Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1776/2025 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GILIBERTI FRANCESCO, elettivamente Parte_1
domiciliato in VIA ALBRICCI, 3 MILANO contro
, con il patrocinio dell'avv. CAPOTORTI VALERIA, elettivamente domiciliato in VIA CP_1
SAVARE',1 MILANO
Oggetto: opposizione ad ATP
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 445 bis, 6° comma, c.p.c. al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato in via telematica in data 12-2-25, ha chiesto l'accertamento dei Parte_1 requisiti per il riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento, beneficio richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. CP_ Costituendosi ritualmente in giudizio, l ha contestato la fondatezza delle domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
pagina 1 di 4
222/1984, deve presentare ricorso, specificando a pena di inammissibilita' i motivi della contestazione.
Il ricorso in opposizione impugna e contesta le conclusioni raggiunte dal c.t.u. “in quanto ritenute non adeguatamente corrispondenti alle fattuali condizioni dello stesso” ed elenca le patologie da cui e' affetto il ricorrente.
Il ricorso aggiunge che , “non si comprende dunque, alla luce della documentazione medica depositata agli atti e di quanto rilevato nell'esame obiettivo del c.t.u. come si possa negare che le patologie di cui soffre l'odierna ricorrente non incidano in maniera significativa riconoscendo allo stesso l'indennita' di accompagnamento”.
Appare evidente l'eccessiva genericita' di tali allegazioni, che non spiegano in alcun modo i motivi per cui le conclusioni del c.t.u. non debbano essere condivise.
Il ricorso contiene un mero cenno al fatto che il c.t.u. non avrebbe preso in debita considerazione la situazione complessiva” e riporta il testo della relazione del perito nella parte in cui afferma ““d'altro canto è emersa dipendenza da terzi per quanto attiene
l'esecuzione della doccia (per facile esauribilità alla stazione eretta), la preparazione di pasti più impegnativi, la gestione della casa e delle visite mediche alle quali viene accompagnato dai figli”, ritenendo cio' “condizione assolutamente meritevole del riconoscimento dell'indennità già richiesta”.
La frase suddetta deve essere peraltro riportata nel contesto dell'intera perizia, che ha rilevato altresi' che il ricorrente attualmente vive a Bobbio con la moglie, affetta da plurime patologie, in un casa indipendente per accedere alla quale vi sono 10 gradini, che il ricorrente ha dichiarato di poter percorrere, seppur lentamente, in autonomia, appoggiandosi al corrimano.
La relazione del c.t.u. ha inoltre evidenziato: “Interrogato circa le usanze quotidiane, afferma di svegliarsi al mattino verso le 5:00 e di consumare la colazione a base di caffe e latte (il latte lo riscalda con un pentolino ed il caffè lo prepara con la moka) e fette biscottate.
Successivamente si reca al bagno ove espleta i bisogni fisiologici (riporta di indossare altresì il pannolone per incostante urgenza minzionale) e la piccola igiene personale in autonomia;
assume i farmaci talvolta ausiliando dell'ausilio della moglie e dei blister preparati dai figli. Si
pagina 2 di 4 veste in autonomia, ma afferma di avere difficoltà ad indossare le scarpe pertanto richiede aiuto alla moglie;
con la stessa poi effettuano delle brevi passeggiate nei dintorni dell'appartamento. Per la doccia talvolta ausilia della moglie o della figlia. Riporta che generalmente è la moglie a preparare i pasti, ma lui è in grado di cucinare pietanze semplici che non richiedano protratto mantenimento della stazione eretta, in quanto fatica a mantenerla. Si dichiara autonomo nell'alimentazione. Stante l'assenza di un supermercato vicino casa e dei mezzi pubblici, riporta che per comperare la spesa serve necessariamente un'auto; per tale motivo sono i figli ad occuparsene”.
Sulla base di queste premesse il c.t.u. ha concluso: “nonostante l'età avanzata e gli esiti delle patologie di cui è affetto, che per lo più provocano sul piano motorio-funzionale una diminuzione delle globali performances personali, non è risultato soggetto impossibilitato a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o bisognevole di permanente aiuto di terze persone per lo svolgimento delle attività quotidiane, come da profilo sanitario, preservando ancora un discreto livello di autonomia”.
La patologia e' stata quindi presa in considerazione e la sua irrilevanza ai fini della valutazione e' stata adeguatamente motivata.
Il ricorso contesta altresi' la stesura dell'elaborato peritale sostenendo che “secondo le linee guida ormai condivise in tutto il territorio, la parte descrittiva dell'elaborato peritale deve essere sempre graficamente ben evidenziata e separata dalla eventuale parte valutativa
(parte completamente assente nell'elaborato che oggi si contesta)”
Al contrario, la relazione del perito risulta adeguatamente motivata e fondata sull'esame delle patologie della ricorrente e della documentazione prodotta, che e' esattamente la stessa documentazione prodotta nella presente fase del giudizio.
Il ricorso in opposizione non contiene ulteriori e piu' specifiche contestazione delle argomentazioni e delle conclusioni del c.t.u.
Non sussistono quindi le condizioni per un rinnovo della c.t.u.
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso in opposizione non puo' trovare accoglimento e deve essere accertata la mancanza dei requisiti sanitari richiesti per l'indennita' di accompagnamento.
Sussistono le condizioni di legge per l''integrale compensazione delle spese di lite, ad CP_ eccezione delle spese di c.t.u., da porsi a carico dell' .
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e, di conseguenza, accerta che l'opponente non è soggetto impossibilitato a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o bisognevole di permanente aiuto di terze persone per lo svolgimento delle attività quotidiane;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
CP_ condanna l al pagamento delle spese di c.t.u., liquidate in complessivi € 500,00 oltre accessori di legge;
fissa termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 09/04/2025 il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
pagina 4 di 4