Articolo 2 della Legge 12 febbraio 1975, n. 32
Articolo 1
Versione
21 marzo 1975
Art. 2.
All'onere di lire 9 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge relativamente all'esercizio 1974, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
All'onere di lire 12 miliardi, relativo all'esercizio 1975, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 del suddetto stato di previsione per l'anno 1975.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 21 marzo 1975