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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/04/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott. Silvio La
Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6154 / 2021 di R.G.
tra
(cod. fisc.: ) e (cod. Parte_1 C.F._1 Parte_2 fisc.: rapp.ti e difesi dall'Avv.to Pierina Carratù ed C.F._2 elettivamente dom.ti come in atti, (cod. fisc.: ), CP_1 C.F._3 rapp.to e difeso dall'Avv.to Luigi Nappo ed elettivamente dom.to come in atti,
ATTORI
contro
, in persona dell'amministratore p.t. - cod. fisc.: Controparte_2
- sito in Via San Clemente n. 146 di Nocera Superiore (SA), P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Anna Villani, elettivamente domiciliato come in atti,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le Parti concludono come da verbale in atti, cui per brevità si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cpc, come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n° 69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa
Pagina 1 consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cpc, la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies cpc,
Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 02/12/2021 gli attori citavano in giudizio il CP_2
per vedere accertare e dichiarare la causa delle infiltrazioni negli CP_2 appartamenti di loro proprietà, addebitabili al tetto del convenuto;
per CP_2
l'effetto condannare il convenuto ad eseguire tutte le opere necessarie CP_2 per eliminare le lamentate infiltrazioni;
condannare altresì il a pagare CP_2 agli attori a titolo di risarcimento danni subiti e subendi alla somma di € 3.475,49 al sig. , € 1.828,97 al sig. € 2.849,05 al sig. ; Parte_1 Parte_2 CP_1 vittoria di spese e compensi del giudizio.
Il , sebbene regolarmente evocato in giudizio, come risulta dalla CP_2 documentazione in atti (cfr. relata di notifica in produzione attorea), non si costituiva in giudizio e gli attori procedevano la causa producendo l'ATP già ottenuta dal Tribunale di Nocera Inferiore, in altro procedimento, in cui venivano quantificati i danni del solo sig. per le infiltrazioni dal tetto Parte_1
e venivano altresì quantificati i lavori a farsi nel condominio per CP_3 risolvere il problema delle infiltrazioni dal tetto.
Successivamente gli attori chiedevano espletarsi una CTU per quantificare i danni agli altri attori e nonché per attualizzare i danni a . CP_1 Parte_2 Pt_1
Espletata la CTU dallo stesso tecnico dell'ATP, la causa veniva per le conclusioni all'udienza del 23/12/2024.
Il condominio si costituiva nelle more a dicembre 2024 e CP_2 concludeva con note di udienza depositate il 22/12/2024.
Il giudice a detta udienza del 23/12/2024 tratteneva la causa per la decisione e concedendo i termini di legge ex art.190 cpc.
La domanda è procedibile e pertanto va accolta.
Pagina 2 Preliminarmente, si ritiene sussistente la legittimazione delle parti in giudizio, avendo parti attrici esibito copia del titolo di proprietà a sostegno della propria legittimazione ad agire.
Sussiste altresì la titolarità della legittimazione ad agire e di quella a contraddire.
Ciò, sulla scorta della documentazione in atti e delle risultanze processuali.
Dall'istruttoria è risultato comprovato che le parti attrici sono proprietari di tre distinti appartamenti posti al 6° ed ultimo piano del Condominio di Palazzo Massa di via S. Clemente n.146 in Nocera Superiore, tutti sottoposti al tetto e sottotetto che svolgono funzione di copertura dell'intero fabbricato del CP_2 convenuto, e che abbiano subito dei danni a tali loro appartamenti per copiose infiltrazioni di acqua provenienti da tale tetto e sottotetto a causa del cattivo stato di manutenzione e della inesistente impermeabilizzazione sul piano di calpestio in massetto cementizio.
Alla luce della espletata istruttoria, nonchè della consulenza tecnica espletata, è risultato provato la infiltrazione di acque meteoriche dal lastrico solare sovrastante
(tetto e sottotetto) gli appartamenti di proprietà degli odierni attori.
Resta da determinare la responsabilità e la concorsualità nella causazione dei danni.
Appare, quindi, astrattamente corretto ritenere che, nel caso di specie, l'attore ha inteso invocare, non soltanto la generale responsabilità derivante dalla violazione del principio del neminem laedere di cui al citato art. 2043 cc, ma anche, e soprattutto, la speciale responsabilità disciplinata dall'art. 2051 cc (responsabilità per danni da cosa in custodia).
Fatta tale premessa, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte
(cfr. Cass. Civ. Sez. III, 16/1/2009 n. 993; Cass. Civ. Sez. III, 19/2/2008 n. 4279;
Cass. Civ. n. 17377/07; Cass. Civ. sez. III n.21508 del 18.10.2011), la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cc ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi, di fatto, ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta.
Pagina 3 Infatti, quel che unicamente rileva, per invocare la responsabilità in questione, è soltanto una questione di fatto, e cioè, se la cosa fonte di danno al momento dell'evento poteva o meno costituire oggetto di custodia, intesa, quest'ultima, come possibilità per l'ente proprietario o gestore di esercitare sul bene un effettivo potere di governo.
Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, fattore che attiene non già ad un comportamento del custode, che è irrilevante, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Sulla scorta dei sopra riportati principi, la Corte di legittimità ha poi precisato che, qualora agisca per il risarcimento del danno ai sensi del citato art. 2051 cc, grava sul danneggiato l'onere di dare prova dell'evento dannoso (infiltrazioni) e del nesso di causalità tra esso evento e la cosa che lo avrebbe cagionato.
Va, comunque considerato l'eventuale comportamento colposo del danneggiato che può determinare l'interruzione del nesso di causalità, quando si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento danno, ovvero rilevare ai sensi dell'articolo
1227 comma 1 cc come concorso colposo nella causazione dell'evento con conseguente riduzione dell'entità del risarcimento (cfr. Cass. Sez. III, 12 luglio
2006, n. 15779; Cass. Sez. III, 6 luglio 2006, n. 15383 e n. 15384; Cass. Civ. Sez.
III Ordinanza n. 11430 del 24.05.2011).
Passando all'esame del merito, questo giudice ritiene alla luce della documentazione prodotta, che le parti attrici ha assolto all'onere probatorio a loro carico ex articolo 2051 cc.
In definitiva, va dichiarata la responsabilità del convenuto quale CP_2 custode ai sensi dell'articolo 2051 cc.
Resta da determinare il danno subito dagli attori a seguito delle infiltrazioni.
Per quanto attiene la quantificazione del danno, appare congruo attenersi alle risultanze della C.T.U. redatta dall'arch. per la riparazione dei Persona_1 danni e per le opere necessarie al ripristino, come di seguito riportate in estrema sintesi:
-Appartamento di proprietà della parte attrice sig. : • Importo Lavori Parte_1 ripristino: 2.406,96 €; • IVA su Lavori Edili (10%): 240,69€; • Spese Tecniche: 300
€; • Imprevisti (10%): 240,69 €; TOTALE risarcimento accertato: 3.188,35 €.
Pagina 4 -Appartamento di proprietà della parte attrice sig. : • Importo Parte_2
Lavori ripristino: 3.499,86 €; • IVA su Lavori Edili (10%): 349,99 €; • Spese Tecniche: 300 €; • Imprevisti (10%): 349,99 €; TOTALE risarcimento accertato: 4.499,84 €.
-Appartamento di proprietà della parte attrice sig. : • Importo Lavori CP_1 ripristino: 5.051,94 €; • IVA su Lavori Edili (10%): 505,19 €; • Spese Tecniche: 300
€; • Imprevisti (10%): 505,19 €; TOTALE risarcimento accertato: 6.362,32 €.
Inoltre, conformemente a quanto riconosciuto dalle Sezioni Unite della Cassazione
(sent. n. 1712/95) al danneggiato spettano, ancora, gli interessi legali sugli importi annui della svalutazione monetaria dalla relativa maturazione, cioè dalla scadenza di ogni anno successivo al giorno del sinistro. La S.C. infatti, ha confermato la legittimità del cumulo, nei debiti di valore, tra rivalutazione della somma e gli interessi, con la precisazione che gli interessi vanno calcolati non già sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, bensì, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata (in base agli indici ISTAT) nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione.
Vanno riconosciuti, inoltre gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018 giusta la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate che si attestano sulla media di ciascun scaglione di riferimento concretamente applicabile al presente processo.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
Pagina 5 1) Accoglie la domanda attorea, e dichiarata la responsabilità del convenuto
, in Controparte_4 persona del suo amm.re l.r.p.t., lo condanna al pagamento rispettivamente: in favore dell'attore sig. della complessiva somma di euro 3.188,35; Parte_1 in favore dell'attore sig. della complessiva somma di euro Parte_2
4.499,84; in favore dell'attore sig. della complessiva somma di euro CP_1
6.362,32; il tutto oltre interessi legali sulle rispettive somme come sopra determinate per ciascuno degli attori dalla data della domanda e fino al momento del deposito della presente decisione, sulle rispettive somme complessive innanzi liquidate all'attualità, ma devalutata, in base agli indici ISTAT, oltre interessi dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo.
2) Condanna parte convenuta al pagamento, in favore degli attori delle spese e delle competenze di giudizio che liquida in complessivi € 1.938,00 di cui € 237,00 per spese ed € 1.701,00 per compenso professionale ex D.M. n.55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
3) Pone definitivamente le spese di CTU, così come liquidate, a carico di parte convenuta soccombente.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 04/04/2025.
Il Giudice Onorario
(dott.Silvio LA RANA)
Pagina 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott. Silvio La
Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6154 / 2021 di R.G.
tra
(cod. fisc.: ) e (cod. Parte_1 C.F._1 Parte_2 fisc.: rapp.ti e difesi dall'Avv.to Pierina Carratù ed C.F._2 elettivamente dom.ti come in atti, (cod. fisc.: ), CP_1 C.F._3 rapp.to e difeso dall'Avv.to Luigi Nappo ed elettivamente dom.to come in atti,
ATTORI
contro
, in persona dell'amministratore p.t. - cod. fisc.: Controparte_2
- sito in Via San Clemente n. 146 di Nocera Superiore (SA), P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Anna Villani, elettivamente domiciliato come in atti,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le Parti concludono come da verbale in atti, cui per brevità si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cpc, come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n° 69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa
Pagina 1 consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cpc, la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies cpc,
Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 02/12/2021 gli attori citavano in giudizio il CP_2
per vedere accertare e dichiarare la causa delle infiltrazioni negli CP_2 appartamenti di loro proprietà, addebitabili al tetto del convenuto;
per CP_2
l'effetto condannare il convenuto ad eseguire tutte le opere necessarie CP_2 per eliminare le lamentate infiltrazioni;
condannare altresì il a pagare CP_2 agli attori a titolo di risarcimento danni subiti e subendi alla somma di € 3.475,49 al sig. , € 1.828,97 al sig. € 2.849,05 al sig. ; Parte_1 Parte_2 CP_1 vittoria di spese e compensi del giudizio.
Il , sebbene regolarmente evocato in giudizio, come risulta dalla CP_2 documentazione in atti (cfr. relata di notifica in produzione attorea), non si costituiva in giudizio e gli attori procedevano la causa producendo l'ATP già ottenuta dal Tribunale di Nocera Inferiore, in altro procedimento, in cui venivano quantificati i danni del solo sig. per le infiltrazioni dal tetto Parte_1
e venivano altresì quantificati i lavori a farsi nel condominio per CP_3 risolvere il problema delle infiltrazioni dal tetto.
Successivamente gli attori chiedevano espletarsi una CTU per quantificare i danni agli altri attori e nonché per attualizzare i danni a . CP_1 Parte_2 Pt_1
Espletata la CTU dallo stesso tecnico dell'ATP, la causa veniva per le conclusioni all'udienza del 23/12/2024.
Il condominio si costituiva nelle more a dicembre 2024 e CP_2 concludeva con note di udienza depositate il 22/12/2024.
Il giudice a detta udienza del 23/12/2024 tratteneva la causa per la decisione e concedendo i termini di legge ex art.190 cpc.
La domanda è procedibile e pertanto va accolta.
Pagina 2 Preliminarmente, si ritiene sussistente la legittimazione delle parti in giudizio, avendo parti attrici esibito copia del titolo di proprietà a sostegno della propria legittimazione ad agire.
Sussiste altresì la titolarità della legittimazione ad agire e di quella a contraddire.
Ciò, sulla scorta della documentazione in atti e delle risultanze processuali.
Dall'istruttoria è risultato comprovato che le parti attrici sono proprietari di tre distinti appartamenti posti al 6° ed ultimo piano del Condominio di Palazzo Massa di via S. Clemente n.146 in Nocera Superiore, tutti sottoposti al tetto e sottotetto che svolgono funzione di copertura dell'intero fabbricato del CP_2 convenuto, e che abbiano subito dei danni a tali loro appartamenti per copiose infiltrazioni di acqua provenienti da tale tetto e sottotetto a causa del cattivo stato di manutenzione e della inesistente impermeabilizzazione sul piano di calpestio in massetto cementizio.
Alla luce della espletata istruttoria, nonchè della consulenza tecnica espletata, è risultato provato la infiltrazione di acque meteoriche dal lastrico solare sovrastante
(tetto e sottotetto) gli appartamenti di proprietà degli odierni attori.
Resta da determinare la responsabilità e la concorsualità nella causazione dei danni.
Appare, quindi, astrattamente corretto ritenere che, nel caso di specie, l'attore ha inteso invocare, non soltanto la generale responsabilità derivante dalla violazione del principio del neminem laedere di cui al citato art. 2043 cc, ma anche, e soprattutto, la speciale responsabilità disciplinata dall'art. 2051 cc (responsabilità per danni da cosa in custodia).
Fatta tale premessa, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte
(cfr. Cass. Civ. Sez. III, 16/1/2009 n. 993; Cass. Civ. Sez. III, 19/2/2008 n. 4279;
Cass. Civ. n. 17377/07; Cass. Civ. sez. III n.21508 del 18.10.2011), la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cc ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi, di fatto, ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta.
Pagina 3 Infatti, quel che unicamente rileva, per invocare la responsabilità in questione, è soltanto una questione di fatto, e cioè, se la cosa fonte di danno al momento dell'evento poteva o meno costituire oggetto di custodia, intesa, quest'ultima, come possibilità per l'ente proprietario o gestore di esercitare sul bene un effettivo potere di governo.
Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, fattore che attiene non già ad un comportamento del custode, che è irrilevante, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Sulla scorta dei sopra riportati principi, la Corte di legittimità ha poi precisato che, qualora agisca per il risarcimento del danno ai sensi del citato art. 2051 cc, grava sul danneggiato l'onere di dare prova dell'evento dannoso (infiltrazioni) e del nesso di causalità tra esso evento e la cosa che lo avrebbe cagionato.
Va, comunque considerato l'eventuale comportamento colposo del danneggiato che può determinare l'interruzione del nesso di causalità, quando si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento danno, ovvero rilevare ai sensi dell'articolo
1227 comma 1 cc come concorso colposo nella causazione dell'evento con conseguente riduzione dell'entità del risarcimento (cfr. Cass. Sez. III, 12 luglio
2006, n. 15779; Cass. Sez. III, 6 luglio 2006, n. 15383 e n. 15384; Cass. Civ. Sez.
III Ordinanza n. 11430 del 24.05.2011).
Passando all'esame del merito, questo giudice ritiene alla luce della documentazione prodotta, che le parti attrici ha assolto all'onere probatorio a loro carico ex articolo 2051 cc.
In definitiva, va dichiarata la responsabilità del convenuto quale CP_2 custode ai sensi dell'articolo 2051 cc.
Resta da determinare il danno subito dagli attori a seguito delle infiltrazioni.
Per quanto attiene la quantificazione del danno, appare congruo attenersi alle risultanze della C.T.U. redatta dall'arch. per la riparazione dei Persona_1 danni e per le opere necessarie al ripristino, come di seguito riportate in estrema sintesi:
-Appartamento di proprietà della parte attrice sig. : • Importo Lavori Parte_1 ripristino: 2.406,96 €; • IVA su Lavori Edili (10%): 240,69€; • Spese Tecniche: 300
€; • Imprevisti (10%): 240,69 €; TOTALE risarcimento accertato: 3.188,35 €.
Pagina 4 -Appartamento di proprietà della parte attrice sig. : • Importo Parte_2
Lavori ripristino: 3.499,86 €; • IVA su Lavori Edili (10%): 349,99 €; • Spese Tecniche: 300 €; • Imprevisti (10%): 349,99 €; TOTALE risarcimento accertato: 4.499,84 €.
-Appartamento di proprietà della parte attrice sig. : • Importo Lavori CP_1 ripristino: 5.051,94 €; • IVA su Lavori Edili (10%): 505,19 €; • Spese Tecniche: 300
€; • Imprevisti (10%): 505,19 €; TOTALE risarcimento accertato: 6.362,32 €.
Inoltre, conformemente a quanto riconosciuto dalle Sezioni Unite della Cassazione
(sent. n. 1712/95) al danneggiato spettano, ancora, gli interessi legali sugli importi annui della svalutazione monetaria dalla relativa maturazione, cioè dalla scadenza di ogni anno successivo al giorno del sinistro. La S.C. infatti, ha confermato la legittimità del cumulo, nei debiti di valore, tra rivalutazione della somma e gli interessi, con la precisazione che gli interessi vanno calcolati non già sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, bensì, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata (in base agli indici ISTAT) nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione.
Vanno riconosciuti, inoltre gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018 giusta la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate che si attestano sulla media di ciascun scaglione di riferimento concretamente applicabile al presente processo.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
Pagina 5 1) Accoglie la domanda attorea, e dichiarata la responsabilità del convenuto
, in Controparte_4 persona del suo amm.re l.r.p.t., lo condanna al pagamento rispettivamente: in favore dell'attore sig. della complessiva somma di euro 3.188,35; Parte_1 in favore dell'attore sig. della complessiva somma di euro Parte_2
4.499,84; in favore dell'attore sig. della complessiva somma di euro CP_1
6.362,32; il tutto oltre interessi legali sulle rispettive somme come sopra determinate per ciascuno degli attori dalla data della domanda e fino al momento del deposito della presente decisione, sulle rispettive somme complessive innanzi liquidate all'attualità, ma devalutata, in base agli indici ISTAT, oltre interessi dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo.
2) Condanna parte convenuta al pagamento, in favore degli attori delle spese e delle competenze di giudizio che liquida in complessivi € 1.938,00 di cui € 237,00 per spese ed € 1.701,00 per compenso professionale ex D.M. n.55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
3) Pone definitivamente le spese di CTU, così come liquidate, a carico di parte convenuta soccombente.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 04/04/2025.
Il Giudice Onorario
(dott.Silvio LA RANA)
Pagina 6