Articolo 1 della Legge 3 febbraio 1997, n. 13
Versione
23 febbraio 1997
Art. 1. 1. All'articolo 8, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , dopo le parole: "I magistrati - esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori -" sono inserite le seguenti:
", anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive,".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 8 del testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 8. - I magistrati - esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori -, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa.
I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni".
Entrata in vigore il 23 febbraio 1997
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