Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2024, n. 12833
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Sentenza 10 maggio 2024

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In tema di azione volta alla costituzione della rendita vitalizia, la previsione dell'art. 13, commi 4 e 5, l. n. 1338 del 1962 va interpretata nel senso che, salvo il caso che si accerti la fittizietà dei documenti, la prova scritta dell'esistenza e durata del rapporto (presupposti per la costituzione della rendita) esime da ogni altra dimostrazione circa il concreto svolgimento dell'attività lavorativa, in quanto il prestatore è gravato da un'obbligazione di "facere", i cui tempi e modalità sono decisi dal datore di lavoro, che, ex art. 12, l. n. 153 del 1969, resta obbligato a corrispondere la contribuzione dovuta perfino in assenza di una effettiva prestazione, purché il rapporto di lavoro sia giuridicamente esistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2024, n. 12833
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12833
    Data del deposito : 10 maggio 2024

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