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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 27/05/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 27 maggio
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 655 del Ruolo
Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
(c.f. nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
26/06/1971, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giada Manciulli, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Grosseto Via Reno n. 2, giusta delega in atti telematici.
OPPONENTE
E
con sede Controparte_1
in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Katya Lea Napoletano e dall'Avv. Ilario Maio in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Trento n. 44.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad ordinanza-ingiunzione. CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente: “Piaccia all'lll.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione
disattesa:
- in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte,
sospendere l'esecutorietà dell'ordinanza – ingiunzione n. OI – 002738970 in relazione
all'avviso di accertamento n. 3600.25/10/2018.0134291 del 25/10/2018 riferito CP_1
all'anno 2017 onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi
motivi di cui sopra;
- in via principale, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e
dichiarare nulla e/o inefficace ordinanza – ingiunzione n. OI – 002738970 in relazione
all'avviso di accertamento n. 3600.25/10/2018.0134291 del 25/10/2018 riferito CP_1
all'anno 2017, in quanto prescritto il relativo diritto ed in ogni caso perché illegittime le
sanzioni irrogate per tutti i motivi esposti nel presente ricorso.
Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.”.
Opposto: “Voglia l'ecc.mo tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta
così giudicare: In via preliminare, dichiarare la propria incompetenza per materia in
favore del Tribunale civile ordinario;
In subordine nel merito, respingere il ricorso avverso siccome infondato in fatto e in
diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione opposta, integralmente o
comunque, salvo gravame, nella diversa misura che risulterà di giustizia.
Vinte le spese”.
Pag. 2 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. quale obbligato in solido con la società Parte_1 [...]
depositava ricorso nei confronti dell' CP_2 [...]
avverso l'ordinanza ingiunzione n. Controparte_3
OI- 002738970 – notificata in data 26/05/2024 ( doc n.1) - in relazione all'avviso di accertamento n. 3600.25/10/2018.0134291 del 25/10/2018 riferito all'anno CP_1
2017. A mezzo di tale ordinanza l' richiedeva il pagamento della somma CP_1
di Euro 11.447,50 quale sanzione amministrativa conseguente al mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori in violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12
settembre 1983, n. 463 convertito con modifiche dalla legge 11.11.1983 n. 638
(come sostituito dall'art. 3 comma 6 del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8
e novellato dall'art.23 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023 n. 85).
Il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione, il difetto di proporzionalità
della sanzione e la violazione dell'art. 14 della L. 689/1981.
2. Si costituiva tempestivamente l' richiamando la correttezza ed il CP_1
fondamento del proprio operato.
3. La causa, documentalmente istruita, è stata discussa e decisa all'odierna udienza con sentenza di cui è stata data lettura.
***
4. Il ricorso può essere accolto in applicazione del principio della ragione più
liquida. Tale principio – come è noto – consente un approccio interpretativo che prenda le mosse dalla verifica delle soluzioni possibili sul piano del loro concreto impatto rispetto alla soluzione della lite piuttosto che su quello della
Pag. 3 di 9 loro intrinseca coerenza logico-sistematica, consentendo così di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più̀ agevole soluzione - anche se, in ipotesi, logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. n. 12002/2014).
5. Va premesso che il d.lgs. n. 8/2016, nel prevedere, all'art. 8, comma 1, che “le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”, ha disciplinato, all'art. 9, le modalità con cui darvi applicazione, stabilendo che “l'autorità giudiziaria, entro novanta dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi” (comma 1),
differenziando in secondo luogo i soggetti a ciò tenuti a seconda che l'azione penale sia già stata o meno esercitata (commi 2 e 3) e disponendo, da ultimo,
che “l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti” (comma 4).
Ciò posto, va rilevato che l'art. 6, d.lgs. n. 8/2016, stabilisce che “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni
I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Come ha chiarito la recente sentenza della Cassazione n. 7641 del 22.3.2025
“(…) se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le
Pag. 4 di 9 violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le “sanzioni amministrative previste dal presente decreto” debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8,
“si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”: prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare “gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica
entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti”, vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2°, l. n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multis Cass. n. 9456
del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024). Si tratta, ad avviso del Collegio, di una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, l. n.
689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche “la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere”, in quanto “la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale”, e la sua
Pag. 5 di 9 individuazione in un momento “non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost.”
(Corte cost. n. 151 del 2021). In altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4, d.lgs. n.
8/2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l'“esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato”, resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, l. n. 689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi
“inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità
temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione” (così
ancora Corte cost. n. 151 del 2021, cit.). (…)”
Deve quindi ribadirsi il precetto di cui all'art. 14, comma 2°, l. n. 689/1981 e va altresì ricordato che, per principio generale, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997,
7093 del 2003).
Pag. 6 di 9 6. L' sostiene che il detto termine di 90 giorni non può “essere inteso come CP_1
coincidente con la generica percezione del fatto illecito, ma va individuato nel completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti i profili che consentano la congrua determinazione della sanzione da attribuire al trasgressore, e nel caso di specie il completamento di queste attività si è compiuto solo a ridosso della notificazione della violazione, che pertanto è sicuramente tempestiva” (così a pagg.3/5 della memoria di costituzione).
Evidentemente tale ricostruzione si profila tautologica: così ragionando, la contestazione sarebbe sempre tempestiva semplicemente perché si assume trasmessa subito dopo aver completato le attività prodromiche. Mai si potrebbe quindi configurare, per tale via, un problema di decadenza dal momento che sarebbe preclusa ogni possibilità di riscontro. Il che non è, neppure astrattamente, ammissibile. Tant'è che il legislatore è nuovamente intervenuto a disciplinare la materia. Vero è che l'art. 13 della Legge n. 689/1981 disciplina le modalità con cui gli addetti al controllo dell'osservanza delle disposizioni, la cui violazione determina l'applicazione di sanzioni amministrative, possono addivenire alla irrogazione delle sanzioni correlate alla violazione. Tale norma prevede che per l'accertamento si possano assumere informazioni e procedere a ispezioni e ad ogni altra operazione tecnica. Pertanto, la contestazione e la notifica della violazione possono avvenire solo al compimento dell'accertamento e delle indagini che la peculiarità della disposizione violata prevede richiede. Come prima accennato, il legislatore - consapevole delle difficoltà connesse ai tempi richiesti dall'accertamento e al contempo dell'impossibilità di prorogare senza limite i detti tempi, rimettendoli alle
Pag. 7 di 9 tempistiche discrezionali dell' accertatore - con la novella dell'art. 23, c. 2 CP_1
del Decreto Lavoro 2023 ha stabilito che “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2,
comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24
novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
Il legislatore ha così ampliato il termine per la notificazione concedendo all' , in deroga espressa a all'art. 14, un tempo ritenuto Controparte_4
necessario e sufficiente per svolgere tutti gli accertamenti del caso.
Tuttavia l'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha novellato l'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica alle violazioni relative ai periodi di omissione decorrenti dal 1° gennaio 2023.
Questo significa che, per le violazioni avvenute a partire da questa data, gli illeciti devono essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui la violazione è avvenuta, in deroga al termine previsto dall'articolo 14 della legge 689/81. La nuova disposizione non si applica invece alle violazioni passate, ma solo a quelle commesse, appunto, a partire dal 1°
gennaio 2023 (che quindi dovranno essere necessariamente notificate entro il 31
dicembre 2025.). Per le violazioni avvenute prima di tale data si applicano invece le disposizioni previgenti.
Nel caso di specie, è sufficiente evidenziare che l'avviso di accertamento è stato emesso in data 25/10/2018 e tuttavia è stato notificato al ricorrente solo in data
30 /05/ 2019, quindi ben oltre il termine di 90 giorni della previgente disciplina.
7. Il ricorso deve pertanto essere accolto dichiarandosi la decadenza dell'Istituto
Pag. 8 di 9 dall'esercizio della potestà sanzionatoria.
La novità e complessità della questione trattata giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
- accerta e dichiara che l' è Controparte_1
decaduto dall'esercizio della potestà sanzionatoria in relazione all'OI-
– notificata in data 26/05/2024; P.IVA_1
- compensa tra le parti le spese di lite.
Grosseto, 27 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Grosso
Pag. 9 di 9
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 27 maggio
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 655 del Ruolo
Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
(c.f. nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
26/06/1971, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giada Manciulli, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Grosseto Via Reno n. 2, giusta delega in atti telematici.
OPPONENTE
E
con sede Controparte_1
in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Katya Lea Napoletano e dall'Avv. Ilario Maio in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Trento n. 44.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad ordinanza-ingiunzione. CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente: “Piaccia all'lll.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione
disattesa:
- in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte,
sospendere l'esecutorietà dell'ordinanza – ingiunzione n. OI – 002738970 in relazione
all'avviso di accertamento n. 3600.25/10/2018.0134291 del 25/10/2018 riferito CP_1
all'anno 2017 onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi
motivi di cui sopra;
- in via principale, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e
dichiarare nulla e/o inefficace ordinanza – ingiunzione n. OI – 002738970 in relazione
all'avviso di accertamento n. 3600.25/10/2018.0134291 del 25/10/2018 riferito CP_1
all'anno 2017, in quanto prescritto il relativo diritto ed in ogni caso perché illegittime le
sanzioni irrogate per tutti i motivi esposti nel presente ricorso.
Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.”.
Opposto: “Voglia l'ecc.mo tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta
così giudicare: In via preliminare, dichiarare la propria incompetenza per materia in
favore del Tribunale civile ordinario;
In subordine nel merito, respingere il ricorso avverso siccome infondato in fatto e in
diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione opposta, integralmente o
comunque, salvo gravame, nella diversa misura che risulterà di giustizia.
Vinte le spese”.
Pag. 2 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. quale obbligato in solido con la società Parte_1 [...]
depositava ricorso nei confronti dell' CP_2 [...]
avverso l'ordinanza ingiunzione n. Controparte_3
OI- 002738970 – notificata in data 26/05/2024 ( doc n.1) - in relazione all'avviso di accertamento n. 3600.25/10/2018.0134291 del 25/10/2018 riferito all'anno CP_1
2017. A mezzo di tale ordinanza l' richiedeva il pagamento della somma CP_1
di Euro 11.447,50 quale sanzione amministrativa conseguente al mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori in violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12
settembre 1983, n. 463 convertito con modifiche dalla legge 11.11.1983 n. 638
(come sostituito dall'art. 3 comma 6 del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8
e novellato dall'art.23 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023 n. 85).
Il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione, il difetto di proporzionalità
della sanzione e la violazione dell'art. 14 della L. 689/1981.
2. Si costituiva tempestivamente l' richiamando la correttezza ed il CP_1
fondamento del proprio operato.
3. La causa, documentalmente istruita, è stata discussa e decisa all'odierna udienza con sentenza di cui è stata data lettura.
***
4. Il ricorso può essere accolto in applicazione del principio della ragione più
liquida. Tale principio – come è noto – consente un approccio interpretativo che prenda le mosse dalla verifica delle soluzioni possibili sul piano del loro concreto impatto rispetto alla soluzione della lite piuttosto che su quello della
Pag. 3 di 9 loro intrinseca coerenza logico-sistematica, consentendo così di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più̀ agevole soluzione - anche se, in ipotesi, logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. n. 12002/2014).
5. Va premesso che il d.lgs. n. 8/2016, nel prevedere, all'art. 8, comma 1, che “le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”, ha disciplinato, all'art. 9, le modalità con cui darvi applicazione, stabilendo che “l'autorità giudiziaria, entro novanta dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi” (comma 1),
differenziando in secondo luogo i soggetti a ciò tenuti a seconda che l'azione penale sia già stata o meno esercitata (commi 2 e 3) e disponendo, da ultimo,
che “l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti” (comma 4).
Ciò posto, va rilevato che l'art. 6, d.lgs. n. 8/2016, stabilisce che “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni
I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Come ha chiarito la recente sentenza della Cassazione n. 7641 del 22.3.2025
“(…) se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le
Pag. 4 di 9 violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le “sanzioni amministrative previste dal presente decreto” debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8,
“si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”: prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare “gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica
entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti”, vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2°, l. n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multis Cass. n. 9456
del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024). Si tratta, ad avviso del Collegio, di una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, l. n.
689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche “la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere”, in quanto “la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale”, e la sua
Pag. 5 di 9 individuazione in un momento “non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost.”
(Corte cost. n. 151 del 2021). In altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4, d.lgs. n.
8/2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l'“esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato”, resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, l. n. 689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi
“inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità
temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione” (così
ancora Corte cost. n. 151 del 2021, cit.). (…)”
Deve quindi ribadirsi il precetto di cui all'art. 14, comma 2°, l. n. 689/1981 e va altresì ricordato che, per principio generale, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997,
7093 del 2003).
Pag. 6 di 9 6. L' sostiene che il detto termine di 90 giorni non può “essere inteso come CP_1
coincidente con la generica percezione del fatto illecito, ma va individuato nel completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti i profili che consentano la congrua determinazione della sanzione da attribuire al trasgressore, e nel caso di specie il completamento di queste attività si è compiuto solo a ridosso della notificazione della violazione, che pertanto è sicuramente tempestiva” (così a pagg.3/5 della memoria di costituzione).
Evidentemente tale ricostruzione si profila tautologica: così ragionando, la contestazione sarebbe sempre tempestiva semplicemente perché si assume trasmessa subito dopo aver completato le attività prodromiche. Mai si potrebbe quindi configurare, per tale via, un problema di decadenza dal momento che sarebbe preclusa ogni possibilità di riscontro. Il che non è, neppure astrattamente, ammissibile. Tant'è che il legislatore è nuovamente intervenuto a disciplinare la materia. Vero è che l'art. 13 della Legge n. 689/1981 disciplina le modalità con cui gli addetti al controllo dell'osservanza delle disposizioni, la cui violazione determina l'applicazione di sanzioni amministrative, possono addivenire alla irrogazione delle sanzioni correlate alla violazione. Tale norma prevede che per l'accertamento si possano assumere informazioni e procedere a ispezioni e ad ogni altra operazione tecnica. Pertanto, la contestazione e la notifica della violazione possono avvenire solo al compimento dell'accertamento e delle indagini che la peculiarità della disposizione violata prevede richiede. Come prima accennato, il legislatore - consapevole delle difficoltà connesse ai tempi richiesti dall'accertamento e al contempo dell'impossibilità di prorogare senza limite i detti tempi, rimettendoli alle
Pag. 7 di 9 tempistiche discrezionali dell' accertatore - con la novella dell'art. 23, c. 2 CP_1
del Decreto Lavoro 2023 ha stabilito che “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2,
comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24
novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
Il legislatore ha così ampliato il termine per la notificazione concedendo all' , in deroga espressa a all'art. 14, un tempo ritenuto Controparte_4
necessario e sufficiente per svolgere tutti gli accertamenti del caso.
Tuttavia l'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha novellato l'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica alle violazioni relative ai periodi di omissione decorrenti dal 1° gennaio 2023.
Questo significa che, per le violazioni avvenute a partire da questa data, gli illeciti devono essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui la violazione è avvenuta, in deroga al termine previsto dall'articolo 14 della legge 689/81. La nuova disposizione non si applica invece alle violazioni passate, ma solo a quelle commesse, appunto, a partire dal 1°
gennaio 2023 (che quindi dovranno essere necessariamente notificate entro il 31
dicembre 2025.). Per le violazioni avvenute prima di tale data si applicano invece le disposizioni previgenti.
Nel caso di specie, è sufficiente evidenziare che l'avviso di accertamento è stato emesso in data 25/10/2018 e tuttavia è stato notificato al ricorrente solo in data
30 /05/ 2019, quindi ben oltre il termine di 90 giorni della previgente disciplina.
7. Il ricorso deve pertanto essere accolto dichiarandosi la decadenza dell'Istituto
Pag. 8 di 9 dall'esercizio della potestà sanzionatoria.
La novità e complessità della questione trattata giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
- accerta e dichiara che l' è Controparte_1
decaduto dall'esercizio della potestà sanzionatoria in relazione all'OI-
– notificata in data 26/05/2024; P.IVA_1
- compensa tra le parti le spese di lite.
Grosseto, 27 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Grosso
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