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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 4429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4429 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
1 R.G. n. 3487/2021
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
dott.ssa Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 3487/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 727/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data
26/1/2021, vertente
TRA
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), difesi, in virtù di procura in
[...] C.F._2
atti, dall'avv. Alessandro Ranieri (C.F. ) C.F._3
APPELLANTE
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Napoli, via Santa Lucia n. 110, presso lo studio dell'avv. Francesca Baldini, procuratore costituito nel giudizio di primo grado
APPELLATA-CONTUMACE
E in nome e per conto di Controparte_2
(C.F. Controparte_3
), in persona del legale rapp.te p.t, difesa, come da procura in atti, P.IVA_2
dall'avv. Francesca Baldini (C.F. ) C.F._4
CESSIONARIA Controparte_1 2 R.G. n. 3487/2021
CONCLUSIONI
Le parti non sono comparse all'udienza collegiale del 10/9/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 727/2021, pubblicata in data 26/1/2021, il Tribunale di Napoli, decidendo sull'opposizione ex art. 645 c.p.c., proposta dalla
[...]
avverso il provvedimento monitorio con il quale le era Parte_3 stata ingiunta la consegna, in favore di ed quali Parte_1 Parte_2 cointestatari del conto corrente n. 69375.39, di copia del contratto di fideiussione e di ogni altro atto e/o documento da essi sottoscritto, così ha deciso la causa:
“1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna i a rimborsare a Parte_4 Parte_3
le spese del giudizio, che liquida in € 286 per esborsi ed € 3000 per
[...] compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa”.
Il ed il hanno proposto appello, avverso la suindicata decisione, Pt_1 Pt_2 convenendo in giudizio, dinanzi a questa Corte, la Parte_3
e chiedendo, sulla base dei motivi analiticamente dedotti nell'atto
[...]
d'impugnazione ed in riforma della stessa, rigettarsi l'opposizione, con accoglimento della domanda monitoria.
Costituitasi in giudizio, la in nome e per conto Controparte_2 di quale cessionaria di Controparte_4 [...]
chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del gravame, ovvero Parte_3 il rigetto nel merito dello stesso, in ragione della sua dedotta infondatezza.
Non si costituiva, invece, la nonostante Parte_3 la ritualità della notificazione dell'atto di appello, con il rispetto dei termini di legge.
Con ordinanza resa all'udienza in data 9/7/2025, non essendo comparse le parti, la causa veniva rinviata, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 10/9/2025.
Le parti non comparivano neppure alla suindicata udienza del 18/9/2025, sicché la causa veniva riservata in decisione senza assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, nonché, per l'effetto, dichiararsi l'estinzione del giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 309 c.p.c., in relazione all'art. 181
c.p.c., come modificato dal D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008, che 3 R.G. n. 3487/2021 trova applicazione nella specie, ratione temporis, in quanto il giudizio di primo grado risulta instaurato nell'anno 2020.
Va aggiunto che l'ordinanza di rinvio della causa ex art. 309 c.p.c. è stata regolarmente comunicata alle parti costituite.
Occorre precisare che il presente provvedimento di estinzione deve assumere la forma della sentenza, stante la sua idoneità a definire il giudizio in rito, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
A norma dell'art. 310, comma 4, c.p.c., infine, va disposto che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ed con atto di citazione notificato Parte_1 Parte_2 in data 23/7/2021, nei confronti della con la Parte_3 costituzione in giudizio della società in nome Controparte_2
e per conto di quale cessionaria di Controparte_3
avverso la sentenza n. 727/2021 del Tribunale Parte_3 di Napoli, pubblicata in data 26/1/2021, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, per l'effetto, dichiara estinto il processo;
b) dispone che le spese di lite restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il giorno 11/9/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
dott.ssa Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 3487/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 727/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data
26/1/2021, vertente
TRA
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), difesi, in virtù di procura in
[...] C.F._2
atti, dall'avv. Alessandro Ranieri (C.F. ) C.F._3
APPELLANTE
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Napoli, via Santa Lucia n. 110, presso lo studio dell'avv. Francesca Baldini, procuratore costituito nel giudizio di primo grado
APPELLATA-CONTUMACE
E in nome e per conto di Controparte_2
(C.F. Controparte_3
), in persona del legale rapp.te p.t, difesa, come da procura in atti, P.IVA_2
dall'avv. Francesca Baldini (C.F. ) C.F._4
CESSIONARIA Controparte_1 2 R.G. n. 3487/2021
CONCLUSIONI
Le parti non sono comparse all'udienza collegiale del 10/9/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 727/2021, pubblicata in data 26/1/2021, il Tribunale di Napoli, decidendo sull'opposizione ex art. 645 c.p.c., proposta dalla
[...]
avverso il provvedimento monitorio con il quale le era Parte_3 stata ingiunta la consegna, in favore di ed quali Parte_1 Parte_2 cointestatari del conto corrente n. 69375.39, di copia del contratto di fideiussione e di ogni altro atto e/o documento da essi sottoscritto, così ha deciso la causa:
“1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna i a rimborsare a Parte_4 Parte_3
le spese del giudizio, che liquida in € 286 per esborsi ed € 3000 per
[...] compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa”.
Il ed il hanno proposto appello, avverso la suindicata decisione, Pt_1 Pt_2 convenendo in giudizio, dinanzi a questa Corte, la Parte_3
e chiedendo, sulla base dei motivi analiticamente dedotti nell'atto
[...]
d'impugnazione ed in riforma della stessa, rigettarsi l'opposizione, con accoglimento della domanda monitoria.
Costituitasi in giudizio, la in nome e per conto Controparte_2 di quale cessionaria di Controparte_4 [...]
chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del gravame, ovvero Parte_3 il rigetto nel merito dello stesso, in ragione della sua dedotta infondatezza.
Non si costituiva, invece, la nonostante Parte_3 la ritualità della notificazione dell'atto di appello, con il rispetto dei termini di legge.
Con ordinanza resa all'udienza in data 9/7/2025, non essendo comparse le parti, la causa veniva rinviata, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 10/9/2025.
Le parti non comparivano neppure alla suindicata udienza del 18/9/2025, sicché la causa veniva riservata in decisione senza assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, nonché, per l'effetto, dichiararsi l'estinzione del giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 309 c.p.c., in relazione all'art. 181
c.p.c., come modificato dal D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008, che 3 R.G. n. 3487/2021 trova applicazione nella specie, ratione temporis, in quanto il giudizio di primo grado risulta instaurato nell'anno 2020.
Va aggiunto che l'ordinanza di rinvio della causa ex art. 309 c.p.c. è stata regolarmente comunicata alle parti costituite.
Occorre precisare che il presente provvedimento di estinzione deve assumere la forma della sentenza, stante la sua idoneità a definire il giudizio in rito, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
A norma dell'art. 310, comma 4, c.p.c., infine, va disposto che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ed con atto di citazione notificato Parte_1 Parte_2 in data 23/7/2021, nei confronti della con la Parte_3 costituzione in giudizio della società in nome Controparte_2
e per conto di quale cessionaria di Controparte_3
avverso la sentenza n. 727/2021 del Tribunale Parte_3 di Napoli, pubblicata in data 26/1/2021, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, per l'effetto, dichiara estinto il processo;
b) dispone che le spese di lite restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il giorno 11/9/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.