TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 12145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12145 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10228/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il GIUDICE, all'esito dell'odierna udienza del 26/11/2025, ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio n. r.g. 10228/2024, pendente tra
(Avv. Franco Muratori) Parte_1
Parte opponente contro
(Avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari) CP_1
Parte opposta e
(Avv. Erminio Garruto) Controparte_2
Convenuto OGGETTO: impugnativa di intimazione di pagamento CONCLUSIONI: come da scritti in atti Fatto e diritto Rilevato che con ricorso depositato il 12/3/2024, ha convenuto in Parte_2 giudizio l' , chiedendo: CP_1
“via principale, accertata la nullità, illegittimità e/o inesistenza degli avvisi di addebito indicati in premessa e della notifica degli stessi, annullare gli atti elencati e le iscrizioni a ruolo in questi contenute riducendo l'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa agli importi annullati, anche in considerazione della decorrenza del termine di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 46/1999, ovvero di quello di prescrizione per gli importi sottesi all'avviso di addebito n. 39720180034810120000, n. 39720180014665815000 e n. 39720180034703065000 (quest'ultimo limitatamente all'annualità 2017), alla data di notifica dell'atto opposto;
- in via subordinata, per tutti i motivi sopra esposti, dichiarare la nullità e/o illegittimità ed annullare l'intimazione di pagamento n. 09720249010444821000 e gli avvisi di pagina 1 di 3 addebito presupposti ovvero dichiarare dovuta dal ricorrente la minore somma che eventualmente verrà accertata nel corso del giudizio.” (cfr., in termini, pagg. 12/13 del ricorso); rilevato che alcuna censura può fondatamente svolgersi in riferimento agli avvisi di addebito atteso che gli stessi risultano correttamente notificati e la parte non li ha opposti nel termine di 40 giorni;
rilevato infatti che l'Istituto opposto ha idoneamente documentato l'avvenuta notifica a mezzo raccomandata a/r di tutti gli avvisi di addebito oggetto dell'odierna intimazione:
• l'avviso di addebito n. 397201834703065000 è stato notificato in data 21/01/2019 a mezzo raccomandata a/r (cfr. all.2.-2bis del fascicolo ); CP_1
• l'avviso di addebito n. 397 2018 00348101 20 000 è stato notificato in data 21/01/2019 a mezzo raccomandata a/r (cfr.all.3.-3bis del fascicolo ); CP_1
• l'avviso di addebito n. 397 2019 00146067 58 000 è stato notificato in data 8/08/2019 a mezzo raccomandata a/r (cfr. all.4.-4bis del fascicolo ); CP_1
• l'avviso di addebito n. 397 2019 00330239 90 000 è stato notificato in data 10/01/2020 a mezzo raccomandata a/r (cfr. all.5.-5bis del fascicolo ); CP_1
• l'avviso di addebito n. 397 2021 00118239 03 000 è stato notificato in data 23/12/2021a mezzo raccomandata a/r (cfr. all.
6-6bis del fascicolo ); CP_1
• l'avviso di addebito n. 397 2022 00141317 00 000 è stato notificato in data 18/8/2022 (cfr.all.
7-7bis del fascicolo ); CP_1
• l'avviso di addebito n. 397 2022 00292293 37 000 è stato notificato in data 1/2/2023 (cfr.all.
8-8bis del fascicolo ); CP_1
• l'avviso di addebito n. 397201814665815000 è stato notificato in data 17/07/2018 a mezzo raccomandata a/r (cfr all.1.-1bis del fascicolo ); CP_1
rilevato che, stante l'accertata notifica di tutti gli avvisi di addebito oggetto dell'intimazione opposta, nessuna funzione recuperatoria può essere svolta con l'odierno ricorso, atteso che detta funzione può sussistere solo in caso di omessa notifica degli avvisi di addebito;
rilevato che l'accertamento delle notifiche regolarmente avvenute in riferimento a tutti gli avvisi di addebito e la mancata opposizione da parte dell'odierno opponente nel termine di 40 giorni per nessuno dei predetti avvisi, non consente al ricorrente di svolgere alcuna censura avverso la pretesa contributiva;
rilevato conclusivamente che il presente ricorso va integralmente rigettato per i motivi dianzi esposti;
rilevato che le spese di lite, liquidate secondo il dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate dal principio di soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c.;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra eccezione, difesa e richiesta rigettando;
, così provvede: rigetta il ricorso;
pagina 2 di 3 condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute per un importo pari, per ognuna delle parti convenute, a euro 6.570,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. Roma, 26/11/2025 Il giudice Paola Farina
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il GIUDICE, all'esito dell'odierna udienza del 26/11/2025, ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio n. r.g. 10228/2024, pendente tra
(Avv. Franco Muratori) Parte_1
Parte opponente contro
(Avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari) CP_1
Parte opposta e
(Avv. Erminio Garruto) Controparte_2
Convenuto OGGETTO: impugnativa di intimazione di pagamento CONCLUSIONI: come da scritti in atti Fatto e diritto Rilevato che con ricorso depositato il 12/3/2024, ha convenuto in Parte_2 giudizio l' , chiedendo: CP_1
“via principale, accertata la nullità, illegittimità e/o inesistenza degli avvisi di addebito indicati in premessa e della notifica degli stessi, annullare gli atti elencati e le iscrizioni a ruolo in questi contenute riducendo l'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa agli importi annullati, anche in considerazione della decorrenza del termine di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 46/1999, ovvero di quello di prescrizione per gli importi sottesi all'avviso di addebito n. 39720180034810120000, n. 39720180014665815000 e n. 39720180034703065000 (quest'ultimo limitatamente all'annualità 2017), alla data di notifica dell'atto opposto;
- in via subordinata, per tutti i motivi sopra esposti, dichiarare la nullità e/o illegittimità ed annullare l'intimazione di pagamento n. 09720249010444821000 e gli avvisi di pagina 1 di 3 addebito presupposti ovvero dichiarare dovuta dal ricorrente la minore somma che eventualmente verrà accertata nel corso del giudizio.” (cfr., in termini, pagg. 12/13 del ricorso); rilevato che alcuna censura può fondatamente svolgersi in riferimento agli avvisi di addebito atteso che gli stessi risultano correttamente notificati e la parte non li ha opposti nel termine di 40 giorni;
rilevato infatti che l'Istituto opposto ha idoneamente documentato l'avvenuta notifica a mezzo raccomandata a/r di tutti gli avvisi di addebito oggetto dell'odierna intimazione:
• l'avviso di addebito n. 397201834703065000 è stato notificato in data 21/01/2019 a mezzo raccomandata a/r (cfr. all.2.-2bis del fascicolo ); CP_1
• l'avviso di addebito n. 397 2018 00348101 20 000 è stato notificato in data 21/01/2019 a mezzo raccomandata a/r (cfr.all.3.-3bis del fascicolo ); CP_1
• l'avviso di addebito n. 397 2019 00146067 58 000 è stato notificato in data 8/08/2019 a mezzo raccomandata a/r (cfr. all.4.-4bis del fascicolo ); CP_1
• l'avviso di addebito n. 397 2019 00330239 90 000 è stato notificato in data 10/01/2020 a mezzo raccomandata a/r (cfr. all.5.-5bis del fascicolo ); CP_1
• l'avviso di addebito n. 397 2021 00118239 03 000 è stato notificato in data 23/12/2021a mezzo raccomandata a/r (cfr. all.
6-6bis del fascicolo ); CP_1
• l'avviso di addebito n. 397 2022 00141317 00 000 è stato notificato in data 18/8/2022 (cfr.all.
7-7bis del fascicolo ); CP_1
• l'avviso di addebito n. 397 2022 00292293 37 000 è stato notificato in data 1/2/2023 (cfr.all.
8-8bis del fascicolo ); CP_1
• l'avviso di addebito n. 397201814665815000 è stato notificato in data 17/07/2018 a mezzo raccomandata a/r (cfr all.1.-1bis del fascicolo ); CP_1
rilevato che, stante l'accertata notifica di tutti gli avvisi di addebito oggetto dell'intimazione opposta, nessuna funzione recuperatoria può essere svolta con l'odierno ricorso, atteso che detta funzione può sussistere solo in caso di omessa notifica degli avvisi di addebito;
rilevato che l'accertamento delle notifiche regolarmente avvenute in riferimento a tutti gli avvisi di addebito e la mancata opposizione da parte dell'odierno opponente nel termine di 40 giorni per nessuno dei predetti avvisi, non consente al ricorrente di svolgere alcuna censura avverso la pretesa contributiva;
rilevato conclusivamente che il presente ricorso va integralmente rigettato per i motivi dianzi esposti;
rilevato che le spese di lite, liquidate secondo il dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate dal principio di soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c.;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra eccezione, difesa e richiesta rigettando;
, così provvede: rigetta il ricorso;
pagina 2 di 3 condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute per un importo pari, per ognuna delle parti convenute, a euro 6.570,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. Roma, 26/11/2025 Il giudice Paola Farina
pagina 3 di 3