Cass. civ., sez. I, sentenza 23/07/1987, n. 6426
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Sentenza 23 luglio 1987

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Alla stregua della disciplina dettata dal codice civile riguardo alla solidarietà fra coobbligati, applicabile - in Mancanza di specifiche deroghe di legge - anche alla solidarietà tra debitori d'imposta, deve ritenersi che l'avviso di accertamento (nella specie, in tema di imposta di registro sotto il vigore del R.d. 30 dicembre 1923 n. 3269) che sia validamente notificato solo ad alcuni condebitori spiega nei confronti di costoro tutti gli effetti che gli sono propri, mentre nei rapporti tra l'amministrazione finanziaria e gli altri condebitori, cui non sia stato notificato o sia stato invalidamente notificato, pur non essendo idoneo a produrre effetti che possano comportare pregiudizio di posizioni soggettive dei contribuenti, quali il decorso dei termini di decadenza per insorgere avverso l'accertamento medesimo, determina pur sempre l'effetto conservativo di impedire la decadenza per l'amministrazione stessa dal diritto all'accertamento consentendole conseguentemente la notifica o la rinnovazione della notifica anche dopo la scadenza del termine all'uopo stabilito. ( Conf 1503/78, mass n 390886).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 23/07/1987, n. 6426
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6426
    Data del deposito : 23 luglio 1987

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