Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/04/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Cameli Renato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2801/2024 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Vigevano via Merula 26 presso lo studio dell'avv. Enrico Zaccone, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata, il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato presso la sede amministrativa della stessa Società in Viale Italia, 136 - La
Spezia, rappresentata e difesa dagli avvocati Sara Testani ed Enrico Bocchino, giusta procura allegata, il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti
(cf. ) elettivamente domiciliato presso Controparte_2 P.IVA_2 gli uffici dell'Avvocatura Civica del medesimo, siti in Vigevano (PV), in Corso CP_2
Vittorio Emanuele II n. 25, rappresentato e difeso dall'avv. massimo Parlato giusta procura allegata, il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti pagina 1 di 10
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da udienza del 15.4.2025 svoltasi in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. di rimessione in decisione, riportandosi ai precedenti scritti e, segnatamente:
per parte attrice “Voglia il Tribunale di Pavia, contrariis Parte_1
reiectis, e nulla ammesso di favorevole a controparte, previa ogni occorrenda declaratoria: A) revocare, in quanto infondata in fatto ed in diritto, l'ingiunzione di pagamento per cui è causa - prot. n. 2 emessa in data 21/05/2024 da e notificata CP_1
a in data 03/06/2024 (rif.: ID_Pratica 27253816); B) in ogni caso con Parte_1 rifusione di spese e compensi di causa;
C) in via istruttoria ed in revoca dell'Ordinanza
15/01/2025, ammettersi prova contraria diretta ed indiretta per testi sui capitoli di controparte. Ammettersi prova per testi sul seguente capitolo di prova: “Vero che la casotta di legno della Cava Modenese per cui è causa è stata edificata nel 1960”. Si indica a teste: , residente in [...]
per parte convenuta Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis e CP_1 previe le declaratorie più opportune: - in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'odierna opposizione in quanto proposta avverso atto consequenziale a ordinanza e provvedimento di irrogazione delle sanzioni regolarmente notificati e non impugnati avanti l'Autorità Giudiziaria Amministrativa competente in via esclusiva per materia, pertanto definitivi e, - per l'effetto, rigettarla;
- nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'odierna opposizione e, - per l'effetto, rigettarla. Con condanna dell'opponente alla refusione a favore della delle spese di lite e del CP_1
compenso professionale dovuto al difensore, come per legge.
Per parte convenuta : - in via preliminare e Controparte_3
pregiudiziale, dichiararsi l'incompetenza del Giudice adito per difetto di giurisdizione;
pagina 2 di 10 NEL MERITO: - in via principale: accertata e dichiarata la validità e l'efficacia dell'ingiunzione di pagamento - prot. n. 2 emessa in data 21.5.2024 da (rif.: CP_4
ID_Pratica 27253816), respingere l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte esposte in narrativa. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente precisare le domande e formulare istanze, anche in via istruttoria. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze tutte
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato iL sig. evocava in Parte_1
Con giudizio (di seguito anche ) e il Controparte_5 Controparte_2
promuovendo opposizione avverso ingiunzione di pagamento - prot. n. 2 emessa in data
21/05/2024 da e notificata al medesimo in data 03.06.2024. CP_1
A supporto della propria domanda deduceva che: la vicenda traeva origine dalla sanzione ex art. 31 DPR 380/01 per inottemperanza all'ordinanza di demolizione n.
322/2022 del Comune di Vigevano emessa in ragione di immobile privo di titoli edilizi su terreno demaniale;
la disposizione applicata non era corretta in quanto si verteva in ipotesi ex art. 35 trattandosi di bene demaniale;
tale ultima disposizione non prevedeva alcuna sanzione pecuniaria;
sussistevano i presupposti (fumus e periculum ) per la sospensione del provvedimento.
Con Instaurata una fase cautelare, si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo che l' opposizione era inammissibile in quanto proposta avverso atto consequenziale a sanzione amministrativa regolarmente notificata e non impugnata, pertanto definitiva;
la competenza a giudicare sulle sanzioni amministrative in materia di abusi edilizi, quale quella in esame, era attribuita in via esclusiva al TAR, ex art. 133, co. 1, lett. f) c.p.a.,inoltre l'urbanistica ed edilizia non erano ricomprese nella disciplina ai sendi del dl.gs 150/2011
Si costituiva il Comune di Vigevano, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo che: l'ordinanza oggetto di impugnazione era stata emessa in conseguenza di inottemperanza a ordinanza di demolizione notificata all'opponente quale Presidente
pagina 3 di 10 dell'Associazione Amici della Lanca Ayala;
l'ordinanza di demolizione era stata emessa in seguito a sopralluogo eseguito il 23 ottobre 2020 in località Lanca Ayala da personale del
Settore “Servizi Tecnici e del Territorio” del Comune di Vigevano, della Legione
Carabinieri BA Compagnia di Vigevano e del Parco Lombardo della Valle del
Ticino, in esito al quale, era stata riscontrata la presenza di un edificio denominato “5”
“all'ingresso della Lanca subito dopo la sbarra (...) in ottimo stato di conservazionne”; tale edificio era stato realizzato su area demaniale in assenza di qualsivoglia titolo edilizio;
l'utilizzazione dell'immobile avveniva associazione “Amici della Lanca Ayala” nella persona del presidente ”; la citata ordinanza di demolizione era stata Parte_1
oggetto di impugnazione innanzi al AR BA , ove pendeva giudizio;
vi era difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
nel merito l'opposizione era infondata in quanto l'abuso era stato accertato e il sig. era responsabile;
inoltre la giurisprudenza Parte_1
consolidata aveva riconosciuto la legittimità della sanzione amministrativa anche nelle ipotesi ex art. 35, risultando erronea l'interpretazione dell'attore.
All'esito del giudizio cautelare era rigettata l'istanza di sospensione.
Eseguite positivamente le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c. era fissata prima udienza ex art. 183 c.p.c., assegnando a ritroso i termini per il deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c.
All'esito della prima udienza il Giudice disponeva il rinvio per la rimessione in decisione assegnando termini a ritroso ex art. 189 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive
All'udienza del 15.4.2025, svoltasi in forma scritta le parti insistevano nelle conclusioni come soprariportate
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.L'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione
1.1. Profili generali
1.2. La fattispecie concreta
2. Le spese pagina 4 di 10 1.L'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione
1.1. Profili generali
Questione dirimente risulta essere l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizionale, formulata da entrambe le parti convenute
Operazione giuridica preliminare è costituita dalla corretta ricostruzione del dato normativo
Ai sensi dell'art. 22 comma 1° 24.11.1981 n. 689 , come modificato dall'art. 34 c.1
D.Lgs. n. 150 1.9.2011 n. 150 , “Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza- ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”;
Ai sensi dell' art. 133 comma 1° D.Lgs. n. 104/2010 (cd. “Codice del processo amministrativo”) richiamato come “clausola di salvezza” nel citato art. 22 , sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, inter alia, le “… controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonché del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”;
Sotto ulteriore e connesso profilo, ai sensi dell'art. 6 comma 4° lett. c) del D.Lgs.
1.9.2011 n. 150 individua una serie di materie, tra le quali la “tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette”, per le quali la competenza rispetto all'opposizione ad ordinanza ingiunzione spetta al Tribunale invece che al Giudice di Pace, individuato quest'ultimo come Autorità Giudiziaria generalmente competente in materia.
Tanto premesso sul piano normativo, la giurisprudenza consolidata, si amministrativa, sia ordinaria, ha precisato come , “rientrano nella giurisdizione esclusiva pagina 5 di 10 del giudice amministrativo, di cui all'art. 133, lett. f), D.Lgs. n. 104/2010, le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle Pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernenti tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e fra esse rientrano anche i giudizi relativi alla contestazione dell'an e del quantum di una sanzione pecuniaria edilizia. In particolare, in ordine alla giurisdizione sulle sanzioni adottate in materia urbanistica ed edilizia, rientrano nella giurisdizione esclusiva predetta sia i provvedimenti con i quali vengono irrogate sanzioni a carattere ripristinatorio in materia, sia quelle a carattere pecuniario, poiché anche quest'ultime risultano strumentali al governo del territorio e costituiscono esercizio della relativa potestà autoritativa” (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, 15.2.2021 n. 1344 nonché Cons. Stato 15.1.2021 n. 484; Cons.
Stato 3.4.2023 n. 3408 T.A.R. Bari, (Puglia) sez. III, 14.10.2022, n.1379; ).
A fortiori, in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo è riconosciuta anche avverso le cartelle di pagamento “in ordine alla giurisdizione sulle sanzioni adottate in materia urbanistica ed edilizia rientrano nella giurisdizione esclusiva predetta, sia i provvedimenti con i quali vengono irrogate sanzioni a carattere ripristinatorio in materia sia quelle a carattere pecuniario poiché anche quest'ultime risultano strumentali al governo del territorio e costituiscono esercizio della relativa potestà autoritativa. Anche nella presente fattispecie la pretesa sanzionatoria, posta a base del decreto ingiuntivo, e la successiva opposizione, generano una controversia nascente da atti e provvedimenti della
P.A. relativi alla gestione del territorio 2.3 Costituisce ius receptum il principio per cui la predetta giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia comprende anche la riscossione mediante cartella di pagamento - ovvero tramite ordinanza-ingiunzione ex art. 2 r.d. n. 639 del 1910 - degli oneri di urbanizzazione con applicazione delle relative sanzioni, restando esclusa dall'ambito di cognizione di tale giudice la sola procedura esecutiva in senso stretto, che ha inizio con il pignoramento - o, quanto ai beni mobili registrati, con l'eventuale provvedimento di fermo - che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Nel caso di specie oggetto della controversia non è la procedura esecutiva in senso stretto, la quale è posta a valle dell'azione proposta dal con la richiesta di decreto ingiuntivo.” (Cons. Stato 484/2021 cit.) CP_2
pagina 6 di 10 I giudizi aventi ad oggetto l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dalle violazioni di norme urbanistico-edilizie , nel cui ambito sono ricompresi anche i provvedimenti di ripristino e di demolizione, sono pertanto attratti nella sfera giurisdizionale del giudice amministrativo
Pur in presenza di indirizzi minoritari difformi, la stessa Cassazione ha precisato che
La controversia avente ad oggetto la sanzione pecuniaria irrogata ai sensi dell'art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, anche se relativa solo al "quantum", rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché, seppur afferente al diritto soggettivo a non subire una prestazione patrimoniale non prevista dalla legge, è legata da un nesso di stretta pregiudizialità-dipendenza con il rapporto amministrativo concernente l'uso del territorio, che presuppone l'esercizio del potere amministrativo di demolizione dell'opera edilizia realizzata in assenza o totale difformità dal permesso. Cassazione civile sez. un., 14.02.2023, n.4607 Cassazione civile sez. un., 11.05.2021, n.12429 secondo cui
La sanzione pecuniaria de qua non è tuttavia considerabile isolatamente alla stregua della sanzione pecuniaria suscettibile di opposizione ad ordinanza-ingiunzione innanzi al giudice ordinario in base alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e D.Lgs. 1 settembre
2001, n. 150, art. 6, ma va collocata nella materia sostanziale di appartenenza, per riprendere un risalente orientamento della giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. 16 febbraio 2003, n. 63; 13 gennaio 2004, n. 12). La L. n. 689, art. 22 bis, che prevedeva la giurisdizione del giudice ordinario (il Tribunale) per le violazioni concernenti la materia urbanistica ed edilizia è stato abrogato dal D.Lgs. n. 150, art. 34, comma 1, lett. c), il cui art. 6 non contempla più la materia menzionata (Cass. Sez. U. 21 settembre 2018, n.
22426, che ritenne la giurisdizione del giudice ordinario in materia urbanistica ed edilizia, aveva ad oggetto una fattispecie antecedente l'abrogazione legislativa di cui si è detto), per cui viene in primo piano l'art. 133 cod. proc. amm., la cui precettività resta salva alla luce della L. n. 689, art. 22, così come modificato…rattasi tuttavia di rapporto giuridico di diritto comune legato da un nesso di pregiudizialità-dipendenza al rapporto amministrativo avente ad oggetto l'uso del territorio in quanto l'irrogazione della sanzione pecuniaria presuppone l'esercizio del potere amministrativo di rimozione, ovvero demolizione,
pagina 7 di 10 dell'opera di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso o in totale difformità da esso.
Pregiudiziale rispetto all'irrogazione della sanzione è l'esercizio della potestà relativa all'uso del territorio prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 33)
1.2. La fattispecie concreta
Tanto premesso in via generale, l'impugnazione promossa dall'attore ha ad oggetto l'ingiunzione di pagamento - prot. n. 2 emessa in data 21/05/2024 da e CP_1
notificata a in data 03/06/2024 (rif.: ID_Pratica 27253816). Parte_1
Orbene la citata ingiunzione è stata adottata sulla base del Provvedimento
Dirigenziale del Comune di Vigevano – Settore servizi tecnici e territorio n. 1443 e notificato al sig. in data 4.4.2023, emesso all'esito del procedimento Parte_1 amministrativo di “Vigilanza sull'Attività Urbanistico Edilizia - P.T. SEGN-29/21 - località
Lanca Ayala di Vigevano”, con cui ex art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380 del 6.6.2001) era stata irrogata al sig. la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura Parte_1
massima di Euro 20.000,00 (cfr. doc. 1)
Tale provvedimento sanzionatorio era a sua volta adottato a causa dell'inottemperanza da parte del in merito all'ordine di demolizione contenuto Parte_1
nell'Ordinanza del Comune n. 322/2022 emessa in data 2.8.2022 notificata in data
5.8.2022, con cui il Comune di Vigevano aveva ingiunto all'odierno opponente, quale
Presidente dell'Associazione “Amici della Lanca Ayala” “(...) di provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione e rimozione dell'edificio situatoall'ingresso della lanca, subito dopo la sbarra, utilizzato in passato come ufficio della pesa a servizio della ex Cava
Modenese, nonché di provvedere al ripristino dello stato originale dei luoghi, entro il termine perentorio di 90 giorni con effetto dalla data di notifica dell'indicata ordinanza
(cfr doc.2 parte attrice)
A riguardo, costituisce circostanza puntualmente dedotta dalla convenuta
[...]
puntualmente documentata e , invero, non contestata che la citata ordinanza CP_2
era adottata in seguito a sopralluogo eseguito il 23 ottobre 2020 in località Lanca Ayala da personale del Settore “Servizi Tecnici e del Territorio” del Comune di Vigevano, della
Legione Carabinieri BA Compagnia di Vigevano e del Parco Lombardo della Valle
pagina 8 di 10 del Ticino;
all'esito di tale sopralluogo era stata , riscontrata la presenza di un edificio denominato “5” “all'ingresso della Lanca subito dopo la sbarra (...) in ottimo stato di conservazione”, ealizzato su area demaniale in assenza di qualsivoglia titolo edilizio (doc. ed “utilizzato dalla associazione “Amici della Lanca Ayala”, nella persona del presidente
(...).” (doc. 3 e 4 parte convenuta . Parte_1 CP_2
In definitiva, in ragione di quanto esposto, la sanzione pecuniaria nel caso di specie si pone in “nesso di stretta pregiudizialità-dipendenza con il rapporto amministrativo concernente l'uso del territorio, che presuppone l'esercizio del potere amministrativo di demolizione dell'opera edilizia realizzata in assenza o totale difformità dal permesso.”
(Cass. 4607/2023; Cass. 12429/2021) .
Essa risulta attratta quindi nella sfera di giurisdizione esclusiva ex art. 133 lett. f) afferendo, nel senso sopra esposto, alla materia della disciplina urbanistica edilizia;
non rileva, a riguardo, la previsione di cui all' art. 6 comma 4° lett. c) del D.Lgs. n. 150/2011, anche a voler ritenere che l'uso del territoro afferisca latu sensu alla materia ambientale;
sul punto, oltre a richiamare quanto sopra evidenziato dalla Cassazione 12429/2021 risulta meritevole di riproposizione l'iter argomentativo contenuto in recente pronuncia del
Tribunale di Pavia secondo cui “la menzionata previsione di cui all'art. 6 comma 4° lett.
c) del D.Lgs. n. 150/2011: …non attiene al riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo ma regola la competenza, nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario (e, dunque, “verticalmente”), tra il Giudice di Pace ed il Tribunale.
Come tale, non può essere interpretato quale deroga alla clausola di salvezza di cui all'art. 22 comma 1° L. n. 689/1981 che, a sua volta, richiama l'art. 133 comma 1° lett. f) D.Lgs.
n. 104/2010 (ossia, non può essere interpretato alla stregua di norma che attribuisce giurisdizione esclusiva al G.O. in ogni e qualsiasi controversia riguardante l'irrogazione di sanzioni amministrative in materia di “aree protette”). Si è invece dell'avviso che presupposto imprescindibile per l'applicazione della norma più sopra menzionata è che il
G.O. abbia effettivamente giurisdizione in materia. In altri termini, le sanzioni irrogate per violazioni delle norme in materia di “aree protette” rientrano nella giurisdizione del G.O.
(ed, in particolare, del Tribunale) solo quando siano estranee alla materia urbanistico-
pagina 9 di 10 edilizia, per la quale, in forza della citata clausola di salvezza, trova invece applicazione esclusiva la giurisdizione esclusiva del G.A. (Trib Pavia n. 13.9.2021 n1154)”
La giurisdizione è pertanto del giudice amministrativo.
In particolare, agli effetti dell'art. 59 L. 18.6.2009 n. 69, il Tribunale
Amministrativo Regionale della BA deve essere individuato come Autorità
Giudiziaria avente la giurisdizione nel caso di specie.
2. Le spese
Circa le spese, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle stesse
Con in quanto la medesima ingiunzione di individuava quale competente per l'eventuale annullamento l”'Autorità giudiziaria ordinaria competente per valore e territorio a norma Con del codice di procedura civile” : tale erronea indicazione è riconducibile a ma risulta
Con tuttavia riferibile anche al di Vigevano quale delegante della stessa per la CP_2
riscossione; essa, ha indotto ragionevolmente in errore l'attore nell'instaurazione del presente giudizio innanzi al Tribunale ordinario.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- I)Accoglie , per le ragioni di cui in motivazione, l'eccezione preliminare delle parti convenute (cf. ) e Controparte_1 P.IVA_1
(cf. ), e per l'effetto dichiara il difetto di giurisdizione Controparte_2 P.IVA_2
del Giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e, segnatamente, Tribunale
Amministrativo Regionale- BA Milano
-II)Compensa le spese di giudizio tra le parti .
Pavia, 18 aprile 2025
Il Giudice
Renato Cameli
pagina 10 di 10