Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 08/04/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2559/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberta Bonaudi Presidente rel
Dott. Elisa Einaudi Giudice
Dott. Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2559/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. CP_1
RAPICAVOLI MARCO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTE nei confronti di
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
CONVENUTO
OGGETTO: mutamento di sesso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
CHIEDE
a codesto Ill.mo Tribunale la rettifica del prenome e del genere essendo ritenuto il percorso di transizione irreversibile, come da relazioni mediche prodotte, con la contestuale autorizzazione a sottoporsi all'intervento chirurgico di riconversione sessuale (RCS).
Considerato, inoltre, che la tematica in oggetto (mutamento di sesso) di per sé stessa contiene gravi motivi d'urgenza nella trattazione, l'istante come sopra rappresentato, difeso
e domiciliato
RICORRE EX ART 437 BIS e 437 bis 12 e 14
a codesto Ill.mo Tribunale, previa fissazione di udienza, affinché venga ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cuneo (CN) ove è stato trascritto l'atto di nascita, vista la sussistenza delle condizioni necessarie, ai sensi dell'art. 3, L. 164 del 14 aprile 1982 e successive modiche ex art. 31 D.Lgs. 1 settembre 2011 n.ro 150 nonché dell'attuale modifica ex D.lgs. 149/2022. Di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo CP_1 atto nr.o 249 parte II serie B anno 2001 Comune di Cuneo (CN) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono Per_ leggersi ed intendersi rispettivamente come “FEMMINILE” e come “ ” e non altrimenti ,
In subordine
Qualora l'Ill.mo Giudice ritenesse di non concedere contestualmente entrambe le domande anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.ro 143 del 2024, vista la sussistenza delle condizioni necessarie ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile la rettificazione dell'atto di nascita relativo atto nr.o 249 parte II serie B anno 2001 Comune CP_1 di Cuneo (CN) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come Per_
“ e come “ ” e non altrimenti. Parte_1
A spese compensate ed irripetibili non essendo stata formulata alcuna domanda al Pubblico
Ministero evocato.
Per il Pubblico Ministero:
Nulla si oppone
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.11.2024 presso il Tribunale di Cuneo, , nato CP_1
a Cuneo il 30.07.2001 e residente in Peveragno (CN) rappresentava di aver avuto “da sempre” la convinzione/ sensazione che ci fosse qualcosa di diverso rispetto ai suoi compagni maschi per quanto, nel periodo adolescenziale, tale percezione non si era ancora strutturata, laddove nel periodo scolastico persisteva un disagio verso il quale ancora non riusciva a dare un nome essendo tutto orientato verso il genere femminile;
di avere patito lo sviluppo dei caratteri sessuali, intorno ai 14 anni;
di avere deciso, a 17 anni, di recarsi a
Vancouver in Canada per ultimare gli studi della scuola secondaria di II grado inserendosi sin da subito in un contesto multiculturale multilingue e queer friendly che aveva agevolato la presa di coscienza del proprio malessere;
di avere vissuto, al rientro in Italia nel 2020, momenti di grande sconforto per la propria disforia, con rafforzamento tuttavia della determinazione di voler intraprendere il percorso di affermazione di genere. Riferiva di essersi affidato alla specialista endocrinologa Dr.ssa (già coordinatrice del centro Per_2 pubblico specializzato della Città della Salute di Torino – C.I.D.I.Ge.M. -) per il supporto medico ormonale e agli specialisti dr. (psicoterapeuta) e dr. (psichiatra) in Per_3 Per_4
Cuneo e successivamente alla dr. ssa , psicologa psicoterapeuta che l'ebbe in Per_5 osservazione dall'aprile 2024. Concludeva che l terapia ormonale, il lavoro psichiatrico - psicoterapeutico svolto con gli specialisti, l'osservazione compiuta dal CSM, le esperienze di vita “reale”, lo avevano condotto al raggiungimento di quella maturità necessaria per poter affrontare anche l'intervento chirurgico RCS che unitamente alla rettificazione anagrafica declinata al femminile sarebbero state in grado di definire e migliorare ulteriormente la sua identità elettiva completandone la realizzazione
Si rivolgeva dunque a questo Tribunale per ottenere la rettificazione dell'atto di nascita con Per_ sostituzione del sesso femminile a quello maschile e del nome a quello di . CP_1
Con decreto 02.12.2024 il Giudice, trattandosi di procedimento relativo allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, fissava udienza di comparizione al 05.03.2025; all'udienza, con la partecipazione altresì dei genitori del ricorrente e della sorella, la parte personalmente confermava il contenuto dell'atto introduttivo e il difensore, invitato a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio e ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
***
La domanda di rettificazione di sesso è fondata e merita accoglimento, senza necessità di ulteriori adempimenti istruttori, dovendosi ritenere ampiamente sufficiente la documentazione in atti.
È stata infatti prodotta relazione datata 30.09.2024 della dott. (medico Persona_6 chirurgo specialista in endocrinologia e andrologia), in cui si legge che il ricorrente presenta diagnosi di disforia di genere e che è assolutamente consapevole sia del trattamento ormonale che sta conducendo, di quali siano i risultati ottenibili e di quali possono essere gli effetti protratti sul lungo periodo, sia dell'irreversibilità del percorso di transizione. Emerge dalla relazione il ruolo di supporto sia della mamma sia di tutta la famiglia e la pressante esigenza di avviare e proseguire il percorso di affermazione del genere femminile, che presso il GE (centro pubblico piemontese presso le Molinette) risultava rallentato dai tempi lunghi di presa in carico.
La relazione dei dott. e (rispettivamente psichiatra e psicologo- Per_4 Per_3 psicoterapeuta che per primi seguirono il ricorrente) attesta la presenza di una genuina disforia di genere e di una identità sessuale di tipo transgender-transessuale, rafforzata al momento del rientro in Italia dal Canada, con sempre maggior consapevolezza di una inadeguatezza e insoddisfazione della corporeità maschile e ricomparsa di sintomatologia depressiva per la quale si era rivolto loro prima del viaggio in Canada. CP_1 Per La dott. (psicologa e psicoterapeuta) riferisce di una profonda sofferenza esperita in modo chiaro tra il 2020 e il 2021 - e riportata alla Dottoressa ià alla prima visita nel Per_2
2021 - per la discrepanza tra un corpo maschile e la maturata consapevolezza della propria identità femminile, nonché di una gratificazione nel mondo del lavoro (lavora con la madre ed è responsabile di un negozio di intimo femminile) in cui ha instaurato un contesto inclusivo e queer friendly anche verso la clientela;
conclude nel senso che: esprime in modo forte e consapevole il desiderio di nascondere o modificare i propri caratteri sessuali e, in generale, di cambiare la propria espressione di genere in favore dell'identità sperimentata;
esperisce emozioni e vissuti solitamente associati al sesso opposto;
desidera essere riconosciuta e trattata come esponente del sesso femminile, ossia quello opposto a quello assegnatole alla nascita (Identità di genere e percorsi di affermazione di genere.
[...]
Gennaio 2023); vive il ruolo di genere femminile in tutti i contesti sia privati che CP_2 sociali. Questa condizione è arrivata alla consapevolezza e permane senza tentennamenti da Per_ parte di ormai da 5/6 anni ma già dalla pubertà ne emergevano delle manifestazioni.
Possiamo dunque presumere che tale condizione sia irreversibile. Ritengo non sussistano controindicazioni agli interventi chirurgici di affermazione di genere contestualmente al cambio anagrafico del nome e del genere dei documenti, che si considerano essere i trattamenti di elezione per tale tipo di condizione psichica. La signora in oggetto è inoltre consapevole dei vantaggi e degli svantaggi determinati dagli interventi di affermazione chirurgica del genere;
questi, dal mio punto di vista, hanno come prospettiva un notevole ulteriore miglioramento della qualità della vita della paziente. Questa, appare profondamente consapevole anche di ciò. Ritengo che tale percorso possa essere intrapreso Per_ positivamente anche alla luce delle risorse personali della stessa : buona capacità di chiedere aiuto e farsi supportare da professionisti e persone di riferimento;
discreto empowerment individuale e buona capacità di problem solving;
grande consapevolezza e capacità di porsi in posizione dubitativa, ricercando risposte e condizioni di maggior benessere;
auto protettività; buona consapevolezza delle dinamiche relazionali che vive e ha vissuto e ricerca costante di strategie più funzionali per un maggior benessere personale. Per_ Ulteriore e fondamentale risorsa della signora , nonché elemento prognostico positivo,
è la forte sicurezza dell'acquisita consapevolezza di essere una persona transgender e serenità nell'accettare questo aspetto del sé, al netto delle difficoltà esterne che ostacolano Per_ la piena realizzazione della propria identità. Come già espresso, appare altresì consapevole della irreversibilità del percorso intrapreso e questo aspetto sembra offrirle sollievo più che spaventarla. La paziente si impegna altresì a proseguire il percorso psicoterapeutico fino agli interventi di affermazione chirurgica del genere - ed eventualmente anche successivamente - al fine di poter continuare il supporto psicologico in un momento di delicato confronto con la propria identità fisica.
Essendo dunque pienamente dimostrato che non solo presenta un disturbo Parte_2 di identità di genere da uomo a donna e che si trova in uno stadio di transizione verso l'altro sesso, ma anche che da tempo conduce una vita corrispondente al suo sentirsi donna ed è consapevole dell'irreversibilità del percorso, va sin da subito disposta la rettificazione dei dati anagrafici sia per quanto riguarda il genere che per quanto concerne il nome.
Come infatti chiarito da C. Cost. 221/2015, le modificazioni dei caratteri sessuali, quale condizione per la pronuncia di rettificazione, non includono necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità di adeguamento all'altro sesso devono adattarsi all'”irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”. Ciò significa che deve essere rimessa al singolo, coerentemente con i principi costituzionali e sovranazionali, la scelta delle modalità con cui realizzare il proprio percorso di transizione, con la conseguenza che l'intervento chirurgico non è più un prerequisito per accedere al percorso di rettificazione, ma solo un possibile mezzo per il conseguimento del benessere psico-fisico. I principi affermati dalla Corte Costituzionale sono stati recepiti anche dalla giurisprudenza di legittimità cha ha ulteriormente chiarito che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l.
n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio
e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale." (Cass. n.
15138/15). Quanto alla domanda volta ad ottenere l'autorizzazione all'intervento medico-chirurgico di adattamento dei caratteri sessuali, non può prescindersi dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 143/2024, che, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale proprio del regime autorizzatorio di cui all'art. 31 c. 4 d.lgs 150/2011, ha stabilito che l'autorizzazione giudiziale all'intervento è irrazionale nella misura in cui non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo dei principi giurisprudenziali di cui sopra. In particolare, la
Corte ha chiarito che “potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali
e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”. Ciò significa che nelle ipotesi analoghe a quella oggetto del presente giudizio (peraltro identica a quella che ha portato alla rimessione della questione alla Corte Costituzionale), qualora il ricorrente abbia dimostrato, mediante il deposito di idonea documentazione attestante i trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati, l'irreversibilità del percorso di transazione, l'autorizzazione all'intervento non corrisponde alla ratio legis.
Si deve però necessariamente osservare che il fatto che l'autorizzazione giudiziale non sia più necessaria, non comporta che il soggetto che abbia irreversibilmente intrapreso il percorso di transizione di sesso, non possa, se ciò corrisponde alla sua volontà, sottoporsi comunque all'intervento.
In tali casi, l'adattamento chirurgico dei caratteri sessuali costituirebbe infatti un mero
“completamento” della già intervenuta transizione e della già avvenuta rettificazione dei dati anagrafici.
Nella vicenda oggetto di giudizio, ha manifestato sia al Tribunale, formulando CP_1 Per la relativa domanda, sia alla psicologa dott. il proprio desiderio di affrontare l'intervento.
Nulla osta, proprio in virtù dei principi di recente espressi dalla Corte Costituzionale, a che si possa procedere in tal senso, senza necessità di specifica autorizzazione da parte del
Tribunale.
Nulla sulle spese in considerazione dell'oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita:
DISPONE sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita di , nato a [...] il il CP_1
30.07.2001 (Atto N. 249 parte II serie B - anno 2001 - Comune di CUNEO) nel senso che laddove è scritto "sesso maschile" debba invece intendersi scritto e leggersi "sesso femminile” e laddove è indicato in "Matteo" il nome del nato debba invece intendersi scritto Per_ e leggersi il nome " ;
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cuneo provveda alle conseguenti annotazioni,
NULLA osta a che parte ricorrente si sottoponga a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali femminili a quelli maschili, senza necessità di autorizzazione giudiziale, alla luce di C. Cost. 143/2024. Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 20/03/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Roberta Bonaudi