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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/06/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. PU 4-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Roberto Sereni Lucarelli Presidente dott.ssa Giuliana Filippello Giudice rel. dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso per l'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza ex art. 298 CCII della società , assoggettata a liquidazione Parte_1 coatta amministrativa con D.M. n. 139/2025 del 19/03/2025, con sede legale in
Cupramontana (AN), alla via Mandriole, 2 (C.F.: ), presentato dal commissario P.IVA_1 liquidatore della stessa società, dott.ssa (con l'avv. Giovanni Controparte_1
Cocconi)
OSSERVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO che con decreto emesso il 19/03/2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy
(esercitante attività di vigilanza sulle società cooperative) ha assoggettato la a liquidazione coatta amministrativa sul Parte_1 rilievo che tale società si trovava in stato di insolvenza (art. 2545-terdecies c.c.); che con ricorso depositato il 02/05/2025 il commissario liquidatore di tale società
(nominato con il menzionato decreto: art. 301 CCII) ha chiesto a questo tribunale l'accertamento dello stato di insolvenza della cooperativa (art. 298 CCII); che, quanto alla instaurazione del contraddittorio con il legale rappresentante della società cooperativa antecedentemente alla sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa (cfr. Cass. n. 16746 del 2013, che ha precisato che la legittimazione a interloquire su vicende che attengono alla gestione sociale anteriore alla liquidazione coatta amministrativa non può che attribuirsi a coloro che hanno posto in essere tale gestione), il Liquidatore della cooperativa prima della sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, , ha ricevuto ritualmente la notifica Parte_2 del ricorso e l'indicazione della data di udienza di discussione al 12/06/2025, ove, comparendo, ha confermato la condizione di sostanziale insolvenza della cooperativa tale da indurlo a chiedere l'apertura della liquidazione coatta amministrativa;
che l'accertamento dello stato di insolvenza si fonda sui medesimi presupposti della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (accertamento di uno stato d'impotenza economico-patrimoniale, idoneo a privare l'impresa della possibilità di far fronte con mezzi “normali” ai propri debiti, e può, quindi, essere legittimamente effettuato dal giudice ordinario, anche quando i crediti derivino da rapporti riservati alla cognizione di un giudice diverso), con le seguenti precisazioni:
a) la valutazione della sussistenza del requisito dell'insolvenza deve essere effettuata con riferimento al momento della emanazione del decreto di ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, così che devono a tal fine ritenersi ininfluenti eventuali fatti sopravvenuti;
b) nel procedimento disciplinato dagli artt. 297 e ss. CCII non è previsto il necessario superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) CCII;
c) non osta alla dichiarazione dello stato di insolvenza l'accertamento dell'esistenza di un ammontare di debiti scaduti e non pagati superiore a trentamila euro come previsto invece dall'art. 49, ultimo comma CCII, nel caso in cui il procedimento giurisdizionale abbia ad oggetto la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale (sulla non applicabilità dell'art. 15, ultimo comma, l.f. principio valido anche per le ipotesi oggi disciplinate dal Codice della Crisi d'Impresa, cfr. Cass. n. 9681 del 2013); che, nel caso di specie, alla luce del contenuto degli atti e documenti depositati dal commissario liquidatore e direttamente fornitigli dal precedente legale rappresentante, lo stato di insolvenza della al momento dell'emanazione del decreto sopra Parte_1 richiamato (19 marzo 2025), si manifesta con alquanta evidenza dato che:
a) Successivamente all'approvazione dei bilanci di cui agli anni 2020 – 2021 – 2022, a causa di una perdurante situazione di tensione interna, la società si è trovata nell'impossibilità di approvare quelli successivi;
b) Dalla situazione contabile al 31/12/2024, predisposta a fronte della mancata approvazione dei bilanci successivi all'anno 2022, è emerso un grave deficit patrimoniale (patrimonio netto negativo di euro 3.259.851,83) e lo squilibrio del rapporto tra passività (debiti esigibili entro l'anno pari ad euro 3.503.861,87) e le attività di pronta e facile realizzazione (attivo circolante pari ad euro 2.458.442,72), tenuto conto del fatto che l'attivo circolante è costituito per la maggior parte da rimanenze;
c) da ultimo ai danni della cooperativa sono state avviate diverse azioni giudiziarie e i crediti vantati nei confronti di sono stati sottoposti a pignoramento Parte_3 presso terzi;
che sussistono, quindi, i presupposti per la sollecitata pronunzia di accertamento;
P.Q.M.
visto l'art. 298 CCII, dichiara che al 19/03/2025 la Parte_1
, con sede legale in Cupramontana (AN), alla via Mandriole, 2 (C.F.:
[...]
02322700424), R.E.A. n. AN-178290, in liquidazione coatta amministrativa (D.M. n. 139/2025 del 19/03/2025), si trovava in stato d'insolvenza.
Ordina al cancelliere di provvedere: all'esecuzione delle attività indicate dall'art. 49 CCII;
alla comunicazione della presente sentenza, a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio della seconda sezione civile del tribunale il 12 giugno 2025.
Il giudice estensore dott.ssa Giuliana Filippello
Il presidente dott. Roberto Sereni Lucarelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Roberto Sereni Lucarelli Presidente dott.ssa Giuliana Filippello Giudice rel. dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso per l'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza ex art. 298 CCII della società , assoggettata a liquidazione Parte_1 coatta amministrativa con D.M. n. 139/2025 del 19/03/2025, con sede legale in
Cupramontana (AN), alla via Mandriole, 2 (C.F.: ), presentato dal commissario P.IVA_1 liquidatore della stessa società, dott.ssa (con l'avv. Giovanni Controparte_1
Cocconi)
OSSERVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO che con decreto emesso il 19/03/2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy
(esercitante attività di vigilanza sulle società cooperative) ha assoggettato la a liquidazione coatta amministrativa sul Parte_1 rilievo che tale società si trovava in stato di insolvenza (art. 2545-terdecies c.c.); che con ricorso depositato il 02/05/2025 il commissario liquidatore di tale società
(nominato con il menzionato decreto: art. 301 CCII) ha chiesto a questo tribunale l'accertamento dello stato di insolvenza della cooperativa (art. 298 CCII); che, quanto alla instaurazione del contraddittorio con il legale rappresentante della società cooperativa antecedentemente alla sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa (cfr. Cass. n. 16746 del 2013, che ha precisato che la legittimazione a interloquire su vicende che attengono alla gestione sociale anteriore alla liquidazione coatta amministrativa non può che attribuirsi a coloro che hanno posto in essere tale gestione), il Liquidatore della cooperativa prima della sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, , ha ricevuto ritualmente la notifica Parte_2 del ricorso e l'indicazione della data di udienza di discussione al 12/06/2025, ove, comparendo, ha confermato la condizione di sostanziale insolvenza della cooperativa tale da indurlo a chiedere l'apertura della liquidazione coatta amministrativa;
che l'accertamento dello stato di insolvenza si fonda sui medesimi presupposti della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (accertamento di uno stato d'impotenza economico-patrimoniale, idoneo a privare l'impresa della possibilità di far fronte con mezzi “normali” ai propri debiti, e può, quindi, essere legittimamente effettuato dal giudice ordinario, anche quando i crediti derivino da rapporti riservati alla cognizione di un giudice diverso), con le seguenti precisazioni:
a) la valutazione della sussistenza del requisito dell'insolvenza deve essere effettuata con riferimento al momento della emanazione del decreto di ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, così che devono a tal fine ritenersi ininfluenti eventuali fatti sopravvenuti;
b) nel procedimento disciplinato dagli artt. 297 e ss. CCII non è previsto il necessario superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) CCII;
c) non osta alla dichiarazione dello stato di insolvenza l'accertamento dell'esistenza di un ammontare di debiti scaduti e non pagati superiore a trentamila euro come previsto invece dall'art. 49, ultimo comma CCII, nel caso in cui il procedimento giurisdizionale abbia ad oggetto la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale (sulla non applicabilità dell'art. 15, ultimo comma, l.f. principio valido anche per le ipotesi oggi disciplinate dal Codice della Crisi d'Impresa, cfr. Cass. n. 9681 del 2013); che, nel caso di specie, alla luce del contenuto degli atti e documenti depositati dal commissario liquidatore e direttamente fornitigli dal precedente legale rappresentante, lo stato di insolvenza della al momento dell'emanazione del decreto sopra Parte_1 richiamato (19 marzo 2025), si manifesta con alquanta evidenza dato che:
a) Successivamente all'approvazione dei bilanci di cui agli anni 2020 – 2021 – 2022, a causa di una perdurante situazione di tensione interna, la società si è trovata nell'impossibilità di approvare quelli successivi;
b) Dalla situazione contabile al 31/12/2024, predisposta a fronte della mancata approvazione dei bilanci successivi all'anno 2022, è emerso un grave deficit patrimoniale (patrimonio netto negativo di euro 3.259.851,83) e lo squilibrio del rapporto tra passività (debiti esigibili entro l'anno pari ad euro 3.503.861,87) e le attività di pronta e facile realizzazione (attivo circolante pari ad euro 2.458.442,72), tenuto conto del fatto che l'attivo circolante è costituito per la maggior parte da rimanenze;
c) da ultimo ai danni della cooperativa sono state avviate diverse azioni giudiziarie e i crediti vantati nei confronti di sono stati sottoposti a pignoramento Parte_3 presso terzi;
che sussistono, quindi, i presupposti per la sollecitata pronunzia di accertamento;
P.Q.M.
visto l'art. 298 CCII, dichiara che al 19/03/2025 la Parte_1
, con sede legale in Cupramontana (AN), alla via Mandriole, 2 (C.F.:
[...]
02322700424), R.E.A. n. AN-178290, in liquidazione coatta amministrativa (D.M. n. 139/2025 del 19/03/2025), si trovava in stato d'insolvenza.
Ordina al cancelliere di provvedere: all'esecuzione delle attività indicate dall'art. 49 CCII;
alla comunicazione della presente sentenza, a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio della seconda sezione civile del tribunale il 12 giugno 2025.
Il giudice estensore dott.ssa Giuliana Filippello
Il presidente dott. Roberto Sereni Lucarelli