Ordinanza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, ordinanza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 408/2025
Il Giudice dott. Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 07/04/2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
GOFFREDO LEONARDO
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to SYLOS LABINI FEDERICA CP_1
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis c.p.c. per l'accertamento del diritto al beneficio contributivo per invalidità a fini pensionistici.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, affermando di aver presentato domanda all' per ottenere CP_1
l'accertamento dello status di invalido civile, lamentando il mancato riconoscimento della percentuale invalidante del 74% utile ad ottenere il beneficio contributivo ai sensi dell'art. 80, comma 3 L. n.
388/2000 essendo stato dichiarato invalido civile nella misura del
70%; contestando le conclusioni della competente commissione medica ed affermando la sussistenza di uno status invalidante nella misura pari almeno al 74%, agiva in giudizio con istanza di accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. per l'accertamento del diritto al beneficio di due mesi di contribuzione per ogni anno lavorativo utile a fini pensionistici, con il favore delle spese
Costituitasi la parte resistente in via preliminare eccepiva CP_1
l'improponibilità delle domande per manca di presentazione di domanda amministrativa, con il favore delle spese processuali.
Ebbene, la preliminare eccezione di improponibilità della domanda giudiziale è fondata e merita accoglimento con funzione assorbente di tutte le altre questioni di rito e di merito ugualmente sollevate dalle parti.
Ed infatti, dalle allegazioni e dalle produzioni della parte ricorrente emerge chiaramente l'insussistenza della presentazione in via amministrativa di una specifica domanda amministrativa intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto al beneficio di due mesi di contribuzione per ogni anno lavorativo utile a fini pensionistici ai sensi dell'art. 80, comma 3 L. n. 388/2000 per cui è causa.
Dalla produzione dalla parte ricorrente emerge chiaramente che sia stata presentata in via amministrativa in data 03.06.2024 la sola domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di invalido civile1.
In concreto non vi è coincidenza tra la domanda amministrativa evidentemente presentata all'epoca e la prestazione dedotta in giudizio – diritto al beneficio contributivo a fini pensionistici per ragioni di invalidità ai sensi dell'art. 80, comma 3 L. n. 388/2000.
Pag. 2 di 9 Manca, nel caso di specie, la prova della presentazione di una domanda amministrativa specifica per ottenere la contribuzione figurativa pretesa in questo giudizio.
Tanto basta per ritenere improponibile il proposto ricorso in questa sede giudiziaria.
La presentazione di una specifica domanda amministrativa per ottenere una determinata prestazione è condizione necessaria per la stessa proponibilità dell'azione in sede giudiziale.
Circostanza, questa, che difetta nel caso di specie.
Per ritenere proponibile un'azione in sede giudiziale diretta al conseguimento di una prestazione previdenziale o assistenziale deve esservi coincidenza tra la prestazione domandata in via amministrativa e quella dedotta in giudizio2.
Cosa che nel caso di specie manca radicalmente.
La Suprema Corte di Cassazione con orientamento costante ha affermato in analogo contenzioso i seguenti principi cui occorre dare continuità: “… (omissis)… Nel caso oggetto della pronuncia n. 9877 cit., il ricorrente aveva chiesto, con la domanda originaria, (solo)
l'accertamento dell'invalidità nella misura di almeno il 74%, o in subordine nella misura del 67%, a decorrere dalla data della domanda amministrativa. Correttamente, la Corte, in continuità con precedenti arresti (in particolare sulla scia del principio di Cass., sez. un., n. 27187 del 2006 e con richiamo di Cass.
Pag. 3 di 9 n.25395 del 2016; Cass. n. 9013 del 2016 e Cass. n. 9960 del
2005) ha osservato come, in assenza di un'espressa domanda amministrativa all' per il riconoscimento dei relativi CP_1 contributi figurativi ai fini pensionistici, non fosse proponibile un'azione di mero accertamento del grado di invalidità richiesto, che costituisce solo un elemento frazionistico del diritto alla maggiorazione da accertarsi, invece, nella sua interezza. …”3.
La necessità della presentazione di una specifica domanda amministrativa si ricava direttamente dall'inequivoco tenore letterale della disciplina invocata dalla parte ricorrente laddove è previsto che il beneficio dedotto in giudizio venga riconosciuto, a loro richiesta ovvero dietro espressa domanda che deve essere necessariamente presentata a cura dei beneficiari analiticamente indicati (i lavoratori sordomuti, gli invalidi civili nella misura superiore al 74% e gli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per cause di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli enti locali).
Questo l'art. 80, comma 3 L. n. 388/2000:
< A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970. n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata
Pag. 4 di 9 al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n.
834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.>>
L'esegesi della disciplina appena richiamata nel senso della necessaria presentazione di una specifica domanda amministrativa ai fini della proponibilità dell'azione giudiziale per ottenere la contribuzione figurativa per ragioni sanitarie è stata fornita dalla Suprema Corte anche in un recente arresto che si riporta nella parte d'interesse: “…
(omissis)… Il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato, tenuto conto della consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, espressa, da ultimo, da Cass. 2011/2015, la cui motivazione si ripropone integralmente.
7. "La L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 3, prevede che "A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui alla L. 26 maggio 1970, n. 381, art. 1, nonchè agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con
D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di
Pag. 5 di 9 contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa".
8. Come osservato in Cass. n. 9960 del 2005, nell'ambito di applicazione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 3, rientrano: a) i lavoratori sordomuti, ovvero "i minorati sensoriali dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (L. n.
381 del 1970, art. 1), b) gli invalidi civili (con invalidità superiore al
74%) affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa con invalidità superiore al 74% (L. 30 marzo
1971, n. 118, n. 118 e D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 9); c) gli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per cause di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli enti locali con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1978, n. 834, e successive modificazioni. Per effetto del beneficio l'anzianità contributiva del lavoratore viene maggiorata di due mesi per ogni anno di attività prestata come invalido con grado di invalidità superiore al 74%. Per periodi di lavoro inferiori all'anno, la maggiorazione va operata in misura proporzionale aumentando di un sesto il numero delle settimane di lavoro svolto. Il beneficio è riconosciuto sino al limite massimo di cinque anni, e, comunque, entro l'anzianità contributiva
Pag. 6 di 9 massima valutabile nel Fondo a carico del quale viene liquidata la pensione.
9. La maggiorazione di anzianità spetta per i periodi di attività effettiva, vanno esclusi i periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto, in quanto non correlati ad attività lavorativa;
a tal fine dovranno essere presi in considerazione i periodi di attività lavorativa alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, aziende private o cooperative, svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto, anche per periodo anteriore al 1^ gennaio 2002 (v. in tal senso, sent. cit, n. 9960 del 2005).
10. Alla stregua della richiamata disciplina, deve ritenersi necessario che l'interessato richieda, ossia presenti domanda amministrativa all ("...è riconosciuto, a loro richiesta..."), CP_1
"il beneficio", mentre l'accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità superiore al 74% costituisce soltanto uno dei presupposti (di fatto) del diritto alla maggiorazione.
11. La giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente, muovendo dal condivisibile presupposto che la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, ritiene che il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sè, per gli effetti possibili e futuri.
12. Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza (Cass. S.U.
n. 27187/2006; v. pure Cass. 27151/2009; in senso conforme, tra le tante, Cass. 9117/2003; Cass. n. 3905/2003; Cass. n. 10039/2002).
Pag. 7 di 9 13. Come affermato, da ultimo, in Cass. n. 2051 del 2011, l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire.
14. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionati della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza,
(v. pure Cass. n. 13491/2013)" (così Cass. 2011/2015 cit.). …”4.
Va dichiarata, di conseguenza, improponibile l'intrapresa azione giudiziale.
Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente formulate dalle parti.
Tenuto conto della dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. andranno integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara improponibile l'intrapresa azione giudiziale;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari,07/04/2025 Il Giudice del lavoro
Pag. 8 di 9 Salvatore Franco Santoro
Pag. 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. in all.ti parte ricorrente. 2 Cfr. Cass. 03/03/2017, n. 5453 così massimata: “In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziaria, la cui omissione è rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato dalla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in sede giudiziaria.
(Nella specie, la S.C., riformando la decisione impugnata e decidendo nel merito, ha dichiarato improponibile l'originaria domanda introduttiva del giudizio per mancanza della domanda amministrativa specificamente rivolta ad ottenere la pensione non reversibile per ciechi assoluti e l'indennità di accompagnamento ai sensi della l. n. 406 del 1968).” 3 Cfr. Cass. n. 30636/2022. 4 Cfr. Cass. n. 25395/2016.