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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/02/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1533 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1533 2024 R.G. all'esito dell'udienza camerale del 6.2.2024; promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIALE SANTA
PANAGIA N. 130/O, presso lo studio dell'avv. NAPOLI CARMELA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in VIALE SANTA PANAGIA N. 136, presso lo studio dell'avv. ZACCARIA EGIZIO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 3.7.2024)
***
All'udienza del 6.2.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 26.4.2024, , premettendo di avere contratto matrimonio Parte_1 pagina 1 di 2 con in data 15.4.1993 e che dall'unione non sono nati figli, chiedeva a questo CP_1
Tribunale la pronuncia della separazione personale dalla moglie, senza la previsione di ulteriori condizioni di natura economica.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di CP_1
separazione senza la previsione di ulteriori condizioni.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 6.2.2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo, inteso ad ottenere la pronuncia della separazione, senza ulteriori condizioni.
Alla medesima udienza, preso atto dell'accordo e ritenuto di non dover assumere provvedimenti temporanei ed urgenti, il giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e personali tra le parti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
1533/ 2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza: dichiara la separazione personale dei coniugi , i quali hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio con rito concordatario in Siracusa, il giorno 15.4.1993 (Atto n. 60, Parte II,
Serie A, Anno 1993).
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
7.02.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1533 2024 R.G. all'esito dell'udienza camerale del 6.2.2024; promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIALE SANTA
PANAGIA N. 130/O, presso lo studio dell'avv. NAPOLI CARMELA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in VIALE SANTA PANAGIA N. 136, presso lo studio dell'avv. ZACCARIA EGIZIO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 3.7.2024)
***
All'udienza del 6.2.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 26.4.2024, , premettendo di avere contratto matrimonio Parte_1 pagina 1 di 2 con in data 15.4.1993 e che dall'unione non sono nati figli, chiedeva a questo CP_1
Tribunale la pronuncia della separazione personale dalla moglie, senza la previsione di ulteriori condizioni di natura economica.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di CP_1
separazione senza la previsione di ulteriori condizioni.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 6.2.2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo, inteso ad ottenere la pronuncia della separazione, senza ulteriori condizioni.
Alla medesima udienza, preso atto dell'accordo e ritenuto di non dover assumere provvedimenti temporanei ed urgenti, il giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e personali tra le parti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
1533/ 2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza: dichiara la separazione personale dei coniugi , i quali hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio con rito concordatario in Siracusa, il giorno 15.4.1993 (Atto n. 60, Parte II,
Serie A, Anno 1993).
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
7.02.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 2 di 2