fornite dal teste di parte attrice, Sig. unico teste Testimone_2
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ad aver assistito personalmente al sinistro dichiara: “Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto vi ho assistito.” “Il fatto è avvenuto all'incirca alla metà di aprile dell'anno 2020, di Tes_3 mattina;
io mi trovavo fuori al panificio che si chiama Iazzetta e che si trova nel Comune di Caivano, in
Corso Umberto;
mi ero recato lì a piedi, poiché il panificio dista circa duecento o trecento metri da casa mia;
mi trovavo fuori al panificio in fila poiché era il periodo della pandemia e non si poteva entrare in più persone.” A.D.R.: “In queste circostanze ho visto una postina a bordo di una moto, la quale è scesa dal marciapiede dove c'ero anche io, senza guardare la strada, e così facendo, immettendosi in strada, ha colpito con il suo lato anteriore destro, il lato anteriore sinistro di un'altra moto, modello Honda SH, che già era in strada e procedeva nello stesso senso di marcia della postina.” A.D.R.: “Preciso che l'impatto è avvenuto tra le ruote anteriori dei due mezzi, che si sono strusciate;
dopo l'urto la postina ha proseguito la Co sua marcia, mentre il conducente del è caduto sul suo lato sinistro.” A.D.R.: “Dopo l'accaduto la postina si è allontanata e non si è neppure fermata, ma un'altra persona presente è riuscita a prendere il numero di targa del suo mezzo;
preciso che è stata un'altra persona che ha preso il numero di targa della postina e non io.” A.D.R.: “Ricordo che il mezzo condotto dalla postina era di colore giallo e recava il marchio di “ ; A.D.R.: “A bordo del mezzo SH vi era solo il conducente e indossava il CP_6 casco.” A.D.R.: “Dopo l'accaduto il conducente della moto SH si trovava a terra e lamentava dolore alla parte superiore del corpo;
insieme a me si sono avvicinata altre persone, ma nessuno di noi ha toccato il motociclista a terra;
un'altra persona presente ha chiamato l'ambulanza.” A.D.R.: “Dopo circa cinque o sei minuti sono arrivati anche i familiari del conducente della moto SH che stava a terra;
preciso che i familiari di questa persona abitano a poca distanza da dove è avvenuto il fatto;
a quel punto ho lasciato i miei recapiti a loro e mi sono allontanato.” “Sin quando sono rimasto sul posto non ho visto Tes_3 giungere l'ambulanza né forze dell'ordine.” A.D.R. sulle circostanze articolate da parte convenuta:
“Preciso che la conducente della moto delle prima di immettersi in strada non si accertò di chi CP_6 provenisse da dietro;
ribadisco che dopo il fatto la conducente della moto della non si fermò a prestare CP_6 soccorso;
ribadisco, inoltre, che le ruote dei due veicoli si sono strusciate e dopo l'impatto l'Honda SH perse
l'equilibrio.” A.D.R.: “Preciso che la strada dove è avvenuto il sinistro è a doppio senso di marcia e
l'incidente è avvenuto nel senso di marcia che va verso Caserta.”
Da tale ricostruzione appare altamente inverosimile che un urto avvenuto tra le due ruote anteriori dei motoveicoli, in posizioni esattamente speculari tra loro, abbia potuto determinare la caduta al suolo dell'uno e, invece, alcuna ripercussione per l'altro, che, anzi, si sarebbe allontanato senza neppure avvedersi dell'accaduto.
La descrizione della dinamica attorea non trova conforto neanche nelle dichiarazioni della
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teste, moglie del Sig. che in qualità di teste “de relato actoris”, non Testimone_4 Pt_1 assisteva personalmente al sinistro e pertanto, pur avendo una valenza attenuata per tutto quanto non sia stato direttamente conosciuto dalla stessa, può solo confermare le lesioni subite dall'istante a seguito del sinistro, rendendo le seguenti dichiarazioni: “ : era il 10 aprile 2020, di mattina, ero a casa quando ho ricevuto una telefonata da parte di mio marito che Pt_1 urlando mi invitava a recarmi sul luogo del sinistro in Corso Umberto, a Caivano, vicino casa nostra;
quando sono giunta sul posto c'era il motorino, un SH, di fianco a il quale era a terra e non voleva Pt_1 essere toccato perché sentiva dolore;
c'erano altre persone intorno a lui, ma non c'era tra queste il conducente del veicolo con il quale vi era stato il sinistro;
da informazioni assunte dai presenti mi è stato riferito che il motoveicolo investitore era delle quando sono arrivata era già stata chiamata CP_6
l'ambulanza, che è giunta sul posto, mentre io sono tornata a casa perché lì c'erano i miei figli, mi sembra che il padre di mio marito lo abbia raggiunto in ospedale;
lamentava dolore a tutta la parte Pt_1 superiore del corpo, in particolar modo al torace e all'addome; mio marito era da solo sul motoveicolo;
mio marito ancora oggi a seguito del sinistro porta delle conseguenze, si è incurvato, non respira bene e quando
è brutto tempo ne risente maggiormente;
il conducente del motoveicolo delle Poste per tutto il tempo che io sono rimasta sul luogo del sinistro non è mai ritornato;
ADR: sui capi di cui alla prova contraria articolata dl procuratore della nulla posso dire, poiché non ero presente al momento del CP_1 sinistro, però quando sono giunta sul posto mi è stata descritta dai testimoni oculari una dinamica diversa da quella che mi viene letta”.
Dalle suddette scarne e contraddittorie dichiarazioni testimoniali, non appare esaustivamente raggiunta la piena prova del fatto storico dedotto e appare pertanto opportuno attribuire una corresponsabilità al 50% tra le parti.
Sul piano degli elementi probatori relativi alla dinamica del sinistro ed alla sue conseguenze pregiudizievoli oggetto di valutazione giudiziale nel caso di specie occorre precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si
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presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630;
7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).
La consulenza tecnica medico-legale espletata nel corso del processo dal CTU dott.
[...]
, unitamente alle risultanze probatorie precedentemente analizzate, consente di Per_2 ritenere dimostrata l'ammissibilità del nesso di causalità materiale tra l'evento traumatico
(la caduta al suolo a seguito dello scontro tra i motocicli) e le lesioni iniziali riportate dal ovvero “frattura della II, IV, V costa di sin, e verosimilmente della VI e VIII sin …””, Pt_1 essendosi accertato che “le lesioni riportate sono compatibili con la dinamica dell'incidente riferita” ed, in particolare, che “l'esame della documentazione medica esibita, alla luce dell'anamnesi e delle attuali conoscenze scientifiche e dell'esperienza in fattispecie omologa, provano la sussistenza del rapporto di causalità materiale”.
Si rileva in consulenza che, alla luce del dato anamnestico e della documentazione sanitaria in atti valutata in base alla classica criteriologia medico-legale, i postumi invalidanti permanenti concernenti la compromissione anatomica e funzionale dell'arto superiore sinistro sono in pieno rapporto causale con le lesioni traumatiche obiettivamente riscontrate, ritenendosi soddisfatti i criteri di compatibilità per nesso: cronologico, topografico, efficienza quali-quantitiva, continuità nella seriazione dei fenomeni con esclusione di altri momenti etiologici, ed, in particolare, il “principio della proporzionalità tra l'entità della causa e la gravità del danno prodotto, nel senso di logica corrispondenza e concordanza fra l'energia posseduta dall'agente lesivo, la resistenza dell'organo colpito e l'entità delle lesioni (nel caso de quo vi è compatibilità) , ed il “principio della compatibilità che esiste quando la natura della causa è la specie del danno prodotto sono conciliabili sotto il profilo clinico ed anatomo patologico, nel senso che il tipo delle lesioni sia compreso negli effetti noti che quel fattore causale suole produrre (nel caso de quo vi è compatibilità)”.
Dall'istruttoria emerge, quindi, che le conseguenze pregiudizievoli derivate dall'evento dannoso risultano per dinamica lesiva, momento di evidenziazione clinica, evoluzione riparativa e documentazione esibita compatibili con la modalità di svolgimento dell'incidente stradale descritto nell'atto di citazione, consentendo di ritenere provato il nesso di causalità giuridica intercorrente tra il danno-evento e gli esiti stabilizzati del processo patologico concernenti sintomi dolorosi in corrispondenza delle pregresse
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fratture ossee e del relativo deficit funzionale.
Per quanto concerne l'individuazione dei profili di responsabilità nella causazione dell'incidente, occorre richiamare l'art. 2054 c.c., quale diposizione in grado di fornire una regola per il riparto della responsabilità civile in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro, per quanto riguarda la colpa dei conducenti e l'apporto causale delle rispettive condotte rispetto al fatto dannoso prodotto: si presume, fino a prova contraria, che ciascun conducente abbia provocato con pari colpa e con pari efficienza causale i danni cagionati dallo scontro.
Tuttavia, tale presunzione può trovare applicazione soltanto ove le risultanze probatorie non consentano di accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia causato l'evento dannoso;
essa svolge infatti una funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui non possano attribuirsi le effettive responsabilità dell'incidente stradale e “non sia possibile stabilire concretamente né il grado di colpa dei due conducenti, né le cause o le modalità del sinistro” (Cassazione civile n.23300/2022).
Sulla scorta di tale considerazione può quindi osservarsi che la pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., integri una c.d. presunzione relativa: essa, infatti, opera fino a prova contraria.
Alla luce del consolidato indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità il criterio presuntivo di cui all'art. 2054 c.c. 2° comma, può dirsi superato quando all'esito della valutazione delle prove, sia individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti, e risulti, altresì, che l'altro conducente si sia, per converso, uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza, fornendo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando, non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (cfr.
Cass. civ. n. 12524/2000; Cass. civ. n. 4130 /2017).
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche “indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente” (Cass. civ. 19115/2020; Cass. civ. n. 13672/2019; Cass. civ. n. 18340/2013).
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In altri termini, il concorso di colpa del soggetto danneggiato può essere escluso, non solo quando il conducente abbia fornito la prova d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando dalle modalità di verificazione del sinistro risulta con certezza che non vi era per la vittima alcuna concreta possibilità di poter prevenire o evitare l'incidente stradale;
una tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'altro conducente abbia compiuto una imprudente manovra di marcia eseguita invadendo l'altrui corsia di marcia in modo così repentino ed imprevisto da costituire un ostacolo improvviso e inevitabile, al punto tale da non consentire al soggetto danneggiato, anche usando la dovuta diligenza, di evitare l'impatto.
Nella fattispecie in esame, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, non può ritenersi dimostrata, in termini certi ed univoci, l'incidenza causale esclusiva del comportamento del conducente del motociclo piaggio Liberty nella determinazione del sinistro da cui sono scaturite le sopra indicate conseguenze pregiudizievoli in danno di . Parte_1
Per quanto concerne il “quantum debeatur”, dalla documentazione in atti e dall'espletata
Consulenza Tecnica d'Ufficio medico - legale espletata in corso di causa a firma del dott.
– la quale, essendo logicamente ed esaustivamente argomentata, è Persona_2 pienamente condivisa e fatta propria dallo scrivente giudicante, risulta come, a seguito dell'evento dannoso dedotto in lite, abbia riportato lesioni personali consistenti Parte_1 in “Trauma contusivo spalla e caviglia sx” e “frattura II, III, V, VI, VII costa sinistra e di trauma dorsale” ritenuti di evidente compatibilità causale con l'evento descritto in atti.
A tal riguardo appare utile riportare quanto espresso dal CTU nella relazione depositata riguardo alle lesioni riportate da dal sinistro per cui è causa: “In base alle Parte_1 circostanze dichiarate nell'atto di citazione nonché al rilievo anamnestico, all'esame della documentazione sanitaria gli atti è possibile riconoscere tali lesioni quale conseguenza dell'incidente per cui è causa, per soddisfazione dei requisiti principali del nesso di causalità criteri per l'esistenza del nesso di causalità
(cronologico, dell'efficienza quantitativa e dell'adeguatezza qualitativa, topografico, della continuità nella seriazione dei fenomeni e dell'esclusione di altri momenti eziologici)”.
Per quanto riguarda l'identificazione di postumi permanenti si fa riferimento al danno biologico pari al 9% (nove per cento) sono invece valutabili in relazione alla natura ed all'entità clinico-funzionale delle lesioni accertate i seguenti periodi di inabilità: invalidità temporanea totale di giorni 40 (quaranta); invalidità temporanea parziale al 75% di giorni
30 (trenta); invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 30 (trenta).
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In definitiva, dunque, tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro (36 anni), si ritiene congruo liquidare, facendo riferimento alle tabelle di cui all'art. 139 D.Lgs
2005/209 trattandosi di lesioni micro-permanenti (secondo l'ultimo aggiornamento ministeriale), a titolo di risarcimento del danno biologico, valutato all'attualità, la seguente somma di:
Euro 2.209,60 per 40 giorni di invalidità temporanea totale
Euro 1.242,90 per 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 75 %;
Euro 828,60 per 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50 %;
Euro 17.157,97 di danno biologico permanente.
€ 408,00 per spese mediche successive documentate.
L'importo complessivo, comprensivo di tutte le dette voci di danno biologico permanente e temporaneo è, pertanto, pari ad € 21.847,07, ridotto alla metà, in applicazione della corresponsabilità, € 10.923,53 a cui vanno decurtati ulteriori € 4.640,00, somma già liquidata dalla compagnia ex art. 2054 c.c. = € 6.283,53
Non spetta, invece, il danno morale alla luce del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità. Invero la S. C. con sentenza n. 17209/2015 ha stabilito che in caso di lesioni micropermanenti, deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce di danno non patrimoniale, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni. Il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, ciò non sia avvenuto, posto che l'attore si è limitata a domandare il ristoro di tutti i danni, omettendo di argomentare e soprattutto provare l'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza soggettiva specifica.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, inoltre, in caso di ritardo nell'adempimento, deve, altresì, tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario (si ricordi, infatti, che, come previsto dall'art. 1219 c.c. annovera le obbligazioni da fatto illecito tra quei particolari tipi di obbligazioni in cui la mora è in re); tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica dei c.d. interessi “compensativi”, con la precisazione, tuttavia, che
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detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso, ed ex multis, Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, n.
1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Tribunale ritiene equo riconoscere in capo all'attore altresì gli interessi, al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., dalla data dell'evento dannoso (10/04/2020), sull'importo risarcitorio innanzi riconosciuto devalutato all'epoca del sinistro facendo applicazione dell'indice
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (c.d. indice FOI di devalutazione), e, quindi, anno per anno, ogni successivo 10 aprile e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo. Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla pubblicazione della sentenza (cfr., in tal senso,
Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 e s.m.i., in relazione al valore della controversia e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte attrice vittoriosa, già ridotte del 50% in considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda.
Quanto, infine, alle spese di CTU, le stesse si pongono definitivamente, nei soli rapporti interni tra le parti e ferma restando la solidarietà passiva di tutte loro nei confronti del
Consulente (cfr. Cass. 28094/2009), ad esclusivo carico di parte convenuta.
P.Q.M.
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IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in solido in persona Controparte_6
del legale rappresentante p.t. e la al pagamento, in favore di CP_1 CP_1 Parte_1 della somma di € 6.283,535 a titolo di risarcimento danni, oltre agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, così come dettagliatamente indicato in motivazione;
• condanna in solido in persona del legale rappresentante p.t. e la Controparte_6
al pagamento, in favore di , delle spese processuali che si CP_1 CP_1 Parte_2
liquidano, in misura già ridotta del 50%, in € 2.538,50, per compenso professionale ed
€ 545,00 per spese documentate, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione in favore del procuratore antistatario;
• pone definitivamente a carico delle parti soccombenti le spese di C.T.U.
Così deciso in Aversa, 21.05.25
Il Giudice
Dott. Luigi Aprea
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