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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 09/06/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. n. 20022 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P. G.
Nel procedimento iscritto al n. RG 20022/2020, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall' avv. Angelo Pajno, nell'interesse dell'attore
, sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza Parte_1 dell'8.05.2025, adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 15.04.2025,
(fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc con provvedimento in pari data) - pronuncia la seguente
SENTENZA
tra
, n.q. di titolare della omonima ditta individuale, Parte_1
corrente in Lipari, Via Prof. Tommaso Carnevale (già ), Controparte_1
C.F.: - P.IVA: , elettivamente domiciliato CodiceFiscale_1 P.IVA_1
in Lipari, Via Maurolico n. 24, presso e nello studio dell'Avv. Angelo Pajno, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti - attore -
CONTRO
, nata il [...] a [...] ed ivi deceduta il Controparte_2
13.01.2024, residente in [...]
-convenuti contumaci-
E
, residente in [...], P_
, residente in [...] e CP_4
, residente in [...]
9 – tutti nella qualità di eredi, del Sig. deceduto in Lipari il Persona_1
18.08.2009. - convenuti contumaci-
Oggetto: Pagamento somme.
Pag. 1 a 8 R. G. n. 20022 / 2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
La vicenda scaturisce dall'atto di citazione datato 20.02.2020 con il quale l'attore premetteva di aver fornito, tra il mese di gennaio e quello di agosto
2009, svariate prestazioni d'opera, consistenti nella manutenzione e riparazione di mezzi meccanici da cantiere – in favore della ditta del Sig.
esercente attività edile, e di essere, pertanto, creditore Persona_1
dell'importo di € 6.384,00, oltre interessi.
L'attore conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale, già sezione distaccata di Lipari, , e _2 P_ CP_4 CP_5
, ognuno nella qualità di erede del Sig. rispettivamente
[...] Persona_1
moglie e fratelli, chiedendo: “1) Ritenere e dichiarare che il n.q. è Parte_1
titolare di un diritto di credito - quantificabile in €. 6.384,00, oltre interessi - nei confronti degli odierni convenuti, Sigg. _2 P_ CP_4
e ognuno nella qualità di erede del Sig.
[...] CP_5 Persona_1
titolare della omonima ditta;
2) Di conseguenza e per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento pro quota dell'importo superiormente determinato in favore di parte attrice, e ciò in ragione dei 6/9 a carico della e di 1/9 a carico _2
di ciascuno dei germani 3) Riservare al prosieguo la richiesta e l'articolazione Per_1
di quegli ulteriori mezzi di prova, sia orale che documentale, che dovessero appalesarsi utili e conducenti alla luce delle eventuali controdeduzioni di parte avversa;
4) Con vittoria di spese e compensi”.
Con nota del 29.04.2021 parte attrice depositava: “… n. 3 copie di altrettante ricevute pagamento delle quote di pertinenza di quanto richiesto in citazione relativamente alla posizione dei Sig.ri e P_ CP_4 Per_1
Pag. 2 a 8 R. G. n. 20022 / 2020
dichiarando: “La documentazione oggi prodotta costituisce rinunzia alla CP_5
incoata azione nei confronti degli stessi. Qualora occorra tale rinunzia sarà formalizzata nelle forme di cui all'art. 306 c.p.c.”.
Con comparsa di costituzione datata 25.11.2021 si costituiva _2
chiedendo: “1) Rigettare con qualsiasi statuizione la domanda introdotta dal signor
in quanto assorbita dalla prescrizione del credito, dalla natura del Parte_1
rapporto sottostante, dall'inutilizzabilità dei documenti ex adverso offerti a questo giudizio. In ogni caso la domanda introdotta è infondata in fatto e diritto e dovrà essere conseguentemente rigettata;
2) Dare atto dell'inutilizzabilità ai fini probatori dei documenti allegati al fascicolo di produzione dell'attore; 3) Dare atto che la deducente disconosce i documenti tutti prodotti dall'attore; 4) Riserva ex. art. 183
VI° comma cpc ogni ulteriore precisazione e richiesta anche istruttoria. 5) Con vittoria di spese e compensi di causa”. Sosteneva la non dovutezza delle somme richieste per prescrizione;
per la “… natura giuridica del contratto d'opera - intuitus personae- intrasmissibilità agli eredi …”; per “disconoscimento documenti ex art. 214 cpc…”, e per mancanza di prova del credito poiché “il documento fiscale allegato da parte attrice, recante il numero 144 del 18.12.2008, non costituisce prova alcuna di quanto in essa riportato …”.
Alla udienza del 17.12.2021 erano concessi i termini ex art. 183, comma 6, cpc e, con memorie 183 comma 6, n. 1 cpc parte attrice richiedeva: “a fronte della correttezza dimostrata dagli ulteriori eredi del il comportamento Persona_1
della appare vi è più meritevole di condanna ex art. 96 c.p.c. della quale _2
norma si chiede sin d'ora determinata applicazione specificandosi altresì che sugli importi da essa dovuti vanno applicati gli interessi di mora per come _2
previsti dall'art. 1284, 4 comma c.c., a far data dall'incoazione dell'odierno giudizio”
e con le successive memorie secondo termine precisava: “Si ribadisce poi che, giusta la documentazione già prodotta in uno alla nota di deposito del 29.04.2021, la domanda di cui all'atto di citazione va limitata alla sola quota successoria della sul montante complessivo dovuto”. _2
Alla udienza del 18.05.2022 era ammesso l'interrogatorio formale di _2
Pag. 3 a 8 R. G. n. 20022 / 2020
così come richiesto da parte attrice nella memoria ex art. 183 comma _2
6 cpc n. 2 del 14.4.2022.
Alla udienza del 21.02.2024 il Giudice dichiarava interrotto il processo stante il decesso di _2
Con ricorso in riassunzione ex art. 303 cpc riassumeva il Parte_1
giudizio, stante l'interesse alla prosecuzione della causa, nei confronti degli eredi della defunta Sig.ra collettivamente ed _2
impersonalmente presso l'ultimo domicilio di quest'ultima, affinché, nel merito, fossero accolte le domande tutte spiegate nell'atto di citazione e in tutti i successivi atti e verbali di causa.
Quindi, alla udienza del 26.09.2024, “… Esaminate le richieste istruttorie di parte attrice e rilevata la genericità dei dati rinvenibili dai documenti prodotti (il riferimento è, in particolare, ai documenti 1 e 2 allegati all'atto di citazione) che non può essere superata dalla prova testimoniale articolata e richiesta dalla medesima parte attrice, vista la altrettanta genericità che caratterizza i relativi capitolati formulati in atti dall'attore nella memoria n. 2 depositata il 14/04/2022” rigettava le istanze istruttorie e rinviava per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 10.04.2025 e successivamente anche per la discussione ex art. 281 sexies cpc alla udienza del 08.05.2025 che si svolgeva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
(con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti); quindi la causa era incamerata così in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti di P_
, e nella qualità di eredi di
[...] CP_4 CP_5 [...]
non essendo stato il giudizio riassunto nei loro confronti. Per_1
Si dichiara, altresì, la contumacia degli eredi che _2
regolarmente citati non si sono costituiti in giudizio.
Le domande di parte attrice sono fondate e vanno accolte per le ragioni di seguito illustrate.
L'attore n.q. di titolare della omonima ditta individuale, Parte_1
Pag. 4 a 8 R. G. n. 20022 / 2020
chiede il pagamento della somma di €. 6.384,00, oltre interessi – per prestazioni d'opera rese, tra il gennaio e l'agosto del 2009, in favore della ditta precisando con le memorie 183, comma VI, secondo Persona_1
termine del 14.04.2022 “… giusta la documentazione già prodotta in uno alla nota di deposito del 29.04.2021, la domanda di cui all'atto di citazione va limitata alla sola quota successoria della sul montante complessivo dovuto”. _2
Dalla documentazione versata in atti, ivi comprese le ricevute di pagamento di , e , emerge che tra l'attore e il CP_5 CP_4 P_
dante causa della è intercorso un accordo _2 Persona_1
contrattuale volto alla riparazione di mezzi meccanici del . Per_1
Con il contratto d'opera una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. ll contratto d'opera, la cui validità nel caso di specie non è contestata e viene quindi ad essere fonte della obbligazione qui fatta valere (prova rafforzata dal pagamento, pro quota degli eredi di relativamente a Persona_1
quanto dagli stessi dovuto in forza del predetto contratto), è tipico della piccola impresa o dell'artigianato. Con specifico riferimento all'attività di meccanico, il contratto d'opera si conclude già con la consegna del veicolo e con l'accettazione dello stesso da parte del meccanico. Sul punto: “qualora
l'autovettura venga affidata ad un'officina al fine di effettuare alcune riparazioni,
l'interesse delle parti è rivolto solo a queste ultime dietro corrispettivo;
dunque, la prestazione di custodia è meramente accessoria. Pertanto, il contratto sorto tra il proprietario dell'autovettura da riparare ed il titolare dell'officina meccanica deve essere qualificato come contratto di prestazione d'opera, e non come contratto di deposito tipico, essendo la vettura affidata esclusivamente per le riparazioni e non per essere semplicemente custodita…” (Cass. ordinanza 27.08.2020 n. 17918).
Va da sé, pertanto, che, stante il decesso del il costo delle Persona_1
prestazioni eseguite dal costituisce un debito ereditario disciplinato Pt_1
dagli artt. 752 e 754 c.c.
Pag. 5 a 8 R. G. n. 20022 / 2020
Ai sensi dell'art. 582 c.c., “al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni
e con gli altri. In quest'ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'art. 571, salvo in ogni agli ascendenti il diritto a un quarto della eredità”.
Orbene, nel caso di specie, parte attrice chiede, giusta la documentazione, versata in atti, il pagamento delle somme per i lavori effettuati relativamente alla sola quota successoria della sul montante complessivo _2
dovuto.
L'attore a sostegno delle proprie pretese ha versato in atti fattura n. 144 del
18.12.2009, regolarmente annotata nel registro dei corrispettivi anno 2009.
Consegue che, quando le fatture siano regolarmente registrate nelle scritture contabili, esse costituiscono prove ordinarie quando colui contro il quale sono dirette non sollevi contestazioni specifiche riguardo alle relative appostazioni ivi specificatamente indicate. Sul punto, di recente, con la sentenza n. 3581 dell'08.02.2024 la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di diritto di credito, l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. Infatti, la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”.
Ciò detto, nel caso di specie gli eredi di non si sono costituiti _2
non contestando, quindi, la fattura in oggetto.
A tali conclusioni, peraltro, se ne deve aggiungere una ulteriore sul comportamento processuale dei convenuti, eredi _2
Pag. 6 a 8 R. G. n. 20022 / 2020
È noto che sia escluso sia che la contumacia possa equivalere ad una ficta confessio sia che alla contumacia possa applicarsi il principio della non contestazione sancito dall'articolo 115 cpc, e ciò sulla base del dato letterale della norma, che si riferisce alla sola “parte costituita” oltre che per consolidato giurisprudenza (cfr. Cass. 14623/2009). Rimane, però il dato per cui, anche sotto tale aspetto la mancata costituzione dei convenuti abbia impedito l'acquisizione di elementi ulteriori da cui trarre un convincimento diverso rispetto a quello prospettato dalle pretese del di parte attrice.
Alla luce delle pregresse argomentazioni, riconosciuto il diritto di credito dell'attore n.q. e tenuto conto che le domande di cui all'atto Parte_1
introduttivo sono state limitate alla sola quota successoria della _2
sul montante complessivo dovuto, quantificato in € 6.384,00 oltre
[...]
interessi dalla domanda, condanna gli eredi in solido, al _2
pagamento in favore di parte attrice, della somma di € 4.256,00, quale quota parte del debito ereditario pari a 2/3.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Sulle spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, dunque, poste a carico dei convenuti eredi La liquidazione è effettuata direttamente in _2
dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 147/22 dello scaglione di riferimento che si individua in quello fino a €. 5200 in considerazione del diritto di credito accertato e della assenza di questioni complesse oggetto di esame.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. 20022/2020 R. G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
Pag. 7 a 8 R. G. n. 20022 / 2020
1) Dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti di , P_
e nella qualità di eredi di CP_4 CP_5 [...]
non essendo stato il giudizio riassunto nei loro confronti;
Per_1
2) Dichiara la contumacia degli eredi che _2
regolarmente citati non si sono costituiti in giudizio;
3) Dichiara che il n.q. è titolare di un diritto di Parte_1
credito - quantificabile in € 4.256,00, quale quota parte del maggior debito ereditario pari a 2/3 dell'importo complessivo di € 6.384,00,
di _2
4) Condanna per l'effetto gli eredi in solido, al _2
pagamento in favore di , della somma di € Parte_1
4.256,00, oltre interessi dalla data di domanda al soddisfo;
5) Rigetta nel resto;
6) Condanna i predetti eredi in solido, al pagamento in _2
favore di parte attrice delle spese del giudizio che secondo i criteri indicati sono liquidate, in €. 1278,00, oltre spese esenti per €. 264,00,
spese generali e oneri fiscali di legge.
Così deciso in Barcellona P. G., il giorno 9.06.2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico
GOT Francesco Montera
Pag. 8 a 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P. G.
Nel procedimento iscritto al n. RG 20022/2020, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall' avv. Angelo Pajno, nell'interesse dell'attore
, sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza Parte_1 dell'8.05.2025, adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 15.04.2025,
(fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc con provvedimento in pari data) - pronuncia la seguente
SENTENZA
tra
, n.q. di titolare della omonima ditta individuale, Parte_1
corrente in Lipari, Via Prof. Tommaso Carnevale (già ), Controparte_1
C.F.: - P.IVA: , elettivamente domiciliato CodiceFiscale_1 P.IVA_1
in Lipari, Via Maurolico n. 24, presso e nello studio dell'Avv. Angelo Pajno, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti - attore -
CONTRO
, nata il [...] a [...] ed ivi deceduta il Controparte_2
13.01.2024, residente in [...]
-convenuti contumaci-
E
, residente in [...], P_
, residente in [...] e CP_4
, residente in [...]
9 – tutti nella qualità di eredi, del Sig. deceduto in Lipari il Persona_1
18.08.2009. - convenuti contumaci-
Oggetto: Pagamento somme.
Pag. 1 a 8 R. G. n. 20022 / 2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
La vicenda scaturisce dall'atto di citazione datato 20.02.2020 con il quale l'attore premetteva di aver fornito, tra il mese di gennaio e quello di agosto
2009, svariate prestazioni d'opera, consistenti nella manutenzione e riparazione di mezzi meccanici da cantiere – in favore della ditta del Sig.
esercente attività edile, e di essere, pertanto, creditore Persona_1
dell'importo di € 6.384,00, oltre interessi.
L'attore conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale, già sezione distaccata di Lipari, , e _2 P_ CP_4 CP_5
, ognuno nella qualità di erede del Sig. rispettivamente
[...] Persona_1
moglie e fratelli, chiedendo: “1) Ritenere e dichiarare che il n.q. è Parte_1
titolare di un diritto di credito - quantificabile in €. 6.384,00, oltre interessi - nei confronti degli odierni convenuti, Sigg. _2 P_ CP_4
e ognuno nella qualità di erede del Sig.
[...] CP_5 Persona_1
titolare della omonima ditta;
2) Di conseguenza e per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento pro quota dell'importo superiormente determinato in favore di parte attrice, e ciò in ragione dei 6/9 a carico della e di 1/9 a carico _2
di ciascuno dei germani 3) Riservare al prosieguo la richiesta e l'articolazione Per_1
di quegli ulteriori mezzi di prova, sia orale che documentale, che dovessero appalesarsi utili e conducenti alla luce delle eventuali controdeduzioni di parte avversa;
4) Con vittoria di spese e compensi”.
Con nota del 29.04.2021 parte attrice depositava: “… n. 3 copie di altrettante ricevute pagamento delle quote di pertinenza di quanto richiesto in citazione relativamente alla posizione dei Sig.ri e P_ CP_4 Per_1
Pag. 2 a 8 R. G. n. 20022 / 2020
dichiarando: “La documentazione oggi prodotta costituisce rinunzia alla CP_5
incoata azione nei confronti degli stessi. Qualora occorra tale rinunzia sarà formalizzata nelle forme di cui all'art. 306 c.p.c.”.
Con comparsa di costituzione datata 25.11.2021 si costituiva _2
chiedendo: “1) Rigettare con qualsiasi statuizione la domanda introdotta dal signor
in quanto assorbita dalla prescrizione del credito, dalla natura del Parte_1
rapporto sottostante, dall'inutilizzabilità dei documenti ex adverso offerti a questo giudizio. In ogni caso la domanda introdotta è infondata in fatto e diritto e dovrà essere conseguentemente rigettata;
2) Dare atto dell'inutilizzabilità ai fini probatori dei documenti allegati al fascicolo di produzione dell'attore; 3) Dare atto che la deducente disconosce i documenti tutti prodotti dall'attore; 4) Riserva ex. art. 183
VI° comma cpc ogni ulteriore precisazione e richiesta anche istruttoria. 5) Con vittoria di spese e compensi di causa”. Sosteneva la non dovutezza delle somme richieste per prescrizione;
per la “… natura giuridica del contratto d'opera - intuitus personae- intrasmissibilità agli eredi …”; per “disconoscimento documenti ex art. 214 cpc…”, e per mancanza di prova del credito poiché “il documento fiscale allegato da parte attrice, recante il numero 144 del 18.12.2008, non costituisce prova alcuna di quanto in essa riportato …”.
Alla udienza del 17.12.2021 erano concessi i termini ex art. 183, comma 6, cpc e, con memorie 183 comma 6, n. 1 cpc parte attrice richiedeva: “a fronte della correttezza dimostrata dagli ulteriori eredi del il comportamento Persona_1
della appare vi è più meritevole di condanna ex art. 96 c.p.c. della quale _2
norma si chiede sin d'ora determinata applicazione specificandosi altresì che sugli importi da essa dovuti vanno applicati gli interessi di mora per come _2
previsti dall'art. 1284, 4 comma c.c., a far data dall'incoazione dell'odierno giudizio”
e con le successive memorie secondo termine precisava: “Si ribadisce poi che, giusta la documentazione già prodotta in uno alla nota di deposito del 29.04.2021, la domanda di cui all'atto di citazione va limitata alla sola quota successoria della sul montante complessivo dovuto”. _2
Alla udienza del 18.05.2022 era ammesso l'interrogatorio formale di _2
Pag. 3 a 8 R. G. n. 20022 / 2020
così come richiesto da parte attrice nella memoria ex art. 183 comma _2
6 cpc n. 2 del 14.4.2022.
Alla udienza del 21.02.2024 il Giudice dichiarava interrotto il processo stante il decesso di _2
Con ricorso in riassunzione ex art. 303 cpc riassumeva il Parte_1
giudizio, stante l'interesse alla prosecuzione della causa, nei confronti degli eredi della defunta Sig.ra collettivamente ed _2
impersonalmente presso l'ultimo domicilio di quest'ultima, affinché, nel merito, fossero accolte le domande tutte spiegate nell'atto di citazione e in tutti i successivi atti e verbali di causa.
Quindi, alla udienza del 26.09.2024, “… Esaminate le richieste istruttorie di parte attrice e rilevata la genericità dei dati rinvenibili dai documenti prodotti (il riferimento è, in particolare, ai documenti 1 e 2 allegati all'atto di citazione) che non può essere superata dalla prova testimoniale articolata e richiesta dalla medesima parte attrice, vista la altrettanta genericità che caratterizza i relativi capitolati formulati in atti dall'attore nella memoria n. 2 depositata il 14/04/2022” rigettava le istanze istruttorie e rinviava per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 10.04.2025 e successivamente anche per la discussione ex art. 281 sexies cpc alla udienza del 08.05.2025 che si svolgeva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
(con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti); quindi la causa era incamerata così in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti di P_
, e nella qualità di eredi di
[...] CP_4 CP_5 [...]
non essendo stato il giudizio riassunto nei loro confronti. Per_1
Si dichiara, altresì, la contumacia degli eredi che _2
regolarmente citati non si sono costituiti in giudizio.
Le domande di parte attrice sono fondate e vanno accolte per le ragioni di seguito illustrate.
L'attore n.q. di titolare della omonima ditta individuale, Parte_1
Pag. 4 a 8 R. G. n. 20022 / 2020
chiede il pagamento della somma di €. 6.384,00, oltre interessi – per prestazioni d'opera rese, tra il gennaio e l'agosto del 2009, in favore della ditta precisando con le memorie 183, comma VI, secondo Persona_1
termine del 14.04.2022 “… giusta la documentazione già prodotta in uno alla nota di deposito del 29.04.2021, la domanda di cui all'atto di citazione va limitata alla sola quota successoria della sul montante complessivo dovuto”. _2
Dalla documentazione versata in atti, ivi comprese le ricevute di pagamento di , e , emerge che tra l'attore e il CP_5 CP_4 P_
dante causa della è intercorso un accordo _2 Persona_1
contrattuale volto alla riparazione di mezzi meccanici del . Per_1
Con il contratto d'opera una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. ll contratto d'opera, la cui validità nel caso di specie non è contestata e viene quindi ad essere fonte della obbligazione qui fatta valere (prova rafforzata dal pagamento, pro quota degli eredi di relativamente a Persona_1
quanto dagli stessi dovuto in forza del predetto contratto), è tipico della piccola impresa o dell'artigianato. Con specifico riferimento all'attività di meccanico, il contratto d'opera si conclude già con la consegna del veicolo e con l'accettazione dello stesso da parte del meccanico. Sul punto: “qualora
l'autovettura venga affidata ad un'officina al fine di effettuare alcune riparazioni,
l'interesse delle parti è rivolto solo a queste ultime dietro corrispettivo;
dunque, la prestazione di custodia è meramente accessoria. Pertanto, il contratto sorto tra il proprietario dell'autovettura da riparare ed il titolare dell'officina meccanica deve essere qualificato come contratto di prestazione d'opera, e non come contratto di deposito tipico, essendo la vettura affidata esclusivamente per le riparazioni e non per essere semplicemente custodita…” (Cass. ordinanza 27.08.2020 n. 17918).
Va da sé, pertanto, che, stante il decesso del il costo delle Persona_1
prestazioni eseguite dal costituisce un debito ereditario disciplinato Pt_1
dagli artt. 752 e 754 c.c.
Pag. 5 a 8 R. G. n. 20022 / 2020
Ai sensi dell'art. 582 c.c., “al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni
e con gli altri. In quest'ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'art. 571, salvo in ogni agli ascendenti il diritto a un quarto della eredità”.
Orbene, nel caso di specie, parte attrice chiede, giusta la documentazione, versata in atti, il pagamento delle somme per i lavori effettuati relativamente alla sola quota successoria della sul montante complessivo _2
dovuto.
L'attore a sostegno delle proprie pretese ha versato in atti fattura n. 144 del
18.12.2009, regolarmente annotata nel registro dei corrispettivi anno 2009.
Consegue che, quando le fatture siano regolarmente registrate nelle scritture contabili, esse costituiscono prove ordinarie quando colui contro il quale sono dirette non sollevi contestazioni specifiche riguardo alle relative appostazioni ivi specificatamente indicate. Sul punto, di recente, con la sentenza n. 3581 dell'08.02.2024 la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di diritto di credito, l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. Infatti, la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”.
Ciò detto, nel caso di specie gli eredi di non si sono costituiti _2
non contestando, quindi, la fattura in oggetto.
A tali conclusioni, peraltro, se ne deve aggiungere una ulteriore sul comportamento processuale dei convenuti, eredi _2
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È noto che sia escluso sia che la contumacia possa equivalere ad una ficta confessio sia che alla contumacia possa applicarsi il principio della non contestazione sancito dall'articolo 115 cpc, e ciò sulla base del dato letterale della norma, che si riferisce alla sola “parte costituita” oltre che per consolidato giurisprudenza (cfr. Cass. 14623/2009). Rimane, però il dato per cui, anche sotto tale aspetto la mancata costituzione dei convenuti abbia impedito l'acquisizione di elementi ulteriori da cui trarre un convincimento diverso rispetto a quello prospettato dalle pretese del di parte attrice.
Alla luce delle pregresse argomentazioni, riconosciuto il diritto di credito dell'attore n.q. e tenuto conto che le domande di cui all'atto Parte_1
introduttivo sono state limitate alla sola quota successoria della _2
sul montante complessivo dovuto, quantificato in € 6.384,00 oltre
[...]
interessi dalla domanda, condanna gli eredi in solido, al _2
pagamento in favore di parte attrice, della somma di € 4.256,00, quale quota parte del debito ereditario pari a 2/3.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Sulle spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, dunque, poste a carico dei convenuti eredi La liquidazione è effettuata direttamente in _2
dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 147/22 dello scaglione di riferimento che si individua in quello fino a €. 5200 in considerazione del diritto di credito accertato e della assenza di questioni complesse oggetto di esame.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. 20022/2020 R. G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
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1) Dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti di , P_
e nella qualità di eredi di CP_4 CP_5 [...]
non essendo stato il giudizio riassunto nei loro confronti;
Per_1
2) Dichiara la contumacia degli eredi che _2
regolarmente citati non si sono costituiti in giudizio;
3) Dichiara che il n.q. è titolare di un diritto di Parte_1
credito - quantificabile in € 4.256,00, quale quota parte del maggior debito ereditario pari a 2/3 dell'importo complessivo di € 6.384,00,
di _2
4) Condanna per l'effetto gli eredi in solido, al _2
pagamento in favore di , della somma di € Parte_1
4.256,00, oltre interessi dalla data di domanda al soddisfo;
5) Rigetta nel resto;
6) Condanna i predetti eredi in solido, al pagamento in _2
favore di parte attrice delle spese del giudizio che secondo i criteri indicati sono liquidate, in €. 1278,00, oltre spese esenti per €. 264,00,
spese generali e oneri fiscali di legge.
Così deciso in Barcellona P. G., il giorno 9.06.2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico
GOT Francesco Montera
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