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Decreto 5 aprile 2025
Decreto 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, decreto 05/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. 167/2022 R.G.
TRIBUNALE SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice esaminati gli atti relativi al procedimento iscritto al n. 167/2022 V.G., avente ad oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale;
promosso da
nata ad [...] il [...] (C.F. ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Augusta alla Via XIV Ottobre, 47 presso lo studio dell'Avv. Dario Valmori, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
nato ad [...] il [...], CF , residente Controparte_1 CodiceFiscale_2
in Solarino alla via Mazzini n. 16, rappresentato e difeso dagli Avvocati Andrea Anfuso
Alberghina e Salvatore Pietro Pulvirenti, come da procura in atti;
RESISTENTE udito il giudice relatore;
visto il parere del Pubblico ministero;
ha emesso il seguente
DECRETO
Rilevato che: con ricorso depositato il 21.01.2022 premettendo di avere convissuto more Parte_1
uxorio con e che dalla relazione nasceva (il 31.03.2021), Controparte_1 Persona_1
1 riconosciuta da entrambi i genitori, ha agito ex art. 337 bis e ss. c.c. per la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore;
in particolare, la ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo della figlia con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa familiare sita a Solarino (Via Mazzini n. 16),
l'obbligo in capo all'ex compagno di versarle, a titolo di contributo per il mantenimento della minore, la somma mensile di euro 700,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie;
ed, infine, la regolamentazione del diritto di visita paterno;
a fondamento della domanda di affidamento esclusivo della figlia ha dedotto Parte_1
l'incapacità del padre di gestire i propri impulsi di rabbia, sfociati anche in comportamenti aggressivi, nonché un disinteresse generale per le esigenze propriamente materiali della minore;
instaurato regolarmente il contraddittorio, in data 5.04.2022 si è costituito in giudizio
[...]
il quale, contestando quanto rilevato e dedotto dalla ricorrente, si è opposto alla CP_1
richiesta di affidamento esclusivo della minore e all'assegnazione della casa, sita a Solarino, alla madre, in considerazione della insussistenza di un legame della figlia con tale luogo, ove avrebbe vissuto per soli 4 mesi (fino al mese di luglio 2021 data nella quale la lasciava Pt_1
l'abitazione familiare); si è reso disponibile a corrispondere alla piccola una somma a Per_1
titolo di mantenimento, da determinarsi in euro 300,00, oltre alle spese straordinarie e ha altresì chiesto una regolamentazione del diritto di visita che garantisse l'esercizio concreto della bigenitorialità; all'udienza del 20.10.2022 è comparso il solo resistente, interrogato liberamente dal Giudice, mentre la ricorrente non è comparsa per motivi di salute, documentati dal suo difensore;
il resistente, quindi, ha insistito, nella richiesta di regolamentazione urgente del diritto di visita paterno, con la previsione di modalità graduali consone all'età della minore e alla situazione genitoriale, evidenziando di vedere la minore due pomeriggi alla settimana per un'ora alla presenza della mamma in luoghi pubblici (all'aperto o, in caso di pioggia, in un bar); con decreto depositato il 28.10.2022 il Collegio ha adottato provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse della minore, disponendo l'affidamento della figlia minore Persona_2
nata il [...], in [...] condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso
[...]
l'abitazione materna, anche ai fini della residenza anagrafica;
- ha regolamentato il diritto di visita paterno, prevedendo che “il padre potrà vedere e tenere con sé la minore per due giorni alla settimana, da individuarsi di comune accordo tra le parti e, in mancanza di accordo, una settimana il martedì e il sabato e la settimana successiva il mercoledì e la domenica, per due ore, senza la presenza della madre. Tale regolamentazione appare idonea a soddisfare, quanto meno in via provvisoria, il diritto della bambina a godere della presenza nella sua vita di entrambi i
2 genitori anche attraverso la costruzione di un rapporto padre-figlia che proprio nell'iniziale periodo di vita della minore deve essere quanto mai garantito. Non si ravvisano ragioni per disporre che le visite avvengano in modalità protetta non essendo emersa, né allegata dalle parti alcuna criticità nell'esercizio del diritto di visita, come attuato dalle parti da più di un anno.
Durante le prossime festività natalizie la minore starà con il padre, oltre ai due giorni alla settimana come sopra indicati, la mattina del 25 dicembre per due ore e la mattina del 31 dicembre, sempre per due ore. Sono comunque fatti salvi migliori accordi raggiunti dalle parti nell'interesse della bambina) e ha posto a carico di l'obbligo di Controparte_1
contribuire al mantenimento della figlia minore mediante versamento alla madre, in via anticipata entro giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 400,00, somma soggetta a rivalutazione annuale Istat, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie necessarie, da individuarsi secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale;
nel corso del giudizio, la regolamentazione del diritto di visita paterno, è stata integrata, su richiesta di parte resistente, con la previsione che il possa vedere la figlia minore CP_1
per due giorni la settimana dalle 15.30 fino alle 19.30 e il sabato o la domenica dalle ore Per_1
10.00 alle ore 16.00; il giorno del suo compleanno a pranzo, il giorno del Lunedì dell'Angelo dalle ore 10.00 alle ore 16.00, le festività in via alternata con l'altro genitore e per le vacanze estive con aggiunta di tre giorni la settimana nelle due settimane di ferie lavorative del padre;
la causa è stata istruita documentalmente;
quindi all'udienza del 1 aprile 2025, terminata l'istruttoria, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni;
nello specifico entrambi i difensori hanno dato atto di un miglioramento dei rapporti tra i genitori i quali hanno risolto la conflittualità rispetto al regime di affidamento della figlia, determinandosi più serenamente anche con riferimento alle visite del padre;
il difensore di parte ricorrente quindi ha dichiarato di rinunciare alla domanda di affidamento esclusivo di alla madre;
ha chiesto di confermare le attuali modalità del diritto di visita Per_1 tra il padre e la figlia;
ha insistito nelle richieste di assegnazione dell'immobile sito a Solarino alla e di contribuzione economica a favore della minore con versamento di un assegno di Pt_1
mantenimento pari a 700,00 euro mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie;
il difensore del resistente ha insistito nelle proprie richieste evidenziando che Controparte_1
è disponibile a versare una somma a titolo di mantenimento in aumento rispetto a quella odierna
(fino al limite di 400,00 euro); si è opposto alla richiesta di assegnazione della casa alla Pt_1 ed ha chiesto una regolamentazione del diritto di visita paterno che, in considerazione dell'età della bambina, garantisca l'esercizio del diritto alla bigenitorialità;
3 il Giudice, quindi, sentite le conclusioni delle parti ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritenuto che:
l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori appare ancora oggi e, a maggior ragione in assenza di contrasto sul punto tra le parti e stante l'oggettivo miglioramento dei rapporti tra loro, la misura maggiormente rispondente all'interesse della bambina;
il collocamento di rimarrà presso la residenza materna, con la quale ha da sempre Per_1
convissuto; la domanda della di assegnazione della casa sita a Solarino non appare fondata;
Pt_1
ed invero, giova evidenziare che l'assegnazione della casa coniugale 337 sexies c.c. è finalizzata esclusivamente alla tutela della prole e risponde all'esigenza preminente di assicurare ai figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, sì da consentire agli stessi di mantenere le consuetudini di vita che sono radicate in tale ambiente;
ebbene, nel corso del giudizio è emerso in modo pacifico che la piccola ha vissuto nella Per_1
casa familiare per soli 4 mesi dalla nascita (ovvero dal 31.03.2021 al mese di luglio 2021) per cui in tale brevissimo arco temporale la minore (di pochissimi mesi) non può avere consolidato alcun tipo di legame e relazione rilevanti con l'ambiente domestico;
il diritto di visita paterno, in relazione all'età della bambina e all'assenza di condizioni ostative anche ai pernottamenti presso il padre, potrà essere regolamentato, in accoglimento delle richieste del resistente, nei seguenti termini, salvo diversi accordi tra le parti: il padre potrà vedere e tenere con sé la minore due volte a settimana dalle 16.00 alle 20.00, nonché, alternativamente con la madre, il fine settimana (dal venerdi alle ore 18.00 alla domenica ore 16.00), per 20 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, giorni da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno;
durante le vacanze natalizie e pasquali alternativamente, con l'altro genitore, dal 24 al 30 o dal 31 dicembre al 6 gennaio, nonché dal venerdì santo al pomeriggio della domenica di Pasqua oppure dal pomeriggio della domenica di
Pasqua alla sera del lunedì santo;
il giorno del compleanno in forma alternata (di anno in anno), per la festa del papà; quanto alle questioni economiche, fermo restando l'obbligo di ciascuno dei genitori di provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito, va stabilita la corresponsione di un assegno periodico a carico del padre, da determinarsi considerando: 1) le attuali esigenze della figlia;
2) il tenore di vita goduto dalla medesima in costanza di convivenza
4 con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascuno di essi;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ebbene, medico chirurgo presso l'Ospedale Umberto I di US (oggi Controparte_1 presso l'ospedale Muscatello di Augusta), risulta avere un reddito, quale dirigente medico, pari a circa € 3.000,00 euro netti mensili, come documentato dal certificato ASP prodotto;
tale somma base è suscettibile di incrementi, sia grazie agli straordinari, che all'attività svolta dallo privatamente, presso l'ambulatorio di Solarino, come da lui stesso confermato;
CP_1
ed in effetti, dall'ultimo CUD dell'anno fiscale 2023 si rileva un reddito netto di 4.200 e dai CUD degli anni 2020- 2021- 2022, un reddito che mediamente si aggira sui 4.000 euro netti;
la quale ha la qualifica di estetista e che risulta, come sostenuto e non contestato, Parte_1 iscritta all'università per il conseguimento del titolo di infermiera, invece, allo stato è disoccupata;
posto quanto sopra sulle capacità economiche del e tenuto conto della condizione CP_1
economica di controparte, nella determinazione della somma a titolo di mantenimento da porsi a suo carico deve tenersi conto delle spese legate a mutui e finanziamenti contratti per un totale complessivo di 1.300 circa;
mentre non è stata fornita prova che egli continui a corrispondere la somma di 550,00 euro alla figlia avuta dalla prima relazione, ormai venticinquenne;
per Pt_1 cui appare congruo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante versamento alla madre, in via anticipata entro giorno 5 di ogni mese, della Per_1 somma mensile di € 600,00, soggetta a rivalutazione annuale Istat;
il dott. in ragione della rilevante e superiore capacità economica rispetto all'altro CP_1
genitore, dovrà, inoltre, sostenere il 70% delle spese straordinarie necessarie per la minore, come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
ritenuta la reciproca soccombenza le spese di lite potranno essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale di US, Prima sezione civile, visti gli articoli 337 bis e ss. c.c.: dispone che la figlia minore sia affidata in via condivisa ai genitori con Persona_2
collocamento prevalente presso la residenza della madre;
regolamenta il diritto di visita del padre come in parte motiva; rigetta la domanda di assegnazione a della casa sita a Solarino in Via Mazzini n. Parte_1
16;
5 dispone che contribuisca al mantenimento della figlia minore versando alla Controparte_1 ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 600,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie;
e ciò con decorrenza dalla data della domanda (21.01.2022), detratte le somme nelle more già versate;
spese compensate
Così deciso in US, il 3 aprile 2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott. ssa Veronica Milone
6
TRIBUNALE SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice esaminati gli atti relativi al procedimento iscritto al n. 167/2022 V.G., avente ad oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale;
promosso da
nata ad [...] il [...] (C.F. ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Augusta alla Via XIV Ottobre, 47 presso lo studio dell'Avv. Dario Valmori, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
nato ad [...] il [...], CF , residente Controparte_1 CodiceFiscale_2
in Solarino alla via Mazzini n. 16, rappresentato e difeso dagli Avvocati Andrea Anfuso
Alberghina e Salvatore Pietro Pulvirenti, come da procura in atti;
RESISTENTE udito il giudice relatore;
visto il parere del Pubblico ministero;
ha emesso il seguente
DECRETO
Rilevato che: con ricorso depositato il 21.01.2022 premettendo di avere convissuto more Parte_1
uxorio con e che dalla relazione nasceva (il 31.03.2021), Controparte_1 Persona_1
1 riconosciuta da entrambi i genitori, ha agito ex art. 337 bis e ss. c.c. per la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore;
in particolare, la ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo della figlia con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa familiare sita a Solarino (Via Mazzini n. 16),
l'obbligo in capo all'ex compagno di versarle, a titolo di contributo per il mantenimento della minore, la somma mensile di euro 700,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie;
ed, infine, la regolamentazione del diritto di visita paterno;
a fondamento della domanda di affidamento esclusivo della figlia ha dedotto Parte_1
l'incapacità del padre di gestire i propri impulsi di rabbia, sfociati anche in comportamenti aggressivi, nonché un disinteresse generale per le esigenze propriamente materiali della minore;
instaurato regolarmente il contraddittorio, in data 5.04.2022 si è costituito in giudizio
[...]
il quale, contestando quanto rilevato e dedotto dalla ricorrente, si è opposto alla CP_1
richiesta di affidamento esclusivo della minore e all'assegnazione della casa, sita a Solarino, alla madre, in considerazione della insussistenza di un legame della figlia con tale luogo, ove avrebbe vissuto per soli 4 mesi (fino al mese di luglio 2021 data nella quale la lasciava Pt_1
l'abitazione familiare); si è reso disponibile a corrispondere alla piccola una somma a Per_1
titolo di mantenimento, da determinarsi in euro 300,00, oltre alle spese straordinarie e ha altresì chiesto una regolamentazione del diritto di visita che garantisse l'esercizio concreto della bigenitorialità; all'udienza del 20.10.2022 è comparso il solo resistente, interrogato liberamente dal Giudice, mentre la ricorrente non è comparsa per motivi di salute, documentati dal suo difensore;
il resistente, quindi, ha insistito, nella richiesta di regolamentazione urgente del diritto di visita paterno, con la previsione di modalità graduali consone all'età della minore e alla situazione genitoriale, evidenziando di vedere la minore due pomeriggi alla settimana per un'ora alla presenza della mamma in luoghi pubblici (all'aperto o, in caso di pioggia, in un bar); con decreto depositato il 28.10.2022 il Collegio ha adottato provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse della minore, disponendo l'affidamento della figlia minore Persona_2
nata il [...], in [...] condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso
[...]
l'abitazione materna, anche ai fini della residenza anagrafica;
- ha regolamentato il diritto di visita paterno, prevedendo che “il padre potrà vedere e tenere con sé la minore per due giorni alla settimana, da individuarsi di comune accordo tra le parti e, in mancanza di accordo, una settimana il martedì e il sabato e la settimana successiva il mercoledì e la domenica, per due ore, senza la presenza della madre. Tale regolamentazione appare idonea a soddisfare, quanto meno in via provvisoria, il diritto della bambina a godere della presenza nella sua vita di entrambi i
2 genitori anche attraverso la costruzione di un rapporto padre-figlia che proprio nell'iniziale periodo di vita della minore deve essere quanto mai garantito. Non si ravvisano ragioni per disporre che le visite avvengano in modalità protetta non essendo emersa, né allegata dalle parti alcuna criticità nell'esercizio del diritto di visita, come attuato dalle parti da più di un anno.
Durante le prossime festività natalizie la minore starà con il padre, oltre ai due giorni alla settimana come sopra indicati, la mattina del 25 dicembre per due ore e la mattina del 31 dicembre, sempre per due ore. Sono comunque fatti salvi migliori accordi raggiunti dalle parti nell'interesse della bambina) e ha posto a carico di l'obbligo di Controparte_1
contribuire al mantenimento della figlia minore mediante versamento alla madre, in via anticipata entro giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 400,00, somma soggetta a rivalutazione annuale Istat, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie necessarie, da individuarsi secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale;
nel corso del giudizio, la regolamentazione del diritto di visita paterno, è stata integrata, su richiesta di parte resistente, con la previsione che il possa vedere la figlia minore CP_1
per due giorni la settimana dalle 15.30 fino alle 19.30 e il sabato o la domenica dalle ore Per_1
10.00 alle ore 16.00; il giorno del suo compleanno a pranzo, il giorno del Lunedì dell'Angelo dalle ore 10.00 alle ore 16.00, le festività in via alternata con l'altro genitore e per le vacanze estive con aggiunta di tre giorni la settimana nelle due settimane di ferie lavorative del padre;
la causa è stata istruita documentalmente;
quindi all'udienza del 1 aprile 2025, terminata l'istruttoria, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni;
nello specifico entrambi i difensori hanno dato atto di un miglioramento dei rapporti tra i genitori i quali hanno risolto la conflittualità rispetto al regime di affidamento della figlia, determinandosi più serenamente anche con riferimento alle visite del padre;
il difensore di parte ricorrente quindi ha dichiarato di rinunciare alla domanda di affidamento esclusivo di alla madre;
ha chiesto di confermare le attuali modalità del diritto di visita Per_1 tra il padre e la figlia;
ha insistito nelle richieste di assegnazione dell'immobile sito a Solarino alla e di contribuzione economica a favore della minore con versamento di un assegno di Pt_1
mantenimento pari a 700,00 euro mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie;
il difensore del resistente ha insistito nelle proprie richieste evidenziando che Controparte_1
è disponibile a versare una somma a titolo di mantenimento in aumento rispetto a quella odierna
(fino al limite di 400,00 euro); si è opposto alla richiesta di assegnazione della casa alla Pt_1 ed ha chiesto una regolamentazione del diritto di visita paterno che, in considerazione dell'età della bambina, garantisca l'esercizio del diritto alla bigenitorialità;
3 il Giudice, quindi, sentite le conclusioni delle parti ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritenuto che:
l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori appare ancora oggi e, a maggior ragione in assenza di contrasto sul punto tra le parti e stante l'oggettivo miglioramento dei rapporti tra loro, la misura maggiormente rispondente all'interesse della bambina;
il collocamento di rimarrà presso la residenza materna, con la quale ha da sempre Per_1
convissuto; la domanda della di assegnazione della casa sita a Solarino non appare fondata;
Pt_1
ed invero, giova evidenziare che l'assegnazione della casa coniugale 337 sexies c.c. è finalizzata esclusivamente alla tutela della prole e risponde all'esigenza preminente di assicurare ai figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, sì da consentire agli stessi di mantenere le consuetudini di vita che sono radicate in tale ambiente;
ebbene, nel corso del giudizio è emerso in modo pacifico che la piccola ha vissuto nella Per_1
casa familiare per soli 4 mesi dalla nascita (ovvero dal 31.03.2021 al mese di luglio 2021) per cui in tale brevissimo arco temporale la minore (di pochissimi mesi) non può avere consolidato alcun tipo di legame e relazione rilevanti con l'ambiente domestico;
il diritto di visita paterno, in relazione all'età della bambina e all'assenza di condizioni ostative anche ai pernottamenti presso il padre, potrà essere regolamentato, in accoglimento delle richieste del resistente, nei seguenti termini, salvo diversi accordi tra le parti: il padre potrà vedere e tenere con sé la minore due volte a settimana dalle 16.00 alle 20.00, nonché, alternativamente con la madre, il fine settimana (dal venerdi alle ore 18.00 alla domenica ore 16.00), per 20 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, giorni da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno;
durante le vacanze natalizie e pasquali alternativamente, con l'altro genitore, dal 24 al 30 o dal 31 dicembre al 6 gennaio, nonché dal venerdì santo al pomeriggio della domenica di Pasqua oppure dal pomeriggio della domenica di
Pasqua alla sera del lunedì santo;
il giorno del compleanno in forma alternata (di anno in anno), per la festa del papà; quanto alle questioni economiche, fermo restando l'obbligo di ciascuno dei genitori di provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito, va stabilita la corresponsione di un assegno periodico a carico del padre, da determinarsi considerando: 1) le attuali esigenze della figlia;
2) il tenore di vita goduto dalla medesima in costanza di convivenza
4 con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascuno di essi;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ebbene, medico chirurgo presso l'Ospedale Umberto I di US (oggi Controparte_1 presso l'ospedale Muscatello di Augusta), risulta avere un reddito, quale dirigente medico, pari a circa € 3.000,00 euro netti mensili, come documentato dal certificato ASP prodotto;
tale somma base è suscettibile di incrementi, sia grazie agli straordinari, che all'attività svolta dallo privatamente, presso l'ambulatorio di Solarino, come da lui stesso confermato;
CP_1
ed in effetti, dall'ultimo CUD dell'anno fiscale 2023 si rileva un reddito netto di 4.200 e dai CUD degli anni 2020- 2021- 2022, un reddito che mediamente si aggira sui 4.000 euro netti;
la quale ha la qualifica di estetista e che risulta, come sostenuto e non contestato, Parte_1 iscritta all'università per il conseguimento del titolo di infermiera, invece, allo stato è disoccupata;
posto quanto sopra sulle capacità economiche del e tenuto conto della condizione CP_1
economica di controparte, nella determinazione della somma a titolo di mantenimento da porsi a suo carico deve tenersi conto delle spese legate a mutui e finanziamenti contratti per un totale complessivo di 1.300 circa;
mentre non è stata fornita prova che egli continui a corrispondere la somma di 550,00 euro alla figlia avuta dalla prima relazione, ormai venticinquenne;
per Pt_1 cui appare congruo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante versamento alla madre, in via anticipata entro giorno 5 di ogni mese, della Per_1 somma mensile di € 600,00, soggetta a rivalutazione annuale Istat;
il dott. in ragione della rilevante e superiore capacità economica rispetto all'altro CP_1
genitore, dovrà, inoltre, sostenere il 70% delle spese straordinarie necessarie per la minore, come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
ritenuta la reciproca soccombenza le spese di lite potranno essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale di US, Prima sezione civile, visti gli articoli 337 bis e ss. c.c.: dispone che la figlia minore sia affidata in via condivisa ai genitori con Persona_2
collocamento prevalente presso la residenza della madre;
regolamenta il diritto di visita del padre come in parte motiva; rigetta la domanda di assegnazione a della casa sita a Solarino in Via Mazzini n. Parte_1
16;
5 dispone che contribuisca al mantenimento della figlia minore versando alla Controparte_1 ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 600,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie;
e ciò con decorrenza dalla data della domanda (21.01.2022), detratte le somme nelle more già versate;
spese compensate
Così deciso in US, il 3 aprile 2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott. ssa Veronica Milone
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