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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 06/08/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1212/2022 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 22 maggio
2022
da
(P.I. ) rappresentata e difesa, per mandato in calce al Parte_1 P.IVA_1 predetto atto di citazione, dall'avv. Roberto Apuzzo e dall'avv. Vito Apuzzo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bolzano via G. Galilei n. 10/H
- attrice opponente -
contro
(C.F. e/o P.I. ) rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa, per mandato in calce al ricorso per ingiunzione, dall'avv. Flaviano Fantin ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pordenone via Interporto Centro Ingrosso
n. 114/4
- convenuta opposta -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 328/2022.
Causa iscritta a ruolo il 30 maggio 2022 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza
Pagina 1 di 11 cartolare di precisazione delle conclusioni del 13 giugno 2025.
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente: come da foglio depositato telematicamente l'11 giugno 2025:
“in via principale:
1) per i motivi in narrativa (ivi compresa l'eccezione ex art. 1460 c.c.) e per ogni altra ragione di diritto, revocare, dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n. 328/2022 dd. 06.04.2022 sub R.G. 716/2022 emesso dal Tribunale di Pordenone in persona del
Giudice dott.ssa Lucia Dall'Armellina, notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 13.04.2022 in danno dell'opponente, dichiarando in ogni caso, per i motivi di cui in narrativa ed a qualunque diverso titolo, infondata in fatto e in diritto – e quindi respingendola – qualsivoglia pretesa dell'opposta;
2) in subordine - revocato in ogni caso il decreto impugnato - per le causali in atti o comunque secondo giustizia, ridurre il credito ex adverso azionato, anche alla luce delle doglianze espresse e degli esborsi già corrisposti dall'attrice opponente;
in via riconvenzionale:
3) accertata la gravità dell'inadempimento dell'opposta, dichiarare, per le causali in atti e comunque per ogni altra ragione di diritto, la risoluzione del contratto stipulato fra la società 3 e la società con Controparte_2 Parte_1 conseguente obbligo di restituzione in favore dell'attrice opponente della somma corrisposta alla convenuta opposta pari ad € 2.000,00-, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo e con ogni ulteriore consequenzialità di legge, mettendo formalmente l'opponente a disposizione dell'opposta il materiale oggetto del contratto per le restituzioni di legge;
4) accertati e dichiarati in ogni caso la colpa esclusiva dell'opposta e la sussistenza di un
[... danno patrimoniale derivante causalmente dalle inadempienze contrattuali della società
il mancato intervento nel ripristino dei luoghi a Controparte_3 regola d'arte, i gravi danni arrecati ed i gravi vizi della fornitura oggetto della fattura n.
48/21 del 10.05.21, condannare la società al Controparte_3 pagamento in favore della società P.IV , con sede legale Parte_1 P.IVA_1
Pagina 2 di 11 sita in 39100 Bolzano, via Guglielmo Marconi n. 17/A, in persona del legale rappresentante p.t. signor C.F. , dell'importo Parte_2 C.F._1 complessivo di € 10.000,00=, oltre interessi dal dovuto al saldo, o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche a seguito dell'istruttoria ed eventualmente disponendo la compensazione totale o parziale dei rispettivi crediti così come accertati, con riconoscimento dell'eccedenza all'avente diritto;
in ogni caso:
5) condannare l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di giudizio, oltre al 15% per rimborso spese generali ex art. 2/2 D.M. 55/14, oltre al 4% CNPA ed all'IV 22% se ed in quanto dovuta.
In via istruttoria, si insiste per la rimessione della causa in istruttoria per l'ammissione delle prove per interrogatorio formale e per testi sui capitoli di prova indicati in II e in II memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., con le opposizione di cui alla terza memoria, nonché per l'ammissione di CTU”.
Per la convenuta opposta: come da foglio depositato telematicamente il 12 giugno 2025:
“nel merito ed in via principale:
1. Confermare il decreto ingiuntivo n. 328/2022 emesso dal Tribunale di Pordenone il
06.04.2022 per la minore somma di euro 10.761,20 e per l'effetto ordinare alla soc. alla soc. socio unico di pagare alla soc. Parte_1 Controparte_1 la somma pari ad euro 10.761,20 di cui alla fattura 48/2021 così come risulta
[...] certificato dalla relazione redatta dal rag. (doc.3 comparsa costituzione), oltre Parte_3 interessi e spese della procedura monitoria e di quella di opposizione;
2. In via subordinata, accertato comunque l'inadempimento in capo alla soc. Parte_1
Co nei confronti della soc. ex art. 1218 cc,
[...] CP_3 CP_3 CP_3 condannarsi la soc. a pagare l'importo di euro 10.761,20 oltre interessi Parte_1
Co dal 07.11.2022 fino al saldo a favore di soc. Controparte_3 ovvero della maggiore o minore somma che risulterà accertata ovvero di giustizia.
3. Rigettarsi le domande tutte, principali e subordinate, sia di merito che istruttorie,
Pagina 3 di 11 formulate dalla soc. CF./P.IVA in persona del legale rap Parte_1 P.IVA_1
p.te p.t., con sede legale in 39100 Bolzano, Via Guglielmo Marconi 7 a in Parte_2 quanto infondate sia in fatto che diritto oltre che pretestuose.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria, si insiste per l'amissione delle prove per testi sui capitoli di prova in dicati in memoria di cui all'art. 183 del c.p.c., nonchè per l'ammissione della prova per CTU sugli impianti montati”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice opponente ha Parte_1 evocato avanti al Tribunale di Pordenone la convenuta opposta Controparte_1
proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 328/2022
[...] emesso il 4-6 aprile 2022 e notificatole il 13 aprile 2022, col quale le era stato intimato il pagamento di € 12.761,00 complessivi (oltre interessi e spese) per la fornitura e posa in opera di tende come da fattura n. 48/2021 del 10 maggio 2021.
L'attrice opponente ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pordenone, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa,
1) per i motivi in narrativa (ivi compresa l'eccezione ex art. 1460 c.c.) e per ogni altra ragione di diritto, revocare, dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n. 328/2022 dd. 06.04.2022 sub R.G. 716/2022 emesso dal Tribunale di Pordenone in persona del
Giudice dott.ssa Lucia Dall'Armellina, notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 13.04.2022 in danno dell'opponente, dichiarando in ogni caso, per i motivi di cui in narrativa ed a qualunque diverso titolo, infondata in fatto e in diritto – e quindi respingendola – qualsivoglia pretesa dell'opposta;
2) in subordine - revocato in ogni caso il decreto impugnato - per le causali di cui in narrativa o comunque secondo giustizia, ridurre il credito ex adverso azionato, anche alla
Pagina 4 di 11 luce delle doglianze di cui in narrativa e degli esborsi già corrisposti dall'attrice opponente;
in via riconvenzionale:
3) accertata la gravità dell'inadempimento dell'opposta, dichiarare, per le causali di cui in narrativa e comunque per ogni altra ragione di diritto, la risoluzione del contratto stipulato fra la società e la società con Controparte_3 Parte_1 conseguente obbligo di restituzione in favore dell'attrice opponente della somma corrisposta alla convenuta opposta pari ad € 2.000,00-, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo e con ogni ulteriore consequenzialità di legge, mettendo formalmente l'opponente a disposizione dell'opposta il materiale oggetto del contratto per le restituzioni di legge;
4) accertate e dichiarate in ogni caso la colpa esclusiva dell'opposta e la sussistenza di un
[... danno patrimoniale derivante causalmente dalle inadempienze contrattuali della società
il mancato intervento nel ripristino dei luoghi a Controparte_3 regola d'arte, i gravi danni arrecati ed i gravi vizi della fornitura oggetto della fattura n.
48/21 del 10.05.21, condannare la società al Controparte_3 pagamento in favore della società P.IV , con sede legale Parte_1 P.IVA_1 sita in 39100 Bolzano, via Guglielmo Marconi n. 17/A, in persona del legale rappresentante p.t. signor C.F. , dell'importo Parte_2 C.F._1 complessivo di € 10.000,00, oltre interessi dal dovuto al saldo, o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche a seguito dell'istruttoria ed eventualmente disponendo la compensazione totale o parziale dei rispettivi crediti così come accertati, con riconoscimento dell'eccedenza all'avente diritto;
in ogni caso:
5) condannare l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di giudizio, oltre al 15% per rimborso spese generali ex art. 2/2 D.M. 55/14, oltre al 4% CNPA ed all'IV 22% se ed in quanto dovuta e con condanna della convenuta opposta ex art. 96
c.p.c..
In via istruttoria subordinata:
- senza alcuna inversione dell'onere probatorio, si chiede l'ammissione di prova per testimoni ed interrogatorio formale sulle circostanze dedotte nella narrativa, precedute
Pagina 5 di 11 dall'espressione "vero è che".
Ci si oppone sin d'ora alla concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta.
Con riserva di ogni altra deduzione, anche istruttoria, nei termini che verranno eventualmente concessi dall'Ill.mo G.I. designato”.
1.2 La convenuta opposta (di seguito solo Controparte_1 convenuta opposta o , nel costituirsi, ha formulato le seguenti, testuali, CP_1 conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE
Concedere alla con sede in CP_4 Controparte_1
CORDOVADO (PN) Via Madonna di Campagna n. 44/c C.F. e/o P.IVA in P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore sig. l'esecuzione provvisoria CP_3 parziale del decreto ingiuntivo n. 328/2022 emesso dal Tribunale di Pordenone il
06.04.2022 nel proc. N. 716/2022 RG. per la somma pari ad euro 10.761,20 come da relazione contabile del 07.11.2022 (doc. 03).
IN VIA PRINCIPALE
1. per le motivazioni sopra riportate in fatto e diritto, rigettare le domande tutte principali e subordinate, di merito e istruttorie formulate dalla soc. CF./P.IVA Parte_1 in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in 39100 P.IVA_1 Parte_2
Bolzano, Via Guglielmo Marconi 7/a con l'opposizione notificata in data 22.05.2022 e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 328/2022 emesso dal Tribunale di Pordenone il
06.04.2022 nel proc. N. 716/2022 RG. con il quale era stato ordinato alla soc. Parte_1
[... a socio unico di pagare alla . la Controparte_5 somma di euro 12.761,00 oltre interessi e spese della procedura.
2. In via subordinata, accertato comunque l'inadempimento in capo alla soc. Parte_1 nei confronti della ex art. 1218 del cc, Controparte_5 emettersi sentenza di condanna nei confronti della soc. per l'importo Parte_1
Pagina 6 di 11 da pagare in favore di pari ad Controparte_1 euro10.761,20, oltre interessi dalla scadenza e sino al saldo ovvero della maggiore o minore somma che risulterà accertata ovvero di giustizia.
Comunque con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre IVA e CPA come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si deduce prova testimoniale sulle circostanze di fatto, con riserva di migliore capitolazione nei termini delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c.,
[... Si indica fin d'ora quali testi, la sig.ra ed il sig. Testimone_1 Testimone_2
di Lignano Sabbiadoro, il sig. , il sig. Parte_4 Testimone_3 Controparte_6
Titolare della ditta Tenda Più di San Dona di Piave, il sig. , agente della Testimone_4 ditta Tenda Più di San Dona di Piave, il sig. , il dipendente della ditta CP_7 [...]
Co il sig. , dipendente della ditta Controparte_1 Testimone_5 sui fatti come capitolati in narrativa e preceduti Controparte_3 dalla locuzione “Vero che” .
Sempre in via istruttoria, in caso di contestazione, si richiede esperimento di CTU sui lavori eseguiti e sulla documentazione prodotta con spese da porsi a carico di controparte”.
1.3 All'udienza cartolare del 2 dicembre 2022 il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, assegnando alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c..
1.4 Indi, acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'udienza cartolare del 13 giugno 2025 la causa, tenuto conto degli scritti finali già depositati dalle parti, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
2.1 Un tanto succintamente esposto, l'oggetto del contendere si incentra da un lato sulla domanda di diretta in principalità alla conferma del decreto ingiuntivo CP_1 opposto per la minor somma di € 10.761,20 ed in subordine alla condanna di Parte_1 al pagamento di € 10.761,20 per la fornitura e posa in opera di tende presso un
[...]
Pagina 7 di 11 immobile sito in Lignano Sabbiadoro e dall'altro lato sulla contrapposta domanda di volta ad ottenere, oltre alla revoca del predetto decreto ingiuntivo, la Parte_1 dichiarazione di risoluzione del medesimo contratto per grave inadempimento di CP_1
e la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni provocati.
Orbene, una volta cristallizzatisi il thema decidendum ed il thema probandum in ragione del deposito delle memorie autorizzate ai sensi dell'art. 183 comma 6° c.p.c., la domanda di merita di essere accolta nei soli limiti di seguito illustrati, mentre va, CP_1 di riflesso, rigettata ogni altra domanda di Parte_1
Ed, invero, deve essere, anzitutto, valorizzato il fatto che nelle note scritte in previsione dell'udienza cartolare del 2 dicembre 2022 l'attrice opponente non solo ha svolto una contestazione di quanto dedotto dalla convenuta opposta in comparsa di costituzione niente affatto specifica giacché riferita genericamente a tutti i punti da 1 a 31 della narrativa, ma si è anche espressamente riservata “di prendere precisa posizione sulla comparsa di costituzione e risposta ex adverso depositata, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., nella I memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.”, salvo non aver poi provveduto a depositare alcuna memoria entro il primo termine assegnato, sicché i fatti dedotti da nel suo atto costitutivo, giacché sono rimasti (salvo quanto subito si CP_1 dirà) definitivamente incontestati, devono ora darsi per provati.
Va, secondariamente, evidenziato che nella citazione introduttiva Parte_1 ha contestato, rispetto alla fattura n. 48/2021 monitoriamente azionata, solo di non aver ordinato né ricevuto le “N° 02 TENDE A RULLO CON CASSONETTO MOD. ZIP 114
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COLORE RAL 9010 BIANCO CONFEZIONATE CON 92 ” e CP_8 CP_9 di nulla dovere, perché mai preventivato né richiesto, per “NOLEGGIO GRU CON
CIO PER POSIZIONAMENTO TENDE AL PIANO”.
Il che conduce a trarne, quale prima, rilevante, conseguenza, che alcuna contestazione essa ha, invece, mosso (salvo quanto si dirà infra) rispetto alla fornitura e posta in opera di “N° 02 TENDE A CI CON CASSONETTO MOD. "COMCEPT BOX
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Venendo, allora, alla contestazione della prima voce menzionata nella suindicata fattura n. 48/2021 (relativa alle due tende a rullo con cassonetto mod. Zip), appare, viceversa, sufficiente, per smentirne la fondatezza, richiamare il contenuto dello scambio di messaggistica WhatsApp intervenuto a marzo 2021 fra le parti (vedasi il documento 4 della convenuta opposta), da cui emerge la piena soddisfazione del signor Parte_2 legale rappresentante di per la fornitura e posa in opera (anche) delle Parte_1 tende “zip su tutte le finestre”, in ciò trovando immutabile smentita la tesi della mancata richiesta e della mancata consegna di tali ulteriori tende.
Del resto, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez.
II, ordinanza n. 1254 del 18 gennaio 2025), i messaggi WhatsApp sono considerati prove documentali, legittimamente acquisibili anche tramite riproduzione fotografica (come, ad esempio, gli screenshot delle chat); essi sono, infatti, documenti elettronici che rappresentano atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti e, pur non essendo firmati, rientrano nel novero delle riproduzioni informatiche previste dall'art. 2712 c.c., conseguendone che formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotti non ne disconosca la conformità ai fatti e alle cose medesime.
E, nella specie, l'attrice opponente ha omesso di disconoscere, in maniera esplicita e circostanziata, la conformità ai fatti rappresentati dello screenshot prodotto dalla convenuta opposta.
Quanto, invece, alla seconda contestazione (relativa al noleggio della gru), non solo il preventivo sottoscritto dalle parti il 9 dicembre 2020 contempla il prezzo unitario per la fornitura e la posa in opera delle tende, prezzo che evidentemente deve intendersi comprensivo anche del costo per l'impiego della eventuale e comunque ex ante prevedibile gru, vieppiù atteso che reca la sola esclusione della voce “impianti elettrici”, ma manca, ad ogni buon conto, la prova, per sua natura unicamente documentale, della spesa in tesi sostenuta dalla convenuta opposta a tale titolo.
Onde paralizzare l'avversaria domanda, ha, come detto, avanzato Parte_1
Pagina 9 di 11 domanda riconvenzionale volta a sentir accertata la risoluzione del contratto di fornitura e posa delle tende e ad ottenere la condanna di al risarcimento dei danni per CP_1
l'effetto patiti, lamentando che le tende di che trattasi sarebbero state installate da
[...] in modo difettoso. CP_1
Sul punto, deve, tuttavia, escludersi che l'attrice opponente abbia dimostrato i fatti costitutivi della pretesa dalla stessa azionata, sia per la non utilità della perizia di parte, in quanto redatta in assenza di contraddittorio con la convenuta opposta, sia per l'omesso espletamento di accertamento tecnico ante causam, unico mezzo che nell'immediatezza dei fatti avrebbe potuto fornire elementi decisivi, sia infine per non essere proficuamente esperibile nel presente giudizio una Ctu, che potrebbe, infatti, svolgersi a distanza oramai di svariati anni dagli eventi dedotti, nonché presso un immobile che non è neppure chiaro se sia ancora detenuto a titolo di locazione da con conseguente Parte_1 impossibilità di verificare eventuali vizi di posa imputabili alla convenuta opposta, considerata altresì l'ulteriore circostanza, dedotta da e parimenti non validamente CP_1 contestata da secondo cui nel frattempo lo stato dei luoghi sarebbe stato Parte_1 finanche modificato, sì da non più consentire, per tali complessive ragioni, alcun accertamento di eventuali responsabilità della convenuta opposta.
D'altro canto, elementi adeguati allo scopo non si ricavano neppure dalle foto prodotte da da cui non si evince affatto, specie tenuto conto degli Parte_1 ingombri della struttura portante, l'errata installazione a distanza dalla parete delle tende da sole ovvero la originaria installazione, asseritamente fuori bolla, della tenda più piccola o ancora la reale causa che avrebbe provocato la rottura di un braccio della tenda più grande;
non utili, per le medesime ragioni, si rilevano, infine, le prove orali dedotte. Difetto di prova che vale anche per la domanda risarcitoria formulata dall'attrice opponente, perché, come detto, per la verifica della denunciata inesatta installazione e/o della causa della dedotta rottura del braccio di una tenda si renderebbe analogamente necessario quell'approfondimento a mezzo consulenza tecnica non più possibile.
Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita qualsiasi ulteriore questione, rigettata ogni altra domanda proposta dall'attrice opponente e revocato il decreto ingiuntivo impugnato, la medesima attrice opponente va, dunque, condannata a pagare alla convenuta opposta la minor somma di € 10.723,20 (€ 2.800,00 più € 7.260,00
Pagina 10 di 11 per le quattro tende, oltre IV al 22%, detratti € 2.000,00 già ricevuti), oltre interessi legali dalle scadenze di pagamento indicate in fattura al saldo effettivo.
2.2 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (quanto alla fase monitoria nella misura già liquidata in decreto ingiuntivo e quanto al presente giudizio di opposizione secondo la prudente notula dimessa).
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigettata ogni altra la domanda proposta dall'attrice opponente e revocato il decreto ingiuntivo impugnato, condanna la medesima attrice opponente a pagare alla convenuta opposta € 10.723,20, oltre interessi come specificati in motivazione;
2) condanna l'attrice opponente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta opposta, che liquida quanto alla fase monitoria nella misura già quantificata nel predetto decreto ingiuntivo e quanto al presente giudizio di opposizione in € 3.800,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 6 agosto 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
Pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 22 maggio
2022
da
(P.I. ) rappresentata e difesa, per mandato in calce al Parte_1 P.IVA_1 predetto atto di citazione, dall'avv. Roberto Apuzzo e dall'avv. Vito Apuzzo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bolzano via G. Galilei n. 10/H
- attrice opponente -
contro
(C.F. e/o P.I. ) rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa, per mandato in calce al ricorso per ingiunzione, dall'avv. Flaviano Fantin ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pordenone via Interporto Centro Ingrosso
n. 114/4
- convenuta opposta -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 328/2022.
Causa iscritta a ruolo il 30 maggio 2022 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza
Pagina 1 di 11 cartolare di precisazione delle conclusioni del 13 giugno 2025.
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente: come da foglio depositato telematicamente l'11 giugno 2025:
“in via principale:
1) per i motivi in narrativa (ivi compresa l'eccezione ex art. 1460 c.c.) e per ogni altra ragione di diritto, revocare, dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n. 328/2022 dd. 06.04.2022 sub R.G. 716/2022 emesso dal Tribunale di Pordenone in persona del
Giudice dott.ssa Lucia Dall'Armellina, notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 13.04.2022 in danno dell'opponente, dichiarando in ogni caso, per i motivi di cui in narrativa ed a qualunque diverso titolo, infondata in fatto e in diritto – e quindi respingendola – qualsivoglia pretesa dell'opposta;
2) in subordine - revocato in ogni caso il decreto impugnato - per le causali in atti o comunque secondo giustizia, ridurre il credito ex adverso azionato, anche alla luce delle doglianze espresse e degli esborsi già corrisposti dall'attrice opponente;
in via riconvenzionale:
3) accertata la gravità dell'inadempimento dell'opposta, dichiarare, per le causali in atti e comunque per ogni altra ragione di diritto, la risoluzione del contratto stipulato fra la società 3 e la società con Controparte_2 Parte_1 conseguente obbligo di restituzione in favore dell'attrice opponente della somma corrisposta alla convenuta opposta pari ad € 2.000,00-, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo e con ogni ulteriore consequenzialità di legge, mettendo formalmente l'opponente a disposizione dell'opposta il materiale oggetto del contratto per le restituzioni di legge;
4) accertati e dichiarati in ogni caso la colpa esclusiva dell'opposta e la sussistenza di un
[... danno patrimoniale derivante causalmente dalle inadempienze contrattuali della società
il mancato intervento nel ripristino dei luoghi a Controparte_3 regola d'arte, i gravi danni arrecati ed i gravi vizi della fornitura oggetto della fattura n.
48/21 del 10.05.21, condannare la società al Controparte_3 pagamento in favore della società P.IV , con sede legale Parte_1 P.IVA_1
Pagina 2 di 11 sita in 39100 Bolzano, via Guglielmo Marconi n. 17/A, in persona del legale rappresentante p.t. signor C.F. , dell'importo Parte_2 C.F._1 complessivo di € 10.000,00=, oltre interessi dal dovuto al saldo, o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche a seguito dell'istruttoria ed eventualmente disponendo la compensazione totale o parziale dei rispettivi crediti così come accertati, con riconoscimento dell'eccedenza all'avente diritto;
in ogni caso:
5) condannare l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di giudizio, oltre al 15% per rimborso spese generali ex art. 2/2 D.M. 55/14, oltre al 4% CNPA ed all'IV 22% se ed in quanto dovuta.
In via istruttoria, si insiste per la rimessione della causa in istruttoria per l'ammissione delle prove per interrogatorio formale e per testi sui capitoli di prova indicati in II e in II memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., con le opposizione di cui alla terza memoria, nonché per l'ammissione di CTU”.
Per la convenuta opposta: come da foglio depositato telematicamente il 12 giugno 2025:
“nel merito ed in via principale:
1. Confermare il decreto ingiuntivo n. 328/2022 emesso dal Tribunale di Pordenone il
06.04.2022 per la minore somma di euro 10.761,20 e per l'effetto ordinare alla soc. alla soc. socio unico di pagare alla soc. Parte_1 Controparte_1 la somma pari ad euro 10.761,20 di cui alla fattura 48/2021 così come risulta
[...] certificato dalla relazione redatta dal rag. (doc.3 comparsa costituzione), oltre Parte_3 interessi e spese della procedura monitoria e di quella di opposizione;
2. In via subordinata, accertato comunque l'inadempimento in capo alla soc. Parte_1
Co nei confronti della soc. ex art. 1218 cc,
[...] CP_3 CP_3 CP_3 condannarsi la soc. a pagare l'importo di euro 10.761,20 oltre interessi Parte_1
Co dal 07.11.2022 fino al saldo a favore di soc. Controparte_3 ovvero della maggiore o minore somma che risulterà accertata ovvero di giustizia.
3. Rigettarsi le domande tutte, principali e subordinate, sia di merito che istruttorie,
Pagina 3 di 11 formulate dalla soc. CF./P.IVA in persona del legale rap Parte_1 P.IVA_1
p.te p.t., con sede legale in 39100 Bolzano, Via Guglielmo Marconi 7 a in Parte_2 quanto infondate sia in fatto che diritto oltre che pretestuose.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria, si insiste per l'amissione delle prove per testi sui capitoli di prova in dicati in memoria di cui all'art. 183 del c.p.c., nonchè per l'ammissione della prova per CTU sugli impianti montati”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice opponente ha Parte_1 evocato avanti al Tribunale di Pordenone la convenuta opposta Controparte_1
proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 328/2022
[...] emesso il 4-6 aprile 2022 e notificatole il 13 aprile 2022, col quale le era stato intimato il pagamento di € 12.761,00 complessivi (oltre interessi e spese) per la fornitura e posa in opera di tende come da fattura n. 48/2021 del 10 maggio 2021.
L'attrice opponente ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pordenone, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa,
1) per i motivi in narrativa (ivi compresa l'eccezione ex art. 1460 c.c.) e per ogni altra ragione di diritto, revocare, dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n. 328/2022 dd. 06.04.2022 sub R.G. 716/2022 emesso dal Tribunale di Pordenone in persona del
Giudice dott.ssa Lucia Dall'Armellina, notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 13.04.2022 in danno dell'opponente, dichiarando in ogni caso, per i motivi di cui in narrativa ed a qualunque diverso titolo, infondata in fatto e in diritto – e quindi respingendola – qualsivoglia pretesa dell'opposta;
2) in subordine - revocato in ogni caso il decreto impugnato - per le causali di cui in narrativa o comunque secondo giustizia, ridurre il credito ex adverso azionato, anche alla
Pagina 4 di 11 luce delle doglianze di cui in narrativa e degli esborsi già corrisposti dall'attrice opponente;
in via riconvenzionale:
3) accertata la gravità dell'inadempimento dell'opposta, dichiarare, per le causali di cui in narrativa e comunque per ogni altra ragione di diritto, la risoluzione del contratto stipulato fra la società e la società con Controparte_3 Parte_1 conseguente obbligo di restituzione in favore dell'attrice opponente della somma corrisposta alla convenuta opposta pari ad € 2.000,00-, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo e con ogni ulteriore consequenzialità di legge, mettendo formalmente l'opponente a disposizione dell'opposta il materiale oggetto del contratto per le restituzioni di legge;
4) accertate e dichiarate in ogni caso la colpa esclusiva dell'opposta e la sussistenza di un
[... danno patrimoniale derivante causalmente dalle inadempienze contrattuali della società
il mancato intervento nel ripristino dei luoghi a Controparte_3 regola d'arte, i gravi danni arrecati ed i gravi vizi della fornitura oggetto della fattura n.
48/21 del 10.05.21, condannare la società al Controparte_3 pagamento in favore della società P.IV , con sede legale Parte_1 P.IVA_1 sita in 39100 Bolzano, via Guglielmo Marconi n. 17/A, in persona del legale rappresentante p.t. signor C.F. , dell'importo Parte_2 C.F._1 complessivo di € 10.000,00, oltre interessi dal dovuto al saldo, o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche a seguito dell'istruttoria ed eventualmente disponendo la compensazione totale o parziale dei rispettivi crediti così come accertati, con riconoscimento dell'eccedenza all'avente diritto;
in ogni caso:
5) condannare l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di giudizio, oltre al 15% per rimborso spese generali ex art. 2/2 D.M. 55/14, oltre al 4% CNPA ed all'IV 22% se ed in quanto dovuta e con condanna della convenuta opposta ex art. 96
c.p.c..
In via istruttoria subordinata:
- senza alcuna inversione dell'onere probatorio, si chiede l'ammissione di prova per testimoni ed interrogatorio formale sulle circostanze dedotte nella narrativa, precedute
Pagina 5 di 11 dall'espressione "vero è che".
Ci si oppone sin d'ora alla concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta.
Con riserva di ogni altra deduzione, anche istruttoria, nei termini che verranno eventualmente concessi dall'Ill.mo G.I. designato”.
1.2 La convenuta opposta (di seguito solo Controparte_1 convenuta opposta o , nel costituirsi, ha formulato le seguenti, testuali, CP_1 conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE
Concedere alla con sede in CP_4 Controparte_1
CORDOVADO (PN) Via Madonna di Campagna n. 44/c C.F. e/o P.IVA in P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore sig. l'esecuzione provvisoria CP_3 parziale del decreto ingiuntivo n. 328/2022 emesso dal Tribunale di Pordenone il
06.04.2022 nel proc. N. 716/2022 RG. per la somma pari ad euro 10.761,20 come da relazione contabile del 07.11.2022 (doc. 03).
IN VIA PRINCIPALE
1. per le motivazioni sopra riportate in fatto e diritto, rigettare le domande tutte principali e subordinate, di merito e istruttorie formulate dalla soc. CF./P.IVA Parte_1 in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in 39100 P.IVA_1 Parte_2
Bolzano, Via Guglielmo Marconi 7/a con l'opposizione notificata in data 22.05.2022 e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 328/2022 emesso dal Tribunale di Pordenone il
06.04.2022 nel proc. N. 716/2022 RG. con il quale era stato ordinato alla soc. Parte_1
[... a socio unico di pagare alla . la Controparte_5 somma di euro 12.761,00 oltre interessi e spese della procedura.
2. In via subordinata, accertato comunque l'inadempimento in capo alla soc. Parte_1 nei confronti della ex art. 1218 del cc, Controparte_5 emettersi sentenza di condanna nei confronti della soc. per l'importo Parte_1
Pagina 6 di 11 da pagare in favore di pari ad Controparte_1 euro10.761,20, oltre interessi dalla scadenza e sino al saldo ovvero della maggiore o minore somma che risulterà accertata ovvero di giustizia.
Comunque con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre IVA e CPA come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si deduce prova testimoniale sulle circostanze di fatto, con riserva di migliore capitolazione nei termini delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c.,
[... Si indica fin d'ora quali testi, la sig.ra ed il sig. Testimone_1 Testimone_2
di Lignano Sabbiadoro, il sig. , il sig. Parte_4 Testimone_3 Controparte_6
Titolare della ditta Tenda Più di San Dona di Piave, il sig. , agente della Testimone_4 ditta Tenda Più di San Dona di Piave, il sig. , il dipendente della ditta CP_7 [...]
Co il sig. , dipendente della ditta Controparte_1 Testimone_5 sui fatti come capitolati in narrativa e preceduti Controparte_3 dalla locuzione “Vero che” .
Sempre in via istruttoria, in caso di contestazione, si richiede esperimento di CTU sui lavori eseguiti e sulla documentazione prodotta con spese da porsi a carico di controparte”.
1.3 All'udienza cartolare del 2 dicembre 2022 il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, assegnando alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c..
1.4 Indi, acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'udienza cartolare del 13 giugno 2025 la causa, tenuto conto degli scritti finali già depositati dalle parti, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
2.1 Un tanto succintamente esposto, l'oggetto del contendere si incentra da un lato sulla domanda di diretta in principalità alla conferma del decreto ingiuntivo CP_1 opposto per la minor somma di € 10.761,20 ed in subordine alla condanna di Parte_1 al pagamento di € 10.761,20 per la fornitura e posa in opera di tende presso un
[...]
Pagina 7 di 11 immobile sito in Lignano Sabbiadoro e dall'altro lato sulla contrapposta domanda di volta ad ottenere, oltre alla revoca del predetto decreto ingiuntivo, la Parte_1 dichiarazione di risoluzione del medesimo contratto per grave inadempimento di CP_1
e la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni provocati.
Orbene, una volta cristallizzatisi il thema decidendum ed il thema probandum in ragione del deposito delle memorie autorizzate ai sensi dell'art. 183 comma 6° c.p.c., la domanda di merita di essere accolta nei soli limiti di seguito illustrati, mentre va, CP_1 di riflesso, rigettata ogni altra domanda di Parte_1
Ed, invero, deve essere, anzitutto, valorizzato il fatto che nelle note scritte in previsione dell'udienza cartolare del 2 dicembre 2022 l'attrice opponente non solo ha svolto una contestazione di quanto dedotto dalla convenuta opposta in comparsa di costituzione niente affatto specifica giacché riferita genericamente a tutti i punti da 1 a 31 della narrativa, ma si è anche espressamente riservata “di prendere precisa posizione sulla comparsa di costituzione e risposta ex adverso depositata, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., nella I memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.”, salvo non aver poi provveduto a depositare alcuna memoria entro il primo termine assegnato, sicché i fatti dedotti da nel suo atto costitutivo, giacché sono rimasti (salvo quanto subito si CP_1 dirà) definitivamente incontestati, devono ora darsi per provati.
Va, secondariamente, evidenziato che nella citazione introduttiva Parte_1 ha contestato, rispetto alla fattura n. 48/2021 monitoriamente azionata, solo di non aver ordinato né ricevuto le “N° 02 TENDE A RULLO CON CASSONETTO MOD. ZIP 114
MOTORIZZATE SOMFY RTS CON GUIDE LATERALI IN ALLUMINIO VERNICIATE
COLORE RAL 9010 BIANCO CONFEZIONATE CON 92 ” e CP_8 CP_9 di nulla dovere, perché mai preventivato né richiesto, per “NOLEGGIO GRU CON
CIO PER POSIZIONAMENTO TENDE AL PIANO”.
Il che conduce a trarne, quale prima, rilevante, conseguenza, che alcuna contestazione essa ha, invece, mosso (salvo quanto si dirà infra) rispetto alla fornitura e posta in opera di “N° 02 TENDE A CI CON CASSONETTO MOD. "COMCEPT BOX
MOTORIZZATE ASA RTS CON TELECOMANDO MULTICANALE STRUTTURA
VERNICIATA COL. NT CI A SEZIONE TRIANGOLARE RINFORZATI
Pagina 8 di 11 COMPLETO DI STAFFE A PARETE IN ACCIAIO INOX VERNICIATE NT
TESSUTO TEMPOTEST PARA' STARLIGHT TERMOSALDATO 6015/100 PZ. 1 L. 680 X
350 SP. PZ. 1 L. 405 X 200 SP N° 02 SENSORI PROTEGGI TENDA 3D”.
Venendo, allora, alla contestazione della prima voce menzionata nella suindicata fattura n. 48/2021 (relativa alle due tende a rullo con cassonetto mod. Zip), appare, viceversa, sufficiente, per smentirne la fondatezza, richiamare il contenuto dello scambio di messaggistica WhatsApp intervenuto a marzo 2021 fra le parti (vedasi il documento 4 della convenuta opposta), da cui emerge la piena soddisfazione del signor Parte_2 legale rappresentante di per la fornitura e posa in opera (anche) delle Parte_1 tende “zip su tutte le finestre”, in ciò trovando immutabile smentita la tesi della mancata richiesta e della mancata consegna di tali ulteriori tende.
Del resto, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez.
II, ordinanza n. 1254 del 18 gennaio 2025), i messaggi WhatsApp sono considerati prove documentali, legittimamente acquisibili anche tramite riproduzione fotografica (come, ad esempio, gli screenshot delle chat); essi sono, infatti, documenti elettronici che rappresentano atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti e, pur non essendo firmati, rientrano nel novero delle riproduzioni informatiche previste dall'art. 2712 c.c., conseguendone che formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotti non ne disconosca la conformità ai fatti e alle cose medesime.
E, nella specie, l'attrice opponente ha omesso di disconoscere, in maniera esplicita e circostanziata, la conformità ai fatti rappresentati dello screenshot prodotto dalla convenuta opposta.
Quanto, invece, alla seconda contestazione (relativa al noleggio della gru), non solo il preventivo sottoscritto dalle parti il 9 dicembre 2020 contempla il prezzo unitario per la fornitura e la posa in opera delle tende, prezzo che evidentemente deve intendersi comprensivo anche del costo per l'impiego della eventuale e comunque ex ante prevedibile gru, vieppiù atteso che reca la sola esclusione della voce “impianti elettrici”, ma manca, ad ogni buon conto, la prova, per sua natura unicamente documentale, della spesa in tesi sostenuta dalla convenuta opposta a tale titolo.
Onde paralizzare l'avversaria domanda, ha, come detto, avanzato Parte_1
Pagina 9 di 11 domanda riconvenzionale volta a sentir accertata la risoluzione del contratto di fornitura e posa delle tende e ad ottenere la condanna di al risarcimento dei danni per CP_1
l'effetto patiti, lamentando che le tende di che trattasi sarebbero state installate da
[...] in modo difettoso. CP_1
Sul punto, deve, tuttavia, escludersi che l'attrice opponente abbia dimostrato i fatti costitutivi della pretesa dalla stessa azionata, sia per la non utilità della perizia di parte, in quanto redatta in assenza di contraddittorio con la convenuta opposta, sia per l'omesso espletamento di accertamento tecnico ante causam, unico mezzo che nell'immediatezza dei fatti avrebbe potuto fornire elementi decisivi, sia infine per non essere proficuamente esperibile nel presente giudizio una Ctu, che potrebbe, infatti, svolgersi a distanza oramai di svariati anni dagli eventi dedotti, nonché presso un immobile che non è neppure chiaro se sia ancora detenuto a titolo di locazione da con conseguente Parte_1 impossibilità di verificare eventuali vizi di posa imputabili alla convenuta opposta, considerata altresì l'ulteriore circostanza, dedotta da e parimenti non validamente CP_1 contestata da secondo cui nel frattempo lo stato dei luoghi sarebbe stato Parte_1 finanche modificato, sì da non più consentire, per tali complessive ragioni, alcun accertamento di eventuali responsabilità della convenuta opposta.
D'altro canto, elementi adeguati allo scopo non si ricavano neppure dalle foto prodotte da da cui non si evince affatto, specie tenuto conto degli Parte_1 ingombri della struttura portante, l'errata installazione a distanza dalla parete delle tende da sole ovvero la originaria installazione, asseritamente fuori bolla, della tenda più piccola o ancora la reale causa che avrebbe provocato la rottura di un braccio della tenda più grande;
non utili, per le medesime ragioni, si rilevano, infine, le prove orali dedotte. Difetto di prova che vale anche per la domanda risarcitoria formulata dall'attrice opponente, perché, come detto, per la verifica della denunciata inesatta installazione e/o della causa della dedotta rottura del braccio di una tenda si renderebbe analogamente necessario quell'approfondimento a mezzo consulenza tecnica non più possibile.
Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita qualsiasi ulteriore questione, rigettata ogni altra domanda proposta dall'attrice opponente e revocato il decreto ingiuntivo impugnato, la medesima attrice opponente va, dunque, condannata a pagare alla convenuta opposta la minor somma di € 10.723,20 (€ 2.800,00 più € 7.260,00
Pagina 10 di 11 per le quattro tende, oltre IV al 22%, detratti € 2.000,00 già ricevuti), oltre interessi legali dalle scadenze di pagamento indicate in fattura al saldo effettivo.
2.2 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (quanto alla fase monitoria nella misura già liquidata in decreto ingiuntivo e quanto al presente giudizio di opposizione secondo la prudente notula dimessa).
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigettata ogni altra la domanda proposta dall'attrice opponente e revocato il decreto ingiuntivo impugnato, condanna la medesima attrice opponente a pagare alla convenuta opposta € 10.723,20, oltre interessi come specificati in motivazione;
2) condanna l'attrice opponente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta opposta, che liquida quanto alla fase monitoria nella misura già quantificata nel predetto decreto ingiuntivo e quanto al presente giudizio di opposizione in € 3.800,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 6 agosto 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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