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Sentenza 15 marzo 2024
Sentenza 15 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 15/03/2024, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2024 |
Testo completo
N. 1454/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 05/12/2023, da:
(CF: ) nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Invorio via Matteotti, 35,
(CF: ) nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Invorio via Matteotti, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Beatrice Donatella GIROMINI presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Borgomanero, viale Marazza, 23, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
“1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2) I coniugi sono economicamente indipendenti e nulla chiedono reciprocamente per il proprio mantenimento (si allegano le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni doc.ti da 3 a 5). 3) Le parti danno atto di avere prima d'ora regolato i propri rapporti con scrittura privata 26 luglio
2023 che si allega (doc.6) che prevede, per quanto ancora di attualità:
-dopo il 20 agosto 2023, quando la signora si sarà trasferita, ella potrà prelevare il cane il venerdì sera dopo il lavoro e tenerlo con sé fino a domenica sera.
-la sig.ra porterà via il folletto, l'asciugatrice, l'impastatrice, macchina del pane, una Pt_1
macchina del caffè, i piatti regalati dal vicino di casa, la lavapavimenti.
-le televisioni le terrà il sig. con la lavatrice, l'altra macchina del caffè, i piatti, il frigorifero. Pt_2
- la casa verrà posta in vendita a marzo del 2024 tramite agenzia scelta di comune accordo o tramite privato se reperito prima di allora. In ogni caso fino ad allora l'alloggio sarà abitato dal sig. Pt_2
a meno che non trovi un alloggio in locazione di suo gradimento.
Quando verrà data in vendita si stabilirà un termine non superiore a nove mesi per lasciarla libera
a disposizione dell'acquirente, salvo diversi accordi da prendersi per iscritto.
- le parti danno atto di aver già diviso tutti i conti correnti e gli investimenti.
- il rateo del mutuo dal mese di settembre verrà pagato integralmente dal sig. e la sig.ra Pt_2
gli rimborserà la quota pari alla differenza tra il proprio affitto comprensivo di spese Pt_1 condominiali e l'importo del mutuo.
Dal momento in cui il sig. non abiterà più la casa coniugale e si trasferità in altro alloggio il Pt_2
mutuo verrà pagato al 50 % tra i comproprietari.
-l'autovettura in comproprietà Audi A3 è stata messa in conto vendita e il ricavato sarà diviso al
50% tra i comproprietari.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, il 6.12.2023, e Parte_1 Pt_2
, premesso di avere contratto matrimonio in Borgomanero il 16.9.2000, hanno chiesto, con
[...] domanda congiunta, emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta.
Le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e le condizioni concordate.
Pertanto, cessata la comunione materiale e spirituale e acquisito il parere del PM, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto, sussistono i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione, avendo, essi, dato atto di aver risolto ogni questione economica tra loro intercorsa con scrittura provata datata 26.7.2023.
PQM
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede: - dichiara la separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
uniti in matrimonio il 16.9.2000 a Borgomanero (NO). Parte_2
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania in data 13.3.2024
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 05/12/2023, da:
(CF: ) nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Invorio via Matteotti, 35,
(CF: ) nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Invorio via Matteotti, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Beatrice Donatella GIROMINI presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Borgomanero, viale Marazza, 23, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
“1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2) I coniugi sono economicamente indipendenti e nulla chiedono reciprocamente per il proprio mantenimento (si allegano le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni doc.ti da 3 a 5). 3) Le parti danno atto di avere prima d'ora regolato i propri rapporti con scrittura privata 26 luglio
2023 che si allega (doc.6) che prevede, per quanto ancora di attualità:
-dopo il 20 agosto 2023, quando la signora si sarà trasferita, ella potrà prelevare il cane il venerdì sera dopo il lavoro e tenerlo con sé fino a domenica sera.
-la sig.ra porterà via il folletto, l'asciugatrice, l'impastatrice, macchina del pane, una Pt_1
macchina del caffè, i piatti regalati dal vicino di casa, la lavapavimenti.
-le televisioni le terrà il sig. con la lavatrice, l'altra macchina del caffè, i piatti, il frigorifero. Pt_2
- la casa verrà posta in vendita a marzo del 2024 tramite agenzia scelta di comune accordo o tramite privato se reperito prima di allora. In ogni caso fino ad allora l'alloggio sarà abitato dal sig. Pt_2
a meno che non trovi un alloggio in locazione di suo gradimento.
Quando verrà data in vendita si stabilirà un termine non superiore a nove mesi per lasciarla libera
a disposizione dell'acquirente, salvo diversi accordi da prendersi per iscritto.
- le parti danno atto di aver già diviso tutti i conti correnti e gli investimenti.
- il rateo del mutuo dal mese di settembre verrà pagato integralmente dal sig. e la sig.ra Pt_2
gli rimborserà la quota pari alla differenza tra il proprio affitto comprensivo di spese Pt_1 condominiali e l'importo del mutuo.
Dal momento in cui il sig. non abiterà più la casa coniugale e si trasferità in altro alloggio il Pt_2
mutuo verrà pagato al 50 % tra i comproprietari.
-l'autovettura in comproprietà Audi A3 è stata messa in conto vendita e il ricavato sarà diviso al
50% tra i comproprietari.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, il 6.12.2023, e Parte_1 Pt_2
, premesso di avere contratto matrimonio in Borgomanero il 16.9.2000, hanno chiesto, con
[...] domanda congiunta, emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta.
Le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e le condizioni concordate.
Pertanto, cessata la comunione materiale e spirituale e acquisito il parere del PM, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto, sussistono i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione, avendo, essi, dato atto di aver risolto ogni questione economica tra loro intercorsa con scrittura provata datata 26.7.2023.
PQM
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede: - dichiara la separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
uniti in matrimonio il 16.9.2000 a Borgomanero (NO). Parte_2
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania in data 13.3.2024
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO