TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/10/2025, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
ESITO UDIENZA EX ART. 127 TER DEL 22/10/2025
Il giorno 29/10/2025 è stata trattata dinanzi al Giudice dott.ssa MA Casale la causa
RG. n. 3131/2020 secondo le modalità della trattazione cartolare di cui all'art. 127 ter c.p.c.
TRA
, C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso giusta mandato in atti dall'avvocato Nello Pizza, presso lo studio del quale sito in Avellino alla via L. B. O. Mancini, n. 12, elegge domicilio
OPPONENTE
E
, già , a seguito di mero Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
cambio di denominazione sociale), in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti dall'avv.
AR OS, presso il cui studio sito in Verona, al vicolo S. Bernardino, 5A, elegge domicilio
OPPOSTA
Il Giudice, lette le note a trattazione scritta con cui le parti hanno provveduto a precisare le proprie conclusioni per l'udienza odierna, decide la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale.
.
IL GIUDICE
Dott.ssa MA Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona della dott.ssa MA Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 22 ottobre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3131 R.G. dell'anno 2020 vertente
TRA
, C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso giusta mandato in atti dall'avvocato Nello Pizza, presso lo studio del quale sito in Avellino alla via L. B. O. Mancini, n. 12, elegge domicilio
OPPONENTE
E
, già , a seguito di mero Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
cambio di denominazione sociale), in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti dall'avv.
AR OS, presso il cui studio sito in Verona, al vicolo S. Bernardino, 5A, elegge domicilio
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta Preliminarmente si evidenzia che la scrivente è subentrata in sostituzione del precedente Giudicante nella trattazione della presente vertenza all'odierna.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate , decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio ha chiesto ingiungersi al sig. Controparte_1 Parte_1
il pagamento dell'importo di euro 7.635,48, oltre a interessi di mora al tasso
[...]
legale da calcolarsi sul solo capitale sino al saldo e spese in virtù del saldo a debito di un contratto di apertura di credito da utilizzarsi mediante carta di credito ad uso rotativo
(c.d. revolving), stipulato con CL BA PLC.
La pretesa creditoria vantata in fase monitoria dalla (dichiaratasi Controparte_1
cessionaria del credito) si fonda dunque su detti rapporti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 359/2020 del 20/03/2020 emesso dal Tribunale di Avellino con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 7.635,48, eccependo in diritto: il difetto di legittimazione attiva dell'odierna stante la mancata prova della titolarità in capo alla ricorrente del credito azionato;
la nullità del contratto per difetto della forma scritta ad substantiam ex art. 117 TUB – disconoscendo peraltro la conformità della copia all'originale; la nullità del decreto ingiuntivo per carenza della prova scritta del credito azionato;
l'usurarietà del TAN e TAEG convenuti nel contratto e la conseguente nullità delle relative clausole.
Ha dunque concluso, chiedendo in accoglimento della spiegata opposizione di revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimo per i motivi esposti in premessa.
Parte opposta nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Rigettata la richiesta ex art. 648 c.p.c., esperita la mediazione obbligatoria e depositate le memorie istruttorie ex art. 183 VI comma c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza del 22.10.2025 per precisazione delle conclusioni e per discussione ex art. 281 sexies
c.p.c., celebrata secondo le formalità della trattazione cartolare e decisa all'esito con sentenza con contestuale motivazione.
DIRITTO
L'opposizione è fondata.
Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione nel quale va innanzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente.
Infatti, com'è noto, "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art.
1460 c.c." (Cass. ord. n. 25584/18).
Ciò anche con riferimento alla titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, che è “un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento,
o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”
(Cass. S.U. 2951/2016), tanto è vero che le contestazioni, da parte del convenuto/opponente, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore sostanziale hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti. Conseguentemente la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso “è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa”.
Venendo al caso di specie, dalla prospettazione della ricorrente nel ricorso per ingiunzione si evince che il contratto concluso con CL BA PLC è stato ceduto a con atto di cessione del 08.07.2017 e che la relativa cessione con CP_2
contestuale intimazione di pagamento è stata notificata all'odierno opponente a mezzo raccomandata A/R.
Di contro, l'odierna opponente fin dal proprio atto introduttivo ha contestato la legittimazione attiva della cessionaria rappresentando al riguardo che la mancata prova della titolarità in capo alla ricorrente del credito azionato.
A fronte di dette censure, parte opposta, non ha assolto all'onere sulla stessa incombente, non avendo offerto prova documentale, nemmeno nei termini istruttori di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., della titolarità dal lato attivo del rapporto.
Invero, la società cessionaria non ha versato in atti a sostegno della propria titolarità
l'estratto della gazzetta ufficiale da cui risulterebbe la predetta cessione.
Inoltre, il contratto azionato in sede monitoria ed asseritamente concluso con CL
BA PLC risulta, però, sottoscritto da (cfr. allegato 2 fasc. Parte_2
monitorio) non essendovi, al contrario, alcuna sottoscrizione da parte della “CL
BA”.
Ed ancora, la copia fotostatica depositata risulta incompleta, stante la mancanza di ben cinque delle otto pagine di cui sarebbe composto il documento ed inoltre le condizioni contrattuali sono illeggibili.
Di poi, la società cessionaria ha depositato a sostegno della propria titolarità la notifica di detta cessione al debitore, il contratto di cessione con la relativa lista dei crediti ceduti e del nominativo del debitore ceduto, caratterizzati però da una serie di
“omissis” che non consentono di individuare le tipologie di crediti ceduti documenti, dunque, insufficienti a provare la propria titolarità. Inoltre, la dichiarazione di cessione del credito è un atto unilaterale da cui non si evince né la provenienza né la sottoscrizione non facendo, di conseguenza, fede in alcun modo.
Il difetto di prova del trasferimento determina l'insussistenza di una prova sufficiente della titolarità, in capo alla convenuta opposta del credito azionato.
Ne consegue, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione per difetto di prova della titolarità attiva del rapporto.
Le ulteriori domande restano assorbite, poiché il difetto di titolarità attiva del rapporto
è motivo da solo sufficiente a fondare la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda creditoria nei loro confronti.
Quanto alle spese di lite, le stesse - liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 147/2022, valutato il valore della lite e tenuto conto delle fasi espletate e con decurtazione per la fase decisionale trattata secondo le modalità semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c. - seguono la soccombenza dell'opposta ai sensi dell'art. 91
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, seconda sezione civile, in persona del Giudice Onorario, Dr.ssa
MA Casale, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 3131/2021 del
R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
- ACCERTA E DICHIARA il difetto di legittimazione attiva dell'opposta e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo n. 359/2020 emesso nei confronti di
. Parte_1
-CONDANNA l'opposta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro €
4.227,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti.
Così deciso in data
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa MA Casale
SECONDA SEZIONE CIVILE
ESITO UDIENZA EX ART. 127 TER DEL 22/10/2025
Il giorno 29/10/2025 è stata trattata dinanzi al Giudice dott.ssa MA Casale la causa
RG. n. 3131/2020 secondo le modalità della trattazione cartolare di cui all'art. 127 ter c.p.c.
TRA
, C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso giusta mandato in atti dall'avvocato Nello Pizza, presso lo studio del quale sito in Avellino alla via L. B. O. Mancini, n. 12, elegge domicilio
OPPONENTE
E
, già , a seguito di mero Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
cambio di denominazione sociale), in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti dall'avv.
AR OS, presso il cui studio sito in Verona, al vicolo S. Bernardino, 5A, elegge domicilio
OPPOSTA
Il Giudice, lette le note a trattazione scritta con cui le parti hanno provveduto a precisare le proprie conclusioni per l'udienza odierna, decide la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale.
.
IL GIUDICE
Dott.ssa MA Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona della dott.ssa MA Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 22 ottobre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3131 R.G. dell'anno 2020 vertente
TRA
, C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso giusta mandato in atti dall'avvocato Nello Pizza, presso lo studio del quale sito in Avellino alla via L. B. O. Mancini, n. 12, elegge domicilio
OPPONENTE
E
, già , a seguito di mero Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
cambio di denominazione sociale), in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti dall'avv.
AR OS, presso il cui studio sito in Verona, al vicolo S. Bernardino, 5A, elegge domicilio
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta Preliminarmente si evidenzia che la scrivente è subentrata in sostituzione del precedente Giudicante nella trattazione della presente vertenza all'odierna.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate , decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio ha chiesto ingiungersi al sig. Controparte_1 Parte_1
il pagamento dell'importo di euro 7.635,48, oltre a interessi di mora al tasso
[...]
legale da calcolarsi sul solo capitale sino al saldo e spese in virtù del saldo a debito di un contratto di apertura di credito da utilizzarsi mediante carta di credito ad uso rotativo
(c.d. revolving), stipulato con CL BA PLC.
La pretesa creditoria vantata in fase monitoria dalla (dichiaratasi Controparte_1
cessionaria del credito) si fonda dunque su detti rapporti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 359/2020 del 20/03/2020 emesso dal Tribunale di Avellino con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 7.635,48, eccependo in diritto: il difetto di legittimazione attiva dell'odierna stante la mancata prova della titolarità in capo alla ricorrente del credito azionato;
la nullità del contratto per difetto della forma scritta ad substantiam ex art. 117 TUB – disconoscendo peraltro la conformità della copia all'originale; la nullità del decreto ingiuntivo per carenza della prova scritta del credito azionato;
l'usurarietà del TAN e TAEG convenuti nel contratto e la conseguente nullità delle relative clausole.
Ha dunque concluso, chiedendo in accoglimento della spiegata opposizione di revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimo per i motivi esposti in premessa.
Parte opposta nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Rigettata la richiesta ex art. 648 c.p.c., esperita la mediazione obbligatoria e depositate le memorie istruttorie ex art. 183 VI comma c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza del 22.10.2025 per precisazione delle conclusioni e per discussione ex art. 281 sexies
c.p.c., celebrata secondo le formalità della trattazione cartolare e decisa all'esito con sentenza con contestuale motivazione.
DIRITTO
L'opposizione è fondata.
Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione nel quale va innanzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente.
Infatti, com'è noto, "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art.
1460 c.c." (Cass. ord. n. 25584/18).
Ciò anche con riferimento alla titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, che è “un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento,
o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”
(Cass. S.U. 2951/2016), tanto è vero che le contestazioni, da parte del convenuto/opponente, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore sostanziale hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti. Conseguentemente la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso “è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa”.
Venendo al caso di specie, dalla prospettazione della ricorrente nel ricorso per ingiunzione si evince che il contratto concluso con CL BA PLC è stato ceduto a con atto di cessione del 08.07.2017 e che la relativa cessione con CP_2
contestuale intimazione di pagamento è stata notificata all'odierno opponente a mezzo raccomandata A/R.
Di contro, l'odierna opponente fin dal proprio atto introduttivo ha contestato la legittimazione attiva della cessionaria rappresentando al riguardo che la mancata prova della titolarità in capo alla ricorrente del credito azionato.
A fronte di dette censure, parte opposta, non ha assolto all'onere sulla stessa incombente, non avendo offerto prova documentale, nemmeno nei termini istruttori di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., della titolarità dal lato attivo del rapporto.
Invero, la società cessionaria non ha versato in atti a sostegno della propria titolarità
l'estratto della gazzetta ufficiale da cui risulterebbe la predetta cessione.
Inoltre, il contratto azionato in sede monitoria ed asseritamente concluso con CL
BA PLC risulta, però, sottoscritto da (cfr. allegato 2 fasc. Parte_2
monitorio) non essendovi, al contrario, alcuna sottoscrizione da parte della “CL
BA”.
Ed ancora, la copia fotostatica depositata risulta incompleta, stante la mancanza di ben cinque delle otto pagine di cui sarebbe composto il documento ed inoltre le condizioni contrattuali sono illeggibili.
Di poi, la società cessionaria ha depositato a sostegno della propria titolarità la notifica di detta cessione al debitore, il contratto di cessione con la relativa lista dei crediti ceduti e del nominativo del debitore ceduto, caratterizzati però da una serie di
“omissis” che non consentono di individuare le tipologie di crediti ceduti documenti, dunque, insufficienti a provare la propria titolarità. Inoltre, la dichiarazione di cessione del credito è un atto unilaterale da cui non si evince né la provenienza né la sottoscrizione non facendo, di conseguenza, fede in alcun modo.
Il difetto di prova del trasferimento determina l'insussistenza di una prova sufficiente della titolarità, in capo alla convenuta opposta del credito azionato.
Ne consegue, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione per difetto di prova della titolarità attiva del rapporto.
Le ulteriori domande restano assorbite, poiché il difetto di titolarità attiva del rapporto
è motivo da solo sufficiente a fondare la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda creditoria nei loro confronti.
Quanto alle spese di lite, le stesse - liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 147/2022, valutato il valore della lite e tenuto conto delle fasi espletate e con decurtazione per la fase decisionale trattata secondo le modalità semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c. - seguono la soccombenza dell'opposta ai sensi dell'art. 91
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, seconda sezione civile, in persona del Giudice Onorario, Dr.ssa
MA Casale, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 3131/2021 del
R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
- ACCERTA E DICHIARA il difetto di legittimazione attiva dell'opposta e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo n. 359/2020 emesso nei confronti di
. Parte_1
-CONDANNA l'opposta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro €
4.227,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti.
Così deciso in data
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa MA Casale