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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 06/02/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 59/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Gabriella Ratti Presidente dr.ssa Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 59/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. FERRARI Parte_1 C.F._1
MARIAGRAZIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIA TRIPOLI, 51 13900 LA, per procura speciale allegata all'atto di citazione in appello, ex art. 83, 3° co., c.p.c. parte appellante contro
(C.F. ), in persona del suo Presidente pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. BASSO PAOLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in VIA
GRAMSCI, 12 13900 LA, per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione nel presente grado, ex art. 83, 3° co., cpc parte appellata
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione, legge 689/1981
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Il sig. come rappresentato e difeso, richiamati integralmente atti, note scritte, memorie, Parte_1 verbalizzazioni e documenti di causa CHIEDE la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. nonché PRECISA e
CHIEDE accogliersi le seguenti CONCLUSIONI:
pagina 1 di 7 Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata:
Sospendere inaudita altera parte la efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, ricorrendo le gravi e circostanziate ragioni di cui all'art. 5 D.Lgs 150/2011;
Dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'erroneità e/o l'infondatezza dell'ordinanza-ingiunzione impugnata;
Annullare l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
Dichiarare l'omessa notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta in I° grado;
Dichiarare la prescrizione del diritto della di emanare l'ordinanza ingiunzione opposta in I° grado per decorso CP_1 del termine legale;
Dichiarare la mancata costituzione della nel giudizio di I° grado e dunque la sua Controparte_1 contumacia;
Dichiarare il difetto di rappresentanza della in capo ai suoi funzionari nel giudizio di I° grado e Controparte_1 dunque la sua contumacia;
Dichiarare l'inapplicabilità dell'art. 182 c.p.c. al caso di specie;
Dichiarare la prescrizione della sanzione per decorso del termine legale;
Dichiarare la nullità dell'atto della Provincia datato 31/10/2019;
Dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. Parte_1
Dichiarare che le violazioni contestate non sono state commesse;
Dichiarare la violazione dell'art. 18 L. 689/1981: mancata audizione del sig. che l'aveva espressamente Parte_1 richiesta;
Dichiarare l'inapplicabilità del D.Lgs 152/2006;
Confermare la sentenza nelle sole parti IN CUI respinge la condanna del sig. per lite temeraria ed IN CUI non Parte_1 fa luogo ad alcuna pronuncia in punto spese in favore della Controparte_1
Rimettendo al prudente apprezzamento di Codesta Corte di Appello la eventuale sussistenza dei presupposti per la condanna della per lite temeraria e la sua quantificazione in entrambi i gradi di giudizio;
Controparte_1
Col favore dei compensi professionali di cui al D.M. 140/2012 ed al D.L. 1/2012, delle spese, dell'IVA, della Cassa
Avvocati, oneri accessori, contributo unificato e quant'altro previsto dalla legge di entrambi i gradi di giudizio, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 88, 89, 92, 94, 96, 116 c.p.c.”
Per parte appellata: “la OV DI LA appellata precisa le conclusioni richiamando quelle formulate in comparsa di costituzione e risposta e quindi chiedendo rigettarsi l'avversario appello e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza impugnata.”
pagina 2 di 7 MATERIA DEL CONTENDERE
E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte è chiamata ad esaminare l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Biella che ha dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa dalla per violazioni in materia di trasporto rifiuti. Controparte_1
L'appellante ha articolato nove motivi di gravame, che possono essere così sintetizzati:
1) con il primo motivo deduce l'invalidità della notifica dell'ordinanza-ingiunzione per carenza degli elementi essenziali della relata, in quanto in calce all'originale dell'atto compare unicamente la dicitura
"Notificata a mezzo servizio postale mediante raccomandata a.r." senza alcuna indicazione del soggetto notificante, della data, dell'atto notificato, del destinatario, del numero della raccomandata e della firma del notificante;
2) con il secondo motivo, strettamente connesso al primo, sostiene che in assenza di una valida notifica i termini per la proposizione dell'opposizione non abbiano iniziato a decorrere o comunque non possano decorrere prima del 29 ottobre 2018, data in cui avrebbe avuto effettiva conoscenza del contenuto dell'ordinanza-ingiunzione;
3) con il terzo motivo censura l'affermazione del Tribunale circa la necessità della querela di falso, precisando di non aver mai contestato l'autenticità dei documenti prodotti dalla bensì CP_1
l'impossibilità di riferirli con certezza all'ordinanza-ingiunzione impugnata;
4) con il quarto motivo deduce l'irregolare costituzione della nel giudizio di primo grado sotto CP_1 molteplici profili: tardività dell'atto depositato il 31 ottobre 2019, sua inidoneità a valere quale comparsa di costituzione essendo intestato come "Ricorso in opposizione", difetto di rappresentanza in capo al dott.
per mancanza della necessaria delega ex art. 6 comma 9 D.Lgs. 150/2011, inefficacia della Per_1 successiva delega conferita ai dott. e assenza della previa delibera del Consiglio Per_2 Per_3
Provinciale;
5) con il quinto motivo contesta la propria legittimazione passiva, sostenendo che le sanzioni avrebbero dovuto essere irrogate alla ditta quale proprietaria del veicolo ed effettivo soggetto cui il Parte_2 trasporto era riferibile;
6) con il sesto motivo deduce la prescrizione sia del diritto della di emanare l'ordinanza- CP_1 ingiunzione, per decorso del termine quinquennale dal verbale del 24 marzo 2011, sia della sanzione stessa per mancata notifica entro 90 giorni dall'emanazione;
7) con il settimo motivo contesta nel merito le violazioni, deducendo l'errata indicazione del codice CER nel verbale e la presenza di tutti i dati richiesti nella bolletta allegata al formulario;
8) con l'ottavo motivo deduce la violazione dell'art. 18 L. 689/1981 per mancata audizione personale nonostante l'espressa richiesta;
pagina 3 di 7 9) con il nono motivo sostiene l'inapplicabilità del D.Lgs. 152/2006, in quanto superato dal nuovo regime
SISTRI.
La questione centrale e pregiudiziale, dalla cui soluzione dipende l'esame di tutti gli altri motivi, attiene alla validità della notifica dell'ordinanza-ingiunzione e alla conseguente tempestività dell'opposizione. I primi tre motivi di gravame, strettamente connessi tra loro, devono quindi essere esaminati prioritariamente.
La questione della validità della notifica dell'ordinanza-ingiunzione richiede un'analisi particolarmente approfondita, data la sua natura pregiudiziale e decisiva per le sorti dell'intero giudizio.
L'appellante contesta la validità della notifica sotto tre distinti profili:
a) l'asserita carenza degli elementi essenziali della relata di notifica, in quanto in calce all'originale dell'atto compare unicamente la dicitura "Notificata a mezzo servizio postale mediante raccomandata a.r." senza alcuna ulteriore specificazione;
b) l'impossibilità di riferire con certezza i documenti di notifica prodotti dalla (cartolina CAD e CP_1 avviso di ricevimento) all'ordinanza-ingiunzione impugnata, anche in considerazione del fatto che la busta è stata consegnata al giudice già aperta;
c) la mancata indicazione sulla cartolina CAD e sull'avviso di ricevimento della data di spedizione e dell'ufficio postale mittente.
ha replicato evidenziando che: CP_2
1) la notifica è stata effettuata direttamente dall'ente a mezzo posta ai sensi dell'art. 18 comma 6 L.
689/1981, senza necessità di una formale relata;
2) il plico è stato regolarmente depositato presso l'ufficio postale previa immissione dell'avviso nella cassetta delle lettere del destinatario;
3) la cartolina CAD e l'avviso di ricevimento, in quanto atti pubblici, fanno piena prova delle circostanze in essi attestate;
4) la corrispondenza tra il plico notificato e l'ordinanza-ingiunzione emerge dal confronto tra il numero della raccomandata sulla CAD e quello sulla busta.
Le censure dell'appellante sono infondate per le seguenti ragioni.
In primo luogo, con riferimento alla carenza degli elementi della relata, va rilevato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, quando la notifica è effettuata direttamente dall'amministrazione a mezzo posta ai sensi dell'art. 18 comma 6 L. 689/1981, non è necessaria la redazione di una formale relata di notifica. Come chiarito dalla Suprema Corte, "in tema di sanzioni amministrative, la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere effettuata direttamente dall'amministrazione procedente a mezzo del servizio postale, senza necessità della relazione di notificazione, essendo sufficiente, ai fini della prova dell'avvenuta notificazione, la produzione dell'avviso di ricevimento" (Cassazione n. 29642/2019). pagina 4 di 7 Tale principio è stato ulteriormente precisato dalla più recente giurisprudenza, che ha chiarito come in caso di notifica diretta a mezzo posta da parte dell'ente si applicano le norme del servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1982, senza necessità dell'intermediazione di ufficiali giudiziari o messi notificatori (Cassazione n. 21604/2024).
Nel caso di specie, la ha prodotto sia la cartolina CAD che l'avviso di ricevimento, dai quali CP_1 emerge che il plico è stato regolarmente depositato presso l'ufficio postale, previa immissione dell'avviso nella cassetta delle lettere del destinatario, e successivamente restituito all'ente mittente per compiuta giacenza. Tali documenti, in quanto atti pubblici, fanno piena prova fino a querela di falso delle attestazioni in essi contenute circa l'espletamento delle formalità di notifica.
Quanto alla riferibilità dei documenti di notifica all'ordinanza-ingiunzione impugnata, essa emerge inequivocabilmente dal confronto tra il numero della raccomandata riportato sulla cartolina CAD e quello presente sulla busta prodotta in giudizio. La circostanza che la busta sia stata consegnata aperta non inficia tale conclusione, in quanto l'appellante non ha fornito alcun elemento concreto a sostegno dell'ipotesi che essa potesse originariamente contenere un atto diverso.
Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, la rituale notificazione a mezzo del servizio postale, attestata dal relativo avviso di ricevimento, assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell'atto senza compromettere il diritto di difesa del destinatario (Cassazione n. 18949/2023).
Infine, la mancata indicazione sulla cartolina CAD e sull'avviso di ricevimento della data di spedizione e dell'ufficio postale mittente non costituisce vizio invalidante della notifica, trattandosi di elementi non essenziali ai fini del perfezionamento della stessa.
Accertata la validità della notifica dell'ordinanza-ingiunzione, ne consegue che la stessa si è perfezionata per compiuta giacenza in data 24 maggio 2015, ai sensi dell'art. 8 L. 890/1982. Da tale data ha iniziato a decorrere il termine di 30 giorni per proporre opposizione previsto dall'art. 6 D.Lgs. 150/2011.
L'opposizione proposta solo nel 2018 è quindi manifestamente tardiva.
Né può rilevare la dedotta conoscenza effettiva dell'atto in data successiva (29 ottobre 2018), in quanto, secondo consolidata giurisprudenza, in tema di opposizione a sanzione amministrativa, il termine per proporre opposizione decorre dalla data di notificazione dell'ordinanza-ingiunzione e non dalla data dell'effettiva conoscenza del provvedimento da parte del destinatario. Tale principio è fatto proprio, del resto, dallo stesso appellante, che fa discendere il diverso (e a sé favorevole) decorso del termine d'impugnazione dalla nullità o inesistenza della notificazione, tesi già ritenuta infondata per le ragioni sopra esposte.
L'accertata tardività dell'opposizione preclude l'esame nel merito di tutte le altre censure proposte dall'appellante. La giurisprudenza ha infatti costantemente affermato che in tema di opposizione a sanzione pagina 5 di 7 amministrativa, la tardività dell'opposizione determina l'inammissibilità del ricorso e preclude l'esame nel merito delle censure proposte, trattandosi di decadenza che attiene alla proponibilità della domanda.
Il termine per proporre opposizione ha infatti natura perentoria e il suo decorso determina la decadenza dall'opposizione e l'inammissibilità del ricorso, costituendo un presupposto processuale inderogabile la cui mancanza impedisce l'esame nel merito delle ragioni dell'opponente (Cass. civ. n. 26705/2019).
Il giudizio di opposizione è un giudizio di cognizione il cui oggetto è delimitato dai motivi di opposizione, che devono essere necessariamente proposti entro il termine perentorio di legge, pena l'inammissibilità dell'opposizione stessa.
Risultano pertanto assorbiti:
- i motivi relativi alla prescrizione (sia del diritto di emanare l'ordinanza-ingiunzione che della sanzione stessa);
- le censure nel merito circa l'errata indicazione del codice CER e la presenza dei dati nella bolletta allegata al formulario;
- la dedotta violazione dell'art. 18 L. 689/1981 per mancata audizione personale;
- l'asserita inapplicabilità del D.Lgs. 152/2006.
Quanto precede rileva anche con riguardo ai dedotti vizi di costituzione dell'Ente in primo grado, fermo restando che non vi è questione in ordine alla regolare rappresentanza dell'ente nel presente grado di giudizio, in persona del Presidente della Provincia, non è oggetto di contestazione.
In secondo luogo, va comunque osservato che le questioni relative alla rappresentanza processuale nel giudizio di prime cure sono irrilevanti, in quanto sia la sentenza impugnata che il presente giudizio si fondano su una questione (la tardività dell'opposizione per irregolare notifica dell'ordinanza-ingiunzione) rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Ne consegue che, anche qualora si ritenesse fondata la censura circa l'irregolare costituzione della in primo grado, ciò non potrebbe comunque CP_1 condurre alla rimessione della causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassative previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.
In particolare, non sussiste alcun obbligo di rimessione al primo giudice perché provveda ai sensi dell'art. 182 c.p.c., né la mancata applicazione di tale norma può comportare motivo autonomo di nullità della sentenza: la tardività dell'opposizione, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo quale presupposto processuale attinente alla proponibilità della domanda, preclude l'esame di ogni altra questione, comprese quelle relative alla regolarità della costituzione delle parti.
In conclusione, per tutte le ragioni esposte, l'appello deve essere integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata che ha correttamente dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione per tardività.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, considerato lo scaglione di riferimento, applicato il medio tariffario con riguardo alle prime due fasi, nulla con riguardo alla fase pagina 6 di 7 istruttoria (per l'assenza di prove costituende e memorie intermedie inerenti detta fase) ed il minimo con riferimento a quella decisoria (attesa l'oralità della stessa e l'assenza di scritti conclusionali).
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro con ricorso ex artt. 6 d.lgs. 150/2011 e 434 c.p.c. depositato in
[...] Controparte_1 data 16.1.2023, avverso la sent. n. 258/2022, pronunciata in data 5.7.2022 dal Tribunale di Biella,
• rigetta l'appello;
• condanna l'appellante, in favore dell'appellato, alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio in € 1498,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
• dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13
Così deciso in Torino, il 28 gennaio 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dott. Bruno Conca dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Gabriella Ratti Presidente dr.ssa Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 59/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. FERRARI Parte_1 C.F._1
MARIAGRAZIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIA TRIPOLI, 51 13900 LA, per procura speciale allegata all'atto di citazione in appello, ex art. 83, 3° co., c.p.c. parte appellante contro
(C.F. ), in persona del suo Presidente pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. BASSO PAOLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in VIA
GRAMSCI, 12 13900 LA, per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione nel presente grado, ex art. 83, 3° co., cpc parte appellata
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione, legge 689/1981
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Il sig. come rappresentato e difeso, richiamati integralmente atti, note scritte, memorie, Parte_1 verbalizzazioni e documenti di causa CHIEDE la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. nonché PRECISA e
CHIEDE accogliersi le seguenti CONCLUSIONI:
pagina 1 di 7 Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata:
Sospendere inaudita altera parte la efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, ricorrendo le gravi e circostanziate ragioni di cui all'art. 5 D.Lgs 150/2011;
Dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'erroneità e/o l'infondatezza dell'ordinanza-ingiunzione impugnata;
Annullare l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
Dichiarare l'omessa notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta in I° grado;
Dichiarare la prescrizione del diritto della di emanare l'ordinanza ingiunzione opposta in I° grado per decorso CP_1 del termine legale;
Dichiarare la mancata costituzione della nel giudizio di I° grado e dunque la sua Controparte_1 contumacia;
Dichiarare il difetto di rappresentanza della in capo ai suoi funzionari nel giudizio di I° grado e Controparte_1 dunque la sua contumacia;
Dichiarare l'inapplicabilità dell'art. 182 c.p.c. al caso di specie;
Dichiarare la prescrizione della sanzione per decorso del termine legale;
Dichiarare la nullità dell'atto della Provincia datato 31/10/2019;
Dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. Parte_1
Dichiarare che le violazioni contestate non sono state commesse;
Dichiarare la violazione dell'art. 18 L. 689/1981: mancata audizione del sig. che l'aveva espressamente Parte_1 richiesta;
Dichiarare l'inapplicabilità del D.Lgs 152/2006;
Confermare la sentenza nelle sole parti IN CUI respinge la condanna del sig. per lite temeraria ed IN CUI non Parte_1 fa luogo ad alcuna pronuncia in punto spese in favore della Controparte_1
Rimettendo al prudente apprezzamento di Codesta Corte di Appello la eventuale sussistenza dei presupposti per la condanna della per lite temeraria e la sua quantificazione in entrambi i gradi di giudizio;
Controparte_1
Col favore dei compensi professionali di cui al D.M. 140/2012 ed al D.L. 1/2012, delle spese, dell'IVA, della Cassa
Avvocati, oneri accessori, contributo unificato e quant'altro previsto dalla legge di entrambi i gradi di giudizio, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 88, 89, 92, 94, 96, 116 c.p.c.”
Per parte appellata: “la OV DI LA appellata precisa le conclusioni richiamando quelle formulate in comparsa di costituzione e risposta e quindi chiedendo rigettarsi l'avversario appello e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza impugnata.”
pagina 2 di 7 MATERIA DEL CONTENDERE
E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte è chiamata ad esaminare l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Biella che ha dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa dalla per violazioni in materia di trasporto rifiuti. Controparte_1
L'appellante ha articolato nove motivi di gravame, che possono essere così sintetizzati:
1) con il primo motivo deduce l'invalidità della notifica dell'ordinanza-ingiunzione per carenza degli elementi essenziali della relata, in quanto in calce all'originale dell'atto compare unicamente la dicitura
"Notificata a mezzo servizio postale mediante raccomandata a.r." senza alcuna indicazione del soggetto notificante, della data, dell'atto notificato, del destinatario, del numero della raccomandata e della firma del notificante;
2) con il secondo motivo, strettamente connesso al primo, sostiene che in assenza di una valida notifica i termini per la proposizione dell'opposizione non abbiano iniziato a decorrere o comunque non possano decorrere prima del 29 ottobre 2018, data in cui avrebbe avuto effettiva conoscenza del contenuto dell'ordinanza-ingiunzione;
3) con il terzo motivo censura l'affermazione del Tribunale circa la necessità della querela di falso, precisando di non aver mai contestato l'autenticità dei documenti prodotti dalla bensì CP_1
l'impossibilità di riferirli con certezza all'ordinanza-ingiunzione impugnata;
4) con il quarto motivo deduce l'irregolare costituzione della nel giudizio di primo grado sotto CP_1 molteplici profili: tardività dell'atto depositato il 31 ottobre 2019, sua inidoneità a valere quale comparsa di costituzione essendo intestato come "Ricorso in opposizione", difetto di rappresentanza in capo al dott.
per mancanza della necessaria delega ex art. 6 comma 9 D.Lgs. 150/2011, inefficacia della Per_1 successiva delega conferita ai dott. e assenza della previa delibera del Consiglio Per_2 Per_3
Provinciale;
5) con il quinto motivo contesta la propria legittimazione passiva, sostenendo che le sanzioni avrebbero dovuto essere irrogate alla ditta quale proprietaria del veicolo ed effettivo soggetto cui il Parte_2 trasporto era riferibile;
6) con il sesto motivo deduce la prescrizione sia del diritto della di emanare l'ordinanza- CP_1 ingiunzione, per decorso del termine quinquennale dal verbale del 24 marzo 2011, sia della sanzione stessa per mancata notifica entro 90 giorni dall'emanazione;
7) con il settimo motivo contesta nel merito le violazioni, deducendo l'errata indicazione del codice CER nel verbale e la presenza di tutti i dati richiesti nella bolletta allegata al formulario;
8) con l'ottavo motivo deduce la violazione dell'art. 18 L. 689/1981 per mancata audizione personale nonostante l'espressa richiesta;
pagina 3 di 7 9) con il nono motivo sostiene l'inapplicabilità del D.Lgs. 152/2006, in quanto superato dal nuovo regime
SISTRI.
La questione centrale e pregiudiziale, dalla cui soluzione dipende l'esame di tutti gli altri motivi, attiene alla validità della notifica dell'ordinanza-ingiunzione e alla conseguente tempestività dell'opposizione. I primi tre motivi di gravame, strettamente connessi tra loro, devono quindi essere esaminati prioritariamente.
La questione della validità della notifica dell'ordinanza-ingiunzione richiede un'analisi particolarmente approfondita, data la sua natura pregiudiziale e decisiva per le sorti dell'intero giudizio.
L'appellante contesta la validità della notifica sotto tre distinti profili:
a) l'asserita carenza degli elementi essenziali della relata di notifica, in quanto in calce all'originale dell'atto compare unicamente la dicitura "Notificata a mezzo servizio postale mediante raccomandata a.r." senza alcuna ulteriore specificazione;
b) l'impossibilità di riferire con certezza i documenti di notifica prodotti dalla (cartolina CAD e CP_1 avviso di ricevimento) all'ordinanza-ingiunzione impugnata, anche in considerazione del fatto che la busta è stata consegnata al giudice già aperta;
c) la mancata indicazione sulla cartolina CAD e sull'avviso di ricevimento della data di spedizione e dell'ufficio postale mittente.
ha replicato evidenziando che: CP_2
1) la notifica è stata effettuata direttamente dall'ente a mezzo posta ai sensi dell'art. 18 comma 6 L.
689/1981, senza necessità di una formale relata;
2) il plico è stato regolarmente depositato presso l'ufficio postale previa immissione dell'avviso nella cassetta delle lettere del destinatario;
3) la cartolina CAD e l'avviso di ricevimento, in quanto atti pubblici, fanno piena prova delle circostanze in essi attestate;
4) la corrispondenza tra il plico notificato e l'ordinanza-ingiunzione emerge dal confronto tra il numero della raccomandata sulla CAD e quello sulla busta.
Le censure dell'appellante sono infondate per le seguenti ragioni.
In primo luogo, con riferimento alla carenza degli elementi della relata, va rilevato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, quando la notifica è effettuata direttamente dall'amministrazione a mezzo posta ai sensi dell'art. 18 comma 6 L. 689/1981, non è necessaria la redazione di una formale relata di notifica. Come chiarito dalla Suprema Corte, "in tema di sanzioni amministrative, la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere effettuata direttamente dall'amministrazione procedente a mezzo del servizio postale, senza necessità della relazione di notificazione, essendo sufficiente, ai fini della prova dell'avvenuta notificazione, la produzione dell'avviso di ricevimento" (Cassazione n. 29642/2019). pagina 4 di 7 Tale principio è stato ulteriormente precisato dalla più recente giurisprudenza, che ha chiarito come in caso di notifica diretta a mezzo posta da parte dell'ente si applicano le norme del servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1982, senza necessità dell'intermediazione di ufficiali giudiziari o messi notificatori (Cassazione n. 21604/2024).
Nel caso di specie, la ha prodotto sia la cartolina CAD che l'avviso di ricevimento, dai quali CP_1 emerge che il plico è stato regolarmente depositato presso l'ufficio postale, previa immissione dell'avviso nella cassetta delle lettere del destinatario, e successivamente restituito all'ente mittente per compiuta giacenza. Tali documenti, in quanto atti pubblici, fanno piena prova fino a querela di falso delle attestazioni in essi contenute circa l'espletamento delle formalità di notifica.
Quanto alla riferibilità dei documenti di notifica all'ordinanza-ingiunzione impugnata, essa emerge inequivocabilmente dal confronto tra il numero della raccomandata riportato sulla cartolina CAD e quello presente sulla busta prodotta in giudizio. La circostanza che la busta sia stata consegnata aperta non inficia tale conclusione, in quanto l'appellante non ha fornito alcun elemento concreto a sostegno dell'ipotesi che essa potesse originariamente contenere un atto diverso.
Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, la rituale notificazione a mezzo del servizio postale, attestata dal relativo avviso di ricevimento, assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell'atto senza compromettere il diritto di difesa del destinatario (Cassazione n. 18949/2023).
Infine, la mancata indicazione sulla cartolina CAD e sull'avviso di ricevimento della data di spedizione e dell'ufficio postale mittente non costituisce vizio invalidante della notifica, trattandosi di elementi non essenziali ai fini del perfezionamento della stessa.
Accertata la validità della notifica dell'ordinanza-ingiunzione, ne consegue che la stessa si è perfezionata per compiuta giacenza in data 24 maggio 2015, ai sensi dell'art. 8 L. 890/1982. Da tale data ha iniziato a decorrere il termine di 30 giorni per proporre opposizione previsto dall'art. 6 D.Lgs. 150/2011.
L'opposizione proposta solo nel 2018 è quindi manifestamente tardiva.
Né può rilevare la dedotta conoscenza effettiva dell'atto in data successiva (29 ottobre 2018), in quanto, secondo consolidata giurisprudenza, in tema di opposizione a sanzione amministrativa, il termine per proporre opposizione decorre dalla data di notificazione dell'ordinanza-ingiunzione e non dalla data dell'effettiva conoscenza del provvedimento da parte del destinatario. Tale principio è fatto proprio, del resto, dallo stesso appellante, che fa discendere il diverso (e a sé favorevole) decorso del termine d'impugnazione dalla nullità o inesistenza della notificazione, tesi già ritenuta infondata per le ragioni sopra esposte.
L'accertata tardività dell'opposizione preclude l'esame nel merito di tutte le altre censure proposte dall'appellante. La giurisprudenza ha infatti costantemente affermato che in tema di opposizione a sanzione pagina 5 di 7 amministrativa, la tardività dell'opposizione determina l'inammissibilità del ricorso e preclude l'esame nel merito delle censure proposte, trattandosi di decadenza che attiene alla proponibilità della domanda.
Il termine per proporre opposizione ha infatti natura perentoria e il suo decorso determina la decadenza dall'opposizione e l'inammissibilità del ricorso, costituendo un presupposto processuale inderogabile la cui mancanza impedisce l'esame nel merito delle ragioni dell'opponente (Cass. civ. n. 26705/2019).
Il giudizio di opposizione è un giudizio di cognizione il cui oggetto è delimitato dai motivi di opposizione, che devono essere necessariamente proposti entro il termine perentorio di legge, pena l'inammissibilità dell'opposizione stessa.
Risultano pertanto assorbiti:
- i motivi relativi alla prescrizione (sia del diritto di emanare l'ordinanza-ingiunzione che della sanzione stessa);
- le censure nel merito circa l'errata indicazione del codice CER e la presenza dei dati nella bolletta allegata al formulario;
- la dedotta violazione dell'art. 18 L. 689/1981 per mancata audizione personale;
- l'asserita inapplicabilità del D.Lgs. 152/2006.
Quanto precede rileva anche con riguardo ai dedotti vizi di costituzione dell'Ente in primo grado, fermo restando che non vi è questione in ordine alla regolare rappresentanza dell'ente nel presente grado di giudizio, in persona del Presidente della Provincia, non è oggetto di contestazione.
In secondo luogo, va comunque osservato che le questioni relative alla rappresentanza processuale nel giudizio di prime cure sono irrilevanti, in quanto sia la sentenza impugnata che il presente giudizio si fondano su una questione (la tardività dell'opposizione per irregolare notifica dell'ordinanza-ingiunzione) rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Ne consegue che, anche qualora si ritenesse fondata la censura circa l'irregolare costituzione della in primo grado, ciò non potrebbe comunque CP_1 condurre alla rimessione della causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassative previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.
In particolare, non sussiste alcun obbligo di rimessione al primo giudice perché provveda ai sensi dell'art. 182 c.p.c., né la mancata applicazione di tale norma può comportare motivo autonomo di nullità della sentenza: la tardività dell'opposizione, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo quale presupposto processuale attinente alla proponibilità della domanda, preclude l'esame di ogni altra questione, comprese quelle relative alla regolarità della costituzione delle parti.
In conclusione, per tutte le ragioni esposte, l'appello deve essere integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata che ha correttamente dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione per tardività.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, considerato lo scaglione di riferimento, applicato il medio tariffario con riguardo alle prime due fasi, nulla con riguardo alla fase pagina 6 di 7 istruttoria (per l'assenza di prove costituende e memorie intermedie inerenti detta fase) ed il minimo con riferimento a quella decisoria (attesa l'oralità della stessa e l'assenza di scritti conclusionali).
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro con ricorso ex artt. 6 d.lgs. 150/2011 e 434 c.p.c. depositato in
[...] Controparte_1 data 16.1.2023, avverso la sent. n. 258/2022, pronunciata in data 5.7.2022 dal Tribunale di Biella,
• rigetta l'appello;
• condanna l'appellante, in favore dell'appellato, alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio in € 1498,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
• dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13
Così deciso in Torino, il 28 gennaio 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dott. Bruno Conca dott.ssa Gabriella Ratti
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