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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Maurizio Petrelli presidente
2) Dott.ssa Patrizia Evangelista consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 455 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 2951/2020 del tribunale di Lecce, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 20.03.2024
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Lecce, alla Parte_1 C.F._1
via Zanardelli n.115, presso lo studio dell'avv. Carlo Stasi da cui è rappresentato e difeso, come da mandato in calce all'atto di appello e dall'avv. Anna Rita Lochi come da mandato a margine della comparsa di costituzione del 26.1.2022;
APPELLANTE
CONTRO
p.i. in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Lecce, alla via Trinchese n. 63, presso lo studio dell'avv. Luca
Erroi, che la rappresenta e difende, come da procura generale alle liti in atti;
APPELLATA
NONCHE' in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. ) e Controparte_2 P.IVA_2
per essa, quale mandataria, p. iva. ) in persona del legale CP_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lecce, alla via Trinchese n. 63, presso lo studio dell'avv. Luca Erroi, che la rappresenta e difende, come da procura generale alle liti in atti;
INTERVENTRICE EX ART.111 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Il Tribunale di Lecce, su istanza dell' emetteva il decreto ingiuntivo n. 945/15, CP_1
provvisoriamente esecutivo, nei confronti di e del garante Controparte_4 [...]
, con cui si ingiungeva il pagamento, in solido, della somma di €. 606.958,56, Pt_1
oltre accessori come da domanda e spese e competenze della procedura monitoria.
Gli ingiunti proponevano opposizione, chiedendo preliminarmente la revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, la revoca del provvedimento monitorio e la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta il 16.04.2015 oltre che l'accertamento dell'effettivo saldo contabile a mezzo di apposita c.t.u., con riduzione dell'ipoteca giudiziale.
Si costituiva la che contestava le avverse eccezioni e chiedeva la conferma Controparte_1
del decreto ingiuntivo n.945/15, opponendosi alla richiesta di revoca o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. In via subordinata chiedeva di “compensare tra le parti in causa le eventuali rispettive e reciproche ragioni di credito e di debito derivante dai rapporti oggetto della presente lite e quindi regolare il residuo al netto di ogni compensazione contabile, condannando gli opponenti al pagamento in favore di
senza alcuna dilazione, delle somme debende oltre interessi come intimati Controparte_1 nel titolo”
Il tribunale sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita documentalmente ed a mezzo di c.t.u. grafologica e contabile.
A seguito della dichiarazione di fallimento della il giudizio era interrotto Controparte_4
e successivamente veniva riassunto dal garante . Parte_1
Si costituiva la società opposta reiterando le già assunte conclusioni, mentre la curatela della società fallita restava contumace.
Con sentenza n. 2951 del 15.12.2020 il tribunale di Lecce così provvedeva: “ revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna gli opponenti in solido al pagamento, in favore della parte opposta, della somma di euro 577.641,79 oltre interessi come da domanda monitoria;
condanna gli opponenti a rifondere all'opposta le spese di lite parte che quantifica in complessivi euro 16.481,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
IVA e CAP come per legge;
pone definitivamente a carico di parte opponente, in solido, le spese per le espletata ctu”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. interponeva appello alla Parte_1
precitata sentenza, per i motivi che saranno di seguito esaminati, chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza con riduzione della somma ad €. 337.232,91 ovvero nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, per le ragioni esposte in atto, con
2 conseguente riduzione dell'importo e dei beni di cui alla ipoteca giudiziale iscritta e la compensazione almeno parziale delle spese giudiziali e delle c.t.u.. In via istruttoria chiedeva disporsi c.t.u. per determinare la stima del compendio ipotecato e l'accertamento del superamento del tasso di soglia ed eventuale espunzione degli interessi indebitamente applicati. In via cautelare chiedeva la sospensione della esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per le somme eccedenti gli €. 400.000,00.
Resisteva al gravame l'appellata con comparsa di risposta con la quale non si opponeva all'accoglimento dei motivi concernenti la omessa decurtazione delle somme di
€.140.512,50 e di €. 2.133,21. Chiedeva la condanna degli appellanti al pagamento della minore somma di €. 434.996,08 oltre gli interessi come da domanda monitoria con rigetto di tutti gli ulteriori motivi di appello in quanto inammissibili ed infondati, con vittoria di spese di lite.
La Corte, con ordinanza del 01.03.22, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nei limiti in cui le statuizioni di condanna eccedevano l'importo di €.400.000,00 in linea capitale e, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more, con atto del 3.8.2022 si costituiva la società quale società Controparte_2
cessionaria di e per essa quale mandataria Controparte_1 CP_3
Precisate le conclusioni mediante trattazione scritta, all'udienza del 20.03.24 la causa era trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame denominato “Erronea quantificazione delle somme dovute” l'appellante critica la sentenza impugnata lamentando l'insufficiente ed erronea detrazione dalle somme ingiunte dei soli importi di € 2.345,209 quanto al saldo passivo del c/c n. 400677617, di €.17.882,48 quanto al saldo passivo del c/c n.401100182 e di
€. 9.089,00 essendo risultata apocrifa la firma sulla cessione pro solvendo del 01.08.2014 della fattura n.295/14 dell'importo di €. 9.089,00. Deduce al punto 1a) dell'atto di appello, con riguardo al rapporto di finanziamento di € 300.000,00, che il giudice di primo grado ha omesso di sottrarre al capitale ingiunto la somma di €. 140.512,50 versata dal
[...]
in adempimento della obbligazione di garanzia assunta nel contratto di Controparte_5
finanziamento chirografario nonché al punto 1b) la mancata decurtazione dell'ulteriore importo di € 2.133,21 pure evidenziato dal c.t.u. nel supplemento di perizia.
Le doglianze sono fondate.
3 Quanto alla somma di €. 140.512,50 di cui al punto 1a) in effetti nel corso del giudizio di primo grado la suddetta circostanza è stata dedotta dal (vedasi udienza del 29.11.19) Pt_1
e non contestata dall'odierna parte appellata anzi sostanzialmente confermata nell'atto di precetto notificato dalla il 03.02.21, sulla base del titolo impugnato, in cui si dava CP_1
espressamente atto che la suddetta somma era stata versata dal con Controparte_5
valuta del 30.12.15.
Altrettanto fondato è il rilievo relativo alla mancata detrazione della somma di €. 2.133,21 pure evidenziata dal c.t.u. nella sua relazione integrativa.
Occorre precisare che parte appellata nel costituirsi in giudizio, non ha formulato alcuna contestazione in ordine alla decurtazione dei precitati importi, ritenendo espressamente corretti i rilievi dedotti dall'appellante, effettivamente giustificati dalla omessa considerazione da parte del primo giudice del versamento della somma garantita da parte del e delle risultanze rivenienti dal supplemento di perizia. Parte_2
La sentenza di primo grado va, pertanto corretta e integrata in tal senso, cioè con detrazione dalla somma determinata in sentenza degli importi di €. 140.512,50 e €. 2.133,21.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata per avere il tribunale di prime cure disatteso la richiesta di riduzione dell'ipoteca giudiziale iscritta dall'istituto creditore ritenuta esorbitante rispetto al credito residuo e al valore complessivo assai superiore dei beni ipotecati.
Il motivo è infondato.
Come documentato in atti di causa, invero, la dedotta esorbitanza appare del tutto destituita di fondamento. Dalle procedure immobiliari documentate da parte appellata in primo grado attraverso le visure ipotecarie prodotte in atti e dalla relazione notarile del dott. Per_1
depositata nella procedura esecutiva 241/19, si rileva la presenza di ipoteca volontaria di primo grado per €. 300.000,00, di creditori di grado potiore rispetto all'istituto appellato oltre che al debitore appellante sono attribuite quote indivise di proprietà, che ne diminuiscono considerevolmente il valore e la capacità di garanzia del credito azionato.
A fronte di tali risultanze il non ha fornito, secondo quanto correttamente motivato Pt_1 dal primo giudice, alcuna prova sulla dedotta sproporzione dell'iscrizione ipotecaria rispetto all'importo del credito.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante critica la sentenza impugnata per avere respinto la richiesta di rideterminazione del saldo del c/c n.400677617 in quanto le relative condizioni risultavano regolarmente pattuite. Deduce che il tribunale di prime cure avrebbe dovuto detrarre dall'importo dovuto la somma di €. 71.994,57 come determinata dal c.t.p.
4 a titolo di interessi usurari mentre avendo erroneamente ritenuto non superato il tasso soglia, secondo quanto determinato dal c.t.u., aveva detratto il minore importo di
€. 4.478,15 a titolo di accessori non dovuti.
Il critica la sentenza di primo grado per non aver condiviso le risultanze della c.t.p., Pt_1
a firma del dott. , che avrebbe quindi accertato un tasso di interesse complessivo Persona_2
iniziale del 14,7523 % a fronte di un tasso soglia del 14,055%.
Il motivo è generico e va disatteso.
Il tribunale di Lecce, con l'impugnata sentenza, ha condiviso le risultanze della prima relazione contabile del 29.05.2018 effettuata dal c.t.u. per la ricostruzione del saldo del conto corrente in questione, dando rilievo alle condizioni economiche pattuite anche per le spese ed all'applicazione del tasso legale temporalmente vigente operata dall'istituto bancario.
L'appellante, come evidenziato da parte appellata, in effetti non ha evidenziato l'errore di fatto e di diritto in cui sarebbe incorso il tribunale nell'accogliere le risultanze della prima perizia contabile né l'eventuale errore tecnico – contabile del c.t.u. nella verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia ma ha limitato la propria censura al mancato accoglimento delle risultanze del proprio c.t.p.
Per le stesse ragioni non può essere accolta la doglianza di cui al punto 1c) in cui l'appellante critica il tribunale per non aver detratto dall'importo dovuto la somma di
€. 48.129,23 come determinata dal c.t.u. nella relazione integrativa del 7.2.2020 e aver erroneamente detratto il minore importo di €. 17.882,48 come determinato nella prima relazione contabile, con una differenza a favore dell'appellato di €. 30.246,75 atteso che anche in tale caso non viene evidenziato quale sarebbe stato l'errore del tribunale nell'accogliere le risultanze della prima perizia contabile e nell'applicare le condizioni pattuite dalle parti anziché i tassi sostitutivi della legge n.154/92.
Con il quarto motivo di gravame il censura la sentenza impugnata per avere il primo Pt_1 giudice condannato l'opponente all'integrale pagamento delle spese di lite non avendo considerato che l'importo azionato andava ridotto della somma corrisposta dal garante e, pertanto, le spese andavano compensate nella misura di un terzo. Controparte_5
Il motivo è infondato.
Come osservato dall'istituto opposto, la questione è completamente estranea al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non rientrando nei motivi di opposizione.
5 Oltretutto il versamento della somma garantita dal è avvenuto al di fuori del Parte_2
contenzioso e di cui si è dato atto solo nel corso del giudizio senza alcuna incidenza sul decisum tale da determinare una compensazione delle spese giudiziali del primo grado.
Alla stregua delle esposte considerazioni va accolto il primo motivo d'appello punti 1a) e
1b) con conseguente modifica della sentenza di primo grado solo nella parte in cui determina la somma dovuta dal debitore in €. 577.641,79, anziché Parte_1
€. 434.996,08, confermandola nel resto.
La soccombenza dell'appellante ne determina la condanna al pagamento delle spese processuali mediante applicazione dei parametri di cui al dm 55/2014 come novellato, in favore dell'appellata.
Non si ritiene dover procedere ad alcuna compensazione delle spese di lite, avendo parte appellata aderito ai motivi accolti ed eseguito volontariamente le riduzioni apportate al credito vantato in data precedente all'introduzione del giudizio d'appello con atto di precetto notificato il 03.02.21.
Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater TU 115/02 nei confronti dell'appellante, non essendosi verificato il rigetto integrale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe avverso la sentenza n.2951/2020 del Tribunale di Lecce, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie il primo motivo d'appello punti 1a) ed 1b) e rigetta tutti gli altri, confermando nel resto l'impugnata sentenza;
- condanna al pagamento in favore dell'appellata della Parte_1 Controparte_1
complessiva somma di €. 434.996,08, oltre interessi moratori dalla maturazione del credito al soddisfo;
- condanna , alla rifusione delle spese processuali del presente grado di Parte_1
giudizio, in favore della che si liquidano in complessivi €. 10.000,00, Controparte_1
oltre al rimborso forfettario delle spese generali del 15%, CPA e IVA. come per legge.
Dichiara non sussistere i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater TU 115/02 nei confronti dell'appellante, non essendosi verificato il rigetto integrale dell'appello.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 22 novembre 2024.
Il Giudice ausiliario Il Presidente
6 Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Maurizio Petrelli
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