Ordinanza collegiale 23 dicembre 2024
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 04/06/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 01246/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00237/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 237 del 2023, proposto da MO RI BR, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio ZO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Pantelleria, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
di Di RE UC, Di RE EL, Di RE AR, LV OR EA EN, LV EA, ZO TO, ZO GI e ZO EL, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
- dell'ordinanza numero 188 in data 1 dicembre 2022, con cui il Sindaco di Pantelleria ha ingiunto ai proprietari di provvedere all'attuazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza di un fabbricato sito in Pantelleria in piazza Cavour;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente impugna l’ordinanza n. 188 in data 1 dicembre 2022, con cui il Sindaco del Comune di Pantelleria ha disposto a carico dei proprietari di provvedere all'attuazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza di un fabbricato di loro proprietà, sito in Pantelleria in piazza Cavour ed identificato in catasto al foglio n. 3, particelle n. 937, 938 e 939.
2. Il gravato provvedimento è stato adottato, ai sensi dell'art. 50, comma 5, e dell'art. 54, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo stata accertata con la relazione di servizio del 30.11.2022 “…l'urgente necessità di intervenire al fine di eliminare le situazioni di rischio per la pubblica incolumità determinate dalla compromessa stabilità dell'edificio di cui trattasi e dalla presenza di lastre in cemento amianto gravemente ammalorate nella copertura”.
3. Per chiedere l’annullamento del provvedimento in questione è dunque insorta la ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato tra il 7 ed il 18 gennaio 2023 e depositato il 13 febbraio successivo.
Il mezzo di tutela è affidato ad un’unica doglianza, con la quale si denunzia l’eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione da cui sarebbe affetta l’avversata ordinanza.
Premette la ricorrente di aver ereditato dal padre un fabbricato sito in Pantelleria nella Piazza Cavour completamente distrutto dagli eventi bellici, già composto di un appartamento a primo piano, e che l’area su cui insisteva detto fabbricato era stata in gran parte espropriata per la costruzione di una via pubblica. Ciò posto, la ricorrente lamenta di non essere titolare di alcun diritto di proprietà sul fabbricato oggetto dell’ordinanza impugnata, che sarebbe stato edificato su suolo di proprietà della controinteressata ZO EL IA OS.
In sostanza la ricorrente sostiene che, a causa degli eventi bellici che hanno determinato la distruzione dell’appartamento del piano primo ereditato dal padre, non avrebbe mai potuto edificare alcunché sulla particella 938, essendo questa di esclusiva proprietà della citata signora ZO EL IA OS e, in precedenza, dei suoi danti causa. La signora MO, che sulle particelle 937 e 939 pacificamente non vanta alcun diritto, conserverebbe solamente la proprietà superficiaria di una porzione della particella 938, circostanza questa che però non le consentirebbe di essere considerata proprietaria del suolo che, invece, apparterrebbe alla predetta signora ZO.
4. Il Comune di Pantelleria non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza n. 3585 del 23 dicembre 2024, la Sezione ha evidenziato possibili profili di inammissibilità del ricorso con riferimento alla domanda con cui la ricorrente ha chiesto al Tribunale di accertare la proprietà del manufatto, ed ha disposto incombenti istruttori a carico del Comune di Pantelleria invitato, tra l’altro, a rendere “ documentati chiarimenti circa i fatti di causa come esposti dalla ricorrente, nonché sull’attuale stato dei luoghi e l’eventuale messa in sicurezza del manufatto nelle more del giudizio ”, incaricando dell’incombente il Segretario Comunale ed assegnando il termine di giorni sessanta per provvedere.
In data 19 maggio 2025 l’Amministrazione intimata ha provveduto a depositare nel fascicolo processuale la nota prot. 11640 del 15.05.2025, con cui il responsabile del IV settore del Comune di Pantelleria ha evidenziato, per un verso, che i lavori di cui all’avversata ordinanza n. 188/2022 sono stati eseguiti e, per altro verso, che “… a seguito di ulteriore sopralluogo da parte dell’Ufficio…”, si è riscontrato il persistere della situazione di rischio per la pubblica incolumità e che, pertanto, è stata adottata una nuova ordinanza sindacale per la messa in sicurezza del manufatto (n. 1 del 9 gennaio 2025) nei confronti degli “…effettivi ed esclusivi aventi titolo accertati nelle persone di: - DI FR UC…- DI FR AR…- DI FR EL…- DI FR OR…- DI AZ OSlia…- ZO EL AR OS…” , dando atto da ultimo “ che la ricorrente MO RI BR non vanta alcun titolo di proprietà sulle particelle 937 e 939 e sul fabbricato oggetto dell’ordinanza impugnata ”.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza pubblica del 22 maggio 2025, nel corso della quale il procuratore della ricorrente, alla luce di quanto attestato dal Comune, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso insistendo per la liquidazione delle spese di lite.
5. Preso atto di quanto dichiarato dalla difesa della parte ricorrente, al Collegio non resta che dichiarare improcedibile il ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo. Come chiarito dalla giurisprudenza, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta infatti l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il Giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671; Consiglio di Stato, Sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981).
6. Nella misura indicata in dispositivo il Collegio ritiene che le spese di lite vadano poste a carico del Comune di Pantelleria, in considerazione della pacifica fondatezza della doglianza con cui la ricorrente lamentava di non vantare alcun diritto di proprietà sul fabbricato oggetto del provvedimento impugnato e del comportamento processuale dell’Amministrazione intimata, che non ha tempestivamente ottemperato all’incombente istruttorio disposto dal Collegio con la citata ordinanza collegiale n. 3585 del 23 dicembre 2024.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna il Comune di Pantelleria al pagamento, nei confronti della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge e refusione del contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario, Estensore
Fabrizio Giallombardo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonino Scianna | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO