TRIB
Sentenza 30 luglio 2024
Sentenza 30 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 30/07/2024, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2024 |
Testo completo
N.R.G. 902/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso
Visto il provvedimento con il quale lo Scrivente ha assunto le funzioni giudiziarie presso
Questo Tribunale in data 5-04-2019;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 902/2016 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata in TI TI C.F._1
(ME), via San Francesco n. 2, presso lo studio dell'avv. Maria Rosa
Versaci, che la rappresenta e difende con l'avv. Francesco Celona, come da mandato in atti;
Attrice -
CONTRO
(C.F. ) in persona del _1 P.IVA_1
Sindaco, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Capo d'Orlando (ME), via Tripoli n. 59, presso lo studio dell'Avv. Pablo
1 Magistro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti e deliberazione di Giunta Municipale n. 120 del 27.08.2020;
Convenuto –
E NEI CONFRONTI DI
DI in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore (P.IVA ), con sede legale in Catania, via Pietro P.IVA_2
Novelli n. 131, elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto
(ME), via Matteo Bellinvia, presso lo studio dell'avv. Carmelo Cutugno,
che la rappresenta e difende, come da procura in atti, con gli avv.ti Ettore
Notti, Giovanni Cimino e Barbara Lombardi;
Terzo chiamato in causa –
E
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore (C.F. ), con sede in P.IVA_3 CP_3
Corso Cavour, Palazzo dei Leoni, elettivamente domiciliata in
Sant'Agata di EL (ME), via Enna n. 2 (studio dell'avv. Massimo
Miracola), recapito professionale dell'avv. Francesco Velardi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Terzo chiamato in causa -
Conclusioni: come da note scritte depositate dalle parti per l'udienza del
22-04-2024, svoltasi, giusta decreto del 19-03-2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. Con atto di citazione, notificato in data 18-05-2016, , Parte_1
esponendo di essere stata colpita alle gambe da un lampione in ghisa della pubblica illuminazione, staccatosi improvvisamente dalla base, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Patti, il _1
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande:
[...]
“…ritenere e dichiarare la responsabilità del in _1
persona del Sindaco pro-tempore ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in subordine ai
sensi dell'art. 2043 c.c. per il sinistro per cui è causa;
- per l'effetto, condannare
il in persona del Sindaco pro-tempore al _1
risarcimento delle lesioni subite dalla sig.ra , quantificate in €. Parte_1
91.436,00#, nonché al risarcimento della somma di € 5.059,64# a titolo di spese
mediche documentate ed € 1.236,00# per trasporti in autoambulanza, il tutto
oltre interessi e rivalutazione monetari… Con vittoria di spese, competenze e
onorari”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 5-09-2016, si costituiva il il quale, preliminarmente, _1
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva;
si opponeva, nel merito, all'accoglimento delle domande ex adverso formulate e, in ogni caso, chiedeva lo spostamento, ai sensi dell'art. 269 comma 2 c.p.c., della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo
[...]
Controparte_4
Autorizzata la chiamata in causa del terzo come da decreto del 12
settembre 2016, con comparsa del 16-1-2017, si costituiva
[...]
chiedendo “in via preliminare: estromettere, la CP_4 [...]
dal giudizio per difetto di legittimazione passiva;
- disporre in Controparte_4
3 ogni caso differimento dell'udienza al fine di consentire la chiamata in causa, ex
artt. 106 e 269 c.p.c., nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., della
propria compagnia assicuratrice: …) escludere Controparte_5
la responsabilità della per l'esimente del caso fortuito Controparte_4
ex art. 2051 cod. civ.; - in subordine, nel merito, nella denegata ipotesi di non
accoglimento delle superiori richieste, rigettare la richiesta di risarcimento del
danno sollevata dall'attrice perché infondata in fatto ed in diritto, incongruente,
priva di valido supporto probatorio sul piano dell'an debeatur ed eccessiva su
quello del quantum debeatur per i motivi esposti in narrativa;
- in estremo
subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della richiesta di risarcimento
del danno sollevata dall'attrice, ricalcolare, a mezzo di apposita CTU l'esatto
ammontare del danno subito”.
Di talché, all'udienza di prima comparizione del 3-02-2017, l'attrice chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la Città Metropolitana
di Messina (ex Provincia Regionale di Messina); mentre
[...]
“…si associa all'istanza di chiamata in causa della Provincia Controparte_4
Regionale, chiedendo altresì di essere autorizzato a chiamare in causa
[...]
per le polizze n. 75396832, Agenzia di Viagrande, polizza n. CP_6
5605711 Car All Risk, Agenzia di Caltagirone, per essere manlevata in caso di
condanna” (vedi verbale del 3 febbraio 2017) e il G.I. si riservava.
Quindi, sciogliendo la riserva assunta, con ordinanza del 6-2-2017,
premettendo che “…rilevata la tardività della costituzione della terza
chiamata in causa avvenuta telematicamente in data Controparte_4
17.01.2017, ossia oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza di
comparizione fissato dall'art. 166 c.p.c.; ritenuta, pertanto, inammissibile
4 l'istanza di chiamata in causa del terzo da essa proposta;
ritenuta invece
tempestiva l'istanza di chiamata in causa della Provincia di Messina, svolta in
udienza da parte attrice, poiché nascente dalle difese dei convenuti”, dichiarava inammissibile l'istanza di chiamata in causa di Controparte_5
e autorizzava la chiamata in causa della Provincia di rinviando CP_3
la causa all'udienza dell'1.12.2017, per consentirne la citazione a parte attrice.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio nei confronti del terzo, con comparsa depositata il 20/11/2017, si costituiva la Città Metropolitana di
Messina, chiedendo di “1) Ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione
passiva della Città Metropolitana di Messina, non essendo proprietaria: né del
lampione della pubblica illuminazione, accidentalmente caduto e che ha colpito
l'attrice, procurandole danni psico-fisci; né del marciapiede ove detto lampione
era allocato;
né, tanto meno, della strada S.P. 147, poiché ricadendo entro la
perimetrazione del centro urbano di cittadina con popolazione CP_1
superiore ai 10.000 abitanti, in quanto tale, di proprietà, ope legis del CP_1 [...]
2) Conseguentemente, disporre l'immediata estromissione dal CP_1
presente giudizio della Città Metropolitana di Messina. 3) In caso di opposizione
alla superiore richiesta, condannare, chi di ragione, al maggior danno, ex art. 96
c.p.c., in favore della Città Metropolitana di Messina, da liquidarsi in via
equitativa, per aver resistito con evidente colpa grave. 4) Con Vittoria di spese,
competenze ed onorari di giudizio, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge,
da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di aver
anticipato le prime e di non aver riscosso i secondi”.
5 Quindi, all'udienza dell'1-12-2017, il G.I., avuto riguardo alla natura della controversia, assegnava alle parti il termine di giorni 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione, ai sensi dell'art. 5, c. 2, L.
n. 28 del 2010 e rinviava la causa all'udienza del 4-9-2018.
Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, la causa veniva istruita sia documentalmente sia mediante l'espletamento delle prove testimoniali ammesse come da ordinanza del 3-06-2021 sia mediante
C.T.U. medica rimessa al dott. , chiamato a Persona_1
rispondere ai seguenti quesiti: “1) descriva la natura e l'entità delle lesioni
riportate dalla perizianda, ne indichi le cause in rapporto alla loro
riconducibilità all'evento dedotto in citazione, i trattamenti praticati, la
presumibile evoluzione o la loro stabilizzazione e lo stato attuale delle medesime;
2) determini la durata dell'inabilità temporanea sia assoluta che relativa,
indicandone le rispettive misure;
3) accerti l'eventuale sussistenza di esiti di
carattere permanente e indicandone l'incidenza sull'integrità psicofisica globale
(danno biologico), valutando se lo stato della perizianda sia suscettibile di
miglioramento o di aggravamento;
4) quantifichi, se sussiste, tale permanente
incidenza in percentuale precisando a quali criteri medico–legali far riferimento
per tale liquidazione;
5) indichi, infine, l'ammontare delle spese mediche che fu
necessario o opportuno sostenere, nonché di quelle che in futuro potranno
eventualmente rendersi tali” (cfr. ordinanza del 4-3-2022).
In data 9 maggio 2022, il CTU depositava la propria relazione definitiva e, all'udienza del 22-11-2022, la causa - ritenuta matura per la decisione -
veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
6 Come accennato, l'udienza del 22 aprile 2024 veniva “sostituita”
mediante il deposito di “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni
delle parti” ex art. 127 ter c.p.c.
Quindi, le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente, appare infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal e, _1
conseguentemente, anche quella sollevata da Controparte_4
Il ha eccepito, infatti, il proprio difetto di _1
legittimazione passiva, asserendo che, come da attestazione del
Responsabile dell'Area Manutenzione LL. PP. f.f. dell'1-09-2026, il tratto di strada, indicato dall'attrice come luogo del sinistro, “ricade sulla
“Strada Panoramica San Giorgio” SP. 147 di proprietà dell'ex Reg. di CP_7
oggi Città Metropolitana” la quale, a sua volta, ha, tuttavia, CP_3
controdedotto che la S.P. 147, classificata come strada di Tipo “F”, inizia al Km. 102 +100 del Comune di e termina sulla via Faro, CP_1
sempre nel Comune di;
in particolare, rilevando che il CP_1
nella delimitazione del centro urbano ai sensi Parte_2
dell'art. 4, D.lgs. n. 285/1992, giusta delibera di G.M. n. 791 del
29.11.1994, ha inglobato, all'interno della perimetrazione urbana, la località denominata San Gregorio.
2.1. Ora, atteso che il sinistro per cui è causa, come descritto nell'atto introduttivo del giudizio, si è verificato il 7-8-2013 in località San
7 Gregorio -subito dopo la Piazza Melitta Damiano- del Comune di
[...]
, è opportuno richiamare la normativa di riferimento. CP_1
A tale riguardo, l'art. 2, comma 7, del D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992
stabilisce che “le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E (11) e F, sono
sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i
tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri
abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti” e l'art. 4, comma 4,
del DPR n. 495 del 16-2-1992 dispone che “I tratti di strade statali, regionali
o provinciali, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a
diecimila abitanti, individuati a seguito della delimitazione del centro abitato
prevista dall'articolo 4 del codice, sono classificati quali strade comunali con la
stessa deliberazione della giunta municipale con la quale si procede alla
delimitazione medesima”.
Tanto premesso, nella specie, non risulta controversa la circostanza per cui la strada in questione attraversa il centro abitato del Comune di
[...]
; sicché – come rilevato dalla Suprema Corte- “corre l'obbligo di CP_1
sottolineare che, ai sensi del D. Lgs. n. 285 del 1992, art. 2, comma 7, "Le strade
urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano
situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali,
regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non
superiore a diecimila abitanti". Ne deriva, sulla base del dettato normativo
appena riportato, che, ai fini della individuazione del soggetto proprietario
della strada inclusa nel centro abitato di un Comune, sono sufficienti il
dato topografico, e cioè il fatto che detta strada, pur essendo parte di
una strada statale, regionale o provinciale, attraversi il centro abitato, e
8 la circostanza che il abbia un numero di abitanti superiore a CP_1
diecimila, senza che rilevino invece né l'atto di declassamento della strada in
questione né l'atto di consegna dallo Stato o dalla Provincia al essendo CP_1
adempimenti che non sono affatto contemplati dalla norma in questione ai fini
dell'individuazione dell'ente proprietario della strada medesima. La lettera della
legge sul punto è chiarissima e non consente interpretazioni di segno contrario,
con la conseguenza che deve essere ritenuta l'immediata efficacia del disposto di
cui all'art. 2 comma 7 citato, una volta che sussistano i presupposti di legge
sopra richiamati, indipendentemente dall'adozione di successivi atti formali da
parte dell'ente territoriale. Conseguentemente, quando il regolamento di
esecuzione del codice della strada (D.P.R. n. 495 del 1992) all'art. 4, comma 4,
stabilisce che "I tratti di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i
centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuati a
seguito della delimitazione del centro abitato prevista dall'art. 4 del codice, sono
classificati quali strade comunali con la stessa deliberazione della giunta
municipale con la quale si procede alla delimitazione medesima", deve ritenersi
che tale previsione vada necessariamente intesa nel senso che le delibere di
classificazione, adottate dal consiglio comunale, non hanno carattere costitutivo,
ai fini del trasferimento della proprietà della strada, ma solo una funzione
ricognitiva e valenza limitata all'assegnazione della strada ad una determinata
classe nell'ambito delle strade comunali” (Cassazione civile sez. III,
02/03/2012, n. 3253).
A si aggiunga che, ai sensi dell'art. 115, comma 2, c.p.c., “il giudice può
tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di
fatto che rientrano nella comune esperienza” e, fra le nozioni di fatto che
9 rientrano nella comune esperienza, nella specie, ricorre anche il dato numerico dei residenti nel convenuto che era (all'epoca del CP_1
sinistro) ed è tuttora superiore a diecimila unità, quale nozione che non richiede acquisizioni specifiche di natura tecnica e elementi valutativi che necessitano del preventivo accertamento di particolari dati estimativi (cfr. Cassazione civile sez. II, 31/05/2010, n. 13234).
Peraltro, come risulta dai dati statistici pubblicati sul sito www.tuttitalia.it, nell'anno 2013, il numero degli abitanti del Comune
ammontava a 13.307 unità. Parte_2
Appare, allora, all'evidenza che la logica sottesa alla formulazione di siffatto rilievo è erronea poiché la popolazione in questione va rapportata all'intero territorio comunale e non alla singola strada ove si è
verificato l'evento per cui è causa.
2.2. Se tali motivazioni comportano il rigetto delle eccezioni sopra menzionate, tuttavia, per le medesime ragioni, è fondata la correlativa eccezione della Città Metropolitana di Messina, sia pure sub specie di difetto di titolarità, sul lato passivo, del rapporto controverso e di insussistenza dei presupposti per la chiamata in causa, restando fermo che, sul tema della chiesta estromissione dal giudizio, occorre ribadire, in sede decisoria, quanto già anticipato nell'ordinanza del 4-3-2022, ossia che “Non ricorrono i presupposti per la chiesta estromissione dal giudizio del
terzo già chiamato in causa. Rileva notare, al riguardo, che, sebbene in astratto
l'istituto della “estromissione” si configuri quale uscita dal processo di una
parte, sia essa parte originaria o un soggetto chiamato ed intervenuto, in virtù di
un provvedimento del giudice che riscontri il difetto dei presupposti sui quali si
10 fonda la presenza in giudizio della parte estromessa di qualsiasi domanda di essa
o contro di essa (di solito, il difetto di legittimazione, originario o sopravvenuto),
l'ammissibilità in via generale di tale figura non può ammettersi;
in primo
luogo, infatti, la stessa è prevista dalla legge soltanto in determinate ipotesi
specifiche e, in particolare: nell'art. 108 c.p.c., che prevede l'estromissione del
garantito nel caso in cui il garante compaia ed accetti di assumere la causa in
luogo di quello e le altre parti non si oppongano (in proposito, va rilevato che la
Cassazione ha negato l'applicabilità dell'art. 108 c.p.c. perfino all'ipotesi della
garanzia impropria qualora manchi l'istanza del garantito e l'accettazione
dell'attore -cfr. Cass. civile 14 aprile 1981 n. 2236); nell'art. 109 c.p.c., che
prevede l'estromissione dell'obbligato nel caso in cui quest'ultimo si dichiari
pronto ad eseguire la prestazione a favore dichi ne ha diritto ed effettui il
deposito della cosa o della somma dovuta ordinato dal giudice;
nell'art. 111
comma 3° c.p.c., che prevede l'estromissione dell' alienante del diritto
controverso o del successore universale, nel caso in cui il successore a titolo
particolare del diritto controverso intervenga o sia chiamato e le altre parti vi
consentano; nell'art. 1586 comma 2° c.c., che prevede l'estromissione del
conduttore, nel caso in cui i terzi che pretendano di avere diritti sulla cosa locata
agiscano in via giudiziale ed il locatore sia chiamato nel processo;
nell'art. 1777
comma 2°, che prevede l'estromissione del depositario, nel caso in cui
quest'ultimo sia convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa o
pretende di avere diritti su di essa e sempre che il depositario indichi la persona
del depositante e abbia previamente denunciato la controversia al medesimo;
In
secondo luogo, come osservato da autorevole dottrina, se l'estromissione è
pronunciata con sentenza, difficilmente può distinguersi da una pronuncia
11 assolutoria sul merito o, se si preferisce, “assolutoria dall'osservanza del
giudizio” mentre, se è pronunciata con ordinanza nel corso del giudizio, appare
quanto meno dubbio che essa realizzi un'autentica uscita dal processo, poiché si
deve ritenere che l'emananda successiva sentenza produca effetti anche nei
confronti dell'estromesso; nel caso di specie, non ricorre alcuna delle ipotesi di
estromissione espressamente previste dalla legge, ragione per cui l'eccezione di
sopravvenuto difetto di legittimazione passiva spiegata dalla Città
Metropolitana di Messina potrà essere valutata in sede di decisione del merito
della controversia”.
3. Nel merito la domanda risarcitoria di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
Quanto alla prova dell' “an”, ha allegato che, in data 7- Parte_1
08-2013, mentre si trovava in località “San Gregorio” del Comune di
, sul marciapiedi sito subito dopo la piazza Melitta CP_1
Damiano, è stata colpita da un lampione in ghisa della pubblica illuminazione, distaccatosi dalla sua sede.
Ora, la dinamica del sinistro descritto in citazione risulta provata tenuto conto del complesso delle dichiarazioni dei testi escussi.
In particolare, - presente al momento del fatto- ha Testimone_1
prestato il primo soccorso all'attrice, provvedendo a sollevare il lampione dalle gambe della stessa (vedi verbale del 10-9-2021).
Anche il teste ha dichiarato “…non conosco l'attrice, Testimone_2
l'ho vista solo in occasione del sinistro poiché sono intervenuto per soccorrerla e
sollevare il palo dalle sue gambe”.
12 Quindi, la teste ha riferito: “preciso che in quei giorni Testimone_3
frequentavo costantemente quei luoghi, tante volte sono passata su quel
marciapiedi e il palo era regolarmente collocato sulla sua sede. Non vi erano
transenne né segnali di pericolo e nessuno poteva presagire l'accaduto”.
Anche le testimoni e hanno Testimone_4 Testimone_5
dichiarato di aver sentito delle forti urla e di aver percorso la strada per verificare che cosa fosse successo;
giunte presso il marciapiedi in questione, hanno dichiarato di aver rinvenuto a terra Parte_1
con il lampione accanto (cfr. verbale di udienza in atti).
La presenza del palo arrugginito è stata confermata anche dai testi
, e . Testimone_2 Testimone_6 Testimone_5
Inoltre, sul luogo del sinistro, intervennero i Carabinieri del Comando di
Sant'Agata di EL i quali, come da relazione di servizio in atti,
sottoscritta da e , constatarono la presenza Tes_7 Parte_3
della all'interno dell'ambulanza nonché la presenza a terra di un Pt_1
palo dell'illuminazione pubblica con la base completamente “infracidita”
e , escusso come testimone, ha confermato quanto già Tes_7
descritto nella predetta relazione di servizio.
Intervennero sui luoghi anche l'Ispettore della Polizia Municipale
[...]
, nonché l'Assistente Capo i quali, verificata la Testimone_8 Tes_9
caduta del palo della pubblica illuminazione, si adoperarono per mettere in sicurezza l'area interessata.
Si sottolinea, infine, ad abundantiam che anche il C.T.U. ha riscontrato che la natura del danno subito dall'attrice è traumatica e “…le cause possono
essere state la caduta del palo della illuminazione che ha colpito l'attrice agli arti
13 inferiori e le conseguenti lesioni da contusione e violento trauma” (cfr. pag. 8
perizia).
4. Resa la prova dell'an, ai fini dell'individuazione del/i soggetto/i responsabile/i, occorre, anzitutto, fornire talune coordinate di carattere generale in ordine alla disciplina prevista dall'art. 2051 c.c. (nella quale va sussunta la fattispecie concreta) a tenore della quale “Ciascuno è
responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il
caso fortuito”.
La funzione della norma in parola è quella di imputare la responsabilità
a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa,
intendendosi custode chi, di fatto, ne controlla le modalità d'uso e di conservazione — potendo eliminare le situazione di pericolo insorte e escludere i terzi dal contatto con la cosa — salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, interpretato nel senso più ampio come fattore idoneo a interrompere il nesso causale e comprensivo anche del fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Infatti, per caso fortuito, ex art. 2051 c.c., deve intendersi la presenza di un elemento estraneo alla sfera soggettiva del custode che,
interrompendo il nesso di causalità, risulti idoneo ad assurgere a causa esclusiva del danno.
In questi termini, la Cassazione ha precisato che il caso fortuito deve essere connotato da impulso causale autonomo, imprevedibilità nonché
assoluta eccezionalità (Cass. n. 5741/2009), descrivendolo come un fatto caratterizzato dall'essere estraneo alla sfera di custodia del soggetto.
14 In sintesi, secondo tale visione prospettica, il caso fortuito, per liberare il custode dall'obbligo risarcitorio, dovrebbe essere: a) causa esclusiva del danno;
b) del tutto estraneo alla sfera di custodia, dovendosi soggiungere che, nella nozione, rientrano:
1) l'evento imprevisto e imprevedibile;
2) il fatto del terzo;
3) il fatto della vittima, poiché la pericolosità della cosa impone un obbligo massimo di cautela, proprio in quanto il pericolo sia altamente prevedibile.
Tale prevedibilità, individuabile con l'uso dell'ordinaria diligenza, è
sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Precisamente, “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e
discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e
il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del
caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e
che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa
vittima; tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere
probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione
dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa,
residuando, a carico del custode come detto - l'onere di dimostrare la ricorrenza
del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque
sul piano di un accertamento di tipo "causale" (della derivazione del danno dalla
cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che
rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa"
15 o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del
danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione
della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al
cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può quindi rilevare
unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti
caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa
all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno
consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire
umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta
colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per
oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a
determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa;
giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n.
25837/2017, secondo cui "la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della
vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per
conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta,
imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta
di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal
caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest.
L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal
custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima
abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse
prevedibile. In questo senso, di recente, si è già espressa questa Corte, stabilendo
che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso
fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la
16 presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato
tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Sez. 3, Sentenza
n. 13222 del 27/06/2016) (...) La condotta della vittima d'un danno da cosa in
custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai
avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta
della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse
prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice
di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a
prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima"; nel
caso specifico della caduta del pedone in corrispondenza di una sconnessione del
marciapiede, non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile
(rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del
passante) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il
dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente); deve allora ritenersi che il
mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a
interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la
caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione
pericolosa della cosa e l'agire umano. Ciò non significa, peraltro, che tale
condotta - ancorché non integrante il fortuito - non possa assumere rilevanza ai
fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma ciò può
avvenire, non all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi
dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità
extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso
colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del
risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che
17 ne sono derivate (ex art. 1227 c.c., comma 1), sia nel senso della negazione del
risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria
diligenza (ex art. 1227 c.c., comma 2), fatta salva, nel secondo caso, la necessità
di un'espressa eccezione della controparte” (Cassazione Civile, 14 dicembre
2021 n. 39965).
Ancor più di recente, la S.C. ha ribadito che “La responsabilità derivante
dall'art. 2051 c.c. è di natura oggettiva e richiede la dimostrazione del nesso
causale tra la cosa in custodia e il danno, escludendo una presunzione di colpa
del custode. Il danneggiato deve provare il nesso di causalità e la signoria
custodiale effettiva sulla cosa. Il caso fortuito può escludere la responsabilità
e può derivare da fatti naturali o giuridici, come il comportamento colposo del
danneggiato. La valutazione del grado di colpa del danneggiato è un giudizio di
fatto” (Cassazione civile sez. III, 13/05/2024, , n.12943).
In estrema sintesi, mentre il danneggiato deve provare la sussistenza dei due presupposti di cui sopra, l'ente che ha la titolarità del bene, per liberarsi da tale responsabilità, deve provare la sussistenza del
"caso fortuito", di un fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che escluda la derivazione del danno dalla cosa custodita.
5. Applicando tali principi alla fattispecie in esame, si osserva che il
, tenuto alla custodia del bene, non ha fornito _1
la prova del caso fortuito nelle varie accezioni sopra illustrate.
Né può ritenersi, anche alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit, che la circostanza per cui la avrebbe Pt_1
urtato, con il braccio, il palo dell'illuminazione pubblica sia idonea
(anche solo per ipotesi) ad escludere la responsabilità dell'Ente comunale
18 o a comportare una concorrente responsabilità della danneggiata, atteso che, all'evidenza, un palo dell'illuminazione pubblica deve essere insediato stabilmente nella sua sede, senza che possa determinarne la caduta una (eventuale) lieve sollecitazione esterna come l'urto di un braccio.
Per di più, come confermato dai testimoni escussi (cfr. dichiarazioni di
, , , Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Tes_6
, , non risultava presente sul luogo alcuna
[...] Tes_7
transennatura e/o segnaletica che avvertisse gli utenti del rischio di
(imminente) di caduta del palo e/o che li sollecitasse ad una condotta di particolare cautela, con la conseguenza che non si ravvisano elementi di colpa nella condotta della danneggiata.
5.1. Si rende allora necessaria una precisazione.
E' documentalmente provato che il e _1 [...]
stipularono, in data 24-01-2012, la Controparte_4
convenzione/Project Financing-Affidamento in concessione per la fornitura di servizi, ristrutturazione, adeguamento e manutenzione degli impianti di P.I. e ottimizzazione dei consumi energetici, in base alla quale al concessionario spetta la manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione (cfr. pag. 13, n.
4.1.a lettera B), mentre restano,
a carico del concedente, le attività di intervento di natura straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione (cfr. pag. 14, n. 4.2), ivi dettagliatamente elencati, tra cui la sostituzione dell'impianto di pubblica illuminazione in parte o in toto.
19 Tra i servizi che devono essere prestati dal concessionario rientra anche la manutenzione programmata di cui alla lettera g) pag. 8, ovvero
“…sulla base dei risultati emersi dalle ispezioni eseguite, sarà predisposto dal
comune ed attuato dal concessionario un piano di manutenzione volto a
normalizzare lo stato di funzionamento e di conservazione degli impianti
attraverso una serie di possibili interventi e più precisamente:
1. Fornitura e
sostituzione o riparazione dei componenti usurati…3. Ripristino della
protezione anticorrosiva degradata alla base dei pali ove possibile”.
Inoltre, il concessionario ha assunto l'obbligo trimestrale del controllo e della verifica periodica dei sostegni (pag. 12).
Ancora, a pag. 6 della convenzione, si stabilisce che “Contestualmente
viene assicurato un accurato servizio d'ispezione che comprende una campagna
periodica di verifica ogni 12 mesi di verifiche su: - apparecchi illuminanti ed
accessori; - mensole e sostegno a palo, comprese le relative sezioni d'incastro; -
blocchi di fondazione”.
Premessa tale ricostruzione dei rapporti contrattuali esistenti fra parte convenuta e la società chiamata in causa, rileva ancora notare che il teste all'epoca responsabile dell'Area Manutenzione dei lavori Tes_10
pubblici del , ha dichiarato che “…la ditta CP_1 CP_1 [...]
aveva un contratto per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli CP_4
impianti di pubblica illuminazione del in virtù del _1
detto contratto ha sostituito diversi pali, non ricordo quanti. Per la
manutenzione straordinaria la ditta segnalava le criticità che CP_4
comportavano un impegno di spesa da parte dell'Ente che quindi autorizzava
l'intervento di ripristino previa acquisizione delle necessarie risorse economiche.
20 Il controllo veniva fatto dalla ditta la quale comunicava l'esistenza di criticità o
se era necessario provvedeva direttamente;
se vi erano problemi di sicurezza,
nelle more vi provvedeva la ditta ”. CP_4
Inoltre, il teste , che ha prestato servizio all'epoca dei Testimone_11
fatti presso l'Ufficio Tecnico e di Protezione Civile del CP_1
, ha ribadito che “la si doveva occupare di CP_1 Parte_4
ottimizzare gli impianti della pubblica illuminazione nel territorio comunale, in
virtù di convenzione stipulata se non ricordo male nel 2012 e credo per
vent'anni … la , a seguito della consegna di tutti gli impianti di Parte_4
illuminazione da parte del doveva garantire presenza e interventi CP_1
immediati con personale e mezzi propri”.
5.1.1. Orbene, come è emerso dall'istruttoria, il palo dell'illuminazione pubblica che ha colpito l'attrice risultava, alla base, arrugginito -
“infracidito” (vedi relazione dei Carabinieri in atti), sicché il cedimento del palo è causalmente riconducibile sia ad una cattiva manutenzione ordinaria sia a un' inefficiente (o omessa) ispezione dell'impianto di pubblica illuminazione.
Ora, sebbene la ditta abbia allegato di aver Controparte_4
provveduto a effettuare trimestralmente le verifiche dei sostegni e di aver provveduto a trasferire i dati relativi all'ispezione sugli archivi del sistema informatico del concessionario, tali attività non risultano documentate in giudizio.
Pertanto, deve ritenersi che violando gli Controparte_4
obblighi contrattuali assunti, ha concorso nella causazione dei danni
21 subiti da parte attrice unitamente con il , il _1
quale manteneva, comunque, l'obbligo di sorveglianza e di controllo.
Va, infatti, evidenziato che il ha il compito istituzionale, proprio CP_1
dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 285/92 che ha definito il concetto di strada pubblica e vi ha incluso anche il marciapiede ex art. 3, numero 33, ove, per marciapiede, si intende la
"parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e
protetta, destinata ai pedoni".
Inoltre, la giurisprudenza di merito ha chiarito che “il contratto di
appalto/servizio stipulato dal con altre imprese costituisce soltanto lo CP_1
strumento tecnico giuridico per la realizzazione in concreto dei suoi compiti
istituzionali, sicché l'affidamento del servizio di manutenzione stradale o
di altri servizi a dette imprese non fa venire meno l'obbligo di
sorveglianza e di controllo del per trasferirlo alle imprese CP_1
appaltatrici del servizio e non vale ad escludere la responsabilità del
nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art. CP_1
2051 c.c.” (Tribunale Palermo sez. III, 09/05/2019 n. 2318).
Ne discende, allora, l'esclusiva responsabilità del _1
-nei confronti della danneggiata- che si fonda sulle previsioni
[...]
di cui all'art. 2051 c.c. e sulla supra ricostruita natura della responsabilità
del custode.
5.1.2. Tuttavia, non venendo meno, in capo all'ente concedente, quel complesso di obblighi di sorveglianza e di controllo di cui s'è detto, non può tacersi che, nei rapporti interni fra il e la società CP_1 [...]
[...]
[...] la domanda di garanzia/rivalsa formulata dall'ente Parte_5
convenuto va accolta sebbene nella misura del 50% rispetto alla somma che il sarà complessivamente tenuto a risarcire all'attrice. CP_1
Tale percentuale va stimata in analogia con le previsioni normative di cui agli artt. 1298 comma 2 c.c. e 2055 comma 3 c.c., come indicative di criteri di carattere generale nella determinazione delle singole “colpe” nel caso in cui non possa enuclearsi un differente misura dell'entità delle conseguenze delle rispettive condotte, premesso che la responsabilità
della società chiamata in causa ha natura contrattuale, poiché la stessa non ha osservato quegli obblighi di verifica e di manutenzione previsti nella convenzione stipulata con il CP_1
6. Occorre, adesso, procedere alla quantificazione dei danni, non patrimoniali sofferti da , soccorrendo, a tal fine, le Parte_1
risultanze della CTU medico-legale che appare congruamente motivata e valida sotto il profilo della metodologia seguita, dovendosi premettere che “La Corte ha infatti affermato, ed il principio ha dei riflessi significativi
sulla entità dei risarcimenti, che, in assenza di specifici riferimenti normativi
(quale è appunto l'art. 139 cod. ass. che stabilisce criteri applicabili per il
risarcimento delle lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti), la liquidazione del danno non patrimoniale alla
persona da lesione della integrità psicofisica, da effettuarsi in via equitativa,
debba avvenire attraverso parametri di valutazione uniformi da individuarsi in
quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda
delle circostanze del caso concreto (Cass. civ., sez. III, sent. 7 giugno 2011 n.
12408). Dunque, in tutti gli altri casi – e cioè anche quando il
23 danneggiato si sia procurato la lesione di lieve entità a causa di un
sinistro in cui la circolazione dei veicoli abbia costituto una mera
occasione, dovendo ascriversi il sinistro all' esistenza di una insidia
stradale – il risarcimento dovrà essere quantificato ricorrendo alle
Tabelle Milanesi. La giurisprudenza di merito ha aderito al suddetto
orientamento, facendo ricorso – in un caso in cui si discuteva della liquidazione
del danno per lesioni di lieve entità patite da un pedone che era inciampato in un
dislivello della strada – alle suddette tabelle e non ai criteri di liquidazione del
danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., la quale è previsione eccezionale
sia per la sua collocazione (essa è inserita nel "Codice delle assicurazioni
private" e, in particolare, nel "Titolo X: Assicurazione obbligatoria per i veicoli
a motore e i natanti") sia per la ratio legis (e cioè il contenimento dei premi
assicurativi in una materia, quella della assicurazione Rca, in cui i costi
complessivamente affrontati dalle società di assicurazione per l'indennizzo delle
cosiddette micropermanenti sono di gran lunga superiori a quelli sopportati per i
risarcimenti da lesioni comportanti postumi più gravi) (Trib. Grosseto 26 marzo
2015 n. 302). Si ritiene dunque che sia equo applicare alla fattispecie le tabelle
elaborate dal Tribunale di Milano delle quali è già riconosciuta nei fatti una
sorta di vocazione nazionale, in quanto in grado di garantire la parità di
trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non
presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità” (Cass., sez. III, n.
12408/2011) (Trib. Napoli Nord, sez. II, sent. del 3/12/2021, n. 3437).
Nel caso di specie, quindi, andranno applicate le “Tabelle Milanesi”
vigenti al momento della liquidazione (2024) in quanto “Se le "tabelle"
applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale cambiano nelle more
24 tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha
l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione
integrandosi in caso contrario un vizio di violazione di legge della motivazione
della sentenza” (Tribunale Reggio Emilia sez. II, 25/06/2015, n.1076; cfr.
anche Cassazione civile sez. III, 13/12/2016, n.25485).
6.1. Tanto premesso, con riferimento ai danni non patrimoniali, il CTU
ha accertato che “…La natura è stata traumatica, l'entità media, le cause
possono essere state la caduta del palo della illuminazione che ha colpito l'attrice
agli arti inferiori e le conseguenti lesioni da contusione e violento trauma, i
trattamenti praticati sono stati di natura medico farmacologico-riabilitativo; la
presumibile evoluzione o stabilizzazione è la guarigione con le riferite
limitazioni antalgiche nei movimenti del ginocchio destro con impossibilità
all'accosciamento e alla deambulazione nei terreni scoscesi. 2) L'inabilità
temporanea assoluta è stata di giorni trenta;
l'inabilita temporanea relativa è
stata 80 giorni dei quali 60 al 75% e 20 al 25%. 3) Gli esiti di carattere
permanente sono: limitazione funzionale antalgica del ginocchio destro, alla
visita flessione possibile circa 45°, in esito a frattura composta del piatto tibiale
con lesione dei menischi e lesione parziale del legamento crociato anteriore;
frattura scomposta del perone sinistro con riferito dolore che si accentua nella
deambulazione nei terreni scoscesi aggravando le difficoltà esistenti per il
ginocchio destro. Difficoltà anche nell'accosciamento che è impedito. 4) Tale
permanente incidenza, a parere del sottoscritto, può essere quantificata nel 15%
facendo riferimento a “ RO NO Guida alla Valutazione Pt_6
Medico-Legale dell'Invalidità Permanente 2 edizione pag.308. 5) Le spese
25 mediche sostenute e non erogate dal S.S.N. possono essere ristorate” (cfr.
perizia in atti).
Inoltre, deve essere riconosciuta all'attrice una specifica
“personalizzazione” del danno non patrimoniale subito per le conseguenze peculiari che hanno provocato un pregiudizio diverso e maggiore rispetto a quello proprio di casi consimili.
La Suprema Corte ha, infatti, anche di recente, ribadito il principio secondo cui “in sede di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, il
giudice possa discostarsi dai limiti tabellari, purché tale scostamento sia
supportato da adeguata motivazione che renda manifeste le circostanze, anomale
e irripetibili (provate dalla parte danneggiata), che hanno richiesto una
"personalizzazione" in aumento in quanto non adeguatamente risarcibili
mediante una liquidazione confinata all'interno degli ordinari parametri
tabellari” (Cassazione civile sez. III, 11/07/2023, n. 19731).
Nella specie, la ha provato che, in seguito al sinistro per cui è Pt_1
causa, ha sofferto un significativo cambiamento delle proprie abitudini di vita (l'attrice, dinamica, allegra e amante dei viaggi, in seguito al trauma riportato, ha allegato di essere diventata timorosa, chiusa e introversa;
di aver bisogno di aiuto nelle faccende domestiche e di non guidare più).
A supporto probatorio di tali allegazioni militano le dichiarazioni testimoniali rese da , , , Testimone_12 Testimone_1 Testimone_3
e e la quale ha, altresì, riferito che Testimone_13 Testimone_14
“…mia cognata era una donna dinamica, allegra e autonoma, dopo l'incidente
non è più rientrata a scuola dove lavorava e ha fatto di tutto per potere andare in
26 pensione. Ha smesso di guidare e di uscire, è ingrassata, non ha fatto più viaggi
come in passato amava fare…” .
Ora, tenuto conto, pur sempre, della necessità di evitare duplicazioni risarcitorie e del disposto di cui all'art. 1223 c.c. (“…in quanto ne siano
conseguenza immediata e diretta”) va personalizzato il danno non patrimoniale subito da applicando una maggiorazione Parte_1
del 10%.
Ne discende la quantificazione del danno biologico (avuto riguardo all'età della danneggiata all'epoca del fatto – 61 anni) secondo la tabella che si riporta:
DANNO PERMANENTE
Età individuo: 61 anni
Percentuale invalidità: 15 %
Importo danno biologico: 33.721,00 €
Personalizzazione danno: 10%
Importo totale danno permanente: 37.093,10 €
DANNO INVALIDITA' TEMPORANEA
Invalidità totale (100 %): 30 giorni
Percentuale parziale (75 %): 60 giorni
Percentuale parziale (25%): 20 giorni
Danno biologico (temporanea): 9.200,00 €
Totale per temporanea: 9.200,00 €
RIEPILOGO GENERALE
Totale permanente: 37.093,10 €
Totale temporanea: 9.200,00 €
Totale generale: 46.293,10 €
27 Tuttavia, la somma dovuta a titolo di invalidità permanente, pari ad €
37.093,10, va devalutata alla data di cessazione del danno temporaneo
(cfr. Cass. Civ. n. 10303/2012) ricavandosi, pertanto, l'importo di €
30.962,52; mentre gli importi dovuti a titolo di danno temporaneo (€
9.200,00) vanno devalutati alla data dell'evento lesivo (7-08-2013),
discendendone l'importo di € 7.737,59.
L'importo complessivo così ottenuto, pari a € 38.700,11 (€ 30.962,52 + €
7.737,59), deve essere rivalutato dalla data dell'evento lesivo sino alla liquidazione e, sul capitale, via via rivalutato annualmente, vanno calcolati gli interessi legali, come da sottostante prospetto:
Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente
Capitale Iniziale: € 38.700,11
Data Iniziale: 07/08/2013
Data Finale: 30/06/2024
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: Agosto 2013
Scadenza Rivalutazione: Giugno 2024
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Dal: Al: Capitale Rivalutato: Tasso: Giorni: Interessi:
07/08/2013 31/12/2013 € 38.661,41 2,50% 146 € 386,61
01/01/2014 07/08/2014 € 38.661,41 1,00% 219 € 231,97
07/08/2014 31/12/2014 € 38.622,71 1,00% 146 € 154,49
01/01/2015 07/08/2015 € 38.622,71 0,50% 219 € 115,87
07/08/2015 31/12/2015 € 38.584,01 0,50% 146 € 77,17
01/01/2016 07/08/2016 € 38.584,01 0,20% 220 € 46,51
07/08/2016 31/12/2016 € 39.048,41 0,20% 146 € 31,24
01/01/2017 07/08/2017 € 39.048,41 0,10% 219 € 23,43
07/08/2017 31/12/2017 € 39.628,91 0,10% 146 € 15,85
01/01/2018 07/08/2018 € 39.628,91 0,30% 219 € 71,33
07/08/2018 31/12/2018 € 39.745,01 0,30% 146 € 47,69
01/01/2019 07/08/2019 € 39.745,01 0,80% 219 € 190,78
07/08/2019 31/12/2019 € 39.474,11 0,80% 146 € 126,32
01/01/2020 07/08/2020 € 39.474,11 0,05% 220 € 11,90
07/08/2020 31/12/2020 € 40.325,51 0,05% 146 € 8,07
01/01/2021 07/08/2021 € 40.325,51 0,01% 219 € 2,42
07/08/2021 31/12/2021 € 43.615,02 0,01% 146 € 1,74
01/01/2022 07/08/2022 € 43.615,02 1,25% 219 € 327,11
28 07/08/2022 31/12/2022 € 45.859,63 1,25% 146 € 229,30
01/01/2023 07/08/2023 € 45.859,63 5,00% 219 € 1.375,79
07/08/2023 31/12/2023 € 46.014,43 5,00% 146 € 920,29
01/01/2024 30/06/2024 € 46.014,43 2,50% 182 € 573,60
Indice alla Decorrenza: 107,6
Indice alla Scadenza: 119,5
Raccordo Indici: 1,071
Coefficiente di Rivalutazione: 1,189
Totale Rivalutazione: € 7.314,32
Capitale Rivalutato: € 46.014,43
Totale Colonna Giorni: 3980
Totale Interessi: € 4.969,48
Rivalutazione + Interessi: € 12.283,80
Capitale Rivalutato + Interessi: € 50.983,91
Conclusivamente, la somma dovuta dal a _1
, a titolo di danno non patrimoniale (comprensivo Parte_1
dell'aumento del 10%), risulta pari ad € 50.983,91, già comprensiva di rivalutazione ed interessi, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data della domanda sino al soddisfo.
6.2. Sul piano del rimborso delle spese, stante la documentazione in atti e la valutazione di congruità delle spese mediche, come espressa dal CTU,
va accordata all'attrice la somma di € 5.059,64 per spese mediche e di €
1.236,00 per spese di trasporto con ambulanza, per un totale complessivo di € 6.295,64 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
7. Conclusivamente, quindi, il va _1
condannato integralmente a risarcire a parte attrice gli importi sopra specificati, mentre, in parziale accoglimento della domanda di manleva/rivalsa dallo stesso formulata, va Controparte_4
condannata a rifondere al il 50% delle somme che lo stesso è CP_1
tenuto a corrispondere all'attrice in esecuzione della presente decisione
29 (limitatamente a quelle liquidate a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale con esclusione quindi delle spese di lite di cui al capo n. 8).
8. Le spese di lite, nei rapporti fra l'attrice e il _1
, seguono la soccombenza di quest'ultimo e vanno liquidate
[...]
come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014,
come aggiornati con D.M. n. 37/2018 e con D.M. 147/2022, avuto riguardo alla natura e al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente prestata, come da sottostante prospetto:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.103,00
8.1. Stante il parziale accoglimento della domanda del le spese CP_1
di lite tra l'ente e vanno, per metà, CP_8 Controparte_4
compensate e, per la restante metà, sono poste a carico della società
chiamata in causa (secondo il prospetto di cui sopra con dimidiazione del 50%);
8.2. Le spese di lite sostenute dalla Città Metropolitana di Messina
devono essere poste a carico del , poiché _1
l'azione del convocante si è rivelata infondata, atteso che “In base al
principio di causazione, congiunto a quello della soccombenza che governa la
distribuzione delle spese legali, le spese processuali sostenute dal terzo evocato in
30 causa dal convenuto devono essere a carico dell'attore quando la convocazione
del terzo è necessaria rispetto alle argomentazioni dell'attore e tali
argomentazioni si rivelano infondate e ciò indipendentemente dal fatto che
l'attore non abbia mosso alcuna rivendicazione nei confronti del terzo. Al
contrario, il rimborso è a carico della parte che ha convocato o fatto
evocare il terzo in causa, se l'azione del convocante si rivela
chiaramente infondata o palesemente arbitraria, configurando un uso
abusivo del diritto di difesa” (Cassazione civile sez. III, 07/03/2024,
n.6144).
In tal caso, tuttavia, in considerazione della natura della pronuncia, le spese vanno liquidate secondo i parametri minimi di cui al D.M. n.
55/2014, come aggiornati con D.M. 37/2018 e n. 147/2022, avuto riguardo alla natura e al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente svolta, giusta sottostante prospetto:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 7.052,00
8.3. Del pari, le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in atti,
vanno definitivamente e integralmente poste a carico del
[...]
. CP_1
P.Q.M.
31 Il Tribunale, in persona del Giudice, dott. Gianluca Antonio Peluso,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 902/2016 R.G.
1. Dichiara il difetto di titolarità passiva del rapporto in capo alla Città
Metropolitana di Messina;
2. Accoglie le domande formulate da parte attrice e, per l'effetto,
condanna il , in persona del , legale _1 CP_9
rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di , Parte_1
della somma complessiva di € 50.983,91, già comprensiva di rivalutazione e interessi, oltre agli interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo oltre al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 6.295,64, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo,
a titolo di rimborso delle spese sostenute;
3. In parziale accoglimento della domanda formulata dal
[...]
, condanna in persona del CP_1 Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, a rimborsare al _1
il 50% della somma corrisposta a a titolo di
[...] Parte_1
risarcimento dei danni non patrimoniali e di rimborso delle spese mediche e di trasporto;
4. Condanna il , in persona del Sindaco, _1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Pt_1
delle spese di lite, che liquida nella somma di € 14.103,00 per
[...]
compensi di avvocato, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, oltre al rimborso del C.U. e dei diritti di segreteria;
32
5. Condanna in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del _1
, della metà delle spese del giudizio, che liquida nella somma
[...]
di € 7.051,50 per compensi di avvocato, oltre spese generali (15%), IVA e
CPA, compensando tra le parti la restante metà delle spese di lite;
6. Condanna il , in persona del Sindaco, _1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della Città
Metropolitana di Messina, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e
CPA, da distrarsi in favore del procuratore, avv. Francesco Velardi, che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
7. Pone definitivamente a carico del le spese _1
di C.T.U come provvisoriamente liquidate in atti.
Patti, 29-07-2024
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
33