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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/05/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Valentina Pierri, all'esito dell'udienza del 28.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile ordinaria iscritta al n. 1076/2024 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
“Locazione e pagamento canoni”, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Giano Parte_1 C.F._1
e Sabrina Biffi;
Attore
E
(P.Iva ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Penta e Maria Laura Roca;
Convenuta
Conclusioni: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28.5.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazione in fatto e in diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida e richiesta di decreto ingiuntivo, notificato in data 12.12.2023, conveniva in giudizio innanzi Parte_1 al Tribunale di Avellino la soc. , all'uopo assumendo: - che con Controparte_1 contratto di locazione ad uso commerciale stipulato in data 18.06.2015, registrato in pari data, aveva concesso in locazione alla società intimata l'immobile sito ad Avellino alla Via Mancini nn. 15-17, dietro pagamento nella misura di € 18.000,00 annui da versarsi in rate mensili anticipate da € 1.500,00 cadauno;
- che l'intimata si rendeva morosa nel pagamento dei canoni di locazione per il periodo marzo 2023/agosto 2023 e dei mesi di novembre e dicembre 2023, per la complessiva somma di € 8.500,00. Tanto premesso, l'intimante chiedeva all'adito Tribunale, in via principale, di convalidare lo sfratto per morosità così come intimato, ovvero, in via subordinata ed in caso di opposizione, pronunciare ordinanza di rilascio ai sensi dell'art. 665 c.p.c., come emissione del decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni di locazione dovuti.
Istauratosi il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata in data 30.1.2024, si costituiva in giudizio la soc. la quale opponendosi alla convalida dello sfratto e impugnando CP_1 estensivamente tutto quanto ex adverso dedotto, assumeva a propria volta: - che l'intimante aveva abusato dello strumento giudiziario, in quanto incorrevano da mesi trattative per una condivisa bonaria soluzione della questione;
- che essa conduttrice aveva chiuso il locale già da due mesi, sia per il canone troppo elevato sia per la presenza di gravi infiltrazioni nell'immobile che non consentivano la prosecuzione dell'attività commerciale di ristorazione intrapresa;
- che il locatore era consapevole della volontà della soc. di rilasciare ad horas il bene, essendo stato l'immobile già CP_1 messo a disposizione della proprietà da oltre due mesi;
- che l'inerzia del locatore rispetto al dovere di mantenere la cosa locata in buono stato (art. 1576 c.c.), tale da servire all'uso convenuto (artt. 1576,
1577, 1584 c.c.), il suo immobilismo nell'attivarsi per far fronte ai doveri posti dalla legge a suo carico e il suo inadempimento contrattuale avevano indotto la soc. conduttrice a sospendere il regolare adempimento delle proprie obbligazioni. Precisava infine che i canoni per i mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024 non sarebbero dovuti, avendo la conduttrice già liberato il locale commerciale e tenuto conto delle mensilità trattenute a titolo di cauzione. Concludeva dunque chiedendo disporsi il mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c. e dichiarare l'insussistenza della morosità dedotta dall'attore e, per l'effetto, rigettare la richiesta di convalida dello sfratto;
accertare l'insussistenza del credito del locatore e, per l'effetto, respingere l'istanza di ingiunzione dei canoni pregressi;
vinte le spese con attribuzione.
Disposta ordinanza provvisoria di rilascio, con riserva delle eccezioni della parte convenuta e con contestuale mutamento del rito, veniva espletata la procedura di mediazione obbligatoria con esito negativo.
Nella fase a cognizione piena parte intimante, con memoria depositata in data 19.9.2024, eccepiva, in via preliminare, la improcedibilità di eventuali domande ed eccezioni di parte convenuta per non aver la stessa esperito la mediazione demandata dal giudice, né aderito alla mediazione promossa dall'attore. Nel merito, nel riportarsi alle conclusioni già rassegnate nella fase sommaria e lamentando la persistente occupazione dei locali non ancora liberi dai beni della Parte_2
insisteva nella richiesta di pagamento, oltre che degli interessi maturati dalla scadenza
[...] di ogni singolo canone al saldo effettivo, anche di tutti i canoni maturati dal mese di novembre 2023 sino al mese di maggio 2024, nonché, a titolo di risarcimento danni, di canoni/indennità di occupazione dell'immobile (da quantificarsi in misura pari ai canoni locatizi), per i mesi successivi sino alla effettiva liberazione dei locali oltre interessi maturati dal dovuto sino all'effettivo soddisfo. Chiedeva, inoltre, assegnarsi, in via definitiva, il deposito cauzionale di € 2.400,00 quale acconto sul maggior dovuto a titolo di risarcimento dei danni arrecati all'immobile nonchè condannare parte convenuta ai sensi dell'art. 12 bis comma 3 del D. Lgs n. 28/2010 s.m.i., per non avere la parte partecipato all'incontro di mediazione senza giustificato motivo, oltre che corrispondere, a titolo di risarcimento danni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 1° comma c.p.c., una somma da liquidarsi in via equitativa, per la pretestuosità e temerarietà delle deduzioni oltre che del comportamento avversario da valutarsi ai sensi dell'art. 116 c.p.c. nonché al rimborso in favore dell'attore della somma di € 200,00 relativa alle spese della procedura esecutiva volta ad ottenere la liberazione dei locali, di € 200,00 versati per la proposizione dell'istanza di mediazione nonché al pagamento del compenso legale per il procedimento di liberazione dell'immobile. Vinte le spese.
Nella memoria integrativa depositata il 3.10.2024, parte intimata precisava le conclusioni sottolineando ancora una volta la strumentalità dell'azione posta in essere dall'intimante stante la messa a disposizione dell'immobile da parte della conduttrice dopo la cessazione della sua attività. Chiedeva la condanna del locatore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione sulla scorta degli elementi acquisiti, stante la superfluità delle istanze di prova orale articolate, all'esito dell'udienza del 28.5.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte in sostituzione di udienza, assegnava la causa in decisione.
***
1.- La domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento della parte conduttrice è fondata e va accolta.
Preliminarmente, è opportuno ricordare che, in tema di onere della prova in materia di obbligazioni contrattuali, l'attore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve fornire la prova del solo titolo (legale o negoziale) posto a fondamento della propria pretesa e del relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento o inesatto adempimento della controparte, gravando su quest'ultima l'onere di provare di aver esattamente adempiuto o che l'inadempimento è stato determinato da causa ad essa non imputabile (Cass. S.U. n. 13533/01, Cass. n. 982/02).
Nel caso di specie, l'attore ha prodotto in giudizio il contratto di locazione stipulato con la società convenuta sottoscritto il 18.06.2015 e regolarmente registrato, con cui le parti concordarono che la conduttrice avrebbe versato un canone mensile di euro 1.500,00 (art. 2 del contratto).
Ebbene, avendo la parte attrice provato il titolo negoziale da cui scaturisce la sua pretesa creditoria ed avendo allegato l'altrui inadempimento, sarebbe stato onere della parte convenuta dimostrare di aver regolarmente pagato i canoni di locazione.
Tale prova non è stata minimamente fornita dalla parte convenuta, la quale si è limitata a dedurre l'inidoneità del bene a causa della presenza vizi (infiltrazioni) che avrebbero reso il bene parzialmente inidoneo all'uso per cui il quale era destinato (attività di ristorazione)
In proposito, giova rimarcare che, per condivisibile giurisprudenza, l'eventuale inidoneità dell'immobile non legittima l'integrale sospensione della principale obbligazione a carico del conduttore, non ammesso all'esercizio di una siffatta forma di autotutela neppure in ipotesi di versamento di un corrispettivo superiore a quello legalmente dovuto (ex multis, Cass. S.U. 23.10.1984 nr. 5384) ovvero in presenza – come nella specie-di vizi della cosa locata che ne possono diminuire in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito (Cass. 23.5.1962 nr. 1172; Cass. 10271 del 2002).
Al conduttore, infatti, non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene,
e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. Inoltre, secondo il principio "inadimplenti non est adimplendum", la sospensione della controprestazione è legittima soltanto se è conforme a lealtà e buona fede, con la conseguenza che il conduttore, qualora abbia continuato a godere dell'immobile, per quanto lo stesso presentasse vizi sopravvenuti, non può sospendere l'intera sua prestazione consistente nel pagamento del canone di locazione, perchè così mancherebbe la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, potendo giustificarsi soltanto una riduzione del canone proporzionata all'entità del mancato godimento, in applicazione analogica del disposto dell'art. 1584 cod. civ., ovvero la richiesta di risoluzione del contratto per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass.n. 14739/2005, n. 13133/2006, n.
261/2008).
Tale orientamento – che il Tribunale fa proprio e condivide – è stato recentemente ribadito anche da
Cass. 17020/2022, secondo cui “in tema di inadempimento contrattuale vale la regola che l'exceptio non rite adimpleti contractus, di cui all'art. 1460 cod. civ., si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva;
in applicazione di tale principio, conseguentemente, qualora un conduttore abbia continuato a godere dell'immobile locato pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perché tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore (Sez. 3, Sentenza n. 8425 del 11/04/2006, Rv. 589183 - 01).
Nella specie, l'iniziativa della società intimata di non corrispondere il canone locativo per diverse mensilità (con l'atto di intimazione è stato dedotto e non contestato l'omesso pagamento di euro
5.500,00 per mensilità da marzo ad agosto e di euro 3.000,00 per novembre e dicembre), nonostante la perdurante e costante utilizzazione del bene quantomeno sino a dicembre 2024, al di fuori di qualsivoglia preventivo accertamento giudiziale, si inserisce nell'ambito di tali manifestazioni di autotutela non consentite.
Del resto, non può dubitarsi della gravità dell'inadempimento del conduttore.
Va rammentato che il giudice può tenere conto anche del comportamento dell'inadempiente posteriore alla domanda di risoluzione del contratto, effettuando una valutazione globale ed unitaria dell'integrale condotta tenuta da quest'ultimo (Cass. n. 9358/91, n. 4014/83), con la conseguenza che anche un inadempimento iniziale di scarso rilievo può successivamente evidenziarsi come grave, per la sua durata e persistenza malgrado il ricorso del creditore alle vie giudiziarie (Cass. n. 2346/88).
Nella specie, come già detto, la soc. conduttrice non ha provveduto al pagamento di euro 8.500,00 per mensilità maturate sino a dicembre 2024 nonché delle successive 5 mensilità maturate sino al alla formale riconsegna avvenuta l'8 maggio 2024 (pari ad euro 7.500,00), maturando una morosità complessiva di euro 16.000,00.
Tale inadempimento dell'obbligo di pagamento del canone prevale rispetto al lamentato inadempimento di parte locatrice in ordine agli obblighi di manutenzione dell'immobile.
Invero, in tema di contratti con prestazioni corrispettive, in caso di inadempienze reciproche il giudice deve comparare il comportamento di entrambe le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, sia responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti tali da influire sul comportamento della controparte, con conseguente alterazione del sinallagma (in tal senso, Cassazione civile, sez. VI, 26/05/2022 , n. 17020, Cassazione civile, sez. II Civile, ordinanza n. 3273/20, depositata l'11 febbraio, Cassazione civile, Sez. 3,
Sentenza n. 6675 del 19/03/2018).
Ai fini della valutazione dei reciproci inadempimenti occorre valutare quale inadempimento sia stato determinante nell'alterazione del sinallagma contrattuale, secondo una valutazione globale e comparativa dei due illeciti contrattuali. Nel caso di specie, la gravità dell'inadempimento della conduttrice si ricava chiaramente dal combinato disposto dell'art. 4 e dell'art. 14 del contratto di locazione, ove le parti avevano previsto che la conduttrice non avrebbe potuto in alcun modo ritardare il pagamento del canone di locazione e che tale inadempienza avrebbe prodotto ipso iure la risoluzione del contratto (clausola risolutiva espressa).
Inoltre, nonostante il mancato pagamento dei canoni, la conduttrice ha continuato a godere dell'immobile e a svolgere la sua attività quantomeno sino a novembre/dicembre 2023 (epoca in cui aveva maturato già una morosità di euro 5.500,00) e, comunque, nei mesi successivi non ha provveduto al rilascio nelle forme previste dalla legge né a liberare l'immobile dai beni di sua proprietà, come provato dal verbale di consegna dell'immobile, sottoscritto dalle parti in data
8.5.2024 e allegato alla memoria integrativa di parte attrice.
In merito, risulta irrilevante la circostanza dedotta dalla difesa dell'intimata secondo cui l'attività di ristorazione svolta nei locali sarebbe cessata già da novembre 2023.
Va rammentato infatti che “L'obbligazione di restituzione dell'immobile locato, posta a carico del conduttore dall'art. 1590 cod.civ., non si esaurisce in una qualsiasi generica messa a disposizione delle chiavi, ma richiede, per il suo esatto adempimento, un'attività consistente in una incondizionata restituzione del bene, vale a dire in un'effettiva immissione dell'immobile nella sfera di concreta disponibilità del locatore;
qualora venga a mancare la cooperazione di quest'ultimo, si rende necessaria, altresì, ai fini della liberazione dagli obblighi connessi alla mancata restituzione, un'offerta fatta a norma dell'art. 1216 cod. civ., e grava sul conduttore, quale debitore della prestazione, la prova positiva di tale attività, e non sul locatore la prova contraria” (Cass. n. 8616/2006).
Si è altresì precisato che “In tema di riconsegna dell'immobile locato, mentre l'adozione della complessa procedura di cui agli artt. 1216 e 1209, comma secondo, cod. civ., costituita dall'intimazione al creditore di ricevere la cosa nelle forme stabilite per gli atti giudiziari, rappresenta l'unico mezzo per la costituzione in mora del creditore per provocarne i relativi effetti (art. 1207 cod. civ.), l'adozione da parte del conduttore di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale (art. 1220 cod. civ.) - purché serie, concrete e tempestive (come, nella specie, l'invio di lettere raccomandate nelle quali il conduttore informava il locatore della messa a sua disposizione delle chiavi dell'immobile e di un assegno a saldo) e sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore - pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore nell'obbligo di adempiere la prestazione (costituita, nel caso esaminato, dal pagamento dei canoni maturati dopo la risoluzione del contratto di locazione)” (ex plurimis, Cass. 18496/2007).
Nel caso di specie, la soc. conduttrice non solo non ha svolto alcuna attività formale di riconsegna sino al mese di maggio 2024 ma, circostanza decisiva, non ha mai liberato l'immobile da tutti i suoi beni (cfr. verbale di riconsegna), pur avendo assunto, in occasione del rilascio, l'obbligo di provvedervi nel termine di 15 giorni.
Trattasi di condotta che ha impedito il recupero della piena disponibilità del bene da parte del locatore e che ha determinato, per effetto del perdurante utilizzo della conduttrice, sia pure per il solo deposito dei beni mobili, una grave alterazione del sinallagma contrattuale. Va, quindi, pronunciata la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento della parte conduttrice, . Controparte_1
Quanto alla domanda di pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti formulata da parte attrice, accertata e non contestata la morosità, il convenuto è tenuto al pagamento in favore della parte locatrice della somma complessiva di € 16.000,00, a titolo di canoni di locazione scaduti e non corrisposti sino a maggio 2024..
Quanto al deposito cauzionale chiesto in restituzione dal convenuto, occorre rammentare che, in tema di locazione, il deposito cauzionale va restituito una volta che il vincolo contrattuale si sia risolto ed il conduttore abbia integralmente adempiuto alle proprie obbligazioni, avendo esaurito la funzione di garanzia ad esso assegnata dalla legge (Cass. n. 9287/1987).
Nel caso di specie, è incontestato tra le parti che, con la stipula del contratto di locazione, la conduttrice, secondo la previsione dell'art. 15 del citato contratto, versò al locatore l'importo di € 2.400,00, a titolo di deposito cauzionale.
Tale importo va dunque decurtato dalla somma dovuta dalla conduttrice a titolo risarcitorio.
In definitiva, operata la compensazione tra i reciproci debiti per le quantità corrispondenti, la conduttrice va condannata al pagamento, in favore del locatore, della somma di € 13.600,00, ottenuta sottraendo dalla morosità di € 16.000,00 l'importo di € 2.400,00 spettante alla conduttrice a titolo di deposito cauzionale.
Sulla predetta somma vanno calcolati gli interessi dalla data della domanda per le mensilità indicate nell'atto introduttivo e, per le mensilità successive, dalle singole scadenze sino al soddisfo.
Spetta altresì il risarcimento del danno per la perdurante occupazione dell'immobile successiva al verbale di riconsegna, perpetrata attraverso l'omessa liberazione dei locali dai beni della conduttrice.
Invero, “L'obbligazione di restituzione dell'immobile locato, prevista dall'art. 1590 c.c., resta inadempiuta qualora il locatore non ne riacquisti la completa disponibilità, così da poterne fare uso secondo la sua destinazione, sicchè la mora e gli effetti dell'art. 1591 c.c. si producono anche ove egli torni formalmente in possesso del bene, ma questo sia inutilizzabile perché ancora occupato da beni mobili del conduttore che non debbano consegnarsi al locatore, a nulla rilevando che il rilascio sia avvenuto coattivamente ex art. 608 c.p.c., atteso che la formale chiusura del processo esecutivo non determina l'automatica cessazione degli effetti sostanziali collegati al rapporto di locazione” (Cass.
8675/2017).
Nel caso di specie, secondo quanto emerso dal verbale di riconsegna dell'immobile, allegato alla memoria integrativa di parte attrice, alla data dell'8 maggio 2024 la conduttrice non aveva ancora provveduto a liberare il locale dai propri beni, rendendolo pertanto inutilizzabile per il locatore.
Sul quantum spettante al locatore per tale occupazione abusiva, va richiamata la recente pronuncia della Cassazione civile del 6 dicembre 2024, n. 31257, che in tema di danni per ritardata restituzione di un immobile locato ai sensi dell'art. 1591 cod. civ. ha statuito che la citata norma impone al conduttore in mora la corresponsione in favore del locatore del corrispettivo dovuto fino alla riconsegna e non conferisce alcun rilievo alla restituzione parziale del bene oggetto del contratto, di talché in simile ipotesi il conduttore continua ad essere in mora e permane a suo carico l'obbligo del relativo pagamento. “Tale conclusione deriva in maniera indiscutibile dall'art. 1591 cit., il quale non prevede “rilasci parziali”, ma anche dalla logica stessa del sistema, dal momento che l'obbligazione di pagamento del corrispettivo è giustificata dalla natura del rapporto di locazione con riferimento al godimento del bene nella sua totalità e, dunque, può venire meno solo quando tutto il godimento cessa. Se così non fosse, si verrebbe a legittimare, nonostante la cessazione del rapporto, un adempimento parziale dell'obbligazione di rilascio purché retribuito proporzionalmente, così determinando una sorta di unilaterale mutamento del contenuto del rapporto ad iniziativa dell'affittuario il quale, rilasciando parzialmente o con restituzioni successive il bene, potrebbe giustificare il permanere di un godimento pro parte del tutto estraneo alla logica del rapporto contrattuale ed alla sua cessazione. … “
Conseguentemente trova applicazione l'art. 1591 c.c. e al locatore spetta, a titolo di occupazione per il periodo successivo al mese di maggio 2024, l'indennità pari al canone di locazione fino alla data in cui il bene locato sarà effettivamente rientrato nella disponibilità giuridica del proprietario a seguito della asportazione dei beni della conduttrice.
Non ricorrono, infine i presupposti per la condanna della parte convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. difettando il requisito soggettivo richiesto.
Va rigettata, altresì la richiesta di parte convenuta per la condanna della parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in quanto difetta il requisito della soccombenza.
Le spese di lite, ivi comprese quelle della procedura di mediazione (escluse quelle della fase esecutiva da liquidarsi ex art. 611 c.p.c.), seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensionale in concreto svolta e del valore della controversia.
Va altresì applicato l'art. 12 bis, comma 2, del D. Lgs. 28/2010, il quale prevede “… 2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.”.
La presente controversia rientra certamente tra quelle assoggettate all'obbligo di esperimento del procedimento di mediazione, riguardando la materia locatizia. Dalla lettura del verbale di mediazione emerge che l'intimato non ha partecipato al procedimento di mediazione e nessun giustificato motivo
è stato fornito da tale parte della sua mancata partecipazione.
Pertanto, l'intimato va condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Valentina Pierri, all'esito dell'udienza del 28.5.2025, nel giudizio n. 1076/2024 R.G., così provvede:
1. accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara la risoluzione per grave inadempimento della società conduttrice del contratto di locazione stipulato tra le parti il
18.06.2015 e registrato in pari data, avente ad oggetto l'immobile per cui è causa;
2. condanna , in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore di , della somma di € 13.600,00, a titolo di canoni di Parte_1 locazione scaduti e non corrisposti, oltre interessi legali come in motivazione;
3. condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1591 c.c., di somma pari ai canoni locatizi
[...] scaduti dal mese di giugno 2024 sino alla effettiva liberazione dei locali, oltre interessi maturati dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo;
4. condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che liquida in euro in € 145,50 per spese vive ed € 4.000 per compenso, oltre spese di mediazione, rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
5. condanna ai sensi dell'art. 12bis, comma 2 del D. Lgs. 28/2010 parte convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Avellino, il 29 maggio 2025 Il Giudice
dr.ssa Valentina Pierri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Valentina Pierri, all'esito dell'udienza del 28.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile ordinaria iscritta al n. 1076/2024 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
“Locazione e pagamento canoni”, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Giano Parte_1 C.F._1
e Sabrina Biffi;
Attore
E
(P.Iva ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Penta e Maria Laura Roca;
Convenuta
Conclusioni: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28.5.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazione in fatto e in diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida e richiesta di decreto ingiuntivo, notificato in data 12.12.2023, conveniva in giudizio innanzi Parte_1 al Tribunale di Avellino la soc. , all'uopo assumendo: - che con Controparte_1 contratto di locazione ad uso commerciale stipulato in data 18.06.2015, registrato in pari data, aveva concesso in locazione alla società intimata l'immobile sito ad Avellino alla Via Mancini nn. 15-17, dietro pagamento nella misura di € 18.000,00 annui da versarsi in rate mensili anticipate da € 1.500,00 cadauno;
- che l'intimata si rendeva morosa nel pagamento dei canoni di locazione per il periodo marzo 2023/agosto 2023 e dei mesi di novembre e dicembre 2023, per la complessiva somma di € 8.500,00. Tanto premesso, l'intimante chiedeva all'adito Tribunale, in via principale, di convalidare lo sfratto per morosità così come intimato, ovvero, in via subordinata ed in caso di opposizione, pronunciare ordinanza di rilascio ai sensi dell'art. 665 c.p.c., come emissione del decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni di locazione dovuti.
Istauratosi il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata in data 30.1.2024, si costituiva in giudizio la soc. la quale opponendosi alla convalida dello sfratto e impugnando CP_1 estensivamente tutto quanto ex adverso dedotto, assumeva a propria volta: - che l'intimante aveva abusato dello strumento giudiziario, in quanto incorrevano da mesi trattative per una condivisa bonaria soluzione della questione;
- che essa conduttrice aveva chiuso il locale già da due mesi, sia per il canone troppo elevato sia per la presenza di gravi infiltrazioni nell'immobile che non consentivano la prosecuzione dell'attività commerciale di ristorazione intrapresa;
- che il locatore era consapevole della volontà della soc. di rilasciare ad horas il bene, essendo stato l'immobile già CP_1 messo a disposizione della proprietà da oltre due mesi;
- che l'inerzia del locatore rispetto al dovere di mantenere la cosa locata in buono stato (art. 1576 c.c.), tale da servire all'uso convenuto (artt. 1576,
1577, 1584 c.c.), il suo immobilismo nell'attivarsi per far fronte ai doveri posti dalla legge a suo carico e il suo inadempimento contrattuale avevano indotto la soc. conduttrice a sospendere il regolare adempimento delle proprie obbligazioni. Precisava infine che i canoni per i mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024 non sarebbero dovuti, avendo la conduttrice già liberato il locale commerciale e tenuto conto delle mensilità trattenute a titolo di cauzione. Concludeva dunque chiedendo disporsi il mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c. e dichiarare l'insussistenza della morosità dedotta dall'attore e, per l'effetto, rigettare la richiesta di convalida dello sfratto;
accertare l'insussistenza del credito del locatore e, per l'effetto, respingere l'istanza di ingiunzione dei canoni pregressi;
vinte le spese con attribuzione.
Disposta ordinanza provvisoria di rilascio, con riserva delle eccezioni della parte convenuta e con contestuale mutamento del rito, veniva espletata la procedura di mediazione obbligatoria con esito negativo.
Nella fase a cognizione piena parte intimante, con memoria depositata in data 19.9.2024, eccepiva, in via preliminare, la improcedibilità di eventuali domande ed eccezioni di parte convenuta per non aver la stessa esperito la mediazione demandata dal giudice, né aderito alla mediazione promossa dall'attore. Nel merito, nel riportarsi alle conclusioni già rassegnate nella fase sommaria e lamentando la persistente occupazione dei locali non ancora liberi dai beni della Parte_2
insisteva nella richiesta di pagamento, oltre che degli interessi maturati dalla scadenza
[...] di ogni singolo canone al saldo effettivo, anche di tutti i canoni maturati dal mese di novembre 2023 sino al mese di maggio 2024, nonché, a titolo di risarcimento danni, di canoni/indennità di occupazione dell'immobile (da quantificarsi in misura pari ai canoni locatizi), per i mesi successivi sino alla effettiva liberazione dei locali oltre interessi maturati dal dovuto sino all'effettivo soddisfo. Chiedeva, inoltre, assegnarsi, in via definitiva, il deposito cauzionale di € 2.400,00 quale acconto sul maggior dovuto a titolo di risarcimento dei danni arrecati all'immobile nonchè condannare parte convenuta ai sensi dell'art. 12 bis comma 3 del D. Lgs n. 28/2010 s.m.i., per non avere la parte partecipato all'incontro di mediazione senza giustificato motivo, oltre che corrispondere, a titolo di risarcimento danni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 1° comma c.p.c., una somma da liquidarsi in via equitativa, per la pretestuosità e temerarietà delle deduzioni oltre che del comportamento avversario da valutarsi ai sensi dell'art. 116 c.p.c. nonché al rimborso in favore dell'attore della somma di € 200,00 relativa alle spese della procedura esecutiva volta ad ottenere la liberazione dei locali, di € 200,00 versati per la proposizione dell'istanza di mediazione nonché al pagamento del compenso legale per il procedimento di liberazione dell'immobile. Vinte le spese.
Nella memoria integrativa depositata il 3.10.2024, parte intimata precisava le conclusioni sottolineando ancora una volta la strumentalità dell'azione posta in essere dall'intimante stante la messa a disposizione dell'immobile da parte della conduttrice dopo la cessazione della sua attività. Chiedeva la condanna del locatore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione sulla scorta degli elementi acquisiti, stante la superfluità delle istanze di prova orale articolate, all'esito dell'udienza del 28.5.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte in sostituzione di udienza, assegnava la causa in decisione.
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1.- La domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento della parte conduttrice è fondata e va accolta.
Preliminarmente, è opportuno ricordare che, in tema di onere della prova in materia di obbligazioni contrattuali, l'attore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve fornire la prova del solo titolo (legale o negoziale) posto a fondamento della propria pretesa e del relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento o inesatto adempimento della controparte, gravando su quest'ultima l'onere di provare di aver esattamente adempiuto o che l'inadempimento è stato determinato da causa ad essa non imputabile (Cass. S.U. n. 13533/01, Cass. n. 982/02).
Nel caso di specie, l'attore ha prodotto in giudizio il contratto di locazione stipulato con la società convenuta sottoscritto il 18.06.2015 e regolarmente registrato, con cui le parti concordarono che la conduttrice avrebbe versato un canone mensile di euro 1.500,00 (art. 2 del contratto).
Ebbene, avendo la parte attrice provato il titolo negoziale da cui scaturisce la sua pretesa creditoria ed avendo allegato l'altrui inadempimento, sarebbe stato onere della parte convenuta dimostrare di aver regolarmente pagato i canoni di locazione.
Tale prova non è stata minimamente fornita dalla parte convenuta, la quale si è limitata a dedurre l'inidoneità del bene a causa della presenza vizi (infiltrazioni) che avrebbero reso il bene parzialmente inidoneo all'uso per cui il quale era destinato (attività di ristorazione)
In proposito, giova rimarcare che, per condivisibile giurisprudenza, l'eventuale inidoneità dell'immobile non legittima l'integrale sospensione della principale obbligazione a carico del conduttore, non ammesso all'esercizio di una siffatta forma di autotutela neppure in ipotesi di versamento di un corrispettivo superiore a quello legalmente dovuto (ex multis, Cass. S.U. 23.10.1984 nr. 5384) ovvero in presenza – come nella specie-di vizi della cosa locata che ne possono diminuire in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito (Cass. 23.5.1962 nr. 1172; Cass. 10271 del 2002).
Al conduttore, infatti, non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene,
e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. Inoltre, secondo il principio "inadimplenti non est adimplendum", la sospensione della controprestazione è legittima soltanto se è conforme a lealtà e buona fede, con la conseguenza che il conduttore, qualora abbia continuato a godere dell'immobile, per quanto lo stesso presentasse vizi sopravvenuti, non può sospendere l'intera sua prestazione consistente nel pagamento del canone di locazione, perchè così mancherebbe la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, potendo giustificarsi soltanto una riduzione del canone proporzionata all'entità del mancato godimento, in applicazione analogica del disposto dell'art. 1584 cod. civ., ovvero la richiesta di risoluzione del contratto per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass.n. 14739/2005, n. 13133/2006, n.
261/2008).
Tale orientamento – che il Tribunale fa proprio e condivide – è stato recentemente ribadito anche da
Cass. 17020/2022, secondo cui “in tema di inadempimento contrattuale vale la regola che l'exceptio non rite adimpleti contractus, di cui all'art. 1460 cod. civ., si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva;
in applicazione di tale principio, conseguentemente, qualora un conduttore abbia continuato a godere dell'immobile locato pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perché tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore (Sez. 3, Sentenza n. 8425 del 11/04/2006, Rv. 589183 - 01).
Nella specie, l'iniziativa della società intimata di non corrispondere il canone locativo per diverse mensilità (con l'atto di intimazione è stato dedotto e non contestato l'omesso pagamento di euro
5.500,00 per mensilità da marzo ad agosto e di euro 3.000,00 per novembre e dicembre), nonostante la perdurante e costante utilizzazione del bene quantomeno sino a dicembre 2024, al di fuori di qualsivoglia preventivo accertamento giudiziale, si inserisce nell'ambito di tali manifestazioni di autotutela non consentite.
Del resto, non può dubitarsi della gravità dell'inadempimento del conduttore.
Va rammentato che il giudice può tenere conto anche del comportamento dell'inadempiente posteriore alla domanda di risoluzione del contratto, effettuando una valutazione globale ed unitaria dell'integrale condotta tenuta da quest'ultimo (Cass. n. 9358/91, n. 4014/83), con la conseguenza che anche un inadempimento iniziale di scarso rilievo può successivamente evidenziarsi come grave, per la sua durata e persistenza malgrado il ricorso del creditore alle vie giudiziarie (Cass. n. 2346/88).
Nella specie, come già detto, la soc. conduttrice non ha provveduto al pagamento di euro 8.500,00 per mensilità maturate sino a dicembre 2024 nonché delle successive 5 mensilità maturate sino al alla formale riconsegna avvenuta l'8 maggio 2024 (pari ad euro 7.500,00), maturando una morosità complessiva di euro 16.000,00.
Tale inadempimento dell'obbligo di pagamento del canone prevale rispetto al lamentato inadempimento di parte locatrice in ordine agli obblighi di manutenzione dell'immobile.
Invero, in tema di contratti con prestazioni corrispettive, in caso di inadempienze reciproche il giudice deve comparare il comportamento di entrambe le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, sia responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti tali da influire sul comportamento della controparte, con conseguente alterazione del sinallagma (in tal senso, Cassazione civile, sez. VI, 26/05/2022 , n. 17020, Cassazione civile, sez. II Civile, ordinanza n. 3273/20, depositata l'11 febbraio, Cassazione civile, Sez. 3,
Sentenza n. 6675 del 19/03/2018).
Ai fini della valutazione dei reciproci inadempimenti occorre valutare quale inadempimento sia stato determinante nell'alterazione del sinallagma contrattuale, secondo una valutazione globale e comparativa dei due illeciti contrattuali. Nel caso di specie, la gravità dell'inadempimento della conduttrice si ricava chiaramente dal combinato disposto dell'art. 4 e dell'art. 14 del contratto di locazione, ove le parti avevano previsto che la conduttrice non avrebbe potuto in alcun modo ritardare il pagamento del canone di locazione e che tale inadempienza avrebbe prodotto ipso iure la risoluzione del contratto (clausola risolutiva espressa).
Inoltre, nonostante il mancato pagamento dei canoni, la conduttrice ha continuato a godere dell'immobile e a svolgere la sua attività quantomeno sino a novembre/dicembre 2023 (epoca in cui aveva maturato già una morosità di euro 5.500,00) e, comunque, nei mesi successivi non ha provveduto al rilascio nelle forme previste dalla legge né a liberare l'immobile dai beni di sua proprietà, come provato dal verbale di consegna dell'immobile, sottoscritto dalle parti in data
8.5.2024 e allegato alla memoria integrativa di parte attrice.
In merito, risulta irrilevante la circostanza dedotta dalla difesa dell'intimata secondo cui l'attività di ristorazione svolta nei locali sarebbe cessata già da novembre 2023.
Va rammentato infatti che “L'obbligazione di restituzione dell'immobile locato, posta a carico del conduttore dall'art. 1590 cod.civ., non si esaurisce in una qualsiasi generica messa a disposizione delle chiavi, ma richiede, per il suo esatto adempimento, un'attività consistente in una incondizionata restituzione del bene, vale a dire in un'effettiva immissione dell'immobile nella sfera di concreta disponibilità del locatore;
qualora venga a mancare la cooperazione di quest'ultimo, si rende necessaria, altresì, ai fini della liberazione dagli obblighi connessi alla mancata restituzione, un'offerta fatta a norma dell'art. 1216 cod. civ., e grava sul conduttore, quale debitore della prestazione, la prova positiva di tale attività, e non sul locatore la prova contraria” (Cass. n. 8616/2006).
Si è altresì precisato che “In tema di riconsegna dell'immobile locato, mentre l'adozione della complessa procedura di cui agli artt. 1216 e 1209, comma secondo, cod. civ., costituita dall'intimazione al creditore di ricevere la cosa nelle forme stabilite per gli atti giudiziari, rappresenta l'unico mezzo per la costituzione in mora del creditore per provocarne i relativi effetti (art. 1207 cod. civ.), l'adozione da parte del conduttore di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale (art. 1220 cod. civ.) - purché serie, concrete e tempestive (come, nella specie, l'invio di lettere raccomandate nelle quali il conduttore informava il locatore della messa a sua disposizione delle chiavi dell'immobile e di un assegno a saldo) e sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore - pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore nell'obbligo di adempiere la prestazione (costituita, nel caso esaminato, dal pagamento dei canoni maturati dopo la risoluzione del contratto di locazione)” (ex plurimis, Cass. 18496/2007).
Nel caso di specie, la soc. conduttrice non solo non ha svolto alcuna attività formale di riconsegna sino al mese di maggio 2024 ma, circostanza decisiva, non ha mai liberato l'immobile da tutti i suoi beni (cfr. verbale di riconsegna), pur avendo assunto, in occasione del rilascio, l'obbligo di provvedervi nel termine di 15 giorni.
Trattasi di condotta che ha impedito il recupero della piena disponibilità del bene da parte del locatore e che ha determinato, per effetto del perdurante utilizzo della conduttrice, sia pure per il solo deposito dei beni mobili, una grave alterazione del sinallagma contrattuale. Va, quindi, pronunciata la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento della parte conduttrice, . Controparte_1
Quanto alla domanda di pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti formulata da parte attrice, accertata e non contestata la morosità, il convenuto è tenuto al pagamento in favore della parte locatrice della somma complessiva di € 16.000,00, a titolo di canoni di locazione scaduti e non corrisposti sino a maggio 2024..
Quanto al deposito cauzionale chiesto in restituzione dal convenuto, occorre rammentare che, in tema di locazione, il deposito cauzionale va restituito una volta che il vincolo contrattuale si sia risolto ed il conduttore abbia integralmente adempiuto alle proprie obbligazioni, avendo esaurito la funzione di garanzia ad esso assegnata dalla legge (Cass. n. 9287/1987).
Nel caso di specie, è incontestato tra le parti che, con la stipula del contratto di locazione, la conduttrice, secondo la previsione dell'art. 15 del citato contratto, versò al locatore l'importo di € 2.400,00, a titolo di deposito cauzionale.
Tale importo va dunque decurtato dalla somma dovuta dalla conduttrice a titolo risarcitorio.
In definitiva, operata la compensazione tra i reciproci debiti per le quantità corrispondenti, la conduttrice va condannata al pagamento, in favore del locatore, della somma di € 13.600,00, ottenuta sottraendo dalla morosità di € 16.000,00 l'importo di € 2.400,00 spettante alla conduttrice a titolo di deposito cauzionale.
Sulla predetta somma vanno calcolati gli interessi dalla data della domanda per le mensilità indicate nell'atto introduttivo e, per le mensilità successive, dalle singole scadenze sino al soddisfo.
Spetta altresì il risarcimento del danno per la perdurante occupazione dell'immobile successiva al verbale di riconsegna, perpetrata attraverso l'omessa liberazione dei locali dai beni della conduttrice.
Invero, “L'obbligazione di restituzione dell'immobile locato, prevista dall'art. 1590 c.c., resta inadempiuta qualora il locatore non ne riacquisti la completa disponibilità, così da poterne fare uso secondo la sua destinazione, sicchè la mora e gli effetti dell'art. 1591 c.c. si producono anche ove egli torni formalmente in possesso del bene, ma questo sia inutilizzabile perché ancora occupato da beni mobili del conduttore che non debbano consegnarsi al locatore, a nulla rilevando che il rilascio sia avvenuto coattivamente ex art. 608 c.p.c., atteso che la formale chiusura del processo esecutivo non determina l'automatica cessazione degli effetti sostanziali collegati al rapporto di locazione” (Cass.
8675/2017).
Nel caso di specie, secondo quanto emerso dal verbale di riconsegna dell'immobile, allegato alla memoria integrativa di parte attrice, alla data dell'8 maggio 2024 la conduttrice non aveva ancora provveduto a liberare il locale dai propri beni, rendendolo pertanto inutilizzabile per il locatore.
Sul quantum spettante al locatore per tale occupazione abusiva, va richiamata la recente pronuncia della Cassazione civile del 6 dicembre 2024, n. 31257, che in tema di danni per ritardata restituzione di un immobile locato ai sensi dell'art. 1591 cod. civ. ha statuito che la citata norma impone al conduttore in mora la corresponsione in favore del locatore del corrispettivo dovuto fino alla riconsegna e non conferisce alcun rilievo alla restituzione parziale del bene oggetto del contratto, di talché in simile ipotesi il conduttore continua ad essere in mora e permane a suo carico l'obbligo del relativo pagamento. “Tale conclusione deriva in maniera indiscutibile dall'art. 1591 cit., il quale non prevede “rilasci parziali”, ma anche dalla logica stessa del sistema, dal momento che l'obbligazione di pagamento del corrispettivo è giustificata dalla natura del rapporto di locazione con riferimento al godimento del bene nella sua totalità e, dunque, può venire meno solo quando tutto il godimento cessa. Se così non fosse, si verrebbe a legittimare, nonostante la cessazione del rapporto, un adempimento parziale dell'obbligazione di rilascio purché retribuito proporzionalmente, così determinando una sorta di unilaterale mutamento del contenuto del rapporto ad iniziativa dell'affittuario il quale, rilasciando parzialmente o con restituzioni successive il bene, potrebbe giustificare il permanere di un godimento pro parte del tutto estraneo alla logica del rapporto contrattuale ed alla sua cessazione. … “
Conseguentemente trova applicazione l'art. 1591 c.c. e al locatore spetta, a titolo di occupazione per il periodo successivo al mese di maggio 2024, l'indennità pari al canone di locazione fino alla data in cui il bene locato sarà effettivamente rientrato nella disponibilità giuridica del proprietario a seguito della asportazione dei beni della conduttrice.
Non ricorrono, infine i presupposti per la condanna della parte convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. difettando il requisito soggettivo richiesto.
Va rigettata, altresì la richiesta di parte convenuta per la condanna della parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in quanto difetta il requisito della soccombenza.
Le spese di lite, ivi comprese quelle della procedura di mediazione (escluse quelle della fase esecutiva da liquidarsi ex art. 611 c.p.c.), seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensionale in concreto svolta e del valore della controversia.
Va altresì applicato l'art. 12 bis, comma 2, del D. Lgs. 28/2010, il quale prevede “… 2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.”.
La presente controversia rientra certamente tra quelle assoggettate all'obbligo di esperimento del procedimento di mediazione, riguardando la materia locatizia. Dalla lettura del verbale di mediazione emerge che l'intimato non ha partecipato al procedimento di mediazione e nessun giustificato motivo
è stato fornito da tale parte della sua mancata partecipazione.
Pertanto, l'intimato va condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Valentina Pierri, all'esito dell'udienza del 28.5.2025, nel giudizio n. 1076/2024 R.G., così provvede:
1. accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara la risoluzione per grave inadempimento della società conduttrice del contratto di locazione stipulato tra le parti il
18.06.2015 e registrato in pari data, avente ad oggetto l'immobile per cui è causa;
2. condanna , in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore di , della somma di € 13.600,00, a titolo di canoni di Parte_1 locazione scaduti e non corrisposti, oltre interessi legali come in motivazione;
3. condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1591 c.c., di somma pari ai canoni locatizi
[...] scaduti dal mese di giugno 2024 sino alla effettiva liberazione dei locali, oltre interessi maturati dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo;
4. condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che liquida in euro in € 145,50 per spese vive ed € 4.000 per compenso, oltre spese di mediazione, rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
5. condanna ai sensi dell'art. 12bis, comma 2 del D. Lgs. 28/2010 parte convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Avellino, il 29 maggio 2025 Il Giudice
dr.ssa Valentina Pierri