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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 15/04/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giampaolo Bellofiore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa iscritta al n. 1997/2022 R.G. promossa da
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. SALVO Parte_1 C.F._1
Vincenzo
ATTRICE contro
(CF ), rappresentato e difeso dagli avv. DI BELLA CP_1 C.F._2
Monica e CAMPAGNA Marco
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte attrice: “1. in via preliminare, riaprire l'istruttoria ed ammettere la CTU così come richiesta in atto di citazione;
2. in subordine, si insiste in tutto quanto dedotto e nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio e in tutti gli scritti difensivi depositati”; per parte convenuta: “in via preliminare, si oppone alla richiesta di CTU in quanto superflua ai fini del decidere e reitera la richiesta di rigetto;
nel merito, rigettare, con ogni e qualsiasi statuizione, la domanda attorea di scioglimento della comunione dell'immobile di civile abitazione, sito in Castelvetrano nella Via Lepanto n. 15, nonché il rigetto della domanda di autorizzazione alla vendita dell'immobile, solo presuntivamente di proprietà dell'attrice”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale domandando lo scioglimento della comunione ordinaria CP_1 avente ad oggetto l'immobile sito in Castelvetrano, via Lepanto n. 15, identificato al Catasto al fg.
53, part. 186, sub. 4, ed esponendo in fatto che detto immobile era stato acquistato dalla stessa e dal allorquando essi erano uniti in matrimonio in regime di comunione legale dei beni. CP_1 Ciò premesso la ha domandato nello specifico: “in via istruttoria: - nominare un Pt_1 consulente tecnico d'ufficio al fine di accertare la divisibilità dell'immobile per cui è causa nel caso in cui il CTU valuti la non divisilità dello stesso, ovvero un deprezzamento del valore di mercato a seguito della divisione;
nel caso in cui l'immobile sia indivisibile il Ctu dovrà effettuare una valutazione estimatoria dell'immobile. Nel merito: - ordinare lo scioglimento della comunione dell'immobile sopra descritto con attribuzione della metà della quota alla sig.ra - porre le spese a carico dei condividenti stessi e in caso di opposizione condannare Parte_1
l'opponente alle spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata si è costituito in giudizio CP_1 eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda, per mancato espletamento della procedura di mediazione, e contestando comunque in fatto e diritto l'avversa domanda di scioglimento della comunione sul rilievo dell'inesistenza di alcuna comunione sull'immobile oggetto di causa, trattandosi per contro di bene immobile da ritenere escluso dalla comunione legale ai sensi dell'art. 179, co. 1, lett. b, c.c. in quanto acquisito con denaro personale (e, nello specifico, con denaro del padre del convenuto oggetto di donazione indiretta in suo favore).
Avendo parte convenuta contestato il diritto alla divisione, la causa è stata trattenuta in decisione in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 785 e 187 c.p.c.
***
Non occorre esaminare l'eccezione di improcedibilità della domanda avanzata in via preliminare da parte convenuta in comparsa di risposta, giacché non riproposta nei successivi scritti (e superata, nel merito, dall'avvenuto esperimento del procedimento di mediazione con esito negativo).
Il convenuto ha contestato il diritto alla divisione sostenendo che il bene immobile oggetto di causa, in quanto acquistato con denaro personale (oggetto di donazione indiretta in suo favore), dovrebbe ritenersi escluso dalla comunione a norma dell'art. 179 c.c.
L'eccezione è infondata e va, pertanto, respinta per le ragioni di seguito esposte.
Va rammentato al riguardo che “nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, secondo comma, cod. civ., si pone come condizione necessaria ma non sufficiente per l'esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche
l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall'art. 179, primo comma, lett. c), d) ed f), cod. civ., con la conseguenza che l'eventuale inesistenza di tali presupposti può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento negativo, non risultando precluso tale accertamento dal fatto che il coniuge non acquirente sia intervenuto nel contratto per aderirvi” e che “la natura personale del bene non è
pag. 2/3 sufficiente a escludere di per sé l'esclusione della comunione, se non risulti concordemente riconosciuta dai coniugi”
(Cass. Sez. U., 28/10/2009, n. 22755, Rv. 610084 – 01, nonché, in senso conforme, Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 7027 del 12/03/2019, Rv. 652942 - 01).
In buona sostanza, ai fini dell'esclusione della comunione di beni immobili acquistati dopo il matrimonio, è necessario che ricorrano contestualmente tre requisiti: la partecipazione del coniuge non acquirente;
il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene;
l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall'art. 179, primo comma, lett. c), d) ed f), c.c.
Nel caso in esame, in forza del contratto di compravendita stipulato il 3.7.2015 a rogito del
Notaio (reg. 10.7.2015 al n. 2488 serie 1T), il diritto di proprietà sull'immobile per cui Per_1
è causa è stato esplicitamente trasferito “ai coniugi e per la CP_1 Controparte_2 quota indivisa e indistinta di un mezzo ciascuno, in regime di comunione legale dei beni” e non risulta dall'atto di acquisto alcuna esplicita dichiarazione di esclusione dalla comunione legale, né ricorre l'indicazione di alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 179, co. 2, c.c.
Pertanto, in difetto del concorde ed esplicito riconoscimento nell'atto di acquisto della natura personale del bene, non può predicarsi la sussistenza di una causa di esclusione dalla comunione quand'anche ricorrano in ipotesi i presupposti in fatto di alcuna delle cause di esclusione tassativamente indicate all'art. 179, lett. c), d) ed f) c.c.
In conclusione, l'eccezione di parte convenuta va rigettata e va, conseguentemente, affermato il diritto alla divisione del bene immobile in comunione indicato in atto di citazione.
Si provvede con separata ordinanza a rimettere la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- accerta e dichiara che il bene immobile sito in Castelvetrano, via Lepanto n. 15, identificato al Catasto al fg. 53, part. 186, sub. 4, è in comunione nella misura di un mezzo ciascuno in capo a e Parte_1 CP_1
- spese al definitivo;
- dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria.
Così deciso in Marsala, il 15.4.2025.
Il Giudice
Giampaolo Bellofiore
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giampaolo Bellofiore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa iscritta al n. 1997/2022 R.G. promossa da
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. SALVO Parte_1 C.F._1
Vincenzo
ATTRICE contro
(CF ), rappresentato e difeso dagli avv. DI BELLA CP_1 C.F._2
Monica e CAMPAGNA Marco
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte attrice: “1. in via preliminare, riaprire l'istruttoria ed ammettere la CTU così come richiesta in atto di citazione;
2. in subordine, si insiste in tutto quanto dedotto e nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio e in tutti gli scritti difensivi depositati”; per parte convenuta: “in via preliminare, si oppone alla richiesta di CTU in quanto superflua ai fini del decidere e reitera la richiesta di rigetto;
nel merito, rigettare, con ogni e qualsiasi statuizione, la domanda attorea di scioglimento della comunione dell'immobile di civile abitazione, sito in Castelvetrano nella Via Lepanto n. 15, nonché il rigetto della domanda di autorizzazione alla vendita dell'immobile, solo presuntivamente di proprietà dell'attrice”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale domandando lo scioglimento della comunione ordinaria CP_1 avente ad oggetto l'immobile sito in Castelvetrano, via Lepanto n. 15, identificato al Catasto al fg.
53, part. 186, sub. 4, ed esponendo in fatto che detto immobile era stato acquistato dalla stessa e dal allorquando essi erano uniti in matrimonio in regime di comunione legale dei beni. CP_1 Ciò premesso la ha domandato nello specifico: “in via istruttoria: - nominare un Pt_1 consulente tecnico d'ufficio al fine di accertare la divisibilità dell'immobile per cui è causa nel caso in cui il CTU valuti la non divisilità dello stesso, ovvero un deprezzamento del valore di mercato a seguito della divisione;
nel caso in cui l'immobile sia indivisibile il Ctu dovrà effettuare una valutazione estimatoria dell'immobile. Nel merito: - ordinare lo scioglimento della comunione dell'immobile sopra descritto con attribuzione della metà della quota alla sig.ra - porre le spese a carico dei condividenti stessi e in caso di opposizione condannare Parte_1
l'opponente alle spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata si è costituito in giudizio CP_1 eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda, per mancato espletamento della procedura di mediazione, e contestando comunque in fatto e diritto l'avversa domanda di scioglimento della comunione sul rilievo dell'inesistenza di alcuna comunione sull'immobile oggetto di causa, trattandosi per contro di bene immobile da ritenere escluso dalla comunione legale ai sensi dell'art. 179, co. 1, lett. b, c.c. in quanto acquisito con denaro personale (e, nello specifico, con denaro del padre del convenuto oggetto di donazione indiretta in suo favore).
Avendo parte convenuta contestato il diritto alla divisione, la causa è stata trattenuta in decisione in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 785 e 187 c.p.c.
***
Non occorre esaminare l'eccezione di improcedibilità della domanda avanzata in via preliminare da parte convenuta in comparsa di risposta, giacché non riproposta nei successivi scritti (e superata, nel merito, dall'avvenuto esperimento del procedimento di mediazione con esito negativo).
Il convenuto ha contestato il diritto alla divisione sostenendo che il bene immobile oggetto di causa, in quanto acquistato con denaro personale (oggetto di donazione indiretta in suo favore), dovrebbe ritenersi escluso dalla comunione a norma dell'art. 179 c.c.
L'eccezione è infondata e va, pertanto, respinta per le ragioni di seguito esposte.
Va rammentato al riguardo che “nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, secondo comma, cod. civ., si pone come condizione necessaria ma non sufficiente per l'esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche
l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall'art. 179, primo comma, lett. c), d) ed f), cod. civ., con la conseguenza che l'eventuale inesistenza di tali presupposti può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento negativo, non risultando precluso tale accertamento dal fatto che il coniuge non acquirente sia intervenuto nel contratto per aderirvi” e che “la natura personale del bene non è
pag. 2/3 sufficiente a escludere di per sé l'esclusione della comunione, se non risulti concordemente riconosciuta dai coniugi”
(Cass. Sez. U., 28/10/2009, n. 22755, Rv. 610084 – 01, nonché, in senso conforme, Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 7027 del 12/03/2019, Rv. 652942 - 01).
In buona sostanza, ai fini dell'esclusione della comunione di beni immobili acquistati dopo il matrimonio, è necessario che ricorrano contestualmente tre requisiti: la partecipazione del coniuge non acquirente;
il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene;
l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall'art. 179, primo comma, lett. c), d) ed f), c.c.
Nel caso in esame, in forza del contratto di compravendita stipulato il 3.7.2015 a rogito del
Notaio (reg. 10.7.2015 al n. 2488 serie 1T), il diritto di proprietà sull'immobile per cui Per_1
è causa è stato esplicitamente trasferito “ai coniugi e per la CP_1 Controparte_2 quota indivisa e indistinta di un mezzo ciascuno, in regime di comunione legale dei beni” e non risulta dall'atto di acquisto alcuna esplicita dichiarazione di esclusione dalla comunione legale, né ricorre l'indicazione di alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 179, co. 2, c.c.
Pertanto, in difetto del concorde ed esplicito riconoscimento nell'atto di acquisto della natura personale del bene, non può predicarsi la sussistenza di una causa di esclusione dalla comunione quand'anche ricorrano in ipotesi i presupposti in fatto di alcuna delle cause di esclusione tassativamente indicate all'art. 179, lett. c), d) ed f) c.c.
In conclusione, l'eccezione di parte convenuta va rigettata e va, conseguentemente, affermato il diritto alla divisione del bene immobile in comunione indicato in atto di citazione.
Si provvede con separata ordinanza a rimettere la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- accerta e dichiara che il bene immobile sito in Castelvetrano, via Lepanto n. 15, identificato al Catasto al fg. 53, part. 186, sub. 4, è in comunione nella misura di un mezzo ciascuno in capo a e Parte_1 CP_1
- spese al definitivo;
- dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria.
Così deciso in Marsala, il 15.4.2025.
Il Giudice
Giampaolo Bellofiore
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