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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 795/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale del 10 dicembre 2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
); C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marialuisa Campanella
appellanti
contro c.f. ; Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Marganella
appellato
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 885/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 20 giugno 2023 e notificata in pari data.
All'udienza tenutasi in data 10 dicembre 2024 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di Sezione, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Conclusioni dell'appellante, in citazione e non modificate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis: - in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 885/2023 emessa dal Tribunale di Pescara,
Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Stefania Ursoleo, nell'ambito del giudizio N.R.G.
4238/2023, depositata in cancelleria in data 20 giugno 2023, notificata in pari data, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
In via preliminare- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale attiva in capo al ricorrente;
Nel merito, Accertare e dichiarare che i titoli cambiari posti a base del decreto ingiuntivo sono stati già posti a base dell'azione cambiaria diretta esperita da e della procedura esecutiva di pignoramento Parte_3 presso terzi avanti il Tribunale di Fermo contro e, per l'effetto, Parte_1
revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1207/2020, emesso dal Tribunale di Pescara e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
pag. 2/14 Conclusioni dell'appellato, in comparsa di costituzione e non modificate.
“Voglia pertanto l'Ill.ma Corte d'Appello di L'Aquila adìta, contrariis reiectis,:
1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal sig.
[...]
, per i motivi tutti ex ante rappresentati;
Parte_4
2) rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, e dunque confermare la sentenza di primo grado;
3) con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A e
C.P.A. come per legge, con vittoria di spese legali, da porsi a carico dello Stato stante
l'stanza di ammissione al PSS depositata in data 11.12.2023 presso il Consiglio dell'Ordine di L'Aquila istanza protocollo n. 5566 del 11.12.2023), da liquidarsi secondo il DM n. 55/2014”.
FATTO E DIRITTO
1-Sentenza impugnata. Con sentenza n. 885/2023 pubblicata il 20 giugno 2023 il
Tribunale di Pescara, pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 2976/2020 promossa da e nei confronti di , il Parte_1 Parte_2 Controparte_1 quale aveva agito in monitorio per un credito di €. 8.100,00, oltre interessi e spese, in forza di n. 27 cambiali di € 300,00 ciascuna, con scadenze dal 28.2.2009 al 30.4.2011, emesse dagli odierni opponenti, respingeva l'opposizione con condanna attori in opposizione, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario dell'opposto.
1.1 Istruita la causa mediante le sole produzioni documentali, il primo giudice rigettava la spiegata opposizione con la quale era stato eccepito in diritto il difetto di legittimazione attiva del sul presupposto che avesse girato i titoli a tale CP_1
, la quale a sua volta li aveva girati a , per cui Persona_1 Parte_3
l'opposto non sarebbe il legittimo portatore dei titoli e, nel merito, l'estinzione del credito vantato dall'opposto per l'avvenuto pagamento delle cambiali a Parte_3
a seguito e nell'ambito della procedura esecutiva promossa da quest'ultima
[...]
presso il Tribunale di Fermo che si era conclusa con il pignoramento di un quinto di pag. 3/14 quanto dovuto dal terzo datore di lavoro del , Stamplast srl, fino al soddisfo d el Pt_1 credito di €. 13.639,00, rilevando in punto di legittimazione attiva ai sensi dell'art. 20
L.C. la regolarità delle girate delle cambiali e il legittimo possesso delle stesse e la titolarità del diritto di credito da parte del e nel merito la mancanza della CP_1
prova in ordine alla circostanza per cui la somma riscossa dalla Parte_3 fosse riferibile ed in quale misura al debito cartolare azionato dall'opposto.
2. Appello. Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto appello Parte_1
e per i motivi di seguito indicati:
[...] Parte_2
2.1.”Violazione del principio del divieto della “mutatio libelli”.
Con tale motivo gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza impugnata sul presupposto che il primo giudice avrebbe deciso la causa operando un ingiustificato mutamento del thema decidendum, introdotto dalla controparte solo con la comparsa di costituzione e in contrasto con il tipo di azione (causale) esercitata in sede monitoria, dunque sulla base di una impostazione viziata che ha comportato un errore originario che avrebbe condizionato tutta la sentenza impugnata. In particolare, secondo gli appellanti, il D'LE in sede monitoria aveva introdotto una tipica azione causale con espresso riferimento ad un contratto di mutuo intercorso tra le parti e rimasto non onorato e in base al quale aveva preteso i titoli di credito quale garanzia e titoli anticipati, immediatamente azionabili in caso di inadempimento. Tuttavia, lamentano gli appellanti, con la girata delle cambiali il aveva ottenuto il dovuto, CP_1
perdendo il possesso e la titolarità degli effetti, e pertanto la circostanza che lo avrebbe legittimato all'azione causale era solamente l'azione di regresso esercitata dall'ultimo prenditore o da quelli intermedi e per questo motivo era stata eccepita la carenza di legittimazione. Questo, secondo gli appellanti, era l'oggetto del giudizio cristallizzato con il ricorso per decreto ingiuntivo e con la spiegata opposizione. Il D'LE, invece, all'esito dell'opposizione e in sede di costituzione nel relativo giudizio avrebbe mutato il titolo dell'azione, qualificandola come cambiaria, attuando in tal modo una tipica mutatio libelli da ritenere inammissibile e rilevabile d'ufficio. Il primo giudice,
pag. 4/14 invece, non rilevando tale mutatio aveva basato tutta la decisione argomentando in merito all'applicazione al caso di specie degli artt. 20 e 21 della L.C.
2.2 “Inapplicabilità degli artt. 20 e 21 della L.C”.
Con tale motivo gli appellanti evidenziano una serie di errori in cui sarebbe incorso il primo giudice. In primo luogo, deducono l'errore di calcolo commesso nel quantificare nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi l'importo versato dal terzo pignorato e datore di lavoro del alla SI.ra , laddove ha determinato Pt_1 Parte_3 la somma in €. 8.880,00 in luogo della maggior somma di €. 10.847,65, di cui era stata fornita la relativa prova attraverso la produzione di tutte le trentatrè buste paga ,da settembre 2013 a maggio 2016, nelle quali emergono le detrazioni mensili di €. 240,00, oltre che per ulteriori importi, ad estinzione del debito. Ma, oltre a tale errore di calcolo, il primo giudice avrebbe ulteriormente errato laddove ha ritenuto di escludere a causa della rilevata mancanza di idonea prova la riferibilità della procedura esecutiva azionata nei confronti del ai ventisette titoli cambiari di cui alla spiegata opposizione, in Pt_1
quanto tale riferibilità, al contrario, sarebbe da ritenere certa per la stessa ammissione operata dalla parte opposta in sede di costituzione in giudizio, in cui ha prodotto tutti gli atti di quella procedura, specificando che il debito non era solo quello di €. 8.100,00 per i ventisette titoli cambiari, essendoci stato anche un intervento della medesima nella stessa procedura esecutiva per ulteriori €. 4.942,99 sulla base Parte_3 di un altro e diverso titolo, cercando inoltre la difesa del di Controparte_1
effettuare un proprio conteggio e di dimostrare come il credito portato nei ventisette titoli cambiari in suo possesso non fosse stato pagato. Da tale impostazione difensiva, dalla quale emerge la mancata contestazione specifica in ordine alla riferibilità della procedura esecutiva al mutuo originario, che secondo gli appellanti costituiva e costituisce l'unico rapporto sostanziale intercorso tra le parti, la circostanza della riferibilità della procedura esecutiva mobiliare ai ventisette titoli cambiari non solo non doveva essere esclusa ma, al contrario, doveva essere ritenuta provata;
quindi, diversamente da come statuito dal primo giudice, alcuna altra prova doveva essere fornita dagli opponenti. E ancora, una volta rilevata l'esistenza di una procedura esecutiva promossa con azione cambiaria dalla girataria, nei Parte_3
pag. 5/14 confronti del medesimo debitore, il primo giudice sarebbe incorso in un altro errore che aveva inficiato la correttezza delle motivazioni espresse nella sentenza di primo grado: una volta accertato, sulla base della documentazione in atti, che i titoli erano stati girati dopo la scadenza degli stessi (vi era stata prima l'azione cambiaria della Parte_3
) non potendo essere altrimenti, in luogo degli articoli 20 e 21 della L.C., non
[...]
applicabili nella fattispecie in esame, avrebbero dovuto essere applicati l'art. 24 della medesima L.C. in forza del quale “La girata fatta posteriormente al protesto, per mancato pagamento o dopo spirato il termine per levare protesto, produce solo gli effetti di una cessione ordinaria”, ed il successivo art. 25 stessa legge in forza del quale “si trasmettono al cessionario tutti i diritti cambiari del cedente, ma egli resta soggetto alle eccezioni opponibili a questo”, con la conseguenza che quello effettuato da parte di era stato un acquisto a titolo derivativo dei diritti cambiari del Controparte_1
girante-cedente, dal che conseguiva l'estinzione delle obbligazioni cartolari e della circolazione cambiaria, con la possibilità per lo stesso di esercitare soltanto le eventuali azioni ordinarie di recupero nei confronti del debitore, le stesse che avrebbe potuto esperire la . Parte_3
Secondo parte appellante, da tale evidenza vi sarebbe la piena dimostrazione di come l'intero impianto della sentenza sia da ritenere del tutto errato, dal momento che i presupposti sui quali ha operato sono completamente diversi da quelli esplicitati nel ricorso per decreto ingiuntivo e le eccezioni di pagamento non soggiacevano agli stretti limiti di cui all'art. 21 della L.C. E ancora, parte appellante contesta la decisione del primo giudice anche nella parte in cui ritiene non provata, quanto meno nella misura, la riferibilità della procedura esecutiva presso terzi attivata dalla ai Parte_3
ventisette titoli cambiari, in quanto sulla base delle regole che disciplinano la fase della distribuzione delle somme ricavate nella procedura esecutiva, attraverso una semplice operazione aritmetica, detratte le spese di procedura, si poteva rilevare agevolmente la somma che era da imputare ai ventisette titoli cambiari. Quindi, avrebbe in ogni caso dovuto revocare il decreto ingiuntivo perché la somma residua da versare a saldo era comunque inferiore a quella ingiunta con il decreto.
pag. 6/14 3. Si è costituito in grado di appello il quale preliminarmente e in Controparte_1
diritto ha eccepito la nullità ed inammissibilità dell'atto di appello ex art. 342 c.p.c. nonché la tardività della spiegata opposizione del decreto ingiuntivo per cui è causa da parte degli odierni appellanti in quanto sarebbe stata promossa oltre il quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto e nel merito l'infondatezza dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva, ribandendo la legittimità della pretesa creditoria ed insistendo per il rigetto del proposto appello con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
4. Motivi della decisione. L'appello è infondato per i motivi di seguito indicati.
4.1 In via preliminare in riferimento all'eccezione di nullità ed inammissibilità dell'atto di appello ex art. 342 c.p.c. sollevata da parte appellata occorre rilevare che la stessa non è fondata e va dunque disattesa, in quanto l'appello così come proposto contiene i requisiti minimi richiesti dalla legge atti ad individuare le parti appellate, i motivi delle doglianze e le richieste di riforma della sentenza impugnata, consentendo quindi all'appellato di individuare i punti oggetto del gravame e di svolgere una compiuta difesa. Sotto tale profilo questa Corte, secondo un orientamento già seguito in casi simili, deve rilevare come la Corte di Cassazione a Sez. Un. (n. 27199/2017) ha enunciato su tale punto il principio secondo il quale “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice ….. restando escluso che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado“. Ed ancora con altra pronuncia (Cass. Civ. n. 5114/2022) si è stabilito che “in tema di appello il requisito della specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c. deve ritenersi sussistente quando l'atto di impugnazione consente di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate in modo da consentire al
Giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né
l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e
pag. 7/14 formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione” Per cui in applicazione di tali principi dal contenuto complessivo del proposto appello si deve ritenere che l'appellante abbia fornito a questa Corte gli elementi in ordine alle doglianze avanzate, permettendo contestualmente alla controparte di approntare idonea difesa in relazione ai motivi di appello. Pertanto, l'eccezione deve essere deve essere rigettata.
4.2 Sempre in via preliminare ed in diritto, si deve rilevare che l'eccezione sulla tardività della spiegata opposizione del decreto ingiuntivo per cui è causa da parte degli odierni appellanti, in quanto in ipotesi promossa oltre il quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto, è da ritenere infondata;
anche in relazione all'azione spiegata da l'opposizione risulta essere stata proposta, infatti, Parte_1
entro il termine di giorni quaranta dalla notifica del decreto ingiuntivo che appare perfezionata nei suoi confronti in data 20 ottobre 2020, laddove l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo è stato notificato in data 30 novembre 2020 e ricadendo il quarantesimo giorno nel 29 novembre 2020, domenica, con conseguente slittamento del termine al primo giorno seguente non festivo, ex art. 155 IV co. c.p.c.
Pertanto, l'opposizione spiegata da è tempestiva tanto quanto quella Parte_1
proposta da nei cui confronti la notifica del decreto ingiuntivo si era Parte_2 perfezionata in data 21 ottobre 2010.
4.3 Passando ad analizzare i motivi di appello, il primo motivo appare infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Nel caso in esame, infatti, non è ravvisabile il vizio della mutatio libelli rappresentato e denunciato da parte appellante. Al proposito, occorre osservare come in linea di principio generale a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instauri un autonomo giudizio di merito nel quale si deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore, nonché delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente, che assume posizione sostanziale di convenuto (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 1410/92), restando a carico dell'opposto stesso l'onere di fornire la dimostrazione dell'esistenza del credito, mentre a carico dell'opponente si determina l'onere di provare la sussistenza degli eventuali fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione, quale il pagamento (cfr., ex plurimis,
pag. 8/14 Cass. civ. n. 77/69). A fronte della spiegata opposizione con la quale si contestava la legittimazione attiva dell'odierno appellato sul presupposto che il Controparte_1
non sarebbe stato il legittimo portatore delle ventisette cambiali per averle girate alla sig.ra che poi le aveva a sua volte girate alla sig.ra , la Persona_1 Parte_3
quale su detti titoli aveva azionato una procedura esecutiva presso terzi ai danni del
[...]
, terminata con l'assegnazione delle somme ricavate, l'opposto, quale titolare del Pt_1
credito vantato, ha precisato le ragioni della sua pretesa, prendendo posizione avverso le eccezioni della controparte e giustificando la sua legittimazione ad agire sulla base del possesso delle cambiali allegate al ricorso per decreto ingiuntivo dai cui risulta l'ultima girata in bianco di , che ha trasferito la legittimazione all'esercizio Parte_3 dei diritti cartolari al portatore dei titoli, con una girata in bianco Controparte_1
che, concorrendo determinate circostanze, rappresenta e costituisce un valido presupposto per agire in giudizio;
ha evidenziato, in proposito, che l'art. 20 L.C. prevede che “Il detentore della cambiale è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l'ultima è in bianco”.
L'opposto, pertanto, in sede di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non ha introdotto domande nuove incompatibili con l'azione promossa in sede monitoria, avente come oggetto il pagamento della somma concessa a mutuo garantita da cambiali e non restituita e, di conseguenza, il primo giudice non ha operato una illegittima mutatio libelli, rilevato che la vicenda sostanziale dedotta in giudizio in sede di costituzione nel procedimento di opposizione è la medesima rappresentata in sede monitoria ed in ogni caso ad essa collegata. Sotto tale profilo, la Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 18546/2020 ha affrontato nuovamente il tema della modifica della domanda, confermando un precedente orientamento espresso in materia di emendatio o mutatio (Cass. civ S.U. 12310/2015, Cass. civ. S.U. 22404/2018), che pur riferito ad ipotesi di modifiche eseguite con le memorie ex art. 183 c.p.c. può essere applicato per evidente analogia anche alla fattispecie in esame, precisando come la modifica della domanda iniziale possa riguardare anche gli elementi identificativi oggettivi della medesima, il petitum e la causa petendi, purché si riferisca alla stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o sia a questa collegata, in pag. 9/14 aderenza di una “regola” evincibile dal codice di rito in relazione alle ipotesi di connessione e, in particolare, al rapporto di connessione per "alternatività" o "per incompatibilità". Secondo la Suprema Corte la suddetta interpretazione non contrasta e anzi appare in linea con i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo;
inoltre, la “concentrazione” delle domande evita o, quantomeno, limita il rischio di giudicati contrastanti;
infine, una simile interpretazione non frustra il diritto di difesa della controparte, in quanto l'eventuale modifica avviene con riguardo e in connessione alla stessa vicenda sostanziale e, in ogni caso, alla parte viene assegnato un congruo termine per difendersi e controdedurre anche sul piano probatorio. Ora, appare evidente come la vicenda sostanziale sottesa al giudizio di opposizione sia la stessa dedotta in sede monitoria e ad essa connessa. Inoltre, diversamente da quanto rappresentato e dedotto dagli appellanti, si deve ulteriormente osservare come nel ricorso per decreto ingiuntivo il mutuo intercorso fra le parti sia stato indicato dall'odierno appellato quale fatto storico e quale presupposto della emissione delle ventisette cambiali in suo favore per la somma concessa a mutuo e sulla base delle quali
è stato chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, esercitando un potere previsto dall'art. 20 L.C. applicabile, come rilevato dal primo giudice, alla fattispecie in esame.
4.2 Per quanto attiene al secondo motivo di appello, lo stesso è da ritenere fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Parte appellante, in particolare, adduce ed eccepisce l'estinzione del credito vantato dall'appellato a seguito dell'intervenuto pagamento all'esito di una procedura esecutiva azionata dalla girataria delle cambiali di cui al presente giudizio, , Parte_3
mediante pignoramento presso terzi notificato al datore di lavoro del debitore solidale e conseguente riscossione delle somme, producendo all'uopo l'atto di Parte_1
precetto, il pignoramento, l'ordinanza di assegnazione delle somme e le buste paga del con le relative trattenute. Pt_1
In linea di principio generale, in tema di obbligazioni e contratti, si deve osservare come il creditore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento di un credito ha l'onere probatorio di dimostrare solo il rapporto o il titolo dal quale deriva il suo diritto,
pag. 10/14 ma non anche il mancato pagamento, in quanto quest'ultimo integra un fatto estintivo o modificativo la cui prova è prevista a carico del d ebitore che lo eccepisca (Cass. Civ.
S.U. 13533/2001; Cass. Civ. 2276/2020). Peraltro, l'eccezione di avvenuto pagamento, avendo portata e efficacia estintiva di un rapporto giuridico, indipendentemente dalla specifica manifestazione di volontà della parte, integra in ogni caso una eccezione in senso lato che, come tale, è rilevabile anche d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori emersi ed acquisiti in giudizio (Cass. sez. Lav. n. 41474/2021; Cass. civ. Ord. N. 2976/2021). Qualora venga provato dal debitore ovvero emergano in giudizio elementi tali da giustificare l'avvenuto pagamento di un credito con potenziale efficacia estintiva, rappresentando tale fatto un precedente logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione di pagamento, l'onere della prova si ribalta e torna di nuovo a gravare sul creditore il quale controdeduca la imputazione del pagamento ad un credito diverso. Tuttavia, l'eccezione di pagamento sollevata dal debitore per esplicare efficacia estintiva del credito e determinare l'inversione dell'onere della prova deve essere offerta attraverso una prova univoca, esauriente, completa e specifica del fatto estintivo, atteso che soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ovvero puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova tornerà a gravare sul creditore, il quale controdeduce che il pagamento deve imputarsi a un credito diverso (Cass. civ. 16605/2019; n. 19039/2019).
Nella fattispecie in esame risulta certa la riferibilità della procedura esecutiva azionata dalla presso il Tribunale di Fermo anche ai ventisette titoli Parte_3
cambiari oggetto del presente giudizio (è emerso che tale procedura esecutiva, introdotta dalla proprio sulla base dei titoli oggi in contestazione, includesse anche CP_1 un ulteriore credito dell'importo di euro vantato dalla per altro e Parte_3
diverso titolo esecutivo azionato per intervento), attesa da un lato la ammissione se non espressa certamente implicita da parte dell'odierno appellato il quale, sia in sede di costituzione in primo grado che in sede di costituzione in appello, non contesta tale riferibilità ma rileva solo la confusione con altro credito azionato per intervent o dalla stessa nella medesima procedura esecutiva, e dall'altro la chiara Parte_3 indicazione nel precetto dei ventisette titoli in contestazione, dell'ammontare di euro pag. 11/14 300,00 ciascuno, per un credito complessivo di euro 8.100,00, con scadenze dal
27.2.2009 al 30.4.2011, così come espressamente richiamati nell'atto di pignoramento.
Si deve in proposito rilevare come l'eccezione di pagamento sollevata da parte appellante con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo e ribadita in fase di appello risulti supportata da una prova esauriente, completa e specifica del fatto estintivo che, come detto, incombe sul debitore.
Sotto tale profilo non appare infatti condivisibile la decisione del primo giudice che ritiene non provata e comunque indeterminata nella misura la riferibilità della somma riscossa da nell'ambito dell'azione esecutiva promossa nei Parte_3
confronti del al debito rappresentato dalle ventisette cambiali in possesso Pt_1 dell'appellato.
In effetti, parte appellante, nell'eccepire l'avvenuto pagamento opponendo una procedura esecutiva di pignoramento presso terzi con riscossione delle somme dal terzo pignorato, ha sufficientemente specificato le somme effettivamente imputate o imputabili al debito costituito dalle cambiali oggetto di lite.
Sebbene, infatti, nella medesima procedura esecutiva fosse stato inserito altro e diverso credito con ulteriori spese, interessi e competenze, a seguito dell'intervento dispiegato dalla medesima creditrice procedente per euro 4.942,99, l'ordinanza di assegnazione del
Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Fermo del 23.07.2013 correttamente ha conteggiato il credito complessivo vantato dalla nella somma CP_1 complessiva, per i due crediti azionati, di euro 13.639,38, di cui €. 8.696,39 per le cambiali cennate e spese di precetto, come indicato nell'atto di pignoramento presso terzi, e la restante somma di euro 4.942,99 per il credito vantato con l'intervento, oltre alle spese della procedura esecutiva liquidate.
L'importo versato dal terzo datore di lavoro del alla SI.ra Pt_1 Parte_3
, in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione, è risultato pari a €. 10.847,65; ne è
[...]
stata data la prova attraverso la produzione delle buste paga In particolare sono CP_2
agli atti tutte le trentatrè buste paga da settembre 2013 a maggio 2016 in cui sono state operate detrazioni mensili di €. 240,00, oltre le ulteriori €. 960,00 a settembre 2013 ed pag. 12/14 ulteriori €. 306,18 ad ottobre 2015, €. 348,00 a novembre 2015, €. 347,87 a dicembre
2015, €. 345,04 a gennaio 2016, €. 308,55 a febbraio 2016 ed €. 312,01 a marzo 2016.
In presenza di un unico creditore, l'imputazione di pagamento va effettuata in via prioritaria con riferimento alle spese di procedura così come liquidate (€. 576,00 per compensi, €. 233,20 per esborsi, oltre accessori nella misura di legge, oltre €. 168,00 per registrazione, per un totale in base alle aliquote vigenti all'epoca di €. 1.234,77) e quanto alla restante somma, pari a euro 9.609,88, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 1193 c.c. e dunque in ultima analisi, in difetto di prevalenti criteri, prima al debito più antico.
Nel caso di specie il credito di euro 4942,99, di cui all'intervento della , CP_1
trova titolo nel decreto ingiuntivo n. 388/2013 del 6.5.2013, mentre le cambiali azionate con l'atto di pignoramento risultano più risalenti, in quanto scadute tra il 28.02.2009 e il
30.04.2011, con la conseguenza che l'importo di euro 9.609,88 va imputato in primo luogo al debito di euro 8.100,00 relativo alle ventisette cambiali, oltre spese di precetto.
In applicazione delle regole e dei principi sopra richiamati in ordine al riparto dell'onere della prova in tema di obbligazioni e contratti, questa corte ritiene che i debitori abbiano assolto e adempiuto compiutamente all'onere di provare e documentare in modo esauriente la sollevata eccezione di pagamento ad estinzione d el debito controverso.
Ciò comporta, in accoglimento del proposto appello, l'accoglimento della proposta opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5. Alla luce delle motivazioni riportate nelle premesse, l'appello deve essere integralmente accolto e le spese e competenze dei due gradi devono essere poste a carico di , soccombente, secondo la liquidazione indicata in Controparte_1
dispositivo, fatta esclusione per il presente grado della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
pag. 13/14 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di avverso la sentenza n. 885/2023 del Tribunale
[...] Controparte_1
di Pescara, pubblicata il 20 giugno 2023 e notificata in pari data, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata revoca il decreto ingiuntivo n. 2976/2020, emesso dal tribunale di Pescara;
2) condanna al pagamento in favore degli appellanti delle Controparte_1
competenze dei due gradi di giudizio che, quanto al primo grado liquida in euro
3.400,00 per compensi, ed euro 147,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e per il presente grado in euro 3.966,00 per compensi, oltre euro 382,50 per esborsi, spese generali al 15% e IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 23 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 795/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale del 10 dicembre 2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
); C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marialuisa Campanella
appellanti
contro c.f. ; Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Marganella
appellato
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 885/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 20 giugno 2023 e notificata in pari data.
All'udienza tenutasi in data 10 dicembre 2024 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di Sezione, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Conclusioni dell'appellante, in citazione e non modificate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis: - in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 885/2023 emessa dal Tribunale di Pescara,
Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Stefania Ursoleo, nell'ambito del giudizio N.R.G.
4238/2023, depositata in cancelleria in data 20 giugno 2023, notificata in pari data, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
In via preliminare- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale attiva in capo al ricorrente;
Nel merito, Accertare e dichiarare che i titoli cambiari posti a base del decreto ingiuntivo sono stati già posti a base dell'azione cambiaria diretta esperita da e della procedura esecutiva di pignoramento Parte_3 presso terzi avanti il Tribunale di Fermo contro e, per l'effetto, Parte_1
revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1207/2020, emesso dal Tribunale di Pescara e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
pag. 2/14 Conclusioni dell'appellato, in comparsa di costituzione e non modificate.
“Voglia pertanto l'Ill.ma Corte d'Appello di L'Aquila adìta, contrariis reiectis,:
1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal sig.
[...]
, per i motivi tutti ex ante rappresentati;
Parte_4
2) rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, e dunque confermare la sentenza di primo grado;
3) con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A e
C.P.A. come per legge, con vittoria di spese legali, da porsi a carico dello Stato stante
l'stanza di ammissione al PSS depositata in data 11.12.2023 presso il Consiglio dell'Ordine di L'Aquila istanza protocollo n. 5566 del 11.12.2023), da liquidarsi secondo il DM n. 55/2014”.
FATTO E DIRITTO
1-Sentenza impugnata. Con sentenza n. 885/2023 pubblicata il 20 giugno 2023 il
Tribunale di Pescara, pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 2976/2020 promossa da e nei confronti di , il Parte_1 Parte_2 Controparte_1 quale aveva agito in monitorio per un credito di €. 8.100,00, oltre interessi e spese, in forza di n. 27 cambiali di € 300,00 ciascuna, con scadenze dal 28.2.2009 al 30.4.2011, emesse dagli odierni opponenti, respingeva l'opposizione con condanna attori in opposizione, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario dell'opposto.
1.1 Istruita la causa mediante le sole produzioni documentali, il primo giudice rigettava la spiegata opposizione con la quale era stato eccepito in diritto il difetto di legittimazione attiva del sul presupposto che avesse girato i titoli a tale CP_1
, la quale a sua volta li aveva girati a , per cui Persona_1 Parte_3
l'opposto non sarebbe il legittimo portatore dei titoli e, nel merito, l'estinzione del credito vantato dall'opposto per l'avvenuto pagamento delle cambiali a Parte_3
a seguito e nell'ambito della procedura esecutiva promossa da quest'ultima
[...]
presso il Tribunale di Fermo che si era conclusa con il pignoramento di un quinto di pag. 3/14 quanto dovuto dal terzo datore di lavoro del , Stamplast srl, fino al soddisfo d el Pt_1 credito di €. 13.639,00, rilevando in punto di legittimazione attiva ai sensi dell'art. 20
L.C. la regolarità delle girate delle cambiali e il legittimo possesso delle stesse e la titolarità del diritto di credito da parte del e nel merito la mancanza della CP_1
prova in ordine alla circostanza per cui la somma riscossa dalla Parte_3 fosse riferibile ed in quale misura al debito cartolare azionato dall'opposto.
2. Appello. Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto appello Parte_1
e per i motivi di seguito indicati:
[...] Parte_2
2.1.”Violazione del principio del divieto della “mutatio libelli”.
Con tale motivo gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza impugnata sul presupposto che il primo giudice avrebbe deciso la causa operando un ingiustificato mutamento del thema decidendum, introdotto dalla controparte solo con la comparsa di costituzione e in contrasto con il tipo di azione (causale) esercitata in sede monitoria, dunque sulla base di una impostazione viziata che ha comportato un errore originario che avrebbe condizionato tutta la sentenza impugnata. In particolare, secondo gli appellanti, il D'LE in sede monitoria aveva introdotto una tipica azione causale con espresso riferimento ad un contratto di mutuo intercorso tra le parti e rimasto non onorato e in base al quale aveva preteso i titoli di credito quale garanzia e titoli anticipati, immediatamente azionabili in caso di inadempimento. Tuttavia, lamentano gli appellanti, con la girata delle cambiali il aveva ottenuto il dovuto, CP_1
perdendo il possesso e la titolarità degli effetti, e pertanto la circostanza che lo avrebbe legittimato all'azione causale era solamente l'azione di regresso esercitata dall'ultimo prenditore o da quelli intermedi e per questo motivo era stata eccepita la carenza di legittimazione. Questo, secondo gli appellanti, era l'oggetto del giudizio cristallizzato con il ricorso per decreto ingiuntivo e con la spiegata opposizione. Il D'LE, invece, all'esito dell'opposizione e in sede di costituzione nel relativo giudizio avrebbe mutato il titolo dell'azione, qualificandola come cambiaria, attuando in tal modo una tipica mutatio libelli da ritenere inammissibile e rilevabile d'ufficio. Il primo giudice,
pag. 4/14 invece, non rilevando tale mutatio aveva basato tutta la decisione argomentando in merito all'applicazione al caso di specie degli artt. 20 e 21 della L.C.
2.2 “Inapplicabilità degli artt. 20 e 21 della L.C”.
Con tale motivo gli appellanti evidenziano una serie di errori in cui sarebbe incorso il primo giudice. In primo luogo, deducono l'errore di calcolo commesso nel quantificare nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi l'importo versato dal terzo pignorato e datore di lavoro del alla SI.ra , laddove ha determinato Pt_1 Parte_3 la somma in €. 8.880,00 in luogo della maggior somma di €. 10.847,65, di cui era stata fornita la relativa prova attraverso la produzione di tutte le trentatrè buste paga ,da settembre 2013 a maggio 2016, nelle quali emergono le detrazioni mensili di €. 240,00, oltre che per ulteriori importi, ad estinzione del debito. Ma, oltre a tale errore di calcolo, il primo giudice avrebbe ulteriormente errato laddove ha ritenuto di escludere a causa della rilevata mancanza di idonea prova la riferibilità della procedura esecutiva azionata nei confronti del ai ventisette titoli cambiari di cui alla spiegata opposizione, in Pt_1
quanto tale riferibilità, al contrario, sarebbe da ritenere certa per la stessa ammissione operata dalla parte opposta in sede di costituzione in giudizio, in cui ha prodotto tutti gli atti di quella procedura, specificando che il debito non era solo quello di €. 8.100,00 per i ventisette titoli cambiari, essendoci stato anche un intervento della medesima nella stessa procedura esecutiva per ulteriori €. 4.942,99 sulla base Parte_3 di un altro e diverso titolo, cercando inoltre la difesa del di Controparte_1
effettuare un proprio conteggio e di dimostrare come il credito portato nei ventisette titoli cambiari in suo possesso non fosse stato pagato. Da tale impostazione difensiva, dalla quale emerge la mancata contestazione specifica in ordine alla riferibilità della procedura esecutiva al mutuo originario, che secondo gli appellanti costituiva e costituisce l'unico rapporto sostanziale intercorso tra le parti, la circostanza della riferibilità della procedura esecutiva mobiliare ai ventisette titoli cambiari non solo non doveva essere esclusa ma, al contrario, doveva essere ritenuta provata;
quindi, diversamente da come statuito dal primo giudice, alcuna altra prova doveva essere fornita dagli opponenti. E ancora, una volta rilevata l'esistenza di una procedura esecutiva promossa con azione cambiaria dalla girataria, nei Parte_3
pag. 5/14 confronti del medesimo debitore, il primo giudice sarebbe incorso in un altro errore che aveva inficiato la correttezza delle motivazioni espresse nella sentenza di primo grado: una volta accertato, sulla base della documentazione in atti, che i titoli erano stati girati dopo la scadenza degli stessi (vi era stata prima l'azione cambiaria della Parte_3
) non potendo essere altrimenti, in luogo degli articoli 20 e 21 della L.C., non
[...]
applicabili nella fattispecie in esame, avrebbero dovuto essere applicati l'art. 24 della medesima L.C. in forza del quale “La girata fatta posteriormente al protesto, per mancato pagamento o dopo spirato il termine per levare protesto, produce solo gli effetti di una cessione ordinaria”, ed il successivo art. 25 stessa legge in forza del quale “si trasmettono al cessionario tutti i diritti cambiari del cedente, ma egli resta soggetto alle eccezioni opponibili a questo”, con la conseguenza che quello effettuato da parte di era stato un acquisto a titolo derivativo dei diritti cambiari del Controparte_1
girante-cedente, dal che conseguiva l'estinzione delle obbligazioni cartolari e della circolazione cambiaria, con la possibilità per lo stesso di esercitare soltanto le eventuali azioni ordinarie di recupero nei confronti del debitore, le stesse che avrebbe potuto esperire la . Parte_3
Secondo parte appellante, da tale evidenza vi sarebbe la piena dimostrazione di come l'intero impianto della sentenza sia da ritenere del tutto errato, dal momento che i presupposti sui quali ha operato sono completamente diversi da quelli esplicitati nel ricorso per decreto ingiuntivo e le eccezioni di pagamento non soggiacevano agli stretti limiti di cui all'art. 21 della L.C. E ancora, parte appellante contesta la decisione del primo giudice anche nella parte in cui ritiene non provata, quanto meno nella misura, la riferibilità della procedura esecutiva presso terzi attivata dalla ai Parte_3
ventisette titoli cambiari, in quanto sulla base delle regole che disciplinano la fase della distribuzione delle somme ricavate nella procedura esecutiva, attraverso una semplice operazione aritmetica, detratte le spese di procedura, si poteva rilevare agevolmente la somma che era da imputare ai ventisette titoli cambiari. Quindi, avrebbe in ogni caso dovuto revocare il decreto ingiuntivo perché la somma residua da versare a saldo era comunque inferiore a quella ingiunta con il decreto.
pag. 6/14 3. Si è costituito in grado di appello il quale preliminarmente e in Controparte_1
diritto ha eccepito la nullità ed inammissibilità dell'atto di appello ex art. 342 c.p.c. nonché la tardività della spiegata opposizione del decreto ingiuntivo per cui è causa da parte degli odierni appellanti in quanto sarebbe stata promossa oltre il quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto e nel merito l'infondatezza dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva, ribandendo la legittimità della pretesa creditoria ed insistendo per il rigetto del proposto appello con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
4. Motivi della decisione. L'appello è infondato per i motivi di seguito indicati.
4.1 In via preliminare in riferimento all'eccezione di nullità ed inammissibilità dell'atto di appello ex art. 342 c.p.c. sollevata da parte appellata occorre rilevare che la stessa non è fondata e va dunque disattesa, in quanto l'appello così come proposto contiene i requisiti minimi richiesti dalla legge atti ad individuare le parti appellate, i motivi delle doglianze e le richieste di riforma della sentenza impugnata, consentendo quindi all'appellato di individuare i punti oggetto del gravame e di svolgere una compiuta difesa. Sotto tale profilo questa Corte, secondo un orientamento già seguito in casi simili, deve rilevare come la Corte di Cassazione a Sez. Un. (n. 27199/2017) ha enunciato su tale punto il principio secondo il quale “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice ….. restando escluso che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado“. Ed ancora con altra pronuncia (Cass. Civ. n. 5114/2022) si è stabilito che “in tema di appello il requisito della specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c. deve ritenersi sussistente quando l'atto di impugnazione consente di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate in modo da consentire al
Giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né
l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e
pag. 7/14 formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione” Per cui in applicazione di tali principi dal contenuto complessivo del proposto appello si deve ritenere che l'appellante abbia fornito a questa Corte gli elementi in ordine alle doglianze avanzate, permettendo contestualmente alla controparte di approntare idonea difesa in relazione ai motivi di appello. Pertanto, l'eccezione deve essere deve essere rigettata.
4.2 Sempre in via preliminare ed in diritto, si deve rilevare che l'eccezione sulla tardività della spiegata opposizione del decreto ingiuntivo per cui è causa da parte degli odierni appellanti, in quanto in ipotesi promossa oltre il quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto, è da ritenere infondata;
anche in relazione all'azione spiegata da l'opposizione risulta essere stata proposta, infatti, Parte_1
entro il termine di giorni quaranta dalla notifica del decreto ingiuntivo che appare perfezionata nei suoi confronti in data 20 ottobre 2020, laddove l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo è stato notificato in data 30 novembre 2020 e ricadendo il quarantesimo giorno nel 29 novembre 2020, domenica, con conseguente slittamento del termine al primo giorno seguente non festivo, ex art. 155 IV co. c.p.c.
Pertanto, l'opposizione spiegata da è tempestiva tanto quanto quella Parte_1
proposta da nei cui confronti la notifica del decreto ingiuntivo si era Parte_2 perfezionata in data 21 ottobre 2010.
4.3 Passando ad analizzare i motivi di appello, il primo motivo appare infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Nel caso in esame, infatti, non è ravvisabile il vizio della mutatio libelli rappresentato e denunciato da parte appellante. Al proposito, occorre osservare come in linea di principio generale a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instauri un autonomo giudizio di merito nel quale si deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore, nonché delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente, che assume posizione sostanziale di convenuto (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 1410/92), restando a carico dell'opposto stesso l'onere di fornire la dimostrazione dell'esistenza del credito, mentre a carico dell'opponente si determina l'onere di provare la sussistenza degli eventuali fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione, quale il pagamento (cfr., ex plurimis,
pag. 8/14 Cass. civ. n. 77/69). A fronte della spiegata opposizione con la quale si contestava la legittimazione attiva dell'odierno appellato sul presupposto che il Controparte_1
non sarebbe stato il legittimo portatore delle ventisette cambiali per averle girate alla sig.ra che poi le aveva a sua volte girate alla sig.ra , la Persona_1 Parte_3
quale su detti titoli aveva azionato una procedura esecutiva presso terzi ai danni del
[...]
, terminata con l'assegnazione delle somme ricavate, l'opposto, quale titolare del Pt_1
credito vantato, ha precisato le ragioni della sua pretesa, prendendo posizione avverso le eccezioni della controparte e giustificando la sua legittimazione ad agire sulla base del possesso delle cambiali allegate al ricorso per decreto ingiuntivo dai cui risulta l'ultima girata in bianco di , che ha trasferito la legittimazione all'esercizio Parte_3 dei diritti cartolari al portatore dei titoli, con una girata in bianco Controparte_1
che, concorrendo determinate circostanze, rappresenta e costituisce un valido presupposto per agire in giudizio;
ha evidenziato, in proposito, che l'art. 20 L.C. prevede che “Il detentore della cambiale è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l'ultima è in bianco”.
L'opposto, pertanto, in sede di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non ha introdotto domande nuove incompatibili con l'azione promossa in sede monitoria, avente come oggetto il pagamento della somma concessa a mutuo garantita da cambiali e non restituita e, di conseguenza, il primo giudice non ha operato una illegittima mutatio libelli, rilevato che la vicenda sostanziale dedotta in giudizio in sede di costituzione nel procedimento di opposizione è la medesima rappresentata in sede monitoria ed in ogni caso ad essa collegata. Sotto tale profilo, la Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 18546/2020 ha affrontato nuovamente il tema della modifica della domanda, confermando un precedente orientamento espresso in materia di emendatio o mutatio (Cass. civ S.U. 12310/2015, Cass. civ. S.U. 22404/2018), che pur riferito ad ipotesi di modifiche eseguite con le memorie ex art. 183 c.p.c. può essere applicato per evidente analogia anche alla fattispecie in esame, precisando come la modifica della domanda iniziale possa riguardare anche gli elementi identificativi oggettivi della medesima, il petitum e la causa petendi, purché si riferisca alla stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o sia a questa collegata, in pag. 9/14 aderenza di una “regola” evincibile dal codice di rito in relazione alle ipotesi di connessione e, in particolare, al rapporto di connessione per "alternatività" o "per incompatibilità". Secondo la Suprema Corte la suddetta interpretazione non contrasta e anzi appare in linea con i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo;
inoltre, la “concentrazione” delle domande evita o, quantomeno, limita il rischio di giudicati contrastanti;
infine, una simile interpretazione non frustra il diritto di difesa della controparte, in quanto l'eventuale modifica avviene con riguardo e in connessione alla stessa vicenda sostanziale e, in ogni caso, alla parte viene assegnato un congruo termine per difendersi e controdedurre anche sul piano probatorio. Ora, appare evidente come la vicenda sostanziale sottesa al giudizio di opposizione sia la stessa dedotta in sede monitoria e ad essa connessa. Inoltre, diversamente da quanto rappresentato e dedotto dagli appellanti, si deve ulteriormente osservare come nel ricorso per decreto ingiuntivo il mutuo intercorso fra le parti sia stato indicato dall'odierno appellato quale fatto storico e quale presupposto della emissione delle ventisette cambiali in suo favore per la somma concessa a mutuo e sulla base delle quali
è stato chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, esercitando un potere previsto dall'art. 20 L.C. applicabile, come rilevato dal primo giudice, alla fattispecie in esame.
4.2 Per quanto attiene al secondo motivo di appello, lo stesso è da ritenere fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Parte appellante, in particolare, adduce ed eccepisce l'estinzione del credito vantato dall'appellato a seguito dell'intervenuto pagamento all'esito di una procedura esecutiva azionata dalla girataria delle cambiali di cui al presente giudizio, , Parte_3
mediante pignoramento presso terzi notificato al datore di lavoro del debitore solidale e conseguente riscossione delle somme, producendo all'uopo l'atto di Parte_1
precetto, il pignoramento, l'ordinanza di assegnazione delle somme e le buste paga del con le relative trattenute. Pt_1
In linea di principio generale, in tema di obbligazioni e contratti, si deve osservare come il creditore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento di un credito ha l'onere probatorio di dimostrare solo il rapporto o il titolo dal quale deriva il suo diritto,
pag. 10/14 ma non anche il mancato pagamento, in quanto quest'ultimo integra un fatto estintivo o modificativo la cui prova è prevista a carico del d ebitore che lo eccepisca (Cass. Civ.
S.U. 13533/2001; Cass. Civ. 2276/2020). Peraltro, l'eccezione di avvenuto pagamento, avendo portata e efficacia estintiva di un rapporto giuridico, indipendentemente dalla specifica manifestazione di volontà della parte, integra in ogni caso una eccezione in senso lato che, come tale, è rilevabile anche d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori emersi ed acquisiti in giudizio (Cass. sez. Lav. n. 41474/2021; Cass. civ. Ord. N. 2976/2021). Qualora venga provato dal debitore ovvero emergano in giudizio elementi tali da giustificare l'avvenuto pagamento di un credito con potenziale efficacia estintiva, rappresentando tale fatto un precedente logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione di pagamento, l'onere della prova si ribalta e torna di nuovo a gravare sul creditore il quale controdeduca la imputazione del pagamento ad un credito diverso. Tuttavia, l'eccezione di pagamento sollevata dal debitore per esplicare efficacia estintiva del credito e determinare l'inversione dell'onere della prova deve essere offerta attraverso una prova univoca, esauriente, completa e specifica del fatto estintivo, atteso che soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ovvero puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova tornerà a gravare sul creditore, il quale controdeduce che il pagamento deve imputarsi a un credito diverso (Cass. civ. 16605/2019; n. 19039/2019).
Nella fattispecie in esame risulta certa la riferibilità della procedura esecutiva azionata dalla presso il Tribunale di Fermo anche ai ventisette titoli Parte_3
cambiari oggetto del presente giudizio (è emerso che tale procedura esecutiva, introdotta dalla proprio sulla base dei titoli oggi in contestazione, includesse anche CP_1 un ulteriore credito dell'importo di euro vantato dalla per altro e Parte_3
diverso titolo esecutivo azionato per intervento), attesa da un lato la ammissione se non espressa certamente implicita da parte dell'odierno appellato il quale, sia in sede di costituzione in primo grado che in sede di costituzione in appello, non contesta tale riferibilità ma rileva solo la confusione con altro credito azionato per intervent o dalla stessa nella medesima procedura esecutiva, e dall'altro la chiara Parte_3 indicazione nel precetto dei ventisette titoli in contestazione, dell'ammontare di euro pag. 11/14 300,00 ciascuno, per un credito complessivo di euro 8.100,00, con scadenze dal
27.2.2009 al 30.4.2011, così come espressamente richiamati nell'atto di pignoramento.
Si deve in proposito rilevare come l'eccezione di pagamento sollevata da parte appellante con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo e ribadita in fase di appello risulti supportata da una prova esauriente, completa e specifica del fatto estintivo che, come detto, incombe sul debitore.
Sotto tale profilo non appare infatti condivisibile la decisione del primo giudice che ritiene non provata e comunque indeterminata nella misura la riferibilità della somma riscossa da nell'ambito dell'azione esecutiva promossa nei Parte_3
confronti del al debito rappresentato dalle ventisette cambiali in possesso Pt_1 dell'appellato.
In effetti, parte appellante, nell'eccepire l'avvenuto pagamento opponendo una procedura esecutiva di pignoramento presso terzi con riscossione delle somme dal terzo pignorato, ha sufficientemente specificato le somme effettivamente imputate o imputabili al debito costituito dalle cambiali oggetto di lite.
Sebbene, infatti, nella medesima procedura esecutiva fosse stato inserito altro e diverso credito con ulteriori spese, interessi e competenze, a seguito dell'intervento dispiegato dalla medesima creditrice procedente per euro 4.942,99, l'ordinanza di assegnazione del
Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Fermo del 23.07.2013 correttamente ha conteggiato il credito complessivo vantato dalla nella somma CP_1 complessiva, per i due crediti azionati, di euro 13.639,38, di cui €. 8.696,39 per le cambiali cennate e spese di precetto, come indicato nell'atto di pignoramento presso terzi, e la restante somma di euro 4.942,99 per il credito vantato con l'intervento, oltre alle spese della procedura esecutiva liquidate.
L'importo versato dal terzo datore di lavoro del alla SI.ra Pt_1 Parte_3
, in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione, è risultato pari a €. 10.847,65; ne è
[...]
stata data la prova attraverso la produzione delle buste paga In particolare sono CP_2
agli atti tutte le trentatrè buste paga da settembre 2013 a maggio 2016 in cui sono state operate detrazioni mensili di €. 240,00, oltre le ulteriori €. 960,00 a settembre 2013 ed pag. 12/14 ulteriori €. 306,18 ad ottobre 2015, €. 348,00 a novembre 2015, €. 347,87 a dicembre
2015, €. 345,04 a gennaio 2016, €. 308,55 a febbraio 2016 ed €. 312,01 a marzo 2016.
In presenza di un unico creditore, l'imputazione di pagamento va effettuata in via prioritaria con riferimento alle spese di procedura così come liquidate (€. 576,00 per compensi, €. 233,20 per esborsi, oltre accessori nella misura di legge, oltre €. 168,00 per registrazione, per un totale in base alle aliquote vigenti all'epoca di €. 1.234,77) e quanto alla restante somma, pari a euro 9.609,88, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 1193 c.c. e dunque in ultima analisi, in difetto di prevalenti criteri, prima al debito più antico.
Nel caso di specie il credito di euro 4942,99, di cui all'intervento della , CP_1
trova titolo nel decreto ingiuntivo n. 388/2013 del 6.5.2013, mentre le cambiali azionate con l'atto di pignoramento risultano più risalenti, in quanto scadute tra il 28.02.2009 e il
30.04.2011, con la conseguenza che l'importo di euro 9.609,88 va imputato in primo luogo al debito di euro 8.100,00 relativo alle ventisette cambiali, oltre spese di precetto.
In applicazione delle regole e dei principi sopra richiamati in ordine al riparto dell'onere della prova in tema di obbligazioni e contratti, questa corte ritiene che i debitori abbiano assolto e adempiuto compiutamente all'onere di provare e documentare in modo esauriente la sollevata eccezione di pagamento ad estinzione d el debito controverso.
Ciò comporta, in accoglimento del proposto appello, l'accoglimento della proposta opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5. Alla luce delle motivazioni riportate nelle premesse, l'appello deve essere integralmente accolto e le spese e competenze dei due gradi devono essere poste a carico di , soccombente, secondo la liquidazione indicata in Controparte_1
dispositivo, fatta esclusione per il presente grado della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
pag. 13/14 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di avverso la sentenza n. 885/2023 del Tribunale
[...] Controparte_1
di Pescara, pubblicata il 20 giugno 2023 e notificata in pari data, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata revoca il decreto ingiuntivo n. 2976/2020, emesso dal tribunale di Pescara;
2) condanna al pagamento in favore degli appellanti delle Controparte_1
competenze dei due gradi di giudizio che, quanto al primo grado liquida in euro
3.400,00 per compensi, ed euro 147,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e per il presente grado in euro 3.966,00 per compensi, oltre euro 382,50 per esborsi, spese generali al 15% e IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 23 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
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