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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 12/06/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 333/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv. DEFILIPPI CLAUDIO e SAMMICHELI GIANNA, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in VICOLO D. MULINI N. 6 43100
PARMA;
OPPONENTE contro
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1
GIROLDI VALERIA, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in V.LE
BASETTI, 10 43121 PARMA;
OPPOSTO OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 12.6.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1.4.2025, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002060006 di con il CP_1 quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 1.347,00 a titolo di sanzione amministrativa per il mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relative all'annualità 2018.
2. si è costituito in giudizio, dando atto di avere provveduto all'annullamento CP_1
in autotutela dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
3. Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere.
4. In ragione della fattiva collaborazione di alla definizione in via CP_1 amministrativa della vertenza, si ritengono sussistenti congrue ragioni per disporre la compensazione del 25% delle spese di lite. La restante parte delle spese di lite sostenute dall'opponente è posta a carico di in applicazione del CP_1 criterio della soccombenza virtuale, avendo mediante l'annullamento in CP_1 autotutela dell'ordinanza-ingiunzione, implicitamente riconosciuto la fondatezza delle ragioni dell'opponente.
5. La relativa liquidazione è effettuata in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e delle fasi processuali effettivamente espletate. È disposta la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa il 25% delle spese di lite;
condanna al pagamento in CP_1
favore di delle restanti spese di lite, che liquida in € Parte_1
700,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Parma, 12/06/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv. DEFILIPPI CLAUDIO e SAMMICHELI GIANNA, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in VICOLO D. MULINI N. 6 43100
PARMA;
OPPONENTE contro
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1
GIROLDI VALERIA, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in V.LE
BASETTI, 10 43121 PARMA;
OPPOSTO OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 12.6.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1.4.2025, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002060006 di con il CP_1 quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 1.347,00 a titolo di sanzione amministrativa per il mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relative all'annualità 2018.
2. si è costituito in giudizio, dando atto di avere provveduto all'annullamento CP_1
in autotutela dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
3. Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere.
4. In ragione della fattiva collaborazione di alla definizione in via CP_1 amministrativa della vertenza, si ritengono sussistenti congrue ragioni per disporre la compensazione del 25% delle spese di lite. La restante parte delle spese di lite sostenute dall'opponente è posta a carico di in applicazione del CP_1 criterio della soccombenza virtuale, avendo mediante l'annullamento in CP_1 autotutela dell'ordinanza-ingiunzione, implicitamente riconosciuto la fondatezza delle ragioni dell'opponente.
5. La relativa liquidazione è effettuata in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e delle fasi processuali effettivamente espletate. È disposta la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa il 25% delle spese di lite;
condanna al pagamento in CP_1
favore di delle restanti spese di lite, che liquida in € Parte_1
700,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Parma, 12/06/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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