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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/05/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 25177/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Costanza Teti Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale ex art. 473-bis.49 c.p.c. n. 25177/2024 R.G. promosso da
Parte_1
( ) (avv. SAVOLDI CRISTINA) C.F._1
e
LALITH PERAKUM ( ) (avv. MUSCHERA' Parte_2 C.F._2
VALENTINA)
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 27/3/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) I coniugi vivranno separatamente con obbligo del mutuo rispetto;
il Sig. dichiara di aver prelevato nel mese di maggio 2024 ogni bene Parte_3 personale dall'abitazione dei suoceri ove i coniugi hanno convissuto durante il matrimonio, ivi compresi i costumi di scena (danza) che la signora ha già provveduto Parte_1
a consegnare così come disposto in sede di ricorso introduttivo;
2) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare e/o di mantenimento;
3) Il Sig. si impegna a restituire alla Sig.ra Parte_3 [...]
l'abito da sposa, gli arredi tutti regalati dai di lei genitori (cucina, tavolo con Parte_1 sedie, camera da letto, salotto con divani, TV) ubicati nella casa occupata dai coniugi in Sri Lanka subito dopo le nozze, entro la data dell'udienza presidenziale fissata per il giorno 01/04/2025, non avendovi provveduto nel termine di cui al ricorso introduttivo;
1 4) I coniugi si impegnano a suddividere i regali nuziali, ancora presenti nell'abitazione occupata in Sri Lanka subito dopo il matrimonio, in base alla provenienza dalle rispettive famiglie d'origine; tale suddivisione dovrà avvenire entro la data dell'udienza presidenziale fissata per il giorno 01/04/2025, con consegna dei beni spettanti alla ricorrente presso l'abitazione dei nonni materni in Sri Lanka, non avendovi provveduto nel termine;
5) le spese del presente giudizio saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
6) I coniugi danno atto di aver definito ogni altra questione tra loro pendente e di non aver altro a pretendere reciprocamente.
7) I coniugi si impegnano a non impugnare l'emanando provvedimento”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 23/12/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Brescia (BS) (atto n. 369, parte II, serie C, anno 2023).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 10/04/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Costanza Teti Andrea Marchesi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Costanza Teti Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale ex art. 473-bis.49 c.p.c. n. 25177/2024 R.G. promosso da
Parte_1
( ) (avv. SAVOLDI CRISTINA) C.F._1
e
LALITH PERAKUM ( ) (avv. MUSCHERA' Parte_2 C.F._2
VALENTINA)
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 27/3/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) I coniugi vivranno separatamente con obbligo del mutuo rispetto;
il Sig. dichiara di aver prelevato nel mese di maggio 2024 ogni bene Parte_3 personale dall'abitazione dei suoceri ove i coniugi hanno convissuto durante il matrimonio, ivi compresi i costumi di scena (danza) che la signora ha già provveduto Parte_1
a consegnare così come disposto in sede di ricorso introduttivo;
2) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare e/o di mantenimento;
3) Il Sig. si impegna a restituire alla Sig.ra Parte_3 [...]
l'abito da sposa, gli arredi tutti regalati dai di lei genitori (cucina, tavolo con Parte_1 sedie, camera da letto, salotto con divani, TV) ubicati nella casa occupata dai coniugi in Sri Lanka subito dopo le nozze, entro la data dell'udienza presidenziale fissata per il giorno 01/04/2025, non avendovi provveduto nel termine di cui al ricorso introduttivo;
1 4) I coniugi si impegnano a suddividere i regali nuziali, ancora presenti nell'abitazione occupata in Sri Lanka subito dopo il matrimonio, in base alla provenienza dalle rispettive famiglie d'origine; tale suddivisione dovrà avvenire entro la data dell'udienza presidenziale fissata per il giorno 01/04/2025, con consegna dei beni spettanti alla ricorrente presso l'abitazione dei nonni materni in Sri Lanka, non avendovi provveduto nel termine;
5) le spese del presente giudizio saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
6) I coniugi danno atto di aver definito ogni altra questione tra loro pendente e di non aver altro a pretendere reciprocamente.
7) I coniugi si impegnano a non impugnare l'emanando provvedimento”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 23/12/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Brescia (BS) (atto n. 369, parte II, serie C, anno 2023).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 10/04/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Costanza Teti Andrea Marchesi
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