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23 febbraio 1997
23 febbraio 1997
Art. 1. 1. All'articolo 8, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , dopo le parole: "I magistrati - esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori -" sono inserite le seguenti:
", anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive,".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 8 del testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 8. - I magistrati - esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori -, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa.
I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni".
", anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive,".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 8 del testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 8. - I magistrati - esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori -, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa.
I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni".
Giurisprudenza • 34
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 19/11/2024, n. 9286Provvedimento: […] 3.4. La censura sulla omessa/tardiva comunicazione alle parti sociali ed ai proprietari correttamente è stata giudicata dal T.R.G.A. oltre che infondata anche inammissibile. Emerge dal testo della deliberazione di Giunta comunale n. 163 del 19.09.2017 che sia le parti sociali sia i proprietari dei fondi interessati sono stati informati ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge provinciale n. 13/1997 e risultano pervenute osservazioni da parte dell'Unione albergatori e pubblici esercenti, per cui anche questi ultimi erano stati messi a conoscenza della procedura. La corrispondenza e-mail dimessa in primo grado non è idonea a dimostrare il contrario, assumendo la delibera recante la firma del Segretario comunale natura di atto pubblico che fa fede dei fatti in esso affermati.Leggi di più...
- partecipazione dei cittadini·
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