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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 13/02/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 408/ 2024 R.G. Lav.
All'udienza del 13/02/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. Alessandra Coccoli sono comparsi il ricorrente con l'Avv. SCARFI il quale richiama Parte_1 le note depositate e la circolare del , da ultimo depositate;
rileva Controparte_1 che il comma 10 dell'art. 508 D.L.vo 297/24 prevede il divieto di esercitare attività commerciali e industriali, ma poi afferma al comma successivo che tale divieto non si applica alle società cooperative;
sostiene, quindi, che l'attività di impresa non sia del tutto preclusa al docente;
afferma, poi, che il ricorrente non esercita attività imprenditoriale, ma si limita a caricare video;
rileva, inoltre, che il suo assistito riveste la qualità di socio accomandante;
conclude per l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 15.45 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 13/02/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 408/2024 R.G. Lav. tra
- , elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. SCOTTO STEFANO Parte_1
VITTORIO, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. SCARFI STEFANO, in forza di mandato in atti ricorrente
e
- , rappresentato ex lege Controparte_2 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO - GENOVA
convenuto sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.5.2024 docente impiegato presso Parte_1
l' di ha impugnato il Controparte_3 CP_4
decreto di decadenza dal servizio n. 861 del 19 marzo 2024 pronunciato dal Dirigente Scolastico di tale Istituto chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'improponibilità e/o inapplicabilità e/o inammissibilità e/o e/o tardività e/o nullità della procedura di decadenza dal servizio ex art. 60 DPR n. 3/1957 e, quindi, la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del conseguente provvedimento di decadenza dal servizio di cui alla norma citata;
- per l'effetto, condannare il a rimettere in servizio e/o riassumere e/o Controparte_2 reintegrare il Prof. nel posto di lavoro e nella sua cattedra presso l' Parte_1 [...]
di e con le medesime mansioni Controparte_3 CP_4
di insegnante, con decorrenza dalla data di emissione del provvedimento impugnato e con salvezza delle retribuzioni e della contribuzione maturata nel periodo sino all'effettivo ripristino nella sua posizione. 2) Ancora in via preliminare ed in subordine, nell'ipotesi denegata in cui il provvedimento impugnato sia configurato come licenziamento per giusta causa, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e/o ingiustificatezza del licenziamento irrogato al ricorrente;
- per l'effetto, ordinare al di Controparte_2
reintegrare ex art. 18 legge n. 300/1970 il Prof. nel posto di lavoro, Parte_1
cattedra presso e con mansioni di insegnante nelle materie di Informatica, Elettronica ed
Elettrotecnica; - nonché, condannare il convenuto al risarcimento del danno subito CP_2
dal ricorrente nella misura non inferiore a cinque mensilità di retribuzione;
- nonché, condannare il convenuto al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal ricorrente CP_2
dalla data del licenziamento sino alla data dell'effettiva reintegra, tenendo conto degli scatti di anzianità e degli aumenti contrattuali interventi, con diritto alla copertura previdenziale del periodo stesso. 3) Nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per
l'emissione del decreto di decadenza dal servizio e/o comunque l'illegittimità e/o l'infondatezza in fatto ed in diritto dello stesso;
- per l'effetto, annullare e/o revocare il provvedimento impugnato, con conseguente riammissione in servizio con ricostruzione della posizione giuridica
3 ed economica del ricorrente con salvaguardia della retribuzione e della contribuzione maturata nel periodo tra l'emissione del decreto di decadenza dal servizio e l'effettivo ripristino. - Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
A sostegno delle domande, il ricorrente ha dedotto quanto segue:
- con istanza del 14.6.2022 aveva chiesto al Dirigente dell'Ufficio VII Ambito territoriale della provincia di per il tramite del Dirigente Scolastico della CP_4
scuola di servizio, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale verticale per nove ore su diciotto ore settimanali complessive, a decorrere dal
1.9.2022;
- aveva, infatti, l'esigenza di intraprendere altra attività lavorativa ovvero di formalizzare la già esistente situazione lavorativa: dal 2018, infatti, svolgeva attività di “youtuber” e la circostanza era nota al datore di lavoro;
- il Dirigente Scolastico aveva espresso parere favorevole, quindi l'esponente per l'intero anno scolastico 2022/23 aveva osservato l'orario part time verticale di nove ore su diciotto ed era stato retribuito per la prestazione resa;
- con nota del 14.9.2022, seguita da integrazione del giorno seguente, aveva precisato ulteriormente di aver richiesto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con orario non superiore al 50% dell'orario ordinario per potersi dedicare all'attività di “youtuber”;
- il 15.12.2024 aveva chiesto al Dirigente Scolastico, via email, rassicurazioni in ordine alla correttezza della sua posizione lavorativa ed il 12.2.2024 il Dirigente gli aveva consegnato una lettera di risposta nella quale, strumentalmente, la sua email era stata qualificata come richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'attività extra- istituzionale ed era stata respinta a motivo della sua incompatibilità con la funzione di docente;
- l'amministrazione richiamava, in proposito, la sentenza n. 108/2023 della Corte dei
Conti pronunciata nei confronti dell'esponente;
- aveva, quindi, contestato con PEC del 15.2.2024 i presupposti ed il contenuto del provvedimento assunto dall' , opponendo di non aver CP_3 Controparte_3
4 richiesto autorizzazione alcuna per lo svolgimento dell'attività extra-istituzionale e di non essere tenuto a richiederla in virtù della previsione di cui al comma 6 dell'art. 53
Dlgs. n. 165/2001;
- aveva, poi, evidenziato che la richiamata pronuncia della Corte dei Conti era stata emessa con riferimento ad un periodo nel quale era stato legato all'amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo pieno ed era, quindi, inconferente;
- ciò nonostante, con decreto n. 861 del 19 marzo 2024 il Dirigente Scolastico aveva disposto a decorrere dal 20 marzo 2024 la cessazione dal servizio per decadenza;
- nel frattempo, il aveva anche promosso nei suoi Controparte_2 confronti un procedimento disciplinare contestandogli l'omessa comunicazione della potenziale presenza di situazioni di incompatibilità all'atto della presa di servizio in data 1.9.2023 e l'aver svolto attività incompatibili in modo assoluto con lo status di dipendente pubblico ai sensi degli Artt. 60 DPR 3/1957 e 53 comma 7 del Dlgs
165/2001 (procedimento che, all'atto del deposito del ricorso, risultava fermo);
- il provvedimento di decadenza adottato dall'amministrazione era illegittimo;
- in primo luogo, la procedura di decadenza dal servizio ex art. 60 DPR n. 3/1957 era improponibile o inammissibile o nulla in quanto incompatibile con le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 165/2001;
- lo svolgimento di altre attività di lavoro da parte del dipendente pubblico, poi, non costituiva più oggetto di un divieto assoluto, ma era una facoltà prevista ed ammessa dall'art. 53 D.Lgs. n. 165/2001, senza preventiva autorizzazione rispetto ai lavoratori legati con contratto part-time con orario non superiore al 50% rispetto al tempo pieno;
- il comma 61 dell'art. 1 Legge n. 662/1996 prevedeva espressamente che, nell'ipotesi di contestazione al dipendente di mancata autorizzazione allo svolgimento di qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo, la violazione compiuta dal dipendente pubblico comportava “giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali del lavoro” ed, invece, la “decadenza dall'impiego per il restante personale”;
5 - la procedura di decadenza era, comunque, inammissibile e tardiva posto che la richiesta di trasformazione del rapporto da full-time a part-time era del 14.6.2022, precedente l'inizio dell'anno scolastico 2022/23, ed il Dirigente Scolastico aveva espresso il suo parere favorevole;
- qualora il decreto di decadenza fosse qualificato come licenziamento, lo stesso sarebbe comunque stato affetto da nullità, illegittimità e inefficacia in quanto non proceduto dalla necessaria contestazione disciplinare e comunque non assistito da giusta causa;
- a seguito della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale l'esponente non necessitava di alcuna autorizzazione per lo svolgimento di attività extraistituzionale;
- l'attività svolta, poi, sarebbe stata compatibile anche con un rapporto di lavoro a tempo pieno in quanto liberamente esercitabile dal pubblico dipendente ai sensi dell'art. 53, comma 6, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165;
- non sussisteva, infine, alcuna incompatibilità e/o di conflitto di interessi tra l'attività extraistituzionale di youtuber e la funzione di docente: la questione era già stata affrontata e risolta dall'amministrazione all'esito del procedimento disciplinare aperto nei confronti dell'esponente in data 2.3.2018 ed avente ad oggetto gli stessi fatti e le stesse contestazioni (procedimento archiviato il 12.6.2018).
Si è costituito regolarmente in giudizio il contestando la Controparte_1
fondatezza del ricorso e chiedendone la reiezione.
L'amministrazione ha affermato che il prof , da anni svolgeva attività di Parte_1
Youtuber (circostanza che aveva determinato l'apertura di un procedimento disciplinare a suo carico nel 2018, procedimento archiviato perchè l'amministrazione non disponeva di elementi sufficienti per affermare la natura imprenditoriale, e quindi vietata dal suo status di dipendente pubblico, dell'attività svolta dal docente) ed ha rilevato che la Corte dei Conti Sezione
Giurisdizionale per la Liguria, a seguito di lunghe ed approfondite indagini, con sentenza n. 108 del 13/12/2023 aveva chiarito che tale attività era prettamente di tipo commerciale e pertanto vietata e non autorizzabile. Il Ministero aggiungeva, poi, che era in corso presso l'
[...]
[...
[...] di un procedimento disciplinare attinente i medesimi fatti, quindi Controparte_5 CP_4
il ricorso difettava di interesse ad agire.
Alla prima udienza i procuratori delle parti hanno rappresentato che, all'esito del procedimento disciplinare richiamato negli atti introduttivi, l'amministrazione non aveva emesso nei confronti del alcun provvedimento. Parte_1
Ascoltate le argomentazioni illustrate oralmente dalle parti, il Giudice ha sollecitato il contraddittorio in ordine all'applicabilità al caso di specie di quanto previsto dall'art. 508 D.L.vo
297/94, richiamato al primo comma dell'art. 53 D.L.vo 165/01, e dall'art. 56 comma 6 del
CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 19.4.2018, nonché in ordine alla possibilità di chiedere e ottenere la trasformazione del rapporto di pubblico impiego a tempo parziale ai sensi dell'art. 1 comma 58 L. 662/96 per l'esercizio di attività imprenditoriale.
La difesa attorea ha depositato note scritte autorizzate, rilevando che:
- tra le parti, nel periodo oggetto di causa, intercorreva un rapporto di lavoro a tempo parziale;
- le incompatibilità tra insegnamento ed attività extraistituzionali previste dall'art. 508 del D.Lgs. 16/4/1994, n. 297 non si applicavano nel caso di personale nei cui confronti fossse stata disposta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 1, comma 56, della legge 23/12/1996, n. 662 (che aveva escluso l'applicabilità del regime delle incompatibilità di cui all'art. 58 L. 29/93 dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno) e dell'art. 53, comma 6, del D.lgs. 30/3/2001, n. 165;
- era, poi, applicabile l'art. 56, comma 6, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del
19/4/2018, a norma del quale “i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale prestano servizio l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna”: aveva comunicato, sin Parte_1
7 dalla sua richiesta di trasformazione del rapporto a tempo parziale del 14/6/2022, lo svolgimento dell'attività lavorativa esterna;
- l'amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 58, della legge 23/12/1996, n.662, aveva concesso la trasformazione del rapporto di lavoro del ricorrente a tempo parziale e non vi era alcun dato normativo che escludesse la possibilità di ottenere tale trasformazione per l'esercizio di attività imprenditoriale;
- , poi, era socio accomandante della società “Piagi di Marchetti Rossana CP_6
S.a.s.” (qualifica che escludeva ogni incompatibilità) e non esercitava attività di impresa.
Nel corso dell'odierna udienza di discussione il difensore del ricorrente ha illustrato oralmente le proprie ragioni concludendo per l'accoglimento del ricorso. ha impugnato il decreto n. 861 del 19.3.2024 di decadenza dal Parte_2
servizio per esercizio di attività extraistituzionale vietata e non autorizzabile ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 3/1957.
L'istituto della decadenza dal rapporto di impiego disciplinato dagli artt. 60 e ss. del
D.P.R. n. 3/57 e, per il personale scolastico, dall'art. 508 del D.L.vo n. 297/94, attenendo alla materia delle incompatibilità è estraneo all'ambito delle sanzioni e della responsabilità disciplinare di cui all'art. 55 e ss. del D.L.vo 165/01 (in tal senso, Cass. n. 20555/18; Cass. n.
967/06).
In particolare, “a) l'istituto della decadenza dal rapporto di impiego, come disciplinato dagli articoli 60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, è applicabile ai dipendenti di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in forza dell'espressa previsione contenuta nell'art. 53, comma primo, dello stesso decreto, e, siccome attiene alla materia delle incompatibilità, è estraneo all'ambito delle sanzioni e della responsabilità disciplinare di cui all'art. 55 dello stesso testo normativo (vedi, per tutte: Cass. 19 gennaio 2006,
n. 967); b) in materia di pubblico impiego, la disciplina dell'incompatibilità prevista dal d.P.R.
n. 3 del 1957, art. 60, e segg. - applicabile a tutti i dipendenti pubblici, contrattualizzati e non, a norma del D.Lgs. n.165 del 2001, art. 53, comma 1, nonché ai dipendenti degli enti locali, in
8 virtù dell'abrogazione, da parte della legge n. 142 del 1990, art. 64, del R.D. n. 393 del 1934, art. 241 - prevede che l'impiegato che si trovi in situazione di incompatibilità venga diffidato a cessare da tale situazione e che, decorsi quindici giorni dalla diffida, decada dall'incarico; ne consegue che soltanto nel caso in cui l'impiegato ottemperi alla diffida, il suo comportamento assume rilievo disciplinare e rientra nelle previsioni di cui all'art. 55 del decreto citato, posto che, diversamente, trova applicazione l'istituto della decadenza, che non ha natura sanzionatoria
o disciplinare, ma costituisce una diretta conseguenza della perdita di quei requisiti di indipendenza e di totale disponibilità che, se fossero mancati ab origine, avrebbero precluso la stessa costituzione del rapporto di lavoro (vedi, tra le tante: Cass. 12 ottobre 2012, n. 17437;
Cass. 15 gennaio 2015, n. 617; Cass. 4 aprile 2017, n. 8722; Cass. 30 novembre 2017, n.
28797)” (Cass. n. 20555/18).
Nell'ipotesi di incompatibilità assoluta, infatti, “vengono in rilievo due diversi aspetti:
l'uno, relativo alla cessazione automatica del rapporto, che si verifica qualora essa non venga rimossa nel termine assegnato al dipendente con la diffida, ai sensi dell'art. 63 del d.P.R. n. 3 del 1957; l'altro, inerente alla responsabilità disciplinare, per violazione dell'obbligo di esclusività, che può essere ravvisata anche ove l'incompatibilità venga rimossa, ed in tale ultimo caso la sanzione irrogata dal datore di lavoro deve essere proporzionata alla gravità della condotta, da valutarsi negli aspetti oggettivi e soggettivi, in relazione alla quale assumono particolare rilievo il comportamento del dipendente dopa la diffida e la mancata rimozione della incompatibilità” (Cass, 8722/17).
Il regime generale delle incompatibilità nel pubblico impiego è detta dall'art. 60 del
D.P.R. n. 3/57 che recita: “l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente”.
L'obbligo di esclusività gravante sul pubblico dipendente trova il suo fondamento costituzionale nell'art. 98 della Costituzione, con il quale il costituente, nel prevedere che i
“pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”, ha voluto rafforzare il principio di
9 imparzialità sancito dal precedente articolo 97, sottraendo il dipendente pubblico dai condizionamenti che potrebbero derivare dall'esercizio di altre attività (Cass. n. 12626/20).
In linea generale, quindi, la Suprema Corte ha chiarito che, nell'ambito del pubblico impiego, “si possono distinguere tre ipotesi: 1) attività assolutamente incompatibili: sono le attività inibite, che non si possono esercitare nemmeno con autorizzazione (D.P.R. n. 3 del 1957, art. 60 etc.); 2) attività consentite: sono le attività per cui non è necessaria
l'autorizzazione (indicate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 6); 3) attività consentite previa autorizzazione: tutte le altre attività comprese nella sfera di applicabilità dell'art. 53 del
TU. (i casi possono essere molteplici); quanto alle attività assolutamente incompatibili l'art.
60 del TU. stabilisce che: “L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente”; orbene la previsione, dal punto di vista oggettivo, è ampia e tale da includere tutte le attività che presentino i caratteri della abitualità e professionalità idonee a disperdere all'esterno le energie lavorative del dipendente e ciò al fine di preservare queste ultime e tutelare il buon andamento della p.a. che risulterebbe turbato dall'espletamento da parte dei propri dipendenti di attività imprenditoriali caratterizzate da un nesso tra lavoro, rischio e profitto” (Cass. n.
27420/20).
Nel caso in esame, emerge dalla documentazione in atti (ed in particolare dalle buste paga allegate al ricorso) che il ricorrente lavorasse, al momento Parte_1 dell'adozione del decreto di decadenza impugnato, in part time.
Lo stesso, quindi, ha affermato l'insussistenza della situazione di incompatibilità prospettata dall'amministrazione, richiamando quanto previsto dall'art. 53 comma 6 del D.L.vo n. 165/01, a norma del quale “i commi da 7 a 13 del presente articolo” (regolanti i casi di incompatibilità) “si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di
10 dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero- professionali.”.
Tale articolo, al primo comma, richiama quanto al tempo parziale l'art. 1 comma 56 della legge 23/12/1996, n. 662 e fa salve le disposizioni di cui all'art. 508 del D.L.vo n. 297/94, che ai commi 7 e ss. recita: “
7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.
8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.
9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore. 10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del . 11. Controparte_7
Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi di società cooperative. 12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità. 13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare. 14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali;
con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. 15. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio. 16. Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva”.
11 La riportata disposizione prevede, dunque, per i docenti, una incompatibilità assoluta con l'esercizio di attività commerciale e industriale.
Secondo una prima interpretazione del quadro normativo di riferimento, l'esercizio di attività commerciale e industriale sarebbe preclusa anche al pubblico dipendente in part time.
Per lo svolgimento di simili attività, infatti, l'art. 1 comma 58 della L. n. 662/96 non ha contemplato la possibilità di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, trasformazione consentita al contrario per “eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo”. In tale ultimo caso l'amministrazione può negare la trasformazione “nel caso in cui
l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa”.
Il comma 60 del medesimo articolo, poi, ribadisce che “Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa”.
Ciò pare confermare che la deroga al regime generale delle incompatibilità previste dall'art. 60 del D.P.R. n. 3/57 sia prevista, per i pubblici dipendenti a tempo parziale, solo per le
“attività di lavoro subordinato o autonomo”.
Il comma 6 dell'art. 53 sopra richiamato, infatti, nel recepire le disposizioni di cui all'art. 1, co. 57 e ss. della legge 23.12.1996 n. 662 (cui fa espresso richiamo quanto alla deroga “per i rapporti di lavoro a tempo parziale”), prevede per il dipendente pubblico a regime di orario part time che non superi il 50% di quello pieno, la possibilità di svolgere solo altra attività lavorativa subordinata (non intercorrente con un'altra pubblica amministrazione) o autonoma.
12 Secondo una lettura sistematica del regime delle incompatibilità, se il legislatore avesse voluto ammettere una deroga anche per l'esercizio di attività di impresa (espressamente citata nell'art. 60) avrebbe inserito anche tale attività tra quelle per le quali era ammessa la concessione del part time.
Il comma 11 del sopra riportato art. 508 D.L.vo 297/94, ad esempio, precisa espressamente che tutto il divieto previsto dal precedente comma 10 (quindi anche l'esercizio di
“attività commerciale, industriale”) non si applica nei casi di società cooperative.
Anche l'art. 56 comma 6 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 19.4.2018 prevede, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, la possibilità di “svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma” (non, quindi, attività imprenditoriale) “nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi” comunicando, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale prestano servizio l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna.
Allo stesso modo, l'art. 36 comma 9 del più recente 9 CCNL 24.7.2023 Comparto Scuola dispone: “Al personale interessato è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico,
l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto della stessa Amministrazione. L'assunzione di altro lavoro, o la variazione della seconda attività da parte del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, deve essere comunicata al dirigente scolastico entro 15 giorni”.
Gli orientamenti applicativi dell' relativi al comparto “Istruzione e Ricerca” CP_8
ribadiscono che il dipendente pubblico a regime di orario part time (cioè che non superi il 50% di quello pieno) ha la possibilità di svolgere anche altra attività lavorativa subordinata o autonoma,
a condizione che l'ulteriore attività venga preventivamente autorizzata e non risulti in conflitto con gli interessi dell'Amministrazione.
Secondo una seconda interpretazione, invece, l'attività lavorativa autonoma per la quale è ammessa la trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro dei docenti comprenderebbe anche l'esercizio dell'attività di impresa.
Tale lettura fa leva sul fatto che sia il lavoratore autonomo sia l'imprenditore opererebbero senza vincoli di subordinazione, quindi rientrerebbero nel medesimo genus.
13 Il lavoro autonomo e le libere professioni, però, sono cosa diversa dall'esercizio di attività imprenditoriale.
L'attività del lavoratore autonomo prevede l'esecuzione, in cambio di un corrispettivo, di un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio (art. 2222 c.c.), quindi rientrano nell'ambito del lavoro autonomo l'esercizio di arti o professioni, la collaborazione a progetto e il lavoro autonomo occasionale.
L'impresa, invece, presuppone l'esercizio, in modo professionale e organizzato, di una di attività economica diretta alla produzione e allo scambio di beni e servizi (art. 2082 c.c.).
L'attività del lavoratore autonomo, quindi, si caratterizza per la preminenza dell'apporto del lavoro proprio e la marginalità dell'apparato organizzativo, mentre l'imprenditore esercita un'attività economica organizzata, generalmente caratterizzata dalla necessità di continui investimenti in beni e servizi in vista di futuri ricavi, con assunzione di rischio.
L'art. 2238 c.c., poi, prevede che l'esercizio della professione possa costituire elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa, ma ciò conferma che il libero professionista, in quanto tale, non è un imprenditore. Nell'impresa, dunque, prevale l'organizzazione di mezzi, mentre nell'esercizio della professione prevale l'elemento intellettuale.
La sostanziale diversità tra “lavoro autonomo” ed “attività di impresa”, quindi, non consente di ritenere la seconda implicitamente ricompresa nel primo.
Tali considerazioni portano a ritenere che l'esercizio di un'attività imprenditoriale non possa essere considerata in modo assoluto compatibile con quella “istituzionale” del docente, anche se in part time, in quanto attività non contemplata dalla L. n. 662/96 tra quelle legittimanti la trasformazione del rapporto (in tal senso, Corte d'Appello di Firenze, n. 897/21).
Le disposizioni che prevedono l'esenzione dal regime generale delle incompatibilità per i lavoratori in part time ai sensi degli artt. 56 e ss. della L. 662/96, essendo previste in deroga alla normativa generalmente applicabile a tutto il pubblico impiego, non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva ex art. 14 delle preleggi.
Anche la risposta a quesito del 3 dicembre 2014, prot. Controparte_1
AOODGPER 18074,) conferma la possibilità per i docenti, aventi un numero di ore di cattedra al
14 di sotto del 50% rispetto al tempo pieno, di svolgere “altro lavoro subordinato di natura non pubblicistica senza violare le norme sull'incompatibilità”,
La nota del Dipartimento del n. 19 del 29.7.2005 da ultimo Controparte_1 CP_9
prodotta da parte ricorrente, oltre a non costituire fonte del diritto, si limita a riportare il contenuto dell'art. 508 comma 10 del D.L.vo n. 297/94 e la deroga di cui al sesto comma dell'art. 53 D.L.vo 165/01, senza però alcuno specifico approfondimento circa la natura delle attività per le quali è autorizzabile il part time.
Nel caso in esame, in data 14.6.2022 ha presentato domanda di Parte_1
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale verticale (9 ore su 18) dichiarando di
“voler intraprendere la seguente attività lavorativa ... per formalizzare situazione lavorativa, esigenze manifestate in data successiva alla data di termine presentazione domanda aut.”.
La domanda, quindi, non chiariva la natura dell'attività che l'istante stava già svolgendo da tempo.
L'amministrazione, ritenendo che quella intrapresa dal fosse una delle Parte_1 attività per le quali era ammissibile la trasformazione del rapporto di lavoro, ha accolto l'istanza a decorrere dal 1.9.2022.
L'accoglimento dell'istanza di part time, però, non legittima lo svolgimento di attività incompatibili che, se correttamente rappresentate, avrebbero portato al diniego della trasformazione del rapporto di lavoro.
Non rileva, poi, la circostanza che l'amministrazione fosse al corrente dell'attività di youtuber intrapresa dal docente: prima dei dettagliati accertamenti svolti dalla Procura della
Corte dei Conti circa il funzionamento dei contratti di “bannering”, infatti, tale attività non era manifestamente riconducibile ad un'attività di impresa e poteva essere considerata una mera attività creativa di natura artistica o libero professionale (pubblicazione di libri, tenuta di seminari o lezioni private).
Nel procedimento disciplinare avviato nel 2018, infatti, il aveva contestato al CP_2 ricorrente solo lo svolgimento di attività extralavorativa non “consona” con il ruolo di educatore e l'aver caricato video sulla piattaforma Youtube durante l'orario di servizio.
15 Solo in data 14.9.2022 (tre mesi dopo l'istanza nella quale si chiedeva di “formalizzare” una situazione lavorativa già in essere) ha comunicato al dirigente scolastico di Parte_1
“svolgere altra attività retribuita consistente in campagne di marketing a mezzo Youtube”, per poi precisare il giorno dopo che “l'altra attività lavorativa consiste nella pubblicazione di video su Youtube su tematiche di comunicazione interpersonale, dinamiche sociali, autostima, crescita personale, ecc. il compenso proviene da Youtube che a sua volta lo ricava monetizzando i video con eventuali pubblicità / donazioni”.
L'eventuale errore dell'Istituto scolastico nella qualificazione dell'attività lavorativa genericamente descritta dal non giustifica la prosecuzione di una attività Parte_1
incompatibile.
Il 15.12.2023 (dopo la pubblicazione della sentenza della Corte dei Conti n. 108/2023, trasmessa ai suoi avvocati il 13.12.2023) il ricorrente ha chiesto al dirigente scolastico la
“conferma esplicita” dell'insussistenza di ragioni di incompatibilità tra la sua attività di youtuber ed il rapporto di servizio a tempo parziale, ma il dirigente scolastico considerate le motivazioni della pronuncia della magistratura contabile ha comunicato la “non autorizzazione allo svolgimento dell'attività oggetto della sua richiesta del 15 dicembre 2023”.
Il 23.2.2024, quindi, il dirigente scolastico, acquisita la visura camerale della società
“PIAGI di Marchetti Rosanna s.a.s.”, considerato che nulla era mutato rispetto alla situazione descritta nella sentenza della Corte dei Conti n. 108/2023, rilevato il perdurante esercizio da parte del docente di attività extraistituzionale vietata e non autorizzabile, ha diffidato il prof.
“a porre fine – senza indugi – alla situazione di incompatibilità. Concedendo Parte_1
termine di giorni 15 (quindici) per cessare dalla situazione di incompatibilità accertata, con avvertimento che ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 3/1957, decorsi 15 giorni dalla diffida senza che
l'incompatibilità sia cessata, la norma prevede la decadenza dall'impiego”.
A fronte di tale diffida, il ricorrente non risulta aver portato alcun nuovo elemento tale da escludere l'esercizio, da parte sua, di attività di impresa.
Le approfondite motivazioni della citata sentenza della Sezione Liguria della Corte dei
Conti, infatti, hanno chiarito la natura dell'attività effettivamente svolta come youtuber dal
, al quale la Procura contabile ha contestato lo svolgimento di attività Parte_1
16 commerciale ricadente nel divieto assoluto posto per i pubblici dipendenti dall'art. 60 DPR 3/57 e per i docenti dall'art. 508 comma 10 DPR 297/94.
Emerge dalla puntuale ricostruzione in fatto operata dalla citata sentenza, non oggetto di specifiche e motivate contestazioni nell'atto introduttivo del presente giudizio, che abbia esercitato attività imprenditoriale non compatibile con lo status di pubblico Parte_1
dipendente.
Scrive la Corte:
- l'attività extraistituzionale della cui compatibilità con lo status di dipendente pubblico si controverte non è la creazione di contenuti audiovisivi, bensì la “cessione remunerata di spazi pubblicitari”;
- non è contestato che tanto , quanto la Parte_1 Controparte_10
[...
, poi “PIAGI di Marchetti Rossana s.a.s.” abbiano ricevuto introiti da
[...]
grazie all'adesione al programma “AdSense”, piattaforma che mette in CP_11
contatto i c.d. publisher e gli inserzionisti consentendo ai primi di trarre proventi grazie agli annunci pubblicitari dei secondi, sulla base del numero di visualizzazione dei contenuti (c.d. “bannering”, o contratto di pubblicità on line);
- “non può sorgere alcun dubbio in merito al carattere imprenditoriale dell'attività della “ (poi “PIAGI di Marchetti Rossana s.a.s.”) Controparte_10 essendo tale carattere insito nella forma societaria”;
- “il collegio ritiene non possa revocarsi in dubbio che la cessione di spazi pubblicitari, nelle dimensioni e con i profitti emergenti dalle indagini della G.d.F. sia avvenuta tanto da parte del convenuto che della società in accomandita semplice con
i caratteri dell'abitualità e della professionalità”;
- fiscalmente i proventi dell'attività economica svolta con la pubblicità sui canali
Youtube sono considerati redditi d'impresa sia in ragione della prevalenza del capitale e dell'organizzazione (del sito, dei banner e delle attività collegate) sul lavoro, sia del suo carattere continuativo;
- “risulta palese che l'attività extraistituzionale svolta dal convenuto in forma individuale (per la quale risulta assegnato d'ufficio il numero di partita IVA e grazie
17 alla quale, dal gennaio 2022 allo stesso mese del 2022, il medesimo ha percepito introiti da per euro 60.397,79), cade nel raggio d'azione dell'art. Controparte_11
60 DPR 3/1957”;
- l'attività estraistituzionale svolta dal era, quindi, vietata e non Parte_1
autorizzabile con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 53 comma 7 del D.Lgs 165/01 i corrispettivi pagatigli da avrebbero dovuto essere riversati nel Controparte_11
conto dell'entrata del bilancio del Ministero di appartenenza: “la relativa omissione è, pertanto, fonte di danno erariale per euro 60.397,79”;
- , poi, ha svolto in prima persona attività qualificabili come Parte_1
imprenditoriali anche con lo schermo della società in accomandita semplice, nella quale esercitava in via esclusiva i poteri gestori;
- lo stesso, infatti, anche con la società “ha continuato di fatto a svolgere la medesima attività economica incompatibile intrapresa individualmente (senza peraltro cessare, una volta divenuto socio formalmente accomandante, di ricevere bonifici da
[...]
sul suo conto personale)”; CP_11
- l'oggetto sociale era perfettamente sovrapponibile con l'attività già svolta individualmente dal dipendente e le puntuali indagini della G.d.F. hanno confermato che agiva come socio accomandatario di fatto (tanto che lo stesso Parte_1
aveva pagato in tale qualità, senza nulla contestare, la sanzione irrogatagli ai sensi dell'art. 53 comma 9 D.L.vo 165/01);
- sussiste incompatibilità tra pubblico impiego e ruolo di socio accomandatario di s.a.s.
e socio di s.n.c., senza alcuna possibilità di apprezzamento sull'intensità e la continuità dell'attività concomitante;
- era, quindi, dimostrata la “reiterata inosservanza del divieto di esercitare attività incompatibili”, quindi anche le somme ricevute dalla società a titolo di “dividendi, utili e giroconti” avevano in realtà natura di compensi: lo stesso Parte_1 aveva dichiarato il 24.6.2022 che il reddito della società proveniva “esclusivamente dai compensi accreditati da per la visualizzazione dei video Controparte_11 pubblicati sui (miei) canali”; inoltre era documentalmente provato che l'erogazione
18 dei corrispettivi da parte di alla società e il versamento degli utili Controparte_11
da questa al convenuto avvenissero attraverso operazioni bancarie effettuate su due conti correnti entrambi nella disponibilità dello stesso;
Parte_1
- anche le somme ricevute dal dalla società avrebbero dovuto, quindi, Parte_1
essere riversate nel conto dell'entrata di bilancio del Ministero di appartenenza (con ulteriore danno erariale pari ad € 300.000);
- in mancanza di autorizzazione, che comunque non avrebbe potuto essere concessa stante il divieto di legge, ed omettendo di effettuare i prescritti versamenti al conto dell'entrata del bilancio ministeriale, aveva realizzato la condotta Parte_1
antigiuridica di cui all'art. 53 commi 7 e 7-bis, con colpa grave per avere lo stesso, con inescusabile negligenza, ritenuto legittima l'attività extraistituzionale svolta nonostante la chiarezza della normativa in materia e senza sollecitare lo scrutinio dell'amministrazione di appartenenza (quantomeno informandola dell'affiliazione a
AdSense);
- la richiesta di autorizzazione, infatti, è lo strumento che consente all'amministrazione
“di verificare in concreto ed ex ante se l'espletamento dell'attività sia suscettibile di determinare, anche in via ipotetica o potenziale, situazioni di conflittualità con gli stessi interessi primari alla medesima facenti capo”.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente non ha allegato alcun sostanziale mutamento della situazione di fatto riscontrata nella citata pronuncia, limitandosi ad affermare che la sua attività di youtuber costituiva espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente tutelato. Nulla però ha tempestivamente dedotto quanto all'insussistenza del suo ruolo di amministratore di fatto della affermato, CP_10
invece, dalla magistratura contabile sulla scorta degli elementi sopra riassunti.
La Corte dei Conti, poi, ha motivato l'esercizio del potere riduttivo previsto dall'art. 52 del R.D. n. 1214/34 rilevando come avesse posto in essere azioni positive che Parte_1 rendevano “manifesto l'avvenuto riconoscimento dell'antigiuridicità e lesività della condotta fino ad allora serbata quanto della responsabilità conseguentemente gravante a suo carico”, con
19 particolare riferimento all'istanza di trasformazione del suo rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale verticale e dell'avvenuto pagamento, senza contestazioni, della sanzione pecuniaria irrogatagli dalla G.d.F.. Il generico richiamo all'istanza di part time, valutata insieme al pagamento della sanzione, non implica però che la magistratura contabile abbia ritenuto automaticamente cessata la situazione di incompatibilità con la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.
L'istanza di part time, infatti, indipendentemente dalla sua accoglibilità, denotava il riconoscimento, da parte del , della sicura illegittimità della precedente condotta, Parte_1
posto che non poteva esservi dubbio alcuno circa il divieto, per il docente a tempo pieno, di
“esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta
l'autorizzazione del ministro competente”. Qualora, poi, il ricorrente avesse limitato la sua attività extralavorativa alla produzione artistica, demandando l'esercizio dell'impresa ad una struttura societaria che non fosse una mera copertura per la prosecuzione della medesima attività economica incompatibile iniziata individualmente, la concessione del tempo parziale avrebbe effettivamente fatto cessare la situazione di incompatibilità.
Nulla del genere, tuttavia, l'odierno ricorrente ha dedotto dopo la diffida notificatagli dall'amministrazione convenuta o nel presente giudizio.
Non sussistono, quindi, i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
La sussistenza di orientamenti interpretativi favorevoli alla prospettazione del ricorrente giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Respinge il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Savona, 23.2.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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