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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 18/06/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei magistrati:
- dott. Pasquale CRISTIANO Presidente
-dott.ssa Lucia GESUMMARIA Consigliera rel.
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliera
a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; rilevato:
-che con provvedimento comunicato alle parti è stata disposta l'udienza a trattazione scritta della causa;
-che le parti hanno depositato note scritte;
esaminati gli atti del fascicolo;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 629/2024 del ruolo generale e vertente tra rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni Cerisano Parte_1
Ricorrente in riassunzione
E
in persona del rappresentante legale, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv Maurizio d'Albora
Resistente in riassunzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 17 Con atto di citazione del 25.01.2005 ha convenuto l' Pt_1 CP_1
dinanzi alla Corte di Appello di proponendo opposizione alla stima CP_2 dell'indennità di occupazione temporanea e di espropriazione dell'area di sua proprietà situata in agro di Scanzano Jonico, censita in catasto al fg. 67, p.lle
245 e 98, preordinata ai lavori di allargamento della strada statale 106 “Jonica”, giusta decreto di occupazione emesso dal Prefetto di Matera n. 45176 del
3.11.2003.
In particolare l'indennità provvisoria offerta dall'ente espropriante ammonta a complessivi euro 6.249,54.
Si è costituita in giudizio l' eccependo l'inammissibilità CP_1
dell'opposizione proposta dall'attore avverso l'indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione in difetto della pronuncia del relativo decreto di esproprio e l'infondatezza della domanda nel merito.
E' stata espletata una Ctu nell'anno2006 diretta a determinare l'indennità di esproprio sulla base del “valore agricolo medio”; successivamente, con ordinanza del 15.01.2016, si è proceduto alla rinnovazione della perizia per la determinazione del valore del fondo espropriato alla luce della sentenza della
Corte Cost. n. 181/2011.
Il giudizio si è concluso con la sentenza della Corte d'Appello di Potenza, n.
674/2017 con la quale è stata liquidata l'indennità di occupazione legittima per l'importo di euro 4.879,84, oltre interessi legali ed è stata rigettata la domanda di liquidazione dell'indennità di espropriazione sul presupposto che il decreto di espropriazione n. 2042 del 11.01.2010, emesso dalla Prefettura di Potenza a conclusione della procedura ablativa promossa dall' fosse inutiliter datum CP_1
attesa la pregressa scadenza dei termini di pubblica utilità e l'irrilevanza dell'ultimo ennesimo provvedimento di proroga dei predetti termini disposta con provvedimento dell' del 17.09.2009. CP_1
In particolare, con la predetta sentenza la Corte di appello ha statuito:
pagina 2 di 17 1) che il decreto di espropriazione è stato emesso solo in data 11/1/2010, ossia nel corso della causa;
che il procedimento ha avuto inizio con dichiarazione di pubblica utilità risalente al 16/6/2003;
2) che è applicabile la disciplina prevista dal D.P.R. n. 327 del 2001;
3) che il periodo di occupazione legittima, la cui scadenza inizialmente era stata fissata per il 15/6/2005, era stato prorogato fino al 15/6/2008;
4) che l'irreversibile trasformazione del suolo (con la realizzazione dell'opera) era intervenuta nel corso del 2007 e il decreto di esproprio non era stato adottato;
5) che non aveva alcun rilievo il fatto che il decreto di esproprio era stato adottato l'11/01/2010, nel rispetto del termine (prorogato) per il completamento della procedura espropriativa, poiché tale termine non aveva più alcuna rilevanza con l'entrata in vigore del d.P.R. n. 327 del
2001;
6) che una volta scaduto il termine per l'occupazione legittima, si era verificata l'irreversibile trasformazione del bene e, dunque, si era perfezionato l'illecito aquiliano di natura permanente.
Alla luce di tali argomentazioni la Corte territoriale ha accolto soltanto la domanda proposta dal avente ad oggetto l'indennità di occupazione Pt_1
legittima mentre ha respinto quella diretta ad ottenere la liquidazione dell'indennità di esproprio.
L' indennità di occupazione legittima è stata determinata in complessivi euro
4.879,84, oltre interessi legali su ciascuna delle annualità ed è stata quantificata tenuto conto del periodo che va dalla data dell'immissione in possesso
(16/01/2004) alla scadenza della relativa proroga (15/06/2008) (pari a quattro anni e sei mesi); per ciascun anno di occupazione è stato calcolato un importo di euro 1084,41, pari a un dodicesimo della ipotetica indennità di espropriazione
(di euro 13.013,00), e per gli ulteriori sei mesi, euro 542,20.
L' ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dalla Corte CP_1
di appello deducendo con il secondo motivo ( per quel che rileva in questa sede)
pagina 3 di 17 la violazione e la falsa applicazione degli artt. 13 e 23, comma 1, d.P.R. n. 327 del 2001, per avere la Corte d'Appello ritenuto irrilevante l'intervenuta emanazione del decreto di esproprio nei termini previsti dall'art. 13 d.P.R. n.
327 del 2001, giungendo alla errata statuizione relativa alla mancata acquisizione del bene da parte dell' e al conseguente diritto alla CP_1
restituzione o al risarcimento da parte del controricorrente.
Il ha resistito con controricorso. Pt_1
La Corte di Cassazione, con la sentenza, n. 25027, pubblicata il 17.09.2024, ha accolto il secondo motivo del ricorso e ha disposto il rinvio della causa innanzi alla Corte d'Appello di Potenza.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di diritto:
1) contrariamente a quanto statuito dalla Corte territoriale, non è applicabile la disciplina del d.p.r. 327/2001 che è entrato in vigore il 30.6.2003, in quanto il procedimento di esproprio ha avuto inizio con dichiarazione di pubblica utilità risalente al 16/6/2003 sicché, in base alla disciplina transitoria, deve ritenersi applicabile la normativa previgente al d.P.R. n.
327 del 2001;
2) In materia di espropriazione, qualora il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità di un'opera sia stato prorogato tempestivamente dall'autorità espropriante prima della scadenza, anche ripetutamente, la dichiarazione resta efficace e il decreto di esproprio è valido, se emesso prima dell'ultima scadenza, con la conseguenza che, non essendo configurabile alcuna carenza del potere amministrativo (né in astratto, né in concreto), è legittima l'attività manipolativa del bene del privato compiuta nel complessivo periodo di efficacia della dichiarazione.
Con atto di citazione ex art.392 c.p.c. ha riassunto il giudizio Parte_1
dinanzi alla Corte di Appello di Potenza riproponendo le domande già in precedenza formulate sul presupposto che, alla luce della decisione della
Suprema Corte, il decreto di espropriazione emesso in data 11.01.2010 deve pagina 4 di 17 ritenersi valido ed efficace e per tale motivo ha reiterato la domanda di determinazione e di liquidazione in suo favore della indennità di esproprio delle voci connesse in precedenza negate dalla Corte di Appello, comprese quelle riguardanti il ristoro dovuto per la serra e per 6500 piante di fico distrutte al momento dell'occupazione; l'indennità di occupazione temporanea per il periodo intercorrente dall'emissione del decreto di occupazione sino a quello di espropriazione nonché l'indennità prevista dall'art. 40 T.U., attesa la sua qualifica di coltivatore diretto in ragione del VAM delle superfici espropriate.
In particolare l'attore ha dedotto:
-che il CTU nel formulare la propria relazione tecnica, ha stimato Per_1
l'indennità per l'espropriazione del suolo nella somma di € 2.743 e il valore delle soprassuolo in € 10.270 per un totale di € 13.013,00;
-che, tuttavia, lo stesso c.t.u. non ha riconosciuto come dovuti, nel computo indennitario, il costo della serra e delle n.
6.500 poiché la loro Parte_2 realizzazione è avvenuta dopo l'inizio della procedura di espropriazione, essendo l'avvio del procedimento avvenuto con la pubblicazione su un quotidiano locale, in data 22 dicembre 2001, abbondantemente prima dell'acquisto delle piantine di fico, che dalla relativa fattura risulta in data 29 novembre 2003;
-che, invece, occorre rilevare che l'avvio del procedimento espropriativo non può in alcun modo essere ricondotto alla data del 22.12.2001 (“pubblicazione su un quotidiano locale”) atteso che, anzitutto non si comprende di quale pubblicazione si stia parlando, e in secondo luogo perché l'espropriato perde
“ufficialmente” la disponibilità del proprio bene all'atto della comunicazione di avvio della procedura espropriativa, ben potendo il provvedimento “pubblicato sul quotidiano locale” non essere seguito da alcun atto materiale/operativo;
-che, infatti, già prima dell'entrata in vigore degli artt. 11 e 16 del DPR n.
327/2001, l'art. 7 della legge n. 241/1990 prevedeva (e prevede tuttora)
l'obbligo di comunicare personalmente al destinatario del provvedimento l'avvio del procedimento amministrativo a pena di invalidità dell'intera pagina 5 di 17 procedura amministrativa;
che detta comunicazione non è a lui mai pervenuta se non con l'inoltro della nota prot. n. 21569 del 04.12.2003;
-che con decreto n. 45176 del 03.11.2003 il Prefetto di Matera, in attuazione del progetto n. 3671 del 20.12.2002, ha disposto l'occupazione di alcune aree site nel comune di Scanzano Jonico/Montalbano Jonico tra le quali vi era quella di sua proprietà;
-che detto decreto sarebbe stato notificato in uno all'avviso di occupazione n.
21569 del 04.12.2003, presumibilmente alcuni giorni prima del sopralluogo fissato (e di fatto avvenuto) in data 16.01.2004 e dunque dopo la costruzione della serra e “l'interramento” delle 6.500 piantine come si evince dalla lettera raccomandata n. 21569 del 04.12.2003 allegata alla comparsa conclusionale dell' del 13.11.2015. CP_1
Il ricorrente in riassunzione, dopo avere invocato l'applicazione delle norme procedurali antecedenti l'introduzione del d.p.r. 327/2001, ha chiesto liquidarsi le indennità spettanti come segue:
“1. per l'espropriazione del suolo, l'indennità deve corrispondere alla somma tra il valore dell'area (€ 2.743) più il valore delle piante sullo stesso insistenti, definite dal CTU soprassuolo (stimato in € 10.270) per un totale di
€ 13.013,00, cui aggiungere l'indennità per la distruzione delle piante di fico, per un ammontare di € 29.745,44, oltre interessi dalla data del decreto di esproprio sino al soddisfo.
2. a detta indennità dev'essere aggiunta l'indennità prevista dall'art. 40
T.U. Espropri, attesa la qualifica di proprietario diretto coltivatore del
[...]
(enunciata sin dall'atto introduttivo e mai contestata da controparte), Pt_1
in ragione del VAM delle superfici espropriate;
tale VAM, per il seminativo irriguo riferito all'anno 2010 (data del decreto di esproprio) è pari ad €
1.616 (€/ha 15.970 – VAM regione agraria n. 8 Provincia di Matera);
3. deve infine essere liquidata l'indennità di occupazione d'urgenza per il periodo intercorrente tra il decreto di occupazione e quello di
pagina 6 di 17 espropriazione, al netto di quella già liquidata con la sentenza n. 674, emessa in data 05 dicembre 2017”.
Si è costituita nel giudizio di rinvio ex art.392 c.p.c. l' la quale ha CP_1
concluso insistendo per il rigetto della domanda attrice deducendo che gli importi (pari ad € 13.238,72) depositati presso la Cassa DD.PP. a titolo di indennità di esproprio, di occupazione d'urgenza e di danni diretti per l'espropriazione dei fondi di proprietà del corrispondono a quanto Pt_1 dovuto e ciò anche tenuto conto proprio di quanto accertato dal CTU, l'Ing.
nell'ambito della prima integrazione peritale depositata in data Per_1
10.06.2016 avendo il perito quantificato l'indennità spettante al Pt_1
nell'importo complessivo di € 14.458,00 (di cui € 2.743,00 per espropriazione, €
10.270,00 per soprassuolo ed € 1.445,00 per occupazione); che la (pur sussistente ma lieve) differenza tra i richiamati importi, ovvero quelli depositati dall' in favore dell'espropriato e quello complessivamente CP_1
quantificato dal CTU, dipende, viceversa, dalla censurabile valutazione del valore venale del bene espropriato, effettuata dal medesimo perito il quale nella determinazione del valore venale del suolo, non ha tenuto conto, così come avrebbe dovuto, proprio alla luce della sentenza della Corte Costituzionale
181/2011, né dell'atto pubblico rep. N. 5510 – racc. 2248 per Notar
[...]
dell'11.12.2008 relativo alla compravendita di terreno simile a quello Per_2
ablato, per caratteristiche posizionali e di coltivazione, utilizzato ai fini della corretta determinazione dal Consulente tecnico di parte né della coltura CP_1
accertata in sede di stato di consistenza ed immissione in possesso, eseguito il
16.01.2004, che nella specie corrisponde al c.d. “seminativo irriguo” e non al c.d. “agrumeto” erroneamente preso in considerazione dall'ausiliario del
Giudice.
Secondo la resistente nulla è dovuto all'espropriato oltre alle somme già depositate in suo favore atteso che l'indennità di occupazione è stata già liquidata, e, per quanto riguarda la serra e le piante di fico vanno condivise le pagina 7 di 17 conclusioni a cui è pervenuto il ctu che ha escluso la indennizzabilità di entrambe le voci. ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda attrice e in via CP_1
subordinata, nella denegata ipotesi in cui non si dovesse condividere la quantificazione operata dal CTP e si dovesse aderire alla stima del CTU, CP_1
sarebbe dovuta all'spropriato la sola differenza tra l'importo stimato dal CTU (€
14.458,00) a titolo di indennità complessiva spettante al e la somma (€ Pt_1
13.238,72) da essa già depositato;
con esclusione dunque, quanto alla reclamata indennità di occupazione, sia dell'importo di € 4.879,84 quantificato dalla data di immissione in possesso (16.01.2004) sino alla data (16.06.08) di proroga dell'occupazione legittima sia di quello ulteriore invocato da controparte peraltro genericamente ed erroneamente a partire dal “decreto di occupazione” e sino alla data di quello di espropriazione;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite di tutti i precedenti gradi di giudizio oltre che del presente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preme, innanzitutto, delimitare il thema decidendum in considerazione della pronuncia della Corte di Cassazione con la quale la sentenza n.674/2017 emessa dalla Corte di Appello di Potenza è stata annullata e gli atti sono stati rimessi alla Corte territoriale medesima per la celebrazione di un nuovo giudizio.
In punto di diritto il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di primo o secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio in senso proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta per ragioni di rito alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (ovviamente nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed
è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. Cass.civ.sez.I, 28 gennaio 2005 n.1824;
Cass.civ. sez.I, 23 settembre 2002 n.13833; Cass. 11 gennaio 2002 n.317; Cass.
10 maggio 2001 n.6502; Cass. 18 giugno 1994 n.5901). Ne consegue che nel pagina 8 di 17 giudizio di rinvio, reso necessario dalla cassazione della sentenza di merito, le parti non possano prendere nuove conclusioni, diverse da quelle adottate nel precedente giudizio di merito, restando irrilevante che la controparte non ne abbia rilevato l'inammissibilità.
Che nel giudizio di rinvio si riproponga lo stesso oggetto della precedente fase di merito è confermato dalla disposizione in base alla quale le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano in quella fase (art.394 co.2 c.p.c.).
Il divieto di proporre domande nuove, analogamente a quello sancito dall'art.345
c.p.c. per il giudizio di appello, di cui l'art.394 co.3 c.p.c. costituisce a ben vedere applicazione, risponde a un principio di ordine pubblico, che induce, indipendentemente dall'accettazione del contraddittorio, alla rilevazione di ufficio della inammissibilità della domanda nuova (Cass.civ. 18 novembre 1972
n.3425; Cass.civ.sez.I 19 gennaio 1999 n.465). In tale ottica, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (cfr. Cass.civ.sez.lav., 15 dicembre 2008 n.29320; Cass. civ.sez. I, 21 febbraio 2007 n.4096; Cass.civ.sez.I, 14 giugno 2006 n.13719).
Peraltro, qualora la sentenza di appello contenga una pluralità di statuizioni,
l'eventuale ricorso per cassazione può giovare solo alla parte che abbia esercitato il diritto di impugnazione, per rimuovere quelle ad essa sfavorevoli, mentre le altre, se non censurate dalla controparte con ricorso incidentale, restano coperte dal giudicato (cfr. Cass.civ.sez. III, 30 marzo 2001 n. 4739).
Né va trascurato che la sentenza di cassazione vincola il giudice di rinvio non solo in ordine al principio di diritto affermato, ma anche ai necessari presupposti di fatto che il principio di diritto affermato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già
pagina 9 di 17 compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio di intangibilità (cfr. Cass.civ.sez.lav., 23 luglio 2010 n.17353; Cass.civ., 15 dicembre 2009 n. 26241; Cass.civ., 4 giugno
2003 n. 8889; Cass.civ.sez.lav., 16 agosto 2001 n.11144).
Alla luce dei principi illustrati occorre preliminarmente evidenziare che con la sentenza della Corte di Appello è stata già determinata ( in euro 4.879,84, oltre interessi legali) l'indennità di occupazione legittima spettante al e tale Pt_1
capo della decisione non è stato oggetto di impugnazione da alcuna delle parti.
Ne consegue che su tale statuizione si è formato il giudicato e ogni questione riguardante l'indennità di occupazione non può essere esaminata e, in particolare, né la pretesa attrice dell'ulteriore importo relativo all'occupazione di urgenza rispetto a quello già liquidato in suo favore con la sentenza della Corte di appello, né la contestazione dell' sul quantum della somma già liquidata CP_1
a tale titolo con la medesima sentenza.
Passando ad esaminare il merito della domanda proposta da Parte_1
con l'atto di citazione, deve essere evidenziato che l'esame avverrà nel rispetto dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte e cioè che nel caso di specie
è applicabile la disciplina previgente di cui alla L. 2359/1865 e che il decreto di esproprio adottato dall' è valido ed efficace. CP_1
Ne consegue che deve essere esaminata l'opposizione alla stima proposta dal ricorrente e deve, pertanto, essere determinata l'indennità di esproprio a lui spettante.
Ciò posto, delimitato il thema decidendum alla sola determinazione dell'indennità di esproprio e delle voci ad essa strettamente connesse, si ritiene che la domanda attrice sia fondata nei limiti di seguito specificati.
Con nota prot n. 8432 del 30.4.2004 l' ha determinato l'indennità CP_1
pagina 10 di 17 provvisoria spettante a ricorrente in complessivi euro 6.249,54. Il ricorrente ha proposto opposizione alla stima ritenendo che non solo l'indennità offerta dall'ente espropriante fosse irrisoria ma anche che era stata del tutto omessa la quantificazione del ristoro dovuto per la distruzione delle piante di fico, per un ammontare di € 29.745,44, e l'indennità prevista dall'art. 40 T.U., attesa la sua qualifica di proprietario coltivatore diretto in ragione del VAM delle superfici espropriate che, per il seminativo irriguo riferito all'anno 2010 (data del decreto di esproprio) è pari ad € 1.616 (€/ha 15.970 – n. 8 Parte_3
Provincia di Matera).
Orbene, con riferimento alla qualifica di coltivatore diretto del ricorrente , la circostanza risulta meramente allegata e priva di riscontro probatorio.
A fronte della contestazione di parte resistente che , contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha espressamente dedotto l'infondatezza della pretesa in esame avanzata dal , quest'ultimo non ha fornito adeguato riscontro Pt_1
documentale e probatorio in ordine alla sussistenza dei presupposti normativi per la corresponsione della suddetta indennità.
Ne consegue che nulla è dovuto a tale titolo in favore di parte ricorrente.
Il ricorrente ha lamentato, inoltre, il mancato rimborso del costo della serra
A tale ultimo riguardo, come accertato dal CTU, non solo vi è incertezza sul valore della serra, ma soprattutto non risulta richiesto il relativo titolo abilitativo che, nel caso di specie, era dovuto (L.Reg. 37/00, bollettino n. 27 del
15.04.2000, parte prima) per cui il perito, del tutto correttamente, non ha tenuto conto del valore manufatto nella determinazione dell'indennità definitiva mentre, invece, ha considerato a tal fine soltanto i manufatti edilizi legittimamente realizzati.
Alla luce di tali argomentazioni la suddetta pretesa del ricorrente non può essere accolta.
Alla medesima conclusione di rigetto deve pervenirsi anche con riguardo alle
6.500 piantine di fico, essendovi la prova documentale che il loro acquisto è avvenuto il 23.11.2003, (come da fattura in atti) e, quindi, in un periodo pagina 11 di 17 successivo alla comunicazione dell'avvio del procedimento che é stato formalizzato con la pubblicazione del relativo avviso, in data 20.12.2001, sul quotidiano “La Nuova Basilicata”, ed in data 22/12/2001 sul “Giornale” e contestualmente sull'albo pretorio del comune interessato.
Il tutto in ossequio a quanto disposto dall'art. 43 L. 2359/1865 ( successivamente trasfuso nell'art. 32 D.P.R. 327/2001) secondo cui : “Non possono essere calcolate nel computo delle indennità le costruzioni, le piantagioni e le migliorie, quando, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, risulti essersi eseguite nello scopo di conseguire un'indennità maggiore, salvo il diritto al proprietario di esportare a sue spese i materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell'opera di pubblica utilità da eseguirsi.
Si considerano fatte allo scopo di conseguire una maggiore indennità, senza
d'uopo di prova, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie, che, dopo la pubblicazione dell'avviso del deposito del piano d'esecuzione, siano state intraprese sui fondi in esso segnati fra quelli da espropriarsi”.
A tale riguardo il ricorrente ha dedotto che la comunicazione dell'avvio del procedimento non può in essere individuata nella data (22.12.2001) di pubblicazione del relativo avviso su un quotidiano locale;
che detta comunicazione si perfeziona soltanto quando è fatta personalmente al destinatario del provvedimento in virtù dell'art. 7 della l. 241/90; che lui ha ricevuto la comunicazione dell'avvio del procedimento di esproprio con la missiva inviata dall' il 4.12.2003 e, quindi, in data successiva all'acquisto CP_1
delle piante di fico, con la conseguenza che dovrebbe essergli riconosciuto il ristoro per la distruzione delle predette piante.
L'assunto non può essere condiviso.
E' pacifico che nel caso di specie il numero dei destinatari dell'avviso era superiore a 50 per cui la comunicazione dell'avvio del procedimento è stata correttamente eseguita dall'ente espropriante con la pubblicazione del relativo avviso, in data 20 e 22.12.2001, su alcuni quotidiani nazionali e locali nonché
pagina 12 di 17 mediante l'affissione del pubblico avviso all'albo pretorio del Comune interessato, in conformità a quanto stabilito dall'art. 8, comma 3, della L.
241/90. Tale ultima norma prevede, infatti, che quando, come nel caso che ci occupa, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, è prevista la facoltà dell'amministrazione espropriante di dare notizia dell'avvio del procedimento
“mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima” ( disposizione corrispondente all'attuale art. 11
D.P.R. 327/01, comma 2, ).
La scelta della comunicazione collettiva dell'avvio del procedimento non richiede, del resto, una specifica motivazione atteso che la necessità di inoltrare a più di cinquanta persone, proprietari di un bene sul quale si intende apporre un vincolo preordinato all'esproprio, la comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento, giustifica di per sé il ricorso alla comunicazione collettiva attesa l'eccessiva gravosità di quella individuale.
In proposito, la giurisprudenza (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25345 del
02/12/2009) ha chiarito che “L'obbligo della P.A. di comunicare l'avvio del procedimento espropriativo può essere assolto, senza necessità di specifica motivazione, con ricorso alla comunicazione collettiva mediante pubblico avviso quando il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, dovendosi presumere in tal caso che la comunicazione individuale sarebbe eccessivamente gravosa”.
L'ente espropriante ha applicato quindi la previsione di legge dando rilievo alla data di comunicazione dell'avvio del procedimento. Non può pertanto essere condiviso il criterio alternativo propugnato da parte ricorrente il quale per suffragare il suo assunto, secondo il quale la sua conoscenza dell procedimento di esproprio risalirebbe ad un momento successivo all'acquisto delle piantine, ha sostenuto che si dovrebbe considerare la data che riguarda atti diversi e cronologicamente successivi all'avvio del procedimento quali l'approvazione del progetto esecutivo del 20.12.2002, il decreto di occupazione di urgenza del pagina 13 di 17 Prefetto di Matera del 3.11.2003 e la lettera del 4.12.2003 con la quale l' ha CP_1
comunicato all'espropriato la data di immissione in possesso.
Come condivisibilmente rilevato dalla parte resistente, il nel sostenere Pt_1
la sua tesi non considera che la pubblicazione dell'avviso sui quotidiani riguarda l'avvio del procedimento di imposizione del vincolo e tale “avvio” costituisce una fase che precede sia l'approvazione del progetto sia l'occupazione d'urgenza, ed è proprio l'avvio del procedimento a cui fa riferimento l'art 43 L.2359/1865 nel vietare che siano computate ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione le migliorie che si presumono (dopo la comunicazione dell'avvio del procedimento) o si accertano (in base a tempi e circostanze d'esecuzione) fatte allo scopo di conseguire una maggiore indennità per evitare l'erogazione di indennizzi per le cosiddette “migliorie opportunistiche” (Cass n. 10747/2020; n.
9401/2023).
Il legislatore ha inteso evitare che il proprietario, essendo a conoscenza dell'avvio del procedimento espropriativo, ponga in essere comportamenti di tipo speculativo per ottenere indebite lievitazioni dell'indennità di esproprio
Alla luce delle precedenti considerazioni si deve ritenere, quindi, che la pretesa del ricorrente non possa essere accolta ai sensi dell'art 43 della L 2359/1865 avendo il predetto realizzato la piantagione di alberi di fico in data successiva alla pubblicazione dell'avvio del procedimento di esproprio.
Per la determinazione dell'indennità di esproprio è stata espletata la CTU con la quale si è proceduto alla determinazione del valore del fondo espropriato alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 181/2011.
Il ctu ha proceduto alla stima utilizzando le valutazioni massime dell'Osservatorio dei Valori Immobiliari per l'anno 2009 non avendo rilevato l'esistenza di atti di compravendita nel periodo e nel medesimo territorio.
A tale ultimo riguardo la difesa dell'ente convenuto ha dedotto che non sarebbe stato considerato un atto di compravendita "versato in atti", che però, come già rilevato dalla Corte con la precedente sentenza, non risulta essere stato prodotto.
Il CTU:
pagina 14 di 17 -ha dato atto che oggetto della perizia è la valutazione del più probabile valore di mercato di un piccolo appezzamento di terreno, staccato da una più ampia consistenza;
-ha descritto il bene espropriato, consistente in una striscia di terreno adiacente la preesistente strada statale SS106, della estensione complessiva di mq 1.012
(particelle 1234, 1223, 1224, rispettivamente di mq106, mq 360, mq 546);
-ha proceduto alla stima tenendo conto del valore venale del bene in considerazione della sentenza della Corte Cost. n.181/2011 del 7 giugno 2011;
-ha precisato di non avere rinvenuto atti di compravendita di beni simili nelle stesso territorio e che per tale motivo ha proceduto alla stima utilizzando le valutazioni massime dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare per l'anno 2009, relative ai valori dei terreni agricoli e poiché i dati dell'OMI non sono aggiornati ha ritenuto di considerare il valore massimo ivi riportato che corrisponde ad euro 27.110 ad ettaro;
-ha calcolato l'indennità dovuta per il terreno ablato, che ha una superficie di mq
1.012, in un importo pari ad euro 2.743 per l'espropriazione del suolo, al quale bisogna aggiungere il valore delle piante sullo stesso insistenti, c.d. soprassuolo stimato in euro 10.270, per un totale di euro 13.013,00.
Alla luce di quanto sinora esposto ( oltre alla indennità di occupazione già determinata con sentenza irrevocabile n. dalla Corte di Appello di Potenza)
l'ente convenuto deve corrispondere al a titolo di indennità di esproprio Pt_1
la somma di euro 13.013,00. Sono inoltre dovuti gli interessi al tasso legale, a decorrere dalla data del decreto di esproprio dell'11.1.2010 e sino alla data del deposito dell'indennità presso la competente Ragioneria territoriale dello Stato.
Secondo consolidata giurisprudenza, le obbligazioni di pagare l'indennità di espropriazione e di occupazione legittima costituiscono debiti di valuta (non di valore), sicchè, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuto all'espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l'espropriante deve corrispondere, sulle sole somme ulteriori dovute rispetto a quanto già versato alla Cassa Depositi e pagina 15 di 17 Prestiti, gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell'espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima (cfr.
Cass.civ.sez.1, 9 ottobre 2019 n.25381; Cass.civ.sez.1, 18 agosto 2017 n.20178;
Cass.civ.sez.1, 9 ottobre 2013 n.22923; Cass.civ.sez.1, 13 febbraio 2012,
n.2036; Cass.civ.sez.1, 20 giugno 2011, n.13456; Cass.civ.sez.1, 16 luglio 2008,
n.19590).
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, atteso l'accoglimento della domanda proposta da la stessa va operata tenendo Parte_1
conto dell'esito complessivo del giudizio. In tal senso milita l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché
l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art.336 co.1 c.p.c., la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese (cfr., da ultimo, Cass.civ.sez.lav., 30 agosto 2010 n.18837;
Cass.civ.sez.III, 13 aprile 2010 n.8727; Cass.civ.sez.III, 19 gennaio 2010 n.714;
Cass.civ.sez.lav., 22 dicembre 2009 n.26985; Cass.civ.sez.III, 30 ottobre 2009
n.23059).
In altri termini, l'onere delle spese deve essere attribuito e ripartito senza che abbia rilevanza la circostanza che la parte risultata in ultimo soccombente sia stata vittoriosa in una fase o in un grado precedente del giudizio, vale a dire nel giudizio di primo grado e nell'originario giudizio di appello n.939/2016 R.G. definito con la sentenza n.491/2018 emessa il 21.6.2018, successivamente cassata all'esito del giudizio di legittimità.
Relativamente alle spese di lite, si osserva che esse concernono i due giudizi dinanzi alla Corte di Appello e quello di Cassazione. Esse seguono la pagina 16 di 17 soccombenza dell e sono liquidate in dispositivo a norma del D.M. CP_1
55/14 con riferimento allo scaglione di valore da 5201 a 26.000 valori minimi.
Le spese della c.t.u., liquidate separatamente, sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Determina nella misura di euro 13.013,00 oltre interessi legali dal 11.1.2010 fino al deposito presso la competente Ragioneria territoriale dello Stato,
l'indennità di espropriazione spettante a Parte_1
Ordina a in persona del rappresentante legale il deposito, presso la CP_1
competente Ragioneria territoriale dello Stato, della detta somma, dalle quali dovranno essere detratti eventuali depositi già effettuati;
condanna in persona del rappresentante legale al pagamento delle CP_1
spese processuali in favore di che liquida complessivamente Parte_1
come segue:
-per il primo giudizio Euro 2906,00 per onorario ed Euro 600,00 per esborsi;
- per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, euro 1541,00 a titolo di compensi;
- per il presente giudizio euro 545,00 per spese ed euro 2906,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario, cpa e IVA come per legge;
Pone le spese della consulenza tecnica di ufficio, separatamente liquidate, a carico di CP_1
Potenza, camera di consiglio del 17 giugno 2025
IL consigliere estensore Il Presidente dott. ssa Lucia GESUMMARIA dott. Pasquale CRISTIANO
pagina 17 di 17
SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei magistrati:
- dott. Pasquale CRISTIANO Presidente
-dott.ssa Lucia GESUMMARIA Consigliera rel.
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliera
a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; rilevato:
-che con provvedimento comunicato alle parti è stata disposta l'udienza a trattazione scritta della causa;
-che le parti hanno depositato note scritte;
esaminati gli atti del fascicolo;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 629/2024 del ruolo generale e vertente tra rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni Cerisano Parte_1
Ricorrente in riassunzione
E
in persona del rappresentante legale, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv Maurizio d'Albora
Resistente in riassunzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 17 Con atto di citazione del 25.01.2005 ha convenuto l' Pt_1 CP_1
dinanzi alla Corte di Appello di proponendo opposizione alla stima CP_2 dell'indennità di occupazione temporanea e di espropriazione dell'area di sua proprietà situata in agro di Scanzano Jonico, censita in catasto al fg. 67, p.lle
245 e 98, preordinata ai lavori di allargamento della strada statale 106 “Jonica”, giusta decreto di occupazione emesso dal Prefetto di Matera n. 45176 del
3.11.2003.
In particolare l'indennità provvisoria offerta dall'ente espropriante ammonta a complessivi euro 6.249,54.
Si è costituita in giudizio l' eccependo l'inammissibilità CP_1
dell'opposizione proposta dall'attore avverso l'indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione in difetto della pronuncia del relativo decreto di esproprio e l'infondatezza della domanda nel merito.
E' stata espletata una Ctu nell'anno2006 diretta a determinare l'indennità di esproprio sulla base del “valore agricolo medio”; successivamente, con ordinanza del 15.01.2016, si è proceduto alla rinnovazione della perizia per la determinazione del valore del fondo espropriato alla luce della sentenza della
Corte Cost. n. 181/2011.
Il giudizio si è concluso con la sentenza della Corte d'Appello di Potenza, n.
674/2017 con la quale è stata liquidata l'indennità di occupazione legittima per l'importo di euro 4.879,84, oltre interessi legali ed è stata rigettata la domanda di liquidazione dell'indennità di espropriazione sul presupposto che il decreto di espropriazione n. 2042 del 11.01.2010, emesso dalla Prefettura di Potenza a conclusione della procedura ablativa promossa dall' fosse inutiliter datum CP_1
attesa la pregressa scadenza dei termini di pubblica utilità e l'irrilevanza dell'ultimo ennesimo provvedimento di proroga dei predetti termini disposta con provvedimento dell' del 17.09.2009. CP_1
In particolare, con la predetta sentenza la Corte di appello ha statuito:
pagina 2 di 17 1) che il decreto di espropriazione è stato emesso solo in data 11/1/2010, ossia nel corso della causa;
che il procedimento ha avuto inizio con dichiarazione di pubblica utilità risalente al 16/6/2003;
2) che è applicabile la disciplina prevista dal D.P.R. n. 327 del 2001;
3) che il periodo di occupazione legittima, la cui scadenza inizialmente era stata fissata per il 15/6/2005, era stato prorogato fino al 15/6/2008;
4) che l'irreversibile trasformazione del suolo (con la realizzazione dell'opera) era intervenuta nel corso del 2007 e il decreto di esproprio non era stato adottato;
5) che non aveva alcun rilievo il fatto che il decreto di esproprio era stato adottato l'11/01/2010, nel rispetto del termine (prorogato) per il completamento della procedura espropriativa, poiché tale termine non aveva più alcuna rilevanza con l'entrata in vigore del d.P.R. n. 327 del
2001;
6) che una volta scaduto il termine per l'occupazione legittima, si era verificata l'irreversibile trasformazione del bene e, dunque, si era perfezionato l'illecito aquiliano di natura permanente.
Alla luce di tali argomentazioni la Corte territoriale ha accolto soltanto la domanda proposta dal avente ad oggetto l'indennità di occupazione Pt_1
legittima mentre ha respinto quella diretta ad ottenere la liquidazione dell'indennità di esproprio.
L' indennità di occupazione legittima è stata determinata in complessivi euro
4.879,84, oltre interessi legali su ciascuna delle annualità ed è stata quantificata tenuto conto del periodo che va dalla data dell'immissione in possesso
(16/01/2004) alla scadenza della relativa proroga (15/06/2008) (pari a quattro anni e sei mesi); per ciascun anno di occupazione è stato calcolato un importo di euro 1084,41, pari a un dodicesimo della ipotetica indennità di espropriazione
(di euro 13.013,00), e per gli ulteriori sei mesi, euro 542,20.
L' ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dalla Corte CP_1
di appello deducendo con il secondo motivo ( per quel che rileva in questa sede)
pagina 3 di 17 la violazione e la falsa applicazione degli artt. 13 e 23, comma 1, d.P.R. n. 327 del 2001, per avere la Corte d'Appello ritenuto irrilevante l'intervenuta emanazione del decreto di esproprio nei termini previsti dall'art. 13 d.P.R. n.
327 del 2001, giungendo alla errata statuizione relativa alla mancata acquisizione del bene da parte dell' e al conseguente diritto alla CP_1
restituzione o al risarcimento da parte del controricorrente.
Il ha resistito con controricorso. Pt_1
La Corte di Cassazione, con la sentenza, n. 25027, pubblicata il 17.09.2024, ha accolto il secondo motivo del ricorso e ha disposto il rinvio della causa innanzi alla Corte d'Appello di Potenza.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di diritto:
1) contrariamente a quanto statuito dalla Corte territoriale, non è applicabile la disciplina del d.p.r. 327/2001 che è entrato in vigore il 30.6.2003, in quanto il procedimento di esproprio ha avuto inizio con dichiarazione di pubblica utilità risalente al 16/6/2003 sicché, in base alla disciplina transitoria, deve ritenersi applicabile la normativa previgente al d.P.R. n.
327 del 2001;
2) In materia di espropriazione, qualora il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità di un'opera sia stato prorogato tempestivamente dall'autorità espropriante prima della scadenza, anche ripetutamente, la dichiarazione resta efficace e il decreto di esproprio è valido, se emesso prima dell'ultima scadenza, con la conseguenza che, non essendo configurabile alcuna carenza del potere amministrativo (né in astratto, né in concreto), è legittima l'attività manipolativa del bene del privato compiuta nel complessivo periodo di efficacia della dichiarazione.
Con atto di citazione ex art.392 c.p.c. ha riassunto il giudizio Parte_1
dinanzi alla Corte di Appello di Potenza riproponendo le domande già in precedenza formulate sul presupposto che, alla luce della decisione della
Suprema Corte, il decreto di espropriazione emesso in data 11.01.2010 deve pagina 4 di 17 ritenersi valido ed efficace e per tale motivo ha reiterato la domanda di determinazione e di liquidazione in suo favore della indennità di esproprio delle voci connesse in precedenza negate dalla Corte di Appello, comprese quelle riguardanti il ristoro dovuto per la serra e per 6500 piante di fico distrutte al momento dell'occupazione; l'indennità di occupazione temporanea per il periodo intercorrente dall'emissione del decreto di occupazione sino a quello di espropriazione nonché l'indennità prevista dall'art. 40 T.U., attesa la sua qualifica di coltivatore diretto in ragione del VAM delle superfici espropriate.
In particolare l'attore ha dedotto:
-che il CTU nel formulare la propria relazione tecnica, ha stimato Per_1
l'indennità per l'espropriazione del suolo nella somma di € 2.743 e il valore delle soprassuolo in € 10.270 per un totale di € 13.013,00;
-che, tuttavia, lo stesso c.t.u. non ha riconosciuto come dovuti, nel computo indennitario, il costo della serra e delle n.
6.500 poiché la loro Parte_2 realizzazione è avvenuta dopo l'inizio della procedura di espropriazione, essendo l'avvio del procedimento avvenuto con la pubblicazione su un quotidiano locale, in data 22 dicembre 2001, abbondantemente prima dell'acquisto delle piantine di fico, che dalla relativa fattura risulta in data 29 novembre 2003;
-che, invece, occorre rilevare che l'avvio del procedimento espropriativo non può in alcun modo essere ricondotto alla data del 22.12.2001 (“pubblicazione su un quotidiano locale”) atteso che, anzitutto non si comprende di quale pubblicazione si stia parlando, e in secondo luogo perché l'espropriato perde
“ufficialmente” la disponibilità del proprio bene all'atto della comunicazione di avvio della procedura espropriativa, ben potendo il provvedimento “pubblicato sul quotidiano locale” non essere seguito da alcun atto materiale/operativo;
-che, infatti, già prima dell'entrata in vigore degli artt. 11 e 16 del DPR n.
327/2001, l'art. 7 della legge n. 241/1990 prevedeva (e prevede tuttora)
l'obbligo di comunicare personalmente al destinatario del provvedimento l'avvio del procedimento amministrativo a pena di invalidità dell'intera pagina 5 di 17 procedura amministrativa;
che detta comunicazione non è a lui mai pervenuta se non con l'inoltro della nota prot. n. 21569 del 04.12.2003;
-che con decreto n. 45176 del 03.11.2003 il Prefetto di Matera, in attuazione del progetto n. 3671 del 20.12.2002, ha disposto l'occupazione di alcune aree site nel comune di Scanzano Jonico/Montalbano Jonico tra le quali vi era quella di sua proprietà;
-che detto decreto sarebbe stato notificato in uno all'avviso di occupazione n.
21569 del 04.12.2003, presumibilmente alcuni giorni prima del sopralluogo fissato (e di fatto avvenuto) in data 16.01.2004 e dunque dopo la costruzione della serra e “l'interramento” delle 6.500 piantine come si evince dalla lettera raccomandata n. 21569 del 04.12.2003 allegata alla comparsa conclusionale dell' del 13.11.2015. CP_1
Il ricorrente in riassunzione, dopo avere invocato l'applicazione delle norme procedurali antecedenti l'introduzione del d.p.r. 327/2001, ha chiesto liquidarsi le indennità spettanti come segue:
“1. per l'espropriazione del suolo, l'indennità deve corrispondere alla somma tra il valore dell'area (€ 2.743) più il valore delle piante sullo stesso insistenti, definite dal CTU soprassuolo (stimato in € 10.270) per un totale di
€ 13.013,00, cui aggiungere l'indennità per la distruzione delle piante di fico, per un ammontare di € 29.745,44, oltre interessi dalla data del decreto di esproprio sino al soddisfo.
2. a detta indennità dev'essere aggiunta l'indennità prevista dall'art. 40
T.U. Espropri, attesa la qualifica di proprietario diretto coltivatore del
[...]
(enunciata sin dall'atto introduttivo e mai contestata da controparte), Pt_1
in ragione del VAM delle superfici espropriate;
tale VAM, per il seminativo irriguo riferito all'anno 2010 (data del decreto di esproprio) è pari ad €
1.616 (€/ha 15.970 – VAM regione agraria n. 8 Provincia di Matera);
3. deve infine essere liquidata l'indennità di occupazione d'urgenza per il periodo intercorrente tra il decreto di occupazione e quello di
pagina 6 di 17 espropriazione, al netto di quella già liquidata con la sentenza n. 674, emessa in data 05 dicembre 2017”.
Si è costituita nel giudizio di rinvio ex art.392 c.p.c. l' la quale ha CP_1
concluso insistendo per il rigetto della domanda attrice deducendo che gli importi (pari ad € 13.238,72) depositati presso la Cassa DD.PP. a titolo di indennità di esproprio, di occupazione d'urgenza e di danni diretti per l'espropriazione dei fondi di proprietà del corrispondono a quanto Pt_1 dovuto e ciò anche tenuto conto proprio di quanto accertato dal CTU, l'Ing.
nell'ambito della prima integrazione peritale depositata in data Per_1
10.06.2016 avendo il perito quantificato l'indennità spettante al Pt_1
nell'importo complessivo di € 14.458,00 (di cui € 2.743,00 per espropriazione, €
10.270,00 per soprassuolo ed € 1.445,00 per occupazione); che la (pur sussistente ma lieve) differenza tra i richiamati importi, ovvero quelli depositati dall' in favore dell'espropriato e quello complessivamente CP_1
quantificato dal CTU, dipende, viceversa, dalla censurabile valutazione del valore venale del bene espropriato, effettuata dal medesimo perito il quale nella determinazione del valore venale del suolo, non ha tenuto conto, così come avrebbe dovuto, proprio alla luce della sentenza della Corte Costituzionale
181/2011, né dell'atto pubblico rep. N. 5510 – racc. 2248 per Notar
[...]
dell'11.12.2008 relativo alla compravendita di terreno simile a quello Per_2
ablato, per caratteristiche posizionali e di coltivazione, utilizzato ai fini della corretta determinazione dal Consulente tecnico di parte né della coltura CP_1
accertata in sede di stato di consistenza ed immissione in possesso, eseguito il
16.01.2004, che nella specie corrisponde al c.d. “seminativo irriguo” e non al c.d. “agrumeto” erroneamente preso in considerazione dall'ausiliario del
Giudice.
Secondo la resistente nulla è dovuto all'espropriato oltre alle somme già depositate in suo favore atteso che l'indennità di occupazione è stata già liquidata, e, per quanto riguarda la serra e le piante di fico vanno condivise le pagina 7 di 17 conclusioni a cui è pervenuto il ctu che ha escluso la indennizzabilità di entrambe le voci. ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda attrice e in via CP_1
subordinata, nella denegata ipotesi in cui non si dovesse condividere la quantificazione operata dal CTP e si dovesse aderire alla stima del CTU, CP_1
sarebbe dovuta all'spropriato la sola differenza tra l'importo stimato dal CTU (€
14.458,00) a titolo di indennità complessiva spettante al e la somma (€ Pt_1
13.238,72) da essa già depositato;
con esclusione dunque, quanto alla reclamata indennità di occupazione, sia dell'importo di € 4.879,84 quantificato dalla data di immissione in possesso (16.01.2004) sino alla data (16.06.08) di proroga dell'occupazione legittima sia di quello ulteriore invocato da controparte peraltro genericamente ed erroneamente a partire dal “decreto di occupazione” e sino alla data di quello di espropriazione;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite di tutti i precedenti gradi di giudizio oltre che del presente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preme, innanzitutto, delimitare il thema decidendum in considerazione della pronuncia della Corte di Cassazione con la quale la sentenza n.674/2017 emessa dalla Corte di Appello di Potenza è stata annullata e gli atti sono stati rimessi alla Corte territoriale medesima per la celebrazione di un nuovo giudizio.
In punto di diritto il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di primo o secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio in senso proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta per ragioni di rito alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (ovviamente nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed
è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. Cass.civ.sez.I, 28 gennaio 2005 n.1824;
Cass.civ. sez.I, 23 settembre 2002 n.13833; Cass. 11 gennaio 2002 n.317; Cass.
10 maggio 2001 n.6502; Cass. 18 giugno 1994 n.5901). Ne consegue che nel pagina 8 di 17 giudizio di rinvio, reso necessario dalla cassazione della sentenza di merito, le parti non possano prendere nuove conclusioni, diverse da quelle adottate nel precedente giudizio di merito, restando irrilevante che la controparte non ne abbia rilevato l'inammissibilità.
Che nel giudizio di rinvio si riproponga lo stesso oggetto della precedente fase di merito è confermato dalla disposizione in base alla quale le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano in quella fase (art.394 co.2 c.p.c.).
Il divieto di proporre domande nuove, analogamente a quello sancito dall'art.345
c.p.c. per il giudizio di appello, di cui l'art.394 co.3 c.p.c. costituisce a ben vedere applicazione, risponde a un principio di ordine pubblico, che induce, indipendentemente dall'accettazione del contraddittorio, alla rilevazione di ufficio della inammissibilità della domanda nuova (Cass.civ. 18 novembre 1972
n.3425; Cass.civ.sez.I 19 gennaio 1999 n.465). In tale ottica, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (cfr. Cass.civ.sez.lav., 15 dicembre 2008 n.29320; Cass. civ.sez. I, 21 febbraio 2007 n.4096; Cass.civ.sez.I, 14 giugno 2006 n.13719).
Peraltro, qualora la sentenza di appello contenga una pluralità di statuizioni,
l'eventuale ricorso per cassazione può giovare solo alla parte che abbia esercitato il diritto di impugnazione, per rimuovere quelle ad essa sfavorevoli, mentre le altre, se non censurate dalla controparte con ricorso incidentale, restano coperte dal giudicato (cfr. Cass.civ.sez. III, 30 marzo 2001 n. 4739).
Né va trascurato che la sentenza di cassazione vincola il giudice di rinvio non solo in ordine al principio di diritto affermato, ma anche ai necessari presupposti di fatto che il principio di diritto affermato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già
pagina 9 di 17 compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio di intangibilità (cfr. Cass.civ.sez.lav., 23 luglio 2010 n.17353; Cass.civ., 15 dicembre 2009 n. 26241; Cass.civ., 4 giugno
2003 n. 8889; Cass.civ.sez.lav., 16 agosto 2001 n.11144).
Alla luce dei principi illustrati occorre preliminarmente evidenziare che con la sentenza della Corte di Appello è stata già determinata ( in euro 4.879,84, oltre interessi legali) l'indennità di occupazione legittima spettante al e tale Pt_1
capo della decisione non è stato oggetto di impugnazione da alcuna delle parti.
Ne consegue che su tale statuizione si è formato il giudicato e ogni questione riguardante l'indennità di occupazione non può essere esaminata e, in particolare, né la pretesa attrice dell'ulteriore importo relativo all'occupazione di urgenza rispetto a quello già liquidato in suo favore con la sentenza della Corte di appello, né la contestazione dell' sul quantum della somma già liquidata CP_1
a tale titolo con la medesima sentenza.
Passando ad esaminare il merito della domanda proposta da Parte_1
con l'atto di citazione, deve essere evidenziato che l'esame avverrà nel rispetto dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte e cioè che nel caso di specie
è applicabile la disciplina previgente di cui alla L. 2359/1865 e che il decreto di esproprio adottato dall' è valido ed efficace. CP_1
Ne consegue che deve essere esaminata l'opposizione alla stima proposta dal ricorrente e deve, pertanto, essere determinata l'indennità di esproprio a lui spettante.
Ciò posto, delimitato il thema decidendum alla sola determinazione dell'indennità di esproprio e delle voci ad essa strettamente connesse, si ritiene che la domanda attrice sia fondata nei limiti di seguito specificati.
Con nota prot n. 8432 del 30.4.2004 l' ha determinato l'indennità CP_1
pagina 10 di 17 provvisoria spettante a ricorrente in complessivi euro 6.249,54. Il ricorrente ha proposto opposizione alla stima ritenendo che non solo l'indennità offerta dall'ente espropriante fosse irrisoria ma anche che era stata del tutto omessa la quantificazione del ristoro dovuto per la distruzione delle piante di fico, per un ammontare di € 29.745,44, e l'indennità prevista dall'art. 40 T.U., attesa la sua qualifica di proprietario coltivatore diretto in ragione del VAM delle superfici espropriate che, per il seminativo irriguo riferito all'anno 2010 (data del decreto di esproprio) è pari ad € 1.616 (€/ha 15.970 – n. 8 Parte_3
Provincia di Matera).
Orbene, con riferimento alla qualifica di coltivatore diretto del ricorrente , la circostanza risulta meramente allegata e priva di riscontro probatorio.
A fronte della contestazione di parte resistente che , contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha espressamente dedotto l'infondatezza della pretesa in esame avanzata dal , quest'ultimo non ha fornito adeguato riscontro Pt_1
documentale e probatorio in ordine alla sussistenza dei presupposti normativi per la corresponsione della suddetta indennità.
Ne consegue che nulla è dovuto a tale titolo in favore di parte ricorrente.
Il ricorrente ha lamentato, inoltre, il mancato rimborso del costo della serra
A tale ultimo riguardo, come accertato dal CTU, non solo vi è incertezza sul valore della serra, ma soprattutto non risulta richiesto il relativo titolo abilitativo che, nel caso di specie, era dovuto (L.Reg. 37/00, bollettino n. 27 del
15.04.2000, parte prima) per cui il perito, del tutto correttamente, non ha tenuto conto del valore manufatto nella determinazione dell'indennità definitiva mentre, invece, ha considerato a tal fine soltanto i manufatti edilizi legittimamente realizzati.
Alla luce di tali argomentazioni la suddetta pretesa del ricorrente non può essere accolta.
Alla medesima conclusione di rigetto deve pervenirsi anche con riguardo alle
6.500 piantine di fico, essendovi la prova documentale che il loro acquisto è avvenuto il 23.11.2003, (come da fattura in atti) e, quindi, in un periodo pagina 11 di 17 successivo alla comunicazione dell'avvio del procedimento che é stato formalizzato con la pubblicazione del relativo avviso, in data 20.12.2001, sul quotidiano “La Nuova Basilicata”, ed in data 22/12/2001 sul “Giornale” e contestualmente sull'albo pretorio del comune interessato.
Il tutto in ossequio a quanto disposto dall'art. 43 L. 2359/1865 ( successivamente trasfuso nell'art. 32 D.P.R. 327/2001) secondo cui : “Non possono essere calcolate nel computo delle indennità le costruzioni, le piantagioni e le migliorie, quando, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, risulti essersi eseguite nello scopo di conseguire un'indennità maggiore, salvo il diritto al proprietario di esportare a sue spese i materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell'opera di pubblica utilità da eseguirsi.
Si considerano fatte allo scopo di conseguire una maggiore indennità, senza
d'uopo di prova, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie, che, dopo la pubblicazione dell'avviso del deposito del piano d'esecuzione, siano state intraprese sui fondi in esso segnati fra quelli da espropriarsi”.
A tale riguardo il ricorrente ha dedotto che la comunicazione dell'avvio del procedimento non può in essere individuata nella data (22.12.2001) di pubblicazione del relativo avviso su un quotidiano locale;
che detta comunicazione si perfeziona soltanto quando è fatta personalmente al destinatario del provvedimento in virtù dell'art. 7 della l. 241/90; che lui ha ricevuto la comunicazione dell'avvio del procedimento di esproprio con la missiva inviata dall' il 4.12.2003 e, quindi, in data successiva all'acquisto CP_1
delle piante di fico, con la conseguenza che dovrebbe essergli riconosciuto il ristoro per la distruzione delle predette piante.
L'assunto non può essere condiviso.
E' pacifico che nel caso di specie il numero dei destinatari dell'avviso era superiore a 50 per cui la comunicazione dell'avvio del procedimento è stata correttamente eseguita dall'ente espropriante con la pubblicazione del relativo avviso, in data 20 e 22.12.2001, su alcuni quotidiani nazionali e locali nonché
pagina 12 di 17 mediante l'affissione del pubblico avviso all'albo pretorio del Comune interessato, in conformità a quanto stabilito dall'art. 8, comma 3, della L.
241/90. Tale ultima norma prevede, infatti, che quando, come nel caso che ci occupa, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, è prevista la facoltà dell'amministrazione espropriante di dare notizia dell'avvio del procedimento
“mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima” ( disposizione corrispondente all'attuale art. 11
D.P.R. 327/01, comma 2, ).
La scelta della comunicazione collettiva dell'avvio del procedimento non richiede, del resto, una specifica motivazione atteso che la necessità di inoltrare a più di cinquanta persone, proprietari di un bene sul quale si intende apporre un vincolo preordinato all'esproprio, la comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento, giustifica di per sé il ricorso alla comunicazione collettiva attesa l'eccessiva gravosità di quella individuale.
In proposito, la giurisprudenza (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25345 del
02/12/2009) ha chiarito che “L'obbligo della P.A. di comunicare l'avvio del procedimento espropriativo può essere assolto, senza necessità di specifica motivazione, con ricorso alla comunicazione collettiva mediante pubblico avviso quando il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, dovendosi presumere in tal caso che la comunicazione individuale sarebbe eccessivamente gravosa”.
L'ente espropriante ha applicato quindi la previsione di legge dando rilievo alla data di comunicazione dell'avvio del procedimento. Non può pertanto essere condiviso il criterio alternativo propugnato da parte ricorrente il quale per suffragare il suo assunto, secondo il quale la sua conoscenza dell procedimento di esproprio risalirebbe ad un momento successivo all'acquisto delle piantine, ha sostenuto che si dovrebbe considerare la data che riguarda atti diversi e cronologicamente successivi all'avvio del procedimento quali l'approvazione del progetto esecutivo del 20.12.2002, il decreto di occupazione di urgenza del pagina 13 di 17 Prefetto di Matera del 3.11.2003 e la lettera del 4.12.2003 con la quale l' ha CP_1
comunicato all'espropriato la data di immissione in possesso.
Come condivisibilmente rilevato dalla parte resistente, il nel sostenere Pt_1
la sua tesi non considera che la pubblicazione dell'avviso sui quotidiani riguarda l'avvio del procedimento di imposizione del vincolo e tale “avvio” costituisce una fase che precede sia l'approvazione del progetto sia l'occupazione d'urgenza, ed è proprio l'avvio del procedimento a cui fa riferimento l'art 43 L.2359/1865 nel vietare che siano computate ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione le migliorie che si presumono (dopo la comunicazione dell'avvio del procedimento) o si accertano (in base a tempi e circostanze d'esecuzione) fatte allo scopo di conseguire una maggiore indennità per evitare l'erogazione di indennizzi per le cosiddette “migliorie opportunistiche” (Cass n. 10747/2020; n.
9401/2023).
Il legislatore ha inteso evitare che il proprietario, essendo a conoscenza dell'avvio del procedimento espropriativo, ponga in essere comportamenti di tipo speculativo per ottenere indebite lievitazioni dell'indennità di esproprio
Alla luce delle precedenti considerazioni si deve ritenere, quindi, che la pretesa del ricorrente non possa essere accolta ai sensi dell'art 43 della L 2359/1865 avendo il predetto realizzato la piantagione di alberi di fico in data successiva alla pubblicazione dell'avvio del procedimento di esproprio.
Per la determinazione dell'indennità di esproprio è stata espletata la CTU con la quale si è proceduto alla determinazione del valore del fondo espropriato alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 181/2011.
Il ctu ha proceduto alla stima utilizzando le valutazioni massime dell'Osservatorio dei Valori Immobiliari per l'anno 2009 non avendo rilevato l'esistenza di atti di compravendita nel periodo e nel medesimo territorio.
A tale ultimo riguardo la difesa dell'ente convenuto ha dedotto che non sarebbe stato considerato un atto di compravendita "versato in atti", che però, come già rilevato dalla Corte con la precedente sentenza, non risulta essere stato prodotto.
Il CTU:
pagina 14 di 17 -ha dato atto che oggetto della perizia è la valutazione del più probabile valore di mercato di un piccolo appezzamento di terreno, staccato da una più ampia consistenza;
-ha descritto il bene espropriato, consistente in una striscia di terreno adiacente la preesistente strada statale SS106, della estensione complessiva di mq 1.012
(particelle 1234, 1223, 1224, rispettivamente di mq106, mq 360, mq 546);
-ha proceduto alla stima tenendo conto del valore venale del bene in considerazione della sentenza della Corte Cost. n.181/2011 del 7 giugno 2011;
-ha precisato di non avere rinvenuto atti di compravendita di beni simili nelle stesso territorio e che per tale motivo ha proceduto alla stima utilizzando le valutazioni massime dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare per l'anno 2009, relative ai valori dei terreni agricoli e poiché i dati dell'OMI non sono aggiornati ha ritenuto di considerare il valore massimo ivi riportato che corrisponde ad euro 27.110 ad ettaro;
-ha calcolato l'indennità dovuta per il terreno ablato, che ha una superficie di mq
1.012, in un importo pari ad euro 2.743 per l'espropriazione del suolo, al quale bisogna aggiungere il valore delle piante sullo stesso insistenti, c.d. soprassuolo stimato in euro 10.270, per un totale di euro 13.013,00.
Alla luce di quanto sinora esposto ( oltre alla indennità di occupazione già determinata con sentenza irrevocabile n. dalla Corte di Appello di Potenza)
l'ente convenuto deve corrispondere al a titolo di indennità di esproprio Pt_1
la somma di euro 13.013,00. Sono inoltre dovuti gli interessi al tasso legale, a decorrere dalla data del decreto di esproprio dell'11.1.2010 e sino alla data del deposito dell'indennità presso la competente Ragioneria territoriale dello Stato.
Secondo consolidata giurisprudenza, le obbligazioni di pagare l'indennità di espropriazione e di occupazione legittima costituiscono debiti di valuta (non di valore), sicchè, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuto all'espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l'espropriante deve corrispondere, sulle sole somme ulteriori dovute rispetto a quanto già versato alla Cassa Depositi e pagina 15 di 17 Prestiti, gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell'espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima (cfr.
Cass.civ.sez.1, 9 ottobre 2019 n.25381; Cass.civ.sez.1, 18 agosto 2017 n.20178;
Cass.civ.sez.1, 9 ottobre 2013 n.22923; Cass.civ.sez.1, 13 febbraio 2012,
n.2036; Cass.civ.sez.1, 20 giugno 2011, n.13456; Cass.civ.sez.1, 16 luglio 2008,
n.19590).
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, atteso l'accoglimento della domanda proposta da la stessa va operata tenendo Parte_1
conto dell'esito complessivo del giudizio. In tal senso milita l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché
l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art.336 co.1 c.p.c., la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese (cfr., da ultimo, Cass.civ.sez.lav., 30 agosto 2010 n.18837;
Cass.civ.sez.III, 13 aprile 2010 n.8727; Cass.civ.sez.III, 19 gennaio 2010 n.714;
Cass.civ.sez.lav., 22 dicembre 2009 n.26985; Cass.civ.sez.III, 30 ottobre 2009
n.23059).
In altri termini, l'onere delle spese deve essere attribuito e ripartito senza che abbia rilevanza la circostanza che la parte risultata in ultimo soccombente sia stata vittoriosa in una fase o in un grado precedente del giudizio, vale a dire nel giudizio di primo grado e nell'originario giudizio di appello n.939/2016 R.G. definito con la sentenza n.491/2018 emessa il 21.6.2018, successivamente cassata all'esito del giudizio di legittimità.
Relativamente alle spese di lite, si osserva che esse concernono i due giudizi dinanzi alla Corte di Appello e quello di Cassazione. Esse seguono la pagina 16 di 17 soccombenza dell e sono liquidate in dispositivo a norma del D.M. CP_1
55/14 con riferimento allo scaglione di valore da 5201 a 26.000 valori minimi.
Le spese della c.t.u., liquidate separatamente, sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Determina nella misura di euro 13.013,00 oltre interessi legali dal 11.1.2010 fino al deposito presso la competente Ragioneria territoriale dello Stato,
l'indennità di espropriazione spettante a Parte_1
Ordina a in persona del rappresentante legale il deposito, presso la CP_1
competente Ragioneria territoriale dello Stato, della detta somma, dalle quali dovranno essere detratti eventuali depositi già effettuati;
condanna in persona del rappresentante legale al pagamento delle CP_1
spese processuali in favore di che liquida complessivamente Parte_1
come segue:
-per il primo giudizio Euro 2906,00 per onorario ed Euro 600,00 per esborsi;
- per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, euro 1541,00 a titolo di compensi;
- per il presente giudizio euro 545,00 per spese ed euro 2906,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario, cpa e IVA come per legge;
Pone le spese della consulenza tecnica di ufficio, separatamente liquidate, a carico di CP_1
Potenza, camera di consiglio del 17 giugno 2025
IL consigliere estensore Il Presidente dott. ssa Lucia GESUMMARIA dott. Pasquale CRISTIANO
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