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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 21/06/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra CONTESTABILE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1416/2019 promossa da:
), elettivamente domiciliato in VIA ROMA Parte_1 C.F._1
118 - CELANO con l'avv. CURITTI ALDO ) dal quale è C.F._2 rappresentato e difeso
ATTORE OPPONENTE contro già (P.IVA Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. CAFAGNA ANTONIO GABRIELE ed elettivamente domiciliata nel di lui studio in VIA DEGLI ORTI 47 70051 BARLETTA
CONVENUTA OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con atto di citazione notificato in data 23/09/2019, promuoveva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Avezzano n. 381/2019 del 25/07/2019, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore di Controparte_2 della somma di € 7.734,94 oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo
[...] di saldo debitore derivante dal mancato pagamento delle fatture n. 1419728123 del 08/05/2014, per € 7.068,97 e n. 1614673577 del 24/03/2016 per € 665,97 relative a forniture di gas relativa all'utenza sita in Scurcola Marsicana, Via Erbosa n. 21, con codice
PDR n. 00883203136712. Deduceva in particolare l'opponente l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto preliminarmente perché richiesto ed ottenuto in manifesta carenza dei presupposti di legge;
nel merito, che nessuna somma era dallo stesso dovuta perché avanzata sulla base di letture stimate e non effettive e che, comunque, tutte le bollette ricevute erano state sempre dallo stesso pagate.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia Ill.mo Tribunale adito, in persona del Giudice Designato, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e difesa:
In via preliminare, accertata e dichiarata la carenza dei presupposti di legge ex artt. 633 e 634 c.p.c., dichiarare nullo e comunque inefficace e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 713/2019, n.r.g. 1940/2019, emesso dal Tribunale Ordinario di Avezzano in data 21 dicembre 2019, nei confronti del Sig. ; Parte_2
in ogni caso nel merito accertare e dichiarare che le somme richieste dalla a mezzo del Controparte_3 procuratore speciale in persona del legale rappresentante pro Parte_3 tempore, al Sig. , e di cui al decreto ingiuntivo opposto, sono prescritte e/o Parte_2 non sono dovute per i motivi esposti in narrativa
e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 713/2019, n.r.g.
1940/2019, emesso dal Tribunale Ordinario di Avezzano in data 21 dicembre 2019, nei confronti del Sig. . Parte_2
Con vittoria di compensi e spese di lite.” .
3) Si costituiva in giudizio deducendo sostanzialmente l'infondatezza Controparte_3 dell'opposizione chiedendone l'integrale rigetto.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n.
713/2019 (R.G. 1940/2019), emesso da Codesto Tribunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c. in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione. nel merito: rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto. in via del tutto subordinata, accertare e dichiarare il credito di nei Controparte_3 confronti dell'opponente, e per lo effetto condannare l'opponente al pagamento in favore di
in persona del procuratore speciale della somma Controparte_3 Parte_3 di €. 16.544,86, oltre alle spese del procedimento monitorio ed agli interessi legali, ovvero della maggiore o minore somma che risulterà dovuta di giustizia per la somministrazione eseguita in favore dell'opponente.
In via istruttoria ma in via del tutto subordinata chiede ammettersi CTU atta a ricostruire
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 5
il rapporto, i consumi e la debenza con quantificazione dei corrispettivi dovuti dall'opponente per la somministrazione per cui è causa e precisamente:
➢ la somministrazione di gas naturale eseguita per usi domestici in Via Guido Mazzoni 30
- 00162 ROMA RM - sul PDR n. 00881101140372, assegnato all'opponente.
Con ogni più ampia riserva anche ex art. 183 c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio” .
4) Con ordinanza del 18/11/2020, il G.I. dell'epoca, a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi in pari data con modalità cartolare, rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione avanzata da parte opposta.
5) La causa quindi veniva istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti.
6) All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione differita dei termini ex art. 190 c.p.c., cui le parti provvedevano.
7) Tanto premesso in estrema sintesi si rileva che l'opposizione risulta fondata nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
8) Preliminarmente giova rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore (cfr. Cass. n. 9927/2004); pertanto la sentenza che definisce il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (cfr. Cass. n. 2573/2002).
L'opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, da luogo ad un ordinario giudizio a cognizione piena nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che riveste la posizione di attore sostanziale) e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che riveste la posizione di convenuto sostanziale).
Pertanto, il creditore sarà gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto di credito ex art. 2697 c.c. (e, quindi, l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio e l'inadempimento altrui), mentre il debitore sarà gravato dall'onere di fornire la prova di aver adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'altrui pretesa (cfr. Cass. n.
2421/2006).
9) Nel merito, va rilevata la pacifica e documentata esistenza del rapporto contrattuale di
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 5
somministrazione di fornitura di gas in relazione al PDR 00883203136712 di cui all'immobile sito in Scurcola Marsicana, Via Erbosa n. 21.
10) Ciò premesso, si osserva quindi che l'opposta non ha assolto al proprio onere probatorio al fine di dare prova della correttezza e quindi esistenza dei consumi da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio.
In tema di contratti di somministrazione, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità con la conseguenza che, in caso di contestazione, spetta al somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante (cfr. Cass.
Civ. n. 2156/2022).
In presenza di contestazioni sulla funzionalità del sistema di misurazione, dunque, incombe sul somministratore l'onere di dare la prova della funzionalità del contatore.
La giurisprudenza di legittimità ha poi anche affermato, in più occasioni, che l'obbligo del somministrante di effettuare gli addebiti sulla base delle indicazioni del contatore non può risolversi in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra i dati forniti e quelli trascritti nelle bollette (cfr. ex multis, Cass. Civ. n. 10313/2004).
Pertanto, avendo l'utente contestato il buon funzionamento del sistema ed allegato consumi statistici diversi da quelli rilevati nelle fatture n. 1419728123 del 08/05/2014 e n.
1614673577 del 24/03/2016, l'opposta era gravata dell'onere di dimostrare la corretta funzionalità del contatore.
Nella caso di specie, a fronte delle contestazioni dell'opponente circa l'effettività dei consumi addebitatigli, era quindi onere dell'opposta fornire la prova della corretta funzionalità del contatore e quindi dei consumi effettivi, anche a mezzo di produzione di documentazione attestante le letture eseguite.
Trattasi di circostanze che consentono all'evidenza di affermare che la prova del credito non può dirsi raggiunta e che quindi l'opposizione va accolta con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
11) Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e vengono liquidate come da dispositivo applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., con esclusione della sola fase istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie l'opposizione, per le causali di cui in motivazione, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 381/2019 emesso dal Tribunale di Avezzano;
- condanna l'opposta alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente che liquida
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 5
in € 145,50 per spese ed € 3.397,00 per compensi, oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Avezzano il 18/06/2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Contestabile
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra CONTESTABILE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1416/2019 promossa da:
), elettivamente domiciliato in VIA ROMA Parte_1 C.F._1
118 - CELANO con l'avv. CURITTI ALDO ) dal quale è C.F._2 rappresentato e difeso
ATTORE OPPONENTE contro già (P.IVA Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. CAFAGNA ANTONIO GABRIELE ed elettivamente domiciliata nel di lui studio in VIA DEGLI ORTI 47 70051 BARLETTA
CONVENUTA OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti ed ai verbali di causa.
2) Con atto di citazione notificato in data 23/09/2019, promuoveva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Avezzano n. 381/2019 del 25/07/2019, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore di Controparte_2 della somma di € 7.734,94 oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo
[...] di saldo debitore derivante dal mancato pagamento delle fatture n. 1419728123 del 08/05/2014, per € 7.068,97 e n. 1614673577 del 24/03/2016 per € 665,97 relative a forniture di gas relativa all'utenza sita in Scurcola Marsicana, Via Erbosa n. 21, con codice
PDR n. 00883203136712. Deduceva in particolare l'opponente l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto preliminarmente perché richiesto ed ottenuto in manifesta carenza dei presupposti di legge;
nel merito, che nessuna somma era dallo stesso dovuta perché avanzata sulla base di letture stimate e non effettive e che, comunque, tutte le bollette ricevute erano state sempre dallo stesso pagate.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia Ill.mo Tribunale adito, in persona del Giudice Designato, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e difesa:
In via preliminare, accertata e dichiarata la carenza dei presupposti di legge ex artt. 633 e 634 c.p.c., dichiarare nullo e comunque inefficace e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 713/2019, n.r.g. 1940/2019, emesso dal Tribunale Ordinario di Avezzano in data 21 dicembre 2019, nei confronti del Sig. ; Parte_2
in ogni caso nel merito accertare e dichiarare che le somme richieste dalla a mezzo del Controparte_3 procuratore speciale in persona del legale rappresentante pro Parte_3 tempore, al Sig. , e di cui al decreto ingiuntivo opposto, sono prescritte e/o Parte_2 non sono dovute per i motivi esposti in narrativa
e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 713/2019, n.r.g.
1940/2019, emesso dal Tribunale Ordinario di Avezzano in data 21 dicembre 2019, nei confronti del Sig. . Parte_2
Con vittoria di compensi e spese di lite.” .
3) Si costituiva in giudizio deducendo sostanzialmente l'infondatezza Controparte_3 dell'opposizione chiedendone l'integrale rigetto.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n.
713/2019 (R.G. 1940/2019), emesso da Codesto Tribunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c. in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione. nel merito: rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto. in via del tutto subordinata, accertare e dichiarare il credito di nei Controparte_3 confronti dell'opponente, e per lo effetto condannare l'opponente al pagamento in favore di
in persona del procuratore speciale della somma Controparte_3 Parte_3 di €. 16.544,86, oltre alle spese del procedimento monitorio ed agli interessi legali, ovvero della maggiore o minore somma che risulterà dovuta di giustizia per la somministrazione eseguita in favore dell'opponente.
In via istruttoria ma in via del tutto subordinata chiede ammettersi CTU atta a ricostruire
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 5
il rapporto, i consumi e la debenza con quantificazione dei corrispettivi dovuti dall'opponente per la somministrazione per cui è causa e precisamente:
➢ la somministrazione di gas naturale eseguita per usi domestici in Via Guido Mazzoni 30
- 00162 ROMA RM - sul PDR n. 00881101140372, assegnato all'opponente.
Con ogni più ampia riserva anche ex art. 183 c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio” .
4) Con ordinanza del 18/11/2020, il G.I. dell'epoca, a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi in pari data con modalità cartolare, rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione avanzata da parte opposta.
5) La causa quindi veniva istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti.
6) All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione differita dei termini ex art. 190 c.p.c., cui le parti provvedevano.
7) Tanto premesso in estrema sintesi si rileva che l'opposizione risulta fondata nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
8) Preliminarmente giova rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore (cfr. Cass. n. 9927/2004); pertanto la sentenza che definisce il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (cfr. Cass. n. 2573/2002).
L'opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, da luogo ad un ordinario giudizio a cognizione piena nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che riveste la posizione di attore sostanziale) e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che riveste la posizione di convenuto sostanziale).
Pertanto, il creditore sarà gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto di credito ex art. 2697 c.c. (e, quindi, l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio e l'inadempimento altrui), mentre il debitore sarà gravato dall'onere di fornire la prova di aver adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'altrui pretesa (cfr. Cass. n.
2421/2006).
9) Nel merito, va rilevata la pacifica e documentata esistenza del rapporto contrattuale di
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 5
somministrazione di fornitura di gas in relazione al PDR 00883203136712 di cui all'immobile sito in Scurcola Marsicana, Via Erbosa n. 21.
10) Ciò premesso, si osserva quindi che l'opposta non ha assolto al proprio onere probatorio al fine di dare prova della correttezza e quindi esistenza dei consumi da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio.
In tema di contratti di somministrazione, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità con la conseguenza che, in caso di contestazione, spetta al somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante (cfr. Cass.
Civ. n. 2156/2022).
In presenza di contestazioni sulla funzionalità del sistema di misurazione, dunque, incombe sul somministratore l'onere di dare la prova della funzionalità del contatore.
La giurisprudenza di legittimità ha poi anche affermato, in più occasioni, che l'obbligo del somministrante di effettuare gli addebiti sulla base delle indicazioni del contatore non può risolversi in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra i dati forniti e quelli trascritti nelle bollette (cfr. ex multis, Cass. Civ. n. 10313/2004).
Pertanto, avendo l'utente contestato il buon funzionamento del sistema ed allegato consumi statistici diversi da quelli rilevati nelle fatture n. 1419728123 del 08/05/2014 e n.
1614673577 del 24/03/2016, l'opposta era gravata dell'onere di dimostrare la corretta funzionalità del contatore.
Nella caso di specie, a fronte delle contestazioni dell'opponente circa l'effettività dei consumi addebitatigli, era quindi onere dell'opposta fornire la prova della corretta funzionalità del contatore e quindi dei consumi effettivi, anche a mezzo di produzione di documentazione attestante le letture eseguite.
Trattasi di circostanze che consentono all'evidenza di affermare che la prova del credito non può dirsi raggiunta e che quindi l'opposizione va accolta con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
11) Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e vengono liquidate come da dispositivo applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., con esclusione della sola fase istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie l'opposizione, per le causali di cui in motivazione, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 381/2019 emesso dal Tribunale di Avezzano;
- condanna l'opposta alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente che liquida
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 5
in € 145,50 per spese ed € 3.397,00 per compensi, oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Avezzano il 18/06/2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 5