Ordinanza collegiale 13 luglio 2022
Sentenza 14 dicembre 2022
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 10/03/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00113/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00095/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di ES (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 95 del 2022, proposto da
Banca Sistema S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nedo Corti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Civitaquana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Capanna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Mezzanotte, Sara Bartolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per la piena esecuzione al giudicato
formatosi sul decreto ingiuntivo nr. 1559/2020 emesso dal Tribunale di ES (r.g. 4065/2020), “fissando termine perentorio all'amministrazione per provvedere al pagamento a favore dell'istante delle somme sopra indicate, ovvero al pagamento per capitale euro 12.801,23 e per interessi di mora, maturati e maturandi, nella misura di cui all'art.5 del D. Lgs. 9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, a decorrere sull'importo delle singole fatture dalla relativa data di scadenza e ammontanti alla data del 15-3-2022 ad euro 2.626,84 , oltre i successivi interessi di mora maturandi sino al saldo, le spese di procedura di ingiunzione liquidate in € 978,00 per compensi professionali ed € 286,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, oltre le spese di registrazione del decreto ingiuntivo, non ancora disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate, oltre a quelle successive occorse e occorrende, comprese quelle per la notifica del ricorso per ottemperanza al debitore e l'iscrizione a ruolo della causa; con vittoria di spese (l'art. 13 comma 6-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce che l'onere relativo al pagamento del contributo unificato è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente) e competenze del presente giudizio, come da allegata nota spese;
per il caso di perdurante inerzia del debitore, voglia altresì nominare, da subito, un commissario ad acta per provvedere a quanto richiesto, e cioè per l'ipotesi che l'amministrazione non ottemperi entro il termine perentorio che il TAR riterrà opportuno assegnare. Decreto con apposta la formula esecutiva, messaggio pec accettazione e messaggio pec consegna del decreto ingiuntivo e consultazione registro ipa per l'indirizzo pec,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Civitaquana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2025 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
-parte ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per l’avvenuto pagamento completo di quanto dovuto;
-tale pagamento è avvenuto successivamente alla istanza di nomina del commissario ad acta, e pertanto si giustifica la condanna alle spese dell’Amministrazione resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di ES (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori e contributo unificato come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore
Silvio Lomazzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Balloriani | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO