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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 23/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. MICHELE VIDETTA Presidente estensore
D.ssa ALESSIA D'ALESSANDRO Consigliere D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n.153 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.21/2021 emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il 12.1.2021 e pubblicata in pari data, e vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Paola Tucci presso il cui studio in Vietri di Potenza, alla Via Castello Arioso n.9, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Vincenzo Montagna e Rocco Palazzo C.F._3 nello studio dei quali in Policoro, alla Via Resia n.3, elettivamente domiciliano;
APPELLATI
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con sentenza n.21/2021 emessa il 12.1.2021 e pubblicata in pari data il Tribunale di Matera in composizione monocratica, decidendo sulla opposizione ex art.615 c.p.c. proposta da
[...]
avverso l'atto di precetto notificato allo stesso da e Parte_1 Pt_1 Controparte_1
ed avente ad oggetto il pagamento della somma di € 174.842,82, rigettava Controparte_3
l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali.
Con atto di citazione del 22.3.2021 il sig. proponeva appello avverso la Parte_1
suindicata sentenza sollecitandone la riforma sul rilievo dell'erronea qualificazione della domanda e della violazione degli artt.2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c.
Con comparsa depositata il 30.7.2021 si costituivano in giudizio i sigg. e Controparte_1 [...]
i quali contestavano la fondatezza dei motivi articolati a sostegno del proposto Controparte_3
gravame e concludevano per il rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite. Con ordinanza pronunciata il 21.9.2021 e depositata in pari data la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, istanza avanzata dall'appellante.
Per effetto di decreto depositato il 21.11.2024 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 3.12.2024 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ma entro il termine perentorio all'uopo fissato (h.9,00 del
3.12.2024) nessuna delle parti depositava le note scritte sicché la Corte con provvedimento pubblicato il 3.12.2024 assegnava alle parti nuovo termine perentorio sino al giorno 21.1.2025, ore
9,00, per il deposito delle note scritte, come previsto dall'art. 127 ter co.4 c.p.c.
Ancora una volta nessuna delle parti costituite depositava le note scritte entro il termine perentorio fissato con il provvedimento pubblicato il 3.12.2024.
MOTIVI della DECISIONE
Va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo ai sensi del disposto dell'art.127 ter co.4 c.p.c. in ragione del mancato deposito di note scritte entro due successivi termini, perentori per legge, fissati dalla Corte.
L'art.127 ter c.p.c., disciplinante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, al comma 2 stabilisce: “Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note”.
Nel caso in esame, con il decreto ex art.127 ter c.p.c. depositato il 21.11.2024 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 3.12.2024 è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ed è stato assegnato alle parti il termine perentorio sino alle h.9,00 del 3.12.2024 per il deposito stesso. Entro il detto termine nessuna delle parti ha depositato le note scritte.
L'art.127 ter c.p.c., al comma 4 stabilisce espressamente che: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
In aderenza al dettato della norma appena evocata la Corte, preso atto del mancato deposito telematico di note scritte entro il termine perentorio (sino alle h.9,00 del 3.12.2024) fissato con il decreto ex art.127 ter c.p.c. depositato il 21.11.2024, con ordinanza pubblicata il 3.12.2024 ha assegnato alle parti un nuovo termine perentorio sino al giorno 21.1.2025, ore 9,00, per il deposito delle note scritte.
Ancora una volta nessuna delle parti costituite ha depositato le note scritte entro il termine perentorio fissato.
pag. 2 È opportuno precisare che l'art.127 ter co.2 e 4 c.p.c. è stato introdotto dal D.Lgs. n.149/2022 ed a decorrere dall'1.1.2023 è immediatamente operativo anche nei procedimenti civili a tale data già pendenti davanti alla Corte di Appello.
Inoltre, la espressa qualificazione normativa dei menzionati termini come “perentori” comporta che, una volta che ciascuno di essi sia giunto a scadenza, sia precluso alle parti di fare luogo al deposito delle note scritte e che, ove il deposito comunque avvenga oltre la scadenza del termine, le note depositate non abbiano nessuna validità ed efficacia processuale ed il giudice non possa tenerne conto.
Pertanto, per effetto del mancato deposito, ad opera delle parti costituite, di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, nei termini perentori ex art.127 ter c.p.c. fissati per due volte consecutive va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata con sentenza l'estinzione del processo.
Al riguardo, va rilevato che a norma dell'art.307 ult.co.c.p.c. - nella formulazione scaturita dalla modifica introdotta dall'art.46 co.15 lett. c) della legge 18 giugno 2009 n.69 – “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”. Ai sensi dell'art.58 co.1 della legge 18 giugno 2009 n.69, la evocata disposizione processuale si applica ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della stessa L.n.69/09, vale a dire dopo il 4.7.2009.
Nel caso di specie il giudizio tra le parti è stato instaurato in primo grado con atto di citazione notificato il 9.11.2018, sicché l'art.307 ult.co. c.p.c. nella nuova formulazione trova senz'altro applicazione.
Peraltro, la disposizione processuale dell'art.307 ult.co. c.p.c. anche nella sua precedente formulazione prevedeva che l'estinzione del processo per inattività delle parti venisse dichiarata con sentenza del collegio se dinanzi a questo essa fosse stata eccepita.
Né può dubitarsi che l'art.307 ult.co. c.p.c. trovi applicazione anche nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello, atteso il richiamo operato dall'art.359 c.p.c. alle norme relative al procedimento di primo grado davanti al tribunale.
In aderenza al dettato dell'art.338 c.p.c., l'estinzione del procedimento di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Ai sensi dell'art.310 ult.co. c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico della parte costituita che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale avverso la sentenza n.21/2021 emessa dal Tribunale di Matera in composizione pag. 3 monocratica il 12.1.2021 e pubblicata in pari data, proposto da con atto di Parte_1
citazione del 22.3.2021 notificato nei confronti di e , Controparte_1 Controparte_3
ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita, così provvede:
- Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara la estinzione del processo ai sensi dell'art.127 ter co.4 c.p.c.;
- Dichiara il passaggio in giudicato della sentenza n.21/2021 emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il 12.1.2021 e pubblicata in pari data;
- Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio.
Così deciso a Potenza, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025.
Il Presidente estensore
(Dott. Michele Videtta)
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