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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/04/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 2599/2023 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Giuseppe D'Amato; Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. ti Marco Forlenza, Lucia
Fiorillo e Gennaro Galietta;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.5.2023, , alle dipendenze della Parte_1 [...]
presso il con CP_2 Parte_2 inquadramento di collaboratore amministrativo professionale di ruolo Categoria D, esponeva che, con formali atti a firma del Direttore del Parte_2
gli erano stati conferiti incarichi di Economo, Referente
[...] del Controllo di gestione, Referente Performance e Referente di diversi servizi dell'area Provveditorato;
che la in esecuzione della contrattazione CP_2 collettiva di comparto aveva adottato, con deliberazione n. 1224 del 18.12.2014 il
Regolamento sulla disciplina delle posizioni organizzative e, in conformità alle previsioni di cui al CCNL Comparto Sanità, con l'atto n. 3024 dell'11 marzo 2015, aveva previsto una posizione organizzativa per le funzioni di “controllo di gestione, provveditorato, economato e personale” ovvero quelle da esso ricorrente svolte quantomeno da settembre 2017 giusto provvedimento di nomina di Economo n.
36383 del 22.9.2017. Lamentava che, nonostante l'espletamento di compiti afferenti a posizione organizzativa dal settembre 2017, nella vigenza del CCNL comparto Sanità 2016-2018 (cui aveva fatto seguito il CCNL 2019-2021) non gli erano state corrisposte le relative indennità contrattualmente spettanti e, quantificate queste ultime nell'importo annuo di € 9.000,00 sulla base del Regolamento n. 1224 del
18.12.2014, si rivolgeva all'intestato Tribunale al fine di ottenere la condanna della al pagamento di euro 50.538,48 a titolo di remunerazione per posizione CP_2 organizzativa in relazione alle mensilità decorrenti da ottobre 2017 all' aprile 2023, oltre accessori e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva preliminarmente la prescrizione e nel CP_2 merito, con articolate argomentazioni, evidenziava la infondatezza della pretesa, chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
Ritenuta la superfluità della prova orale, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 2.4.2025.
In via preliminare va accolta la eccezione di prescrizione tempestivamente formulata dalla con riferimento ai crediti invocati da parte ricorrente per il Controparte_1 periodo anteriore al 2.1.2018 dal momento che -dovendosi nella specie applicare il termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c.- il primo atto interruttivo utile risale Cont al 2.1.2023, data di notifica all' di atto di diffida di pagamento stragiudiziale (doc.
4 bis parte ricorrente). Si precisa che il predetto atto di messa in mora può ritenersi idoneo atto interruttivo della prescrizione in quanto avente ad oggetto il pagamento della retribuzione accessoria da posizione organizzativa conformemente a quanto richiesto con il ricorso introduttivo al vaglio.
Nel merito il ricorso è infondato per le seguenti motivazioni.
Avuto riguardo all'oggetto del ricorso, si osserva in linea generale che la disciplina delle “posizioni organizzative” trova fondamento nell'art. 45, comma 3, del d.lgs. n.
29/93, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n 396/1997, con il quale il legislatore aveva previsto che “per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione ... sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto”; la disposizione è stata integralmente trasfusa nell'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001 e sulla stessa il Legislatore è intervenuto con il d.lgs. n. 150/2009 che ha modificato il terzo comma del richiamato art. 40, prevedendo che “nell' ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità”.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sulla natura delle posizioni organizzative e sulle condizioni che devono ricorrere affinché la relativa indennità possa essere rivendicata dal dipendente e, da un lato, ha evidenziato che condizione imprescindibile perché il diritto possa venire ad esistenza è l'istituzione delle posizioni stesse, da effettuare all'esito delle procedure previste dalle parti collettive ( per il comparto degli enti pubblici non economici il principio è stato affermato da Cass.
15.10.2013 n. 23366 e Cass.18.12.2015 n. 23366); dall'altro, quanto alla natura dell'istituto, ha rilevato che “la posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato, nè un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell'incarico. Si tratta, in definitiva, di una funzione ad tempus di alta responsabilità la cui definizione - nell'ambito della classificazione del personale di ciascun comparto- è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva” (Cass. S.U. 16540/2008, Cass. n. 20855/2015 in tema di posizioni organizzative per il comparto degli enti locali).
La Corte di Cassazione ha altresì avuto modo di affermare che la posizione organizzativa risponde all'esigenza di tener conto in modo adeguato della differenziazione delle attività, che indubbiamente sussiste anche in un sistema fondato sui principi della flessibilità e della equivalenza, sotto il profilo professionale, delle mansioni ricomprese nel medesimo livello di inquadramento. Nell'ambito dell'organizzazione dell'ente, infatti, determinate funzioni, pur esprimendo la medesima professionalità che caratterizza l'area di inquadramento più elevata, rivestono un ruolo strategico e di alta responsabilità, che giustifica, come per il rapporto di natura dirigenziale, la sottoposizione alla logica del risultato,
l'assoggettamento a valutazione e, correlativamente, il riconoscimento di un compenso aggiuntivo. La posizione organizzativa, da non confondere con il profilo professionale, descrive, dunque, una funzione alla quale si correlano compiti predeterminati dall'ente, sicché, una volta che la stessa sia stata istituita e si accerti che il dipendente abbia svolto con pienezza di poteri le mansioni connesse all'incarico, assumendone la relativa responsabilità, non è corretto valorizzare quei compiti ai soli fini della comparazione fra i livelli di inquadramento (quello posseduto dal dipendente e quello sotteso alla posizione organizzativa), riconoscendo l'esercizio di fatto delle mansioni superiori, ma escludendo al tempo stesso il conferimento, sempre in via di fatto, della posizione in discussione. La Suprema Corte ha dunque affermato che “Nel pubblico impiego privatizzato, la posizione organizzativa si distingue dal profilo professionale e individua nell'ambito dell'organizzazione dell'ente funzioni strategiche e di alta responsabilità che giustificano il riconoscimento di un'indennità aggiuntiva;
ove il dipendente venga assegnato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l'illegittimità del provvedimento di formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è diretto a commisurare l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa” (Cass. 8141/2018).
Dal panorama giurisprudenziale finora riportato emerge che elementi imprescindibili per il riconoscimento al dipendente pubblico della retribuzione accessoria connessa a posizioni organizzative di elevata responsabilità sono rispettivamente la previsione da parte della contrattazione collettiva di tali posizioni e la istituzione delle stesse da parte degli Enti Pubblici mediante atti generali organizzativi che individuino i contenuti e gli obiettivi dell'incarico e la graduazione delle funzioni per la quantificazione del compenso nell'ambito del range annuale (minimo e massimo) stabilito dalla contrattazione collettiva.
Ciò premesso si evidenzia che nel Comparto Sanità le posizioni organizzative/incarichi di responsabilità sono state previste e disciplinate originariamente dal CCNL 1998-2001 del 7.4.1999 e poi a seguire dal CCNL 2016-
2018 del 21.5.2018 e dal CCNL 2019-2021 del 2.11.2022.
Le discipline contrattuali in questione hanno introdotto e previsto una pluralità di posizioni di responsabilità, diverse tra loro quanto a presupposti, contenuti, modalità di conferimento/revoca incarico e criteri di remunerazione demandando di volta in volta alle la istituzione e la disciplina delle stesse con atti Controparte_3 organizzativi interni.
Ebbene, cominciando dal CCNL 1998-2001, si riportano le previsioni rilevanti in materia:
Art. 20 (Posizioni organizzative e graduazione delle funzioni):
“Le aziende ed enti […] istituiranno posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità.
Le posizioni organizzative […] possono riguardare settori che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di servizi, dipartimenti, uffici o unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di esperienza e autonomia gestionale e organizzativa o lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione […].
La graduazione delle funzioni è definita da ciascuna azienda o ente in base a criteri adottati per valutare le posizioni organizzative individuate. Nella graduazione delle funzioni le aziende ed enti tengono conto, a titolo esemplificativo, dei seguenti elementi, anche integrandoli con riferimento alla loro specifica situazione organizzativa:
a) livello di autonomia e responsabilità della posizione, anche in relazione alla effettiva presenza di posizioni dirigenziali sovraordinate;
b) grado di specializzazione richiesta dai compiti affidati;
c) complessità delle competenze attribuite;
d) entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali direttamente gestite;
e) valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi aziendali”.
Art. 21 (affidamento degli incarichi per le posizioni organizzative e loro revoca- indennità di funzione):
“1. Le aziende o enti formulano in via preventiva i criteri generali per conferire al personale indicato nel comma 2 gli incarichi relativi alle posizioni organizzative istituite.
2. Per il conferimento degli incarichi le aziende o enti tengono conto – rispetto alle funzioni ed attività prevalenti da svolgere – della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisite dal personale, prendendo in considerazione tutti i dipendenti collocati nella categoria D nonché – limitatamente al personale del ruolo sanitario e di assistenza sociale – nella categoria C per tipologie di particolare rilievo professionale coerenti con l'assetto organizzativo dell'azienda o ente.
3. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento scritto e motivato e, in relazione ad essi, è corrisposta l'indennità di funzione prevista dall'art. 36, da attribuire per la durata dell'incarico. Al finanziamento dell'indennità si provvede con il fondo previsto dall'art. 39.
4. Il risultato delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti incarichi di funzione è soggetto a specifica e periodica valutazione di cadenza non inferiore all'anno. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato”.
Art. 36 (Misura dell'indennità di funzione):
“1. Al dipendente cui sia conferito l'incarico per una delle posizioni organizzative di cui agli artt. 20 e 21 compete, oltre al trattamento economico iniziale di cui alla tabella
9 secondo la categoria e livello di appartenenza ed alla retribuzione di risultato, un'indennità di funzione in misura variabile da un minimo di L.
6.000.000 ad un massimo di L. 18.000.000. 2. Tale indennità assorbe i compensi per lavoro straordinario. 3 Nel caso in cui per effetto di una diversa organizzazione dell'azienda o ente, la posizione organizzativa venga soppressa ed il dipendente ad essa preposto da almeno tre anni abbia sempre ottenuto valutazioni positive con riferimento ai risultati raggiunti, allo stesso viene attribuita la fascia economica successiva a quella di inquadramento. Qualora abbia già raggiunto l'ultima fascia, allo stesso viene attribuito - a titolo personale - un importo pari all'ultimo incremento di fascia ottenuto”.
Il successivo CCNL 2016-2018 ha previsto in materia:
Art. 14 (Definizione degli incarichi di funzione):
“1. Sono istituiti, nei ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale, i seguenti incarichi di funzione: - Incarico di organizzazione;
- Incarico professionale.
Gli specifici contenuti e requisiti dei suddetti incarichi in relazione ai diversi ruoli di appartenenza sono quelli descritti negli articoli seguenti.
2. Gli incarichi richiedono anche lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevate responsabilità aggiuntive e/o maggiormente complesse rispetto alle attribuzioni proprie della categoria e del profilo di appartenenza.
3. Le Aziende ed Enti provvederanno a definire il sistema degli incarichi in conformità a quanto previsto nel presente CCNL.
Art. 17 (Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione per il personale appartenete ai ruoli amministrativo tecnico e professionale):
“1. Per il personale appartenente ai ruoli amministrativo, tecnico e professionale gli incarichi di funzione possono essere o di organizzazione o professionale. 2.
L'incarico di organizzazione comporta funzioni di gestione di servizi di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa e che possono richiedere anche l'attività di coordinamento di altro personale. 3.
L'incarico di organizzazione è di un'unica tipologia e va graduato secondo i criteri di complessità definiti dalla regolamentazione di ogni singola Azienda o Ente. 4.
L'incarico professionale comporta attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate alla iscrizione ad albi professionali ove esistente.
5. Il requisito richiesto per l'incarico di organizzazione è il possesso di almeno cinque anni di esperienza professionale nel profilo d'appartenenza e in categoria D. Il requisito richiesto per l'incarico professionale è il possesso di almeno cinque anni di esperienza professionale nel profilo d'appartenenza e in categoria D nonché il titolo di abilitazione ove esistente. In tale ultimo caso, il conferimento dell'incarico potrà comportare l'iscrizione al relativo albo, sempre ove esistente, se necessario ai fini dello svolgimento dello stesso”.
Art. 18 (Istituzione e graduazione degli incarichi di funzione)
“1. Le e gli Enti in relazione alle esigenze di servizio e sulla base dei propri CP_3 ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione nonché delle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale istituiscono, con gli atti previsti dagli stessi, gli incarichi di cui ai precedenti articoli nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato “Condizioni di lavoro e incarichi”.
2. Le
Aziende e gli Enti provvedono alla graduazione degli incarichi di funzione e individuano l'importo della relativa indennità entro il valore minimo e massimo previsti nel successivo art. 20, comma 3 (Trattamento economico accessorio degli incarichi).
3. Nella graduazione degli incarichi si dovrà, in ogni caso, tenere conto della dimensione organizzativa di riferimento, del livello di autonomia e responsabilità della posizione, del tipo di specializzazione richiesta, della complessità ed implementazione delle competenze, della valenza strategica rispetto agli obiettivi dell'Azienda o Ente.
4. La sovraordinazione tra gli incarichi è determinata dal livello di complessità connesso a ciascuno di essi secondo il modello organizzativo presente nell'Azienda o 22 Ente nel rispetto di quanto previsto nei commi 3 e 9 dell'art. 16
(Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione per il personale del ruolo sanitario e dei profili professionali di collaboratore professionale assistente sociale ed assistente sociale senior)”.
Art. 20 (Trattamento economico accessorio degli incarichi)
“1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare degli incarichi è finanziato con le risorse del fondo denominato “Condizioni di lavoro e incarichi” ed
è costituito dall'indennità d'incarico. Restano ferme la corresponsione dell'indennità professionale specifica per i profili per i quali è prevista, nonché dei compensi per la performance e la remunerazione delle particolari condizioni di lavoro di cui al Titolo
VIII Capo III (Indennità).
2. L'indennità relativa agli incarichi di organizzazione assorbe il compenso per il lavoro straordinario. Tale compenso è comunque spettante qualora il valore di tali incarichi sia definito in misura inferiore ad euro 3.227,85. 3.
L'indennità d'incarico va da un minimo di € 1.678,48 ad un massimo di € 12.000,00 annui lordi per tredici mensilità, in relazione a quanto risultante dal provvedimento di graduazione e in relazione alle risorse disponibili nell'apposito fondo dell'Azienda
o Ente.
4. Il risultato delle attività svolte dai dipendenti titolari di incarico di funzione
è soggetto a specifica valutazione annuale nonché a valutazione finale al termine dell'incarico.
5. La valutazione annuale è effettuata nell'ambito del ciclo della performance ed il suo esito positivo dà titolo alla corresponsione dei premi di cui all'art. 81, comma 6. 6. Le Aziende e gli Enti prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione negativa acquisiscono, in contraddittorio, le considerazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona o legale di sua fiducia.
L'esito della valutazione finale è rilevante per l'affidamento dello stesso o di altri incarichi.
Infine il CCNL 2019-2021 ha previsto in materia:
Art. 24 (Definizione, principi e tipologie):
[… ] 4. Sono istituti in tutti i ruoli i seguenti incarichi: a) Incarico di posizione, per il solo personale inquadrato nell'area di elevata qualificazione;
b) Incarico di funzione organizzativa, per il solo personale inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari;
c) Incarico di funzione professionale, per il personale inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, nell'area degli assistenti e nell'area degli operatori.
5. I contenuti specifici, i requisiti e le modalità di conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di cui al comma 4 sono disciplinati dagli articoli successivi. Non è consentita l'attribuzione di più incarichi contemporaneamente, fatto salvo 36 l'incarico ad interim di cui al comma 10 dell'art. 26 (Istituzione e graduazione degli incarichi di posizione).
6. Gli incarichi, in relazione all'articolazione organizzativa di appartenenza, sono sovraordinati come segue: - gli incarichi di posizione sono sovraordinati agli incarichi di funzione organizzativa;
- gli incarichi di funzione organizzativa sono sovraordinati agli incarichi di funzione professionale.
7. La sovraordinazione interna alla singola tipologia incarichi di funzione organizzativa e di funzione professionale è determinata dal livello di complessità connesso a ciascun incarico secondo il modello organizzativo presente nell'Azienda o Ente di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 30 (Istituzione e graduazione degli incarichi di funzione organizzativa e professionale) con conseguente proporzionale differenziazione del trattamento economico accessorio. Le diverse tipologie di incarico, in quanto manifestazione di attribuzioni diverse, possono comunque raggiungere una corrispondente valorizzazione economica nel quadro della graduazione degli incarichi prevista a livello aziendale. Le principali tipologie di incarico sono delineate nei successivi articoli e riassunte nelle seguenti tabelle: Area
Tipologia incarico Graduazione Elevata qualificazione incarico di posizione 10.000 -
20.000; Area Tipologia Incarico Complessità Base Media Elevata Professionisti della salute e dei funzionari Funzione organizzativa --- 4.000 - 9.500 9.501 - 13.500
Funzione Professionale 1.000 4.000 - 9.500 9.501 - 13.500 Assistenti Funzione
Professionale 930 1.800 3.000 Operatori Funzione Professionale 700 1.500 2.000 8.
Le Aziende ed Enti provvederanno a definire il sistema degli incarichi in conformità
a quanto previsto nel presente CCNL.
Art. 25 (Contenuto degli incarichi di posizione):
“1. L'incarico di posizione è finalizzato ad assicurare lo svolgimento di funzioni organizzative e professionali caratterizzate da livelli di competenza e responsabilità professionale, amministrativa e gestionale nonché autonomia, conoscenze e abilità particolarmente elevate, atte ad organizzare e coordinare fattivamente l'attività propria e dei colleghi in proficua collaborazione con i medesimi, anche in presenza di eventi straordinari, costituendo il collegamento con i dirigenti di riferimento. In particolare… per il personale dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico: rappresenta punto di riferimento della competenza nello sviluppo e diffusione di processi gestionali e amministrativi all'interno di un gruppo o di un'organizzazione con assunzione di diretta responsabilità, anche con funzioni di controllo, di programmazione, di ricerca e analisi indispensabili per le attività svolte nell'articolazione organizzativa….”
Art. 26 (Istituzione e graduazione degli incarichi di posizione)
Le ed Enti in relazione alle esigenze di servizio e sulla base dei propri CP_3 ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione nonché delle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale istituiscono, con gli atti previsti dagli stessi, gli incarichi di posizione di cui all'art. 25 (Contenuto degli incarichi di posizione) nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato
“Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali”.
2. Le CP_3 ed Enti, nel rispetto delle disposizioni e della legislazione nazionale e regionale vigente, nonché previo confronto ai sensi dell'art. 6 comma 3, lett. e) (Confronto), formulano in via preventiva i criteri per la graduazione degli incarichi di posizione e individuano l'importo della relativa indennità entro il valore minimo e massimo di cui ai commi 5 e 6.
La graduazione delle funzioni è effettuata dalle Aziende od Enti sulla base dei seguenti criteri e parametri, anche integrandoli, al fine di adattarli alla loro specifica situazione organizzativa: a) dimensione organizzativa di riferimento;
b) presenza di eterogeneità e dinamicità delle condizioni ambientali di riferimento;
c) grado di complessità, autonomia e responsabilità, anche amministrativa e gestionale, e controllo secondo gli obiettivi di pertinenza dell'incarico oggetto di assegnazione;
d) livello di governo dei processi nell'attività/servizio di riferimento;
e) grado di competenza specialistico - funzionale o professionale;
f) valenza strategica dell'incarico oggetto di assegnazione rispetto alla mission e agli obiettivi propri dell'Azienda o Ente;
g) affidamento di programmi di aggiornamento, tirocinio e formazione in rapporto alle esigenze formative dell'Azienda o Ente.
4. Il trattamento economico derivante dall'attribuzione dell'incarico di posizione assume la denominazione di “Indennità di posizione”. Resta ferma la corresponsione della premialità nel caso di valutazione positiva.
5. L'indennità di posizione si compone di una parte fissa - coincidente con il valore minimo di euro 10.000 annui lordi per tredici mensilità - e di una parte variabile lorda per tredici mensilità, che insieme rappresentano il valore complessivo d'incarico.
6. Il valore complessivo dell'indennità di posizione - inteso come somma della parte fissa e della parte variabile - è definito entro il valore massimo annuo lordo per tredici mensilità di euro 20.000. 7. Il valore dell'indennità di posizione parte fissa di cui al comma 5 assorbe e ricomprende: -
l'eventuale valore dell'indennità di coordinamento, già ad esaurimento, prevista dall'art. 21, commi 1 e 2, del CCNL del 21.5.2018 nella misura annua lorda di euro
1.678,48 per tredici mensilità; - l'eventuale valore dell'indennità di cui all'art. 86, comma 5, del CCNL del 21.5.2018 nella misura annua lorda di euro 309,84 per dodici mensilità.
8. Il dipendente cui è conferito un incarico di posizione può eccezionalmente effettuare la pronta disponibilità in relazione all'organico previsto o alla situazione contingente del personale in servizio o dimensione organizzativa di riferimento. In tal caso, le ore sono remunerate secondo l'art. 44 commi 6 e 7
(Servizio di pronta disponibilità).
9. L'indennità relativa agli incarichi di posizione assorbe il compenso per il lavoro straordinario, fatto salvo quanto previsto al comma
8. Per le altre indennità resta fermo quanto previsto al CAPO III del TITOLO X
(Sistema Indennitario). 10.In caso di temporanea assenza o impedimento del titolare di un incarico, le o Enti possono affidare un incarico ad interim ad altro CP_3 dipendente inquadrato nell'Area del personale di elevata qualificazione in possesso dei relativi requisiti. Lo svolgimento dell'incarico ad interim è retribuito con un importo, attribuito a titolo retribuzione di premialità, pari al 20% del valore economico complessivo dell'incarico su cui è attivato l'interim; esso non può superare i 12 mesi dalla data di assegnazione. Al termine del periodo di interim, qualora permanga la necessità di attribuire un nuovo incarico ad interim sul medesimo incarico, esso va riassegnato, ove possibile, con criterio di rotazione tra i dipendenti della stessa Area”.
Dall'esame della disciplina contrattuale sopra riportata emerge con evidenza che, anche a voler prescindere dalla nomenclatura formale utilizzata nei vari testi contrattuali succedutisi nel tempo, non può discorrersi di una unica fattispecie di
“posizione organizzativa” cristallizzatasi secondo le previsioni di cui al CCNL 1998-
2001 avendo i successivi contratti collettivi introdotto innovative figure di incarichi di responsabilità con connotazioni differenti da quelle originariamente introdotte dal
CCNL del 7.4.1999 e per questa ragione di volta in volta necessitanti dell'intervento istitutivo demandato alle singole per la individuazione degli Controparte_3 specifici settori/funzioni e dei criteri di graduazione per la relativa remunerazione
(nell'ambito dei parametri contrattualmente predeterminati).
Ciò posto, venendo al caso di specie si osserva che il ricorrente, collaboratore amministrativo di categoria D, sulla base dell'incontestato e documentato svolgimento di attività di economo e referente del controllo di gestione a decorrere Cont dal 22 settembre 2017 presso il Distretto Sanitario Capaccio/Roccadaspide Pt_2
(doc. 1) ha chiesto, in virtù dell'ulteriore presupposto della riconducibilità di tale attività a “posizione organizzativa”, la relativa retribuzione accessoria.
La pretesa del ricorrente si fonda sostanzialmente su due atti ovvero la delibera aziendale n. 1124 del 18.11.2014 con cui la , in attuazione di quanto CP_2 previsto dagli artt. 20 e 21 del CCNL 4.7.1999, ha adottato il Regolamento sulla disciplina delle posizioni organizzative stabilendo i criteri e le modalità per l'attribuzione degli incarichi e la remunerazione degli stessi;
l'atto prot. 3024 del
11.3.2015 del Direttore Generale con cui l' , previa interlocuzione CP_2 istituzionale con le organizzazioni sindacali, è pervenuta alla individuazione delle posizioni organizzative nelle varie macrostrutture prevedendo, per il Distretto
Sanitario 69 -di appartenenza del ricorrente- e per il settore amministrativo la posizione organizzativa di “controllo di gestione, provveditorato, economato e personale” (doc. 4 e 1). Sempre sulla base del predetto Regolamento aziendale del
2014 e in base ai parametri di “graduazione delle funzioni” ivi previsti, il ricorrente ha quantificato (mediante sommatoria dei vari punteggi) in € 9.000,00 annui il compenso richiesto per la posizione organizzativa asseritamente espletata da settembre 2017 ad aprile 2023 (€ 692,31 mensili per tredici mensilità).
Ebbene la predetta pretesa si appalesa infondata avuto riguardo al periodo temporale rispetto al quale viene avanzata (ottobre 2017-aprile 2023). Come visto, infatti, per gli anni dedotti in ricorso la “posizione di responsabilità” è stata variamente prevista e regolata dai CCNL 2016-2018 e 2019-2021 che hanno innovativamente introdotto figure di incarichi di responsabilità diverse, quanto a presupposti e remunerazione, dalla “posizione organizzativa” disciplinata dal precedente CCNL 1998-2001, demandando espressamente alle per Controparte_3 la istituzione degli stessi. Il ricorrente, pur ammettendo che l'attività lavorativa in questione sia stata espletata nella vigenza del CCNL 2016-2018 e poi del CCNL 2019-
2021 (v. pag. 2 del ricorso punto e) non ha dedotto e provato che le mansioni di economo e controllo di gestione svolte nel periodo decorrente dall'ottobre 2017 all'aprile 2023 fossero riconducibili a posizioni di responsabilità istituite dall'
[...]
in attuazione delle previsioni di cui ai predetti CCNL 2016-2018 e 2019-2021: CP_2 non è stata prodotta documentazione da cui poter evincere che -così come emergente, per il periodo precedente, dal provvedimento aziendale n. 3024 del
11.3.2015- la predetta attività di economo-controllo di gestione sia stata formalmente ricondotta dalla ad una delle posizioni di responsabilità previste dai CP_2
CCNL successivi a quello del 7.4.1999 così come non è stata prodotta documentazione da cui evincere, per il periodo oggetto di causa, la avvenuta istituzione e graduazione da parte dell' delle funzioni di responsabilità CP_2 previste, con innovazione quanto al passato, dai CCNL 2016-2018 e 2019-2021 (da tali contratti emerge una diversa quantificazione, quanto al range annuale minimo e massimo, del compenso per le posizioni di responsabilità).
Quanto si argomenta è provato dal fatto che il ricorrente, come visto, ha effettuato la quantificazione del compenso in base ai criteri di graduazione stabiliti dal richiamato Regolamento aziendale n. 1124 del 18.12.2024 che non sono conformi
(nella individuazione del minimo e del massimo) alle previsioni dei CCNL 2016-2018
e 2019-2021 laddove si prevede un range minimo e massimo annuale differente da quello del CCNL 1998-2001 cui si è conformato per attuazione il Regolamento del
2014 (in cui si faceva riferimento ad un minimo di € 3.000,00 ad un massimo di €
12.000,00).
Il ricorrente, pertanto, non ha fornito la prova del requisito necessario per la remunerazione con retribuzione accessoria della dedotta attività lavorativa di economato e controllo gestione svolta negli anni 2017-2023 ovvero della formale istituzione presso l' di posizione di responsabilità contemplante la CP_2 predetta attività con contestuale previsione della relativa graduazione. D'altronde la documentazione prodotta dall' con note del 26.3.2025 conduce a ritenere CP_2 che siffatta prova (e prima ancora deduzione) da parte del ricorrente non sia stata fornita in quanto è mancata per gli anni in questione da parte dell' la CP_2 concreta istituzione delle posizioni di responsabilità con annessa previsione di compenso ai sensi dei richiamati CCNL 2016-2018 e 2019-2021. Cont Ed invero in allegato alle predette note, l' ha prodotto documentazione da cui si evince che solo con Regolamento Aziendale adottato con deliberazione n. 1662 del
26.10.2024 si è proceduto, in conformità alle disposizioni del CCNL 2019-2021, alla istituzione e disciplina per il conferimento degli incarichi di funzione al personale del comparto;
che il Regolamento e la graduazione degli incarichi così individuati sono stati oggetto di contrattazione collettiva integrativa aziendale, come stabilito dall'art. 9 del CCNL 2019/2021, e formalmente inseriti nel Contratto Integrativo Aziendale
(CIA); che il Contratto Integrativo Aziendale - Parte Normativa-Economica anno
2023-2025, recepito con deliberazione n. 189 dell'11/02/2025, ha individuato e destinato per l'attribuzione degli incarichi di che trattasi la relativa copertura economica pari ad € 655.000,00 finanziati con le risorse del fondo di cui all'art. 102
CCNL triennio 2019/2021; che, infine, nell'ambito del distretto Sanitario n. 69 il ricorrente è stato individuato come destinatario dell'incarico di funzione per la attività lavorativa consistente in “ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, CONTROLLI
INTERNI E SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE” giusta delibera di conferimento N. 344 del 7.3.2025.
Ciò posto va altresì osservato che con note del 1.4.2025 il ricorrente, preso atto della Cont documentazione da ultimo prodotta dall e richiamato l'incarico di funzione conferitogli con delibera del 7.3.2025, ha prospettato la questione del “colpevole Cont ritardo dell' convenuta nel recepire soltanto nel 2025 i dettami dei CCNL
2016/2018 e 2018/2021” deducendo altresì che tale ritardo non “può avere effetti pregiudizievoli sui diritti del ricorrente”. Trattasi evidentemente di questione del tutto nuova e diversa da quella posta in ricorso che avrebbe necessitato sin dall'origine la prospettazione di un (eventuale) inadempimento della Amministrazione e la richiesta di un compenso, non a titolo di retribuzione accessoria da posizione organizzativa
(in quanto non istituita), ma a titolo di risarcimento del danno.
In virtù delle considerazioni finora svolte il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, tenuto conto della complessità della questione trattata, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Salerno, il 2.4.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 2599/2023 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Giuseppe D'Amato; Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. ti Marco Forlenza, Lucia
Fiorillo e Gennaro Galietta;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.5.2023, , alle dipendenze della Parte_1 [...]
presso il con CP_2 Parte_2 inquadramento di collaboratore amministrativo professionale di ruolo Categoria D, esponeva che, con formali atti a firma del Direttore del Parte_2
gli erano stati conferiti incarichi di Economo, Referente
[...] del Controllo di gestione, Referente Performance e Referente di diversi servizi dell'area Provveditorato;
che la in esecuzione della contrattazione CP_2 collettiva di comparto aveva adottato, con deliberazione n. 1224 del 18.12.2014 il
Regolamento sulla disciplina delle posizioni organizzative e, in conformità alle previsioni di cui al CCNL Comparto Sanità, con l'atto n. 3024 dell'11 marzo 2015, aveva previsto una posizione organizzativa per le funzioni di “controllo di gestione, provveditorato, economato e personale” ovvero quelle da esso ricorrente svolte quantomeno da settembre 2017 giusto provvedimento di nomina di Economo n.
36383 del 22.9.2017. Lamentava che, nonostante l'espletamento di compiti afferenti a posizione organizzativa dal settembre 2017, nella vigenza del CCNL comparto Sanità 2016-2018 (cui aveva fatto seguito il CCNL 2019-2021) non gli erano state corrisposte le relative indennità contrattualmente spettanti e, quantificate queste ultime nell'importo annuo di € 9.000,00 sulla base del Regolamento n. 1224 del
18.12.2014, si rivolgeva all'intestato Tribunale al fine di ottenere la condanna della al pagamento di euro 50.538,48 a titolo di remunerazione per posizione CP_2 organizzativa in relazione alle mensilità decorrenti da ottobre 2017 all' aprile 2023, oltre accessori e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva preliminarmente la prescrizione e nel CP_2 merito, con articolate argomentazioni, evidenziava la infondatezza della pretesa, chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
Ritenuta la superfluità della prova orale, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 2.4.2025.
In via preliminare va accolta la eccezione di prescrizione tempestivamente formulata dalla con riferimento ai crediti invocati da parte ricorrente per il Controparte_1 periodo anteriore al 2.1.2018 dal momento che -dovendosi nella specie applicare il termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c.- il primo atto interruttivo utile risale Cont al 2.1.2023, data di notifica all' di atto di diffida di pagamento stragiudiziale (doc.
4 bis parte ricorrente). Si precisa che il predetto atto di messa in mora può ritenersi idoneo atto interruttivo della prescrizione in quanto avente ad oggetto il pagamento della retribuzione accessoria da posizione organizzativa conformemente a quanto richiesto con il ricorso introduttivo al vaglio.
Nel merito il ricorso è infondato per le seguenti motivazioni.
Avuto riguardo all'oggetto del ricorso, si osserva in linea generale che la disciplina delle “posizioni organizzative” trova fondamento nell'art. 45, comma 3, del d.lgs. n.
29/93, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n 396/1997, con il quale il legislatore aveva previsto che “per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione ... sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto”; la disposizione è stata integralmente trasfusa nell'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001 e sulla stessa il Legislatore è intervenuto con il d.lgs. n. 150/2009 che ha modificato il terzo comma del richiamato art. 40, prevedendo che “nell' ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità”.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sulla natura delle posizioni organizzative e sulle condizioni che devono ricorrere affinché la relativa indennità possa essere rivendicata dal dipendente e, da un lato, ha evidenziato che condizione imprescindibile perché il diritto possa venire ad esistenza è l'istituzione delle posizioni stesse, da effettuare all'esito delle procedure previste dalle parti collettive ( per il comparto degli enti pubblici non economici il principio è stato affermato da Cass.
15.10.2013 n. 23366 e Cass.18.12.2015 n. 23366); dall'altro, quanto alla natura dell'istituto, ha rilevato che “la posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato, nè un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell'incarico. Si tratta, in definitiva, di una funzione ad tempus di alta responsabilità la cui definizione - nell'ambito della classificazione del personale di ciascun comparto- è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva” (Cass. S.U. 16540/2008, Cass. n. 20855/2015 in tema di posizioni organizzative per il comparto degli enti locali).
La Corte di Cassazione ha altresì avuto modo di affermare che la posizione organizzativa risponde all'esigenza di tener conto in modo adeguato della differenziazione delle attività, che indubbiamente sussiste anche in un sistema fondato sui principi della flessibilità e della equivalenza, sotto il profilo professionale, delle mansioni ricomprese nel medesimo livello di inquadramento. Nell'ambito dell'organizzazione dell'ente, infatti, determinate funzioni, pur esprimendo la medesima professionalità che caratterizza l'area di inquadramento più elevata, rivestono un ruolo strategico e di alta responsabilità, che giustifica, come per il rapporto di natura dirigenziale, la sottoposizione alla logica del risultato,
l'assoggettamento a valutazione e, correlativamente, il riconoscimento di un compenso aggiuntivo. La posizione organizzativa, da non confondere con il profilo professionale, descrive, dunque, una funzione alla quale si correlano compiti predeterminati dall'ente, sicché, una volta che la stessa sia stata istituita e si accerti che il dipendente abbia svolto con pienezza di poteri le mansioni connesse all'incarico, assumendone la relativa responsabilità, non è corretto valorizzare quei compiti ai soli fini della comparazione fra i livelli di inquadramento (quello posseduto dal dipendente e quello sotteso alla posizione organizzativa), riconoscendo l'esercizio di fatto delle mansioni superiori, ma escludendo al tempo stesso il conferimento, sempre in via di fatto, della posizione in discussione. La Suprema Corte ha dunque affermato che “Nel pubblico impiego privatizzato, la posizione organizzativa si distingue dal profilo professionale e individua nell'ambito dell'organizzazione dell'ente funzioni strategiche e di alta responsabilità che giustificano il riconoscimento di un'indennità aggiuntiva;
ove il dipendente venga assegnato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l'illegittimità del provvedimento di formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è diretto a commisurare l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa” (Cass. 8141/2018).
Dal panorama giurisprudenziale finora riportato emerge che elementi imprescindibili per il riconoscimento al dipendente pubblico della retribuzione accessoria connessa a posizioni organizzative di elevata responsabilità sono rispettivamente la previsione da parte della contrattazione collettiva di tali posizioni e la istituzione delle stesse da parte degli Enti Pubblici mediante atti generali organizzativi che individuino i contenuti e gli obiettivi dell'incarico e la graduazione delle funzioni per la quantificazione del compenso nell'ambito del range annuale (minimo e massimo) stabilito dalla contrattazione collettiva.
Ciò premesso si evidenzia che nel Comparto Sanità le posizioni organizzative/incarichi di responsabilità sono state previste e disciplinate originariamente dal CCNL 1998-2001 del 7.4.1999 e poi a seguire dal CCNL 2016-
2018 del 21.5.2018 e dal CCNL 2019-2021 del 2.11.2022.
Le discipline contrattuali in questione hanno introdotto e previsto una pluralità di posizioni di responsabilità, diverse tra loro quanto a presupposti, contenuti, modalità di conferimento/revoca incarico e criteri di remunerazione demandando di volta in volta alle la istituzione e la disciplina delle stesse con atti Controparte_3 organizzativi interni.
Ebbene, cominciando dal CCNL 1998-2001, si riportano le previsioni rilevanti in materia:
Art. 20 (Posizioni organizzative e graduazione delle funzioni):
“Le aziende ed enti […] istituiranno posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità.
Le posizioni organizzative […] possono riguardare settori che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di servizi, dipartimenti, uffici o unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di esperienza e autonomia gestionale e organizzativa o lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione […].
La graduazione delle funzioni è definita da ciascuna azienda o ente in base a criteri adottati per valutare le posizioni organizzative individuate. Nella graduazione delle funzioni le aziende ed enti tengono conto, a titolo esemplificativo, dei seguenti elementi, anche integrandoli con riferimento alla loro specifica situazione organizzativa:
a) livello di autonomia e responsabilità della posizione, anche in relazione alla effettiva presenza di posizioni dirigenziali sovraordinate;
b) grado di specializzazione richiesta dai compiti affidati;
c) complessità delle competenze attribuite;
d) entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali direttamente gestite;
e) valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi aziendali”.
Art. 21 (affidamento degli incarichi per le posizioni organizzative e loro revoca- indennità di funzione):
“1. Le aziende o enti formulano in via preventiva i criteri generali per conferire al personale indicato nel comma 2 gli incarichi relativi alle posizioni organizzative istituite.
2. Per il conferimento degli incarichi le aziende o enti tengono conto – rispetto alle funzioni ed attività prevalenti da svolgere – della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisite dal personale, prendendo in considerazione tutti i dipendenti collocati nella categoria D nonché – limitatamente al personale del ruolo sanitario e di assistenza sociale – nella categoria C per tipologie di particolare rilievo professionale coerenti con l'assetto organizzativo dell'azienda o ente.
3. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento scritto e motivato e, in relazione ad essi, è corrisposta l'indennità di funzione prevista dall'art. 36, da attribuire per la durata dell'incarico. Al finanziamento dell'indennità si provvede con il fondo previsto dall'art. 39.
4. Il risultato delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti incarichi di funzione è soggetto a specifica e periodica valutazione di cadenza non inferiore all'anno. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato”.
Art. 36 (Misura dell'indennità di funzione):
“1. Al dipendente cui sia conferito l'incarico per una delle posizioni organizzative di cui agli artt. 20 e 21 compete, oltre al trattamento economico iniziale di cui alla tabella
9 secondo la categoria e livello di appartenenza ed alla retribuzione di risultato, un'indennità di funzione in misura variabile da un minimo di L.
6.000.000 ad un massimo di L. 18.000.000. 2. Tale indennità assorbe i compensi per lavoro straordinario. 3 Nel caso in cui per effetto di una diversa organizzazione dell'azienda o ente, la posizione organizzativa venga soppressa ed il dipendente ad essa preposto da almeno tre anni abbia sempre ottenuto valutazioni positive con riferimento ai risultati raggiunti, allo stesso viene attribuita la fascia economica successiva a quella di inquadramento. Qualora abbia già raggiunto l'ultima fascia, allo stesso viene attribuito - a titolo personale - un importo pari all'ultimo incremento di fascia ottenuto”.
Il successivo CCNL 2016-2018 ha previsto in materia:
Art. 14 (Definizione degli incarichi di funzione):
“1. Sono istituiti, nei ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale, i seguenti incarichi di funzione: - Incarico di organizzazione;
- Incarico professionale.
Gli specifici contenuti e requisiti dei suddetti incarichi in relazione ai diversi ruoli di appartenenza sono quelli descritti negli articoli seguenti.
2. Gli incarichi richiedono anche lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevate responsabilità aggiuntive e/o maggiormente complesse rispetto alle attribuzioni proprie della categoria e del profilo di appartenenza.
3. Le Aziende ed Enti provvederanno a definire il sistema degli incarichi in conformità a quanto previsto nel presente CCNL.
Art. 17 (Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione per il personale appartenete ai ruoli amministrativo tecnico e professionale):
“1. Per il personale appartenente ai ruoli amministrativo, tecnico e professionale gli incarichi di funzione possono essere o di organizzazione o professionale. 2.
L'incarico di organizzazione comporta funzioni di gestione di servizi di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa e che possono richiedere anche l'attività di coordinamento di altro personale. 3.
L'incarico di organizzazione è di un'unica tipologia e va graduato secondo i criteri di complessità definiti dalla regolamentazione di ogni singola Azienda o Ente. 4.
L'incarico professionale comporta attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate alla iscrizione ad albi professionali ove esistente.
5. Il requisito richiesto per l'incarico di organizzazione è il possesso di almeno cinque anni di esperienza professionale nel profilo d'appartenenza e in categoria D. Il requisito richiesto per l'incarico professionale è il possesso di almeno cinque anni di esperienza professionale nel profilo d'appartenenza e in categoria D nonché il titolo di abilitazione ove esistente. In tale ultimo caso, il conferimento dell'incarico potrà comportare l'iscrizione al relativo albo, sempre ove esistente, se necessario ai fini dello svolgimento dello stesso”.
Art. 18 (Istituzione e graduazione degli incarichi di funzione)
“1. Le e gli Enti in relazione alle esigenze di servizio e sulla base dei propri CP_3 ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione nonché delle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale istituiscono, con gli atti previsti dagli stessi, gli incarichi di cui ai precedenti articoli nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato “Condizioni di lavoro e incarichi”.
2. Le
Aziende e gli Enti provvedono alla graduazione degli incarichi di funzione e individuano l'importo della relativa indennità entro il valore minimo e massimo previsti nel successivo art. 20, comma 3 (Trattamento economico accessorio degli incarichi).
3. Nella graduazione degli incarichi si dovrà, in ogni caso, tenere conto della dimensione organizzativa di riferimento, del livello di autonomia e responsabilità della posizione, del tipo di specializzazione richiesta, della complessità ed implementazione delle competenze, della valenza strategica rispetto agli obiettivi dell'Azienda o Ente.
4. La sovraordinazione tra gli incarichi è determinata dal livello di complessità connesso a ciascuno di essi secondo il modello organizzativo presente nell'Azienda o 22 Ente nel rispetto di quanto previsto nei commi 3 e 9 dell'art. 16
(Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione per il personale del ruolo sanitario e dei profili professionali di collaboratore professionale assistente sociale ed assistente sociale senior)”.
Art. 20 (Trattamento economico accessorio degli incarichi)
“1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare degli incarichi è finanziato con le risorse del fondo denominato “Condizioni di lavoro e incarichi” ed
è costituito dall'indennità d'incarico. Restano ferme la corresponsione dell'indennità professionale specifica per i profili per i quali è prevista, nonché dei compensi per la performance e la remunerazione delle particolari condizioni di lavoro di cui al Titolo
VIII Capo III (Indennità).
2. L'indennità relativa agli incarichi di organizzazione assorbe il compenso per il lavoro straordinario. Tale compenso è comunque spettante qualora il valore di tali incarichi sia definito in misura inferiore ad euro 3.227,85. 3.
L'indennità d'incarico va da un minimo di € 1.678,48 ad un massimo di € 12.000,00 annui lordi per tredici mensilità, in relazione a quanto risultante dal provvedimento di graduazione e in relazione alle risorse disponibili nell'apposito fondo dell'Azienda
o Ente.
4. Il risultato delle attività svolte dai dipendenti titolari di incarico di funzione
è soggetto a specifica valutazione annuale nonché a valutazione finale al termine dell'incarico.
5. La valutazione annuale è effettuata nell'ambito del ciclo della performance ed il suo esito positivo dà titolo alla corresponsione dei premi di cui all'art. 81, comma 6. 6. Le Aziende e gli Enti prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione negativa acquisiscono, in contraddittorio, le considerazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona o legale di sua fiducia.
L'esito della valutazione finale è rilevante per l'affidamento dello stesso o di altri incarichi.
Infine il CCNL 2019-2021 ha previsto in materia:
Art. 24 (Definizione, principi e tipologie):
[… ] 4. Sono istituti in tutti i ruoli i seguenti incarichi: a) Incarico di posizione, per il solo personale inquadrato nell'area di elevata qualificazione;
b) Incarico di funzione organizzativa, per il solo personale inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari;
c) Incarico di funzione professionale, per il personale inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, nell'area degli assistenti e nell'area degli operatori.
5. I contenuti specifici, i requisiti e le modalità di conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di cui al comma 4 sono disciplinati dagli articoli successivi. Non è consentita l'attribuzione di più incarichi contemporaneamente, fatto salvo 36 l'incarico ad interim di cui al comma 10 dell'art. 26 (Istituzione e graduazione degli incarichi di posizione).
6. Gli incarichi, in relazione all'articolazione organizzativa di appartenenza, sono sovraordinati come segue: - gli incarichi di posizione sono sovraordinati agli incarichi di funzione organizzativa;
- gli incarichi di funzione organizzativa sono sovraordinati agli incarichi di funzione professionale.
7. La sovraordinazione interna alla singola tipologia incarichi di funzione organizzativa e di funzione professionale è determinata dal livello di complessità connesso a ciascun incarico secondo il modello organizzativo presente nell'Azienda o Ente di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 30 (Istituzione e graduazione degli incarichi di funzione organizzativa e professionale) con conseguente proporzionale differenziazione del trattamento economico accessorio. Le diverse tipologie di incarico, in quanto manifestazione di attribuzioni diverse, possono comunque raggiungere una corrispondente valorizzazione economica nel quadro della graduazione degli incarichi prevista a livello aziendale. Le principali tipologie di incarico sono delineate nei successivi articoli e riassunte nelle seguenti tabelle: Area
Tipologia incarico Graduazione Elevata qualificazione incarico di posizione 10.000 -
20.000; Area Tipologia Incarico Complessità Base Media Elevata Professionisti della salute e dei funzionari Funzione organizzativa --- 4.000 - 9.500 9.501 - 13.500
Funzione Professionale 1.000 4.000 - 9.500 9.501 - 13.500 Assistenti Funzione
Professionale 930 1.800 3.000 Operatori Funzione Professionale 700 1.500 2.000 8.
Le Aziende ed Enti provvederanno a definire il sistema degli incarichi in conformità
a quanto previsto nel presente CCNL.
Art. 25 (Contenuto degli incarichi di posizione):
“1. L'incarico di posizione è finalizzato ad assicurare lo svolgimento di funzioni organizzative e professionali caratterizzate da livelli di competenza e responsabilità professionale, amministrativa e gestionale nonché autonomia, conoscenze e abilità particolarmente elevate, atte ad organizzare e coordinare fattivamente l'attività propria e dei colleghi in proficua collaborazione con i medesimi, anche in presenza di eventi straordinari, costituendo il collegamento con i dirigenti di riferimento. In particolare… per il personale dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico: rappresenta punto di riferimento della competenza nello sviluppo e diffusione di processi gestionali e amministrativi all'interno di un gruppo o di un'organizzazione con assunzione di diretta responsabilità, anche con funzioni di controllo, di programmazione, di ricerca e analisi indispensabili per le attività svolte nell'articolazione organizzativa….”
Art. 26 (Istituzione e graduazione degli incarichi di posizione)
Le ed Enti in relazione alle esigenze di servizio e sulla base dei propri CP_3 ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione nonché delle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale istituiscono, con gli atti previsti dagli stessi, gli incarichi di posizione di cui all'art. 25 (Contenuto degli incarichi di posizione) nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato
“Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali”.
2. Le CP_3 ed Enti, nel rispetto delle disposizioni e della legislazione nazionale e regionale vigente, nonché previo confronto ai sensi dell'art. 6 comma 3, lett. e) (Confronto), formulano in via preventiva i criteri per la graduazione degli incarichi di posizione e individuano l'importo della relativa indennità entro il valore minimo e massimo di cui ai commi 5 e 6.
La graduazione delle funzioni è effettuata dalle Aziende od Enti sulla base dei seguenti criteri e parametri, anche integrandoli, al fine di adattarli alla loro specifica situazione organizzativa: a) dimensione organizzativa di riferimento;
b) presenza di eterogeneità e dinamicità delle condizioni ambientali di riferimento;
c) grado di complessità, autonomia e responsabilità, anche amministrativa e gestionale, e controllo secondo gli obiettivi di pertinenza dell'incarico oggetto di assegnazione;
d) livello di governo dei processi nell'attività/servizio di riferimento;
e) grado di competenza specialistico - funzionale o professionale;
f) valenza strategica dell'incarico oggetto di assegnazione rispetto alla mission e agli obiettivi propri dell'Azienda o Ente;
g) affidamento di programmi di aggiornamento, tirocinio e formazione in rapporto alle esigenze formative dell'Azienda o Ente.
4. Il trattamento economico derivante dall'attribuzione dell'incarico di posizione assume la denominazione di “Indennità di posizione”. Resta ferma la corresponsione della premialità nel caso di valutazione positiva.
5. L'indennità di posizione si compone di una parte fissa - coincidente con il valore minimo di euro 10.000 annui lordi per tredici mensilità - e di una parte variabile lorda per tredici mensilità, che insieme rappresentano il valore complessivo d'incarico.
6. Il valore complessivo dell'indennità di posizione - inteso come somma della parte fissa e della parte variabile - è definito entro il valore massimo annuo lordo per tredici mensilità di euro 20.000. 7. Il valore dell'indennità di posizione parte fissa di cui al comma 5 assorbe e ricomprende: -
l'eventuale valore dell'indennità di coordinamento, già ad esaurimento, prevista dall'art. 21, commi 1 e 2, del CCNL del 21.5.2018 nella misura annua lorda di euro
1.678,48 per tredici mensilità; - l'eventuale valore dell'indennità di cui all'art. 86, comma 5, del CCNL del 21.5.2018 nella misura annua lorda di euro 309,84 per dodici mensilità.
8. Il dipendente cui è conferito un incarico di posizione può eccezionalmente effettuare la pronta disponibilità in relazione all'organico previsto o alla situazione contingente del personale in servizio o dimensione organizzativa di riferimento. In tal caso, le ore sono remunerate secondo l'art. 44 commi 6 e 7
(Servizio di pronta disponibilità).
9. L'indennità relativa agli incarichi di posizione assorbe il compenso per il lavoro straordinario, fatto salvo quanto previsto al comma
8. Per le altre indennità resta fermo quanto previsto al CAPO III del TITOLO X
(Sistema Indennitario). 10.In caso di temporanea assenza o impedimento del titolare di un incarico, le o Enti possono affidare un incarico ad interim ad altro CP_3 dipendente inquadrato nell'Area del personale di elevata qualificazione in possesso dei relativi requisiti. Lo svolgimento dell'incarico ad interim è retribuito con un importo, attribuito a titolo retribuzione di premialità, pari al 20% del valore economico complessivo dell'incarico su cui è attivato l'interim; esso non può superare i 12 mesi dalla data di assegnazione. Al termine del periodo di interim, qualora permanga la necessità di attribuire un nuovo incarico ad interim sul medesimo incarico, esso va riassegnato, ove possibile, con criterio di rotazione tra i dipendenti della stessa Area”.
Dall'esame della disciplina contrattuale sopra riportata emerge con evidenza che, anche a voler prescindere dalla nomenclatura formale utilizzata nei vari testi contrattuali succedutisi nel tempo, non può discorrersi di una unica fattispecie di
“posizione organizzativa” cristallizzatasi secondo le previsioni di cui al CCNL 1998-
2001 avendo i successivi contratti collettivi introdotto innovative figure di incarichi di responsabilità con connotazioni differenti da quelle originariamente introdotte dal
CCNL del 7.4.1999 e per questa ragione di volta in volta necessitanti dell'intervento istitutivo demandato alle singole per la individuazione degli Controparte_3 specifici settori/funzioni e dei criteri di graduazione per la relativa remunerazione
(nell'ambito dei parametri contrattualmente predeterminati).
Ciò posto, venendo al caso di specie si osserva che il ricorrente, collaboratore amministrativo di categoria D, sulla base dell'incontestato e documentato svolgimento di attività di economo e referente del controllo di gestione a decorrere Cont dal 22 settembre 2017 presso il Distretto Sanitario Capaccio/Roccadaspide Pt_2
(doc. 1) ha chiesto, in virtù dell'ulteriore presupposto della riconducibilità di tale attività a “posizione organizzativa”, la relativa retribuzione accessoria.
La pretesa del ricorrente si fonda sostanzialmente su due atti ovvero la delibera aziendale n. 1124 del 18.11.2014 con cui la , in attuazione di quanto CP_2 previsto dagli artt. 20 e 21 del CCNL 4.7.1999, ha adottato il Regolamento sulla disciplina delle posizioni organizzative stabilendo i criteri e le modalità per l'attribuzione degli incarichi e la remunerazione degli stessi;
l'atto prot. 3024 del
11.3.2015 del Direttore Generale con cui l' , previa interlocuzione CP_2 istituzionale con le organizzazioni sindacali, è pervenuta alla individuazione delle posizioni organizzative nelle varie macrostrutture prevedendo, per il Distretto
Sanitario 69 -di appartenenza del ricorrente- e per il settore amministrativo la posizione organizzativa di “controllo di gestione, provveditorato, economato e personale” (doc. 4 e 1). Sempre sulla base del predetto Regolamento aziendale del
2014 e in base ai parametri di “graduazione delle funzioni” ivi previsti, il ricorrente ha quantificato (mediante sommatoria dei vari punteggi) in € 9.000,00 annui il compenso richiesto per la posizione organizzativa asseritamente espletata da settembre 2017 ad aprile 2023 (€ 692,31 mensili per tredici mensilità).
Ebbene la predetta pretesa si appalesa infondata avuto riguardo al periodo temporale rispetto al quale viene avanzata (ottobre 2017-aprile 2023). Come visto, infatti, per gli anni dedotti in ricorso la “posizione di responsabilità” è stata variamente prevista e regolata dai CCNL 2016-2018 e 2019-2021 che hanno innovativamente introdotto figure di incarichi di responsabilità diverse, quanto a presupposti e remunerazione, dalla “posizione organizzativa” disciplinata dal precedente CCNL 1998-2001, demandando espressamente alle per Controparte_3 la istituzione degli stessi. Il ricorrente, pur ammettendo che l'attività lavorativa in questione sia stata espletata nella vigenza del CCNL 2016-2018 e poi del CCNL 2019-
2021 (v. pag. 2 del ricorso punto e) non ha dedotto e provato che le mansioni di economo e controllo di gestione svolte nel periodo decorrente dall'ottobre 2017 all'aprile 2023 fossero riconducibili a posizioni di responsabilità istituite dall'
[...]
in attuazione delle previsioni di cui ai predetti CCNL 2016-2018 e 2019-2021: CP_2 non è stata prodotta documentazione da cui poter evincere che -così come emergente, per il periodo precedente, dal provvedimento aziendale n. 3024 del
11.3.2015- la predetta attività di economo-controllo di gestione sia stata formalmente ricondotta dalla ad una delle posizioni di responsabilità previste dai CP_2
CCNL successivi a quello del 7.4.1999 così come non è stata prodotta documentazione da cui evincere, per il periodo oggetto di causa, la avvenuta istituzione e graduazione da parte dell' delle funzioni di responsabilità CP_2 previste, con innovazione quanto al passato, dai CCNL 2016-2018 e 2019-2021 (da tali contratti emerge una diversa quantificazione, quanto al range annuale minimo e massimo, del compenso per le posizioni di responsabilità).
Quanto si argomenta è provato dal fatto che il ricorrente, come visto, ha effettuato la quantificazione del compenso in base ai criteri di graduazione stabiliti dal richiamato Regolamento aziendale n. 1124 del 18.12.2024 che non sono conformi
(nella individuazione del minimo e del massimo) alle previsioni dei CCNL 2016-2018
e 2019-2021 laddove si prevede un range minimo e massimo annuale differente da quello del CCNL 1998-2001 cui si è conformato per attuazione il Regolamento del
2014 (in cui si faceva riferimento ad un minimo di € 3.000,00 ad un massimo di €
12.000,00).
Il ricorrente, pertanto, non ha fornito la prova del requisito necessario per la remunerazione con retribuzione accessoria della dedotta attività lavorativa di economato e controllo gestione svolta negli anni 2017-2023 ovvero della formale istituzione presso l' di posizione di responsabilità contemplante la CP_2 predetta attività con contestuale previsione della relativa graduazione. D'altronde la documentazione prodotta dall' con note del 26.3.2025 conduce a ritenere CP_2 che siffatta prova (e prima ancora deduzione) da parte del ricorrente non sia stata fornita in quanto è mancata per gli anni in questione da parte dell' la CP_2 concreta istituzione delle posizioni di responsabilità con annessa previsione di compenso ai sensi dei richiamati CCNL 2016-2018 e 2019-2021. Cont Ed invero in allegato alle predette note, l' ha prodotto documentazione da cui si evince che solo con Regolamento Aziendale adottato con deliberazione n. 1662 del
26.10.2024 si è proceduto, in conformità alle disposizioni del CCNL 2019-2021, alla istituzione e disciplina per il conferimento degli incarichi di funzione al personale del comparto;
che il Regolamento e la graduazione degli incarichi così individuati sono stati oggetto di contrattazione collettiva integrativa aziendale, come stabilito dall'art. 9 del CCNL 2019/2021, e formalmente inseriti nel Contratto Integrativo Aziendale
(CIA); che il Contratto Integrativo Aziendale - Parte Normativa-Economica anno
2023-2025, recepito con deliberazione n. 189 dell'11/02/2025, ha individuato e destinato per l'attribuzione degli incarichi di che trattasi la relativa copertura economica pari ad € 655.000,00 finanziati con le risorse del fondo di cui all'art. 102
CCNL triennio 2019/2021; che, infine, nell'ambito del distretto Sanitario n. 69 il ricorrente è stato individuato come destinatario dell'incarico di funzione per la attività lavorativa consistente in “ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, CONTROLLI
INTERNI E SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE” giusta delibera di conferimento N. 344 del 7.3.2025.
Ciò posto va altresì osservato che con note del 1.4.2025 il ricorrente, preso atto della Cont documentazione da ultimo prodotta dall e richiamato l'incarico di funzione conferitogli con delibera del 7.3.2025, ha prospettato la questione del “colpevole Cont ritardo dell' convenuta nel recepire soltanto nel 2025 i dettami dei CCNL
2016/2018 e 2018/2021” deducendo altresì che tale ritardo non “può avere effetti pregiudizievoli sui diritti del ricorrente”. Trattasi evidentemente di questione del tutto nuova e diversa da quella posta in ricorso che avrebbe necessitato sin dall'origine la prospettazione di un (eventuale) inadempimento della Amministrazione e la richiesta di un compenso, non a titolo di retribuzione accessoria da posizione organizzativa
(in quanto non istituita), ma a titolo di risarcimento del danno.
In virtù delle considerazioni finora svolte il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, tenuto conto della complessità della questione trattata, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Salerno, il 2.4.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio