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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/12/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3185/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai signori Magistrati: dott. NC IA Presidente dott.ssa LI Costantino Giudice dott.ssa LI IU Giudice rel ed est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 3185/2024 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale con domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., su istanza depositata congiuntamente dai coniugi:
nata il [...] a [...] e residente in [...]
(RM) alla via San Martino n. 20 C.F. C.F._1
e nato il [...] a [...] e residente in [...]
ND (RM) alla via San Martino, n. 20 C.F. C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Veneziano
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Tivoli.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I) Con ricorso congiunto depositato il 23 luglio 2024, i sig.ri e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in data 6 luglio 2013 in Parte_2
1 ND (RM), e precisando che dalla loro unione sono nate le figlie Per_1
(il 19 dicembre 2014) e (il 1° giugno 2018), hanno allegato il venir meno Per_2 della loro comunione materiale e spirituale.
Hanno quindi chiesto la pronuncia della loro separazione consensuale e hanno altresì formulato domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c
In data 20 maggio 2025 è stata pronunciata la sentenza di separazione personale dei coniugi;
la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con provvedimento del 27 novembre 2025.
L'accordo raggiunto dalle parti in merito alle condizioni del divorzio prevede quanto segue:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con il rito concordatario in data 06/07/2013, che veniva trascritto nei registri dello stato civile del Comune di ND (RM) al numero 22, parte II, serie A, anno 2013, con il regime patrimoniale della separazione dei beni, dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguenti;
2. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e ciascuno provvederà in via autonoma al proprio mantenimento;
3. Affidare le figlie minori congiuntamente ad Persona_3 Persona_4 entrambi i genitori con collocazione delle stesse presso la madre nella casa di sua proprietà in ND (Rm) alla Via San Martino n. 20;
4. Quanto al piano genitoriale: il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie nei week-end a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio quando le minori terminano le attività sportive e sino alla domenica sera alle 21.00 quando il padre accompagnerà le figlie a casa della madre;
nel corso di ciascuna settimana il padre potrà tenere con sé le figlie il martedì ed il giovedì con relativo diritto al pernotto delle bambine, riaccompagnando poi le stese presso la casa della sig.ra il Pt_1 tutto compatibilmente con gli impegni di studio e attività delle figlie, e coordinandosi con la madre in piena adesione con i principi e regole dell'affido condiviso;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé le figlie ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre o ppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali
2 ad anni alterni le minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive le figlie e trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) Per_1 Per_2 settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno delle minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
5. Porre a carico del sig. un assegno mensile di € 600,00 (euro Parte_2 seicento/00) a titolo di concorso al mantenimento delle due figlie minori e Per_1 da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, tale importo sarà rivalutato Per_2 annualmente secondo gli indici Istat;
tale obbligo di corresponsione nascerà solo dal momento in cui il Sig. avrà venduto l'immobile di sua proprietà sito in Pt_2
ND (RM), alla via Piave, 50 posto in vendita tramite l'agenzia immobiliare Remax di ND, in caso di mancata vendita, tale obbligo di corresponsione del suddetto mantenimento inizierà dal gennaio 2025. Fino a quel momento il Sig. concorrerà alle spese di gestione della casa coniugale (a Pt_2 puro titolo esemplificativo e non esausti vo: bollette per le utenze di acqua, luce, gas ecc.).
6. La Sig.ra percepirà al 100% l'assegno unico per le figlie;
Pt_1
7.Porre a carico del sig. il pagamento del 50% delle spese straordinarie Pt_2 sostenute per le figlie minori e purché previamente concordate e Per_1 Per_2 debitamente documentate. A puro titolo esemplificativo e non esaustivo: libri scolastici e altri strumenti di studio, apparecchi per la salute, mensa scolastica, trasporto scolastico, attività ludico -sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN etc. il tutto così come stabilito nel Protocollo
d'intesa dal Tribunale di Tivoli;
8. In merito al cane di razza Golden Retriever chiamato “Belle” starà con il sig.
tuttavia, le spese straordinarie attinenti allo stesso saranno divise al 50% Pt_2 tra i signori e Pt_1 Pt_2
9. La casa coniugale sita in ND (RM) alla Via San Martino n. 20 di proprietà della Sig.ra è gravata da un mutuo residuo di € 64.903,26 Parte_1
(euro sessantaquattromilanovecentotre/26). Mutuo acceso per l'importo iniziale di
€ 72.000,00 (euro settantaduemila/00) di cui la metà verrà restituito in 10 anni dallo Stato al sig. Tale mutuo ha una rata mensile di circa € 392,00 (euro Pt_2 trecentonovantadue/00) per ancora 18 anni ad esclusivo carico del sig. Pt_2
3 La sig.ra si impegna dal canto suo a restituire al sig. l'importo di Pt_1 Pt_2
€ 12.305,81 (euro dodicimilatrecentocinque/00) quale metà della somma versata in questi anni per il mutuo e lo farà appena la stessa avrà un contratto a tempo indeterminato, impegnandosi alla restituzione con rate mensili di € 200,00 (euro duecento/00). La restituzione avverrà a far data dal 6° (sesto) mese successivo alla sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato;
10. Il sig. si obbliga a versare sul c.c. intestato alle figlie e Pt_2 Per_1
€ 6.000,00 (euro seimila/00) con le modalità che seguono: € 1.000,00 Per_2
(euro mille/00) all'anno per sei anni;
11.Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
II) La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione di udienza .
Le condizioni sono congrue e conformi a legge e idonee a preservare l'interesse superiore della prole.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori Parte_1
e i quali hanno contratto matrimonio in ND (RM)
[...] Parte_2 il 6 luglio 2013, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
ND (RM), atto n° 22, parte II, serie A, anno 20 13.
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di ND (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 9 dicembre 2025
La Giudice Il Presidente
LI IU NC IA
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai signori Magistrati: dott. NC IA Presidente dott.ssa LI Costantino Giudice dott.ssa LI IU Giudice rel ed est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 3185/2024 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale con domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., su istanza depositata congiuntamente dai coniugi:
nata il [...] a [...] e residente in [...]
(RM) alla via San Martino n. 20 C.F. C.F._1
e nato il [...] a [...] e residente in [...]
ND (RM) alla via San Martino, n. 20 C.F. C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Veneziano
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Tivoli.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I) Con ricorso congiunto depositato il 23 luglio 2024, i sig.ri e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in data 6 luglio 2013 in Parte_2
1 ND (RM), e precisando che dalla loro unione sono nate le figlie Per_1
(il 19 dicembre 2014) e (il 1° giugno 2018), hanno allegato il venir meno Per_2 della loro comunione materiale e spirituale.
Hanno quindi chiesto la pronuncia della loro separazione consensuale e hanno altresì formulato domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c
In data 20 maggio 2025 è stata pronunciata la sentenza di separazione personale dei coniugi;
la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con provvedimento del 27 novembre 2025.
L'accordo raggiunto dalle parti in merito alle condizioni del divorzio prevede quanto segue:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con il rito concordatario in data 06/07/2013, che veniva trascritto nei registri dello stato civile del Comune di ND (RM) al numero 22, parte II, serie A, anno 2013, con il regime patrimoniale della separazione dei beni, dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguenti;
2. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e ciascuno provvederà in via autonoma al proprio mantenimento;
3. Affidare le figlie minori congiuntamente ad Persona_3 Persona_4 entrambi i genitori con collocazione delle stesse presso la madre nella casa di sua proprietà in ND (Rm) alla Via San Martino n. 20;
4. Quanto al piano genitoriale: il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie nei week-end a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio quando le minori terminano le attività sportive e sino alla domenica sera alle 21.00 quando il padre accompagnerà le figlie a casa della madre;
nel corso di ciascuna settimana il padre potrà tenere con sé le figlie il martedì ed il giovedì con relativo diritto al pernotto delle bambine, riaccompagnando poi le stese presso la casa della sig.ra il Pt_1 tutto compatibilmente con gli impegni di studio e attività delle figlie, e coordinandosi con la madre in piena adesione con i principi e regole dell'affido condiviso;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé le figlie ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre o ppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali
2 ad anni alterni le minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive le figlie e trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) Per_1 Per_2 settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno delle minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
5. Porre a carico del sig. un assegno mensile di € 600,00 (euro Parte_2 seicento/00) a titolo di concorso al mantenimento delle due figlie minori e Per_1 da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, tale importo sarà rivalutato Per_2 annualmente secondo gli indici Istat;
tale obbligo di corresponsione nascerà solo dal momento in cui il Sig. avrà venduto l'immobile di sua proprietà sito in Pt_2
ND (RM), alla via Piave, 50 posto in vendita tramite l'agenzia immobiliare Remax di ND, in caso di mancata vendita, tale obbligo di corresponsione del suddetto mantenimento inizierà dal gennaio 2025. Fino a quel momento il Sig. concorrerà alle spese di gestione della casa coniugale (a Pt_2 puro titolo esemplificativo e non esausti vo: bollette per le utenze di acqua, luce, gas ecc.).
6. La Sig.ra percepirà al 100% l'assegno unico per le figlie;
Pt_1
7.Porre a carico del sig. il pagamento del 50% delle spese straordinarie Pt_2 sostenute per le figlie minori e purché previamente concordate e Per_1 Per_2 debitamente documentate. A puro titolo esemplificativo e non esaustivo: libri scolastici e altri strumenti di studio, apparecchi per la salute, mensa scolastica, trasporto scolastico, attività ludico -sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN etc. il tutto così come stabilito nel Protocollo
d'intesa dal Tribunale di Tivoli;
8. In merito al cane di razza Golden Retriever chiamato “Belle” starà con il sig.
tuttavia, le spese straordinarie attinenti allo stesso saranno divise al 50% Pt_2 tra i signori e Pt_1 Pt_2
9. La casa coniugale sita in ND (RM) alla Via San Martino n. 20 di proprietà della Sig.ra è gravata da un mutuo residuo di € 64.903,26 Parte_1
(euro sessantaquattromilanovecentotre/26). Mutuo acceso per l'importo iniziale di
€ 72.000,00 (euro settantaduemila/00) di cui la metà verrà restituito in 10 anni dallo Stato al sig. Tale mutuo ha una rata mensile di circa € 392,00 (euro Pt_2 trecentonovantadue/00) per ancora 18 anni ad esclusivo carico del sig. Pt_2
3 La sig.ra si impegna dal canto suo a restituire al sig. l'importo di Pt_1 Pt_2
€ 12.305,81 (euro dodicimilatrecentocinque/00) quale metà della somma versata in questi anni per il mutuo e lo farà appena la stessa avrà un contratto a tempo indeterminato, impegnandosi alla restituzione con rate mensili di € 200,00 (euro duecento/00). La restituzione avverrà a far data dal 6° (sesto) mese successivo alla sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato;
10. Il sig. si obbliga a versare sul c.c. intestato alle figlie e Pt_2 Per_1
€ 6.000,00 (euro seimila/00) con le modalità che seguono: € 1.000,00 Per_2
(euro mille/00) all'anno per sei anni;
11.Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
II) La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione di udienza .
Le condizioni sono congrue e conformi a legge e idonee a preservare l'interesse superiore della prole.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori Parte_1
e i quali hanno contratto matrimonio in ND (RM)
[...] Parte_2 il 6 luglio 2013, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
ND (RM), atto n° 22, parte II, serie A, anno 20 13.
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di ND (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 9 dicembre 2025
La Giudice Il Presidente
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