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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 16/12/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
n° 187/2022 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza nella causa di lavoro pendente tra rappresentato e difeso dall'avv. Chiara D'Arcangelo presso il cui studio, in Parte_1
Chieti alla Via C. De Lollis n. 95, elegge domicilio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato -
e in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Controparte_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata in Vasto, alla Via Ciccarone n. 118/C, presso lo studio degli avv.ti Anna
OS e IO AR, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e/o disgiuntamente, giusta procura in atti;
- resistente - avente ad oggetto: differenze retributive per lavoro straordinario.
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante, premesso:
-di aver lavorato alle dipendenze della società dal 20.04.2019 al 31.10.2019 e dal Controparte_1
09.11.2019 al 29.02.2020 mediante n. 2 contratti di lavoro intermittente a tempo determinato, stipulati in Atessa nelle date del 19.04.2019, 08.11.2019 e 31.01.2020, con inquadramento al livello
V del CCNL Pubblici esercizi, Ristorazione e Turismo, con mansione di cameriere, con sede di lavoro presso il ristorante ad Atessa in Via Piazzano n. 69; CP_1 -che il contratto non prevedeva un orario di lavoro, ma che la prestazione veniva resa secondo le necessità aziendali per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo;
-che sin dai primi mesi di lavoro lamentava la mancata retribuzione di tutte le giornate e/o le ore effettivamente svolte, impugnando anche l'irregolarità delle buste paga consegnate dal datore di lavoro;
- di aver prestato, per tutta la durata del rapporto di lavoro, servizio nei giorni e negli orari indicati di seguito:
• Aprile 2019 nelle giornate del 22 (Lunedì dell'Angelo), del 27 e del 28 dalle ore undici del mattino fino alle o re 6 del giorno successivo;
• Maggio 2019 nelle giornate del 1 (Festa dei Lavoratori), del 2, del 4, del 5, dell'11, del 12, del 13, del 14, del 15, del 18, del 19, del 25, del 26, dalle 11:00 di mattina sino alle ore 6:00 del giorno seguente;
• Giugno 2019 nelle giornate dell'1, del 2, del 4, del 5, del 6, dell'8, del 9, dell'11, del 12, del 15, del 16, del 18, del 19, del 20, del 22, del 23, del 26, del 27 sempre con orario dalle 11:00 di mattina sino alle ore 6:00 del giorno seguente;
• Luglio 2019 nelle giornate del 2, del 3, del 4, del 6, del 7, del 10, dell'11, del 13, del 14, del 15, del 16, del 17, del 18, del 22, del 23, del 24, del 25, del 27, del 28, del 30 e del 31 secondo l'orario dalle 11:00 di mattina sino alle ore 6:00 del giorno seguente;
• Agosto 2019 nelle giornate del 1, del 3, del 4, del 6, del 7, dell'8, del 10, dell'11, del 12, del 13, del 14, del 15, del 17, 18, 19, 20, 21, 22 secondo l'orario dalle 11:00 di dalle 11:00 di mattina sino alle ore 6:00 del giorno seguente;
Settembre 2019 nelle giornate del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 7, dell'8, del 10, dell'11, del 12, del 14, del 15, del 17, del 18, del 19, del 21, del 22, del 28, del 29 secondo l'orario dalle 11:00 di mattina sino alle ore 6:00 del giorno seguente;
• Ottobre 2019 nelle giornate dell'1, del 2, del 3, del 5, del 6, del 9, del 10, del 12, del 13, del 16, del 17, del 19, del 20, del 23, del 24 secondo l'orario dalle 11:00 di mattina sino alle ore 6:00 del giorno seguente;
• Novembre 2019 nelle giornate dl 9, del 10, del 16, del 17, del 23, del 24 e del 30 secondo l'orario dalle 11:00 di mattina sino alle ore 6:00 del giorno seguente;
• Dicembre 2019 nelle giornate del 1, del 7, dell'8, dell'11, del 12, del 14, del 15, del 19, del 20, del
21 e del 22 secondo l'orario dalle 11:00 di mattina sino alle ore 6:00 del giorno seguente;
• Gennaio 2019 nelle giornate del 4, del 5, del 6, dell'11, del 12, del 18, del 19, del 25, del 26 secondo l'orario dalle 11:00 di mattina sino alle ore 6:00 del giorno seguente;
• Febbraio 2019 nelle giornate del 1, del 2, dell'8, del 9, del 13, del 14, del 15, del 16, del 17, del
22, del 23, del 29 secondo l'orario dalle 11:00 di mattina sino alle ore 6:00 del giorno seguente;
-che il datore di lavoro gli corrispondeva in contanti, direttamente e personalmente, le somme di cui al prospetto 3 allegato al ricorso;
-che la busta paga relativa al mese di febbraio 2020 non gli veniva mai consegnata dal datore di lavoro;
ha concluso chiedendo di:
“1. Accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta “ (p.iva ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t per il periodo che va dal 20.04.2019 al 31.10.2019 e dal 09.11.2019 al
29.02.2020, dalle 11:00 di mattina sino alle ore 6:00 del giorno seguente, livello 5° cameriere
CCNL di riferimento Turismo, presso la sede di Atessa alla Via Piazzano n. 69, seguendo il prospetto che segue:
• Aprile 2019 nelle giornate del 22 (Lunedì dell'Angelo), del 27 e del 28 dalle ore undici del mattino fino alle ore 6 del giorno successivo;
• Maggio 2019 nelle giornate del 1 (Festa dei Lavoratori), del 2, del 4, del 5, dell'11, del 12, del 13, del 14, del 15, del 18, del 19, del 25, del 26, dalle 11:00 di mattina sino alle ore 6:00 del giorno seguente;
• Giugno 2019 nelle giornate dell'1, del 2, del 4, del 5, del 6, de ll'8, del 9, dell'11, del 12, del 15, del 16, del 18, del 19, del 20, del 22, del 23, del 26, del 27 sempre con orario dalle 11:00 di mattina sino alle ore 6:00 del giorno seguente;
• Luglio 2019 nelle giornate del 2, del 3, del 4, del 6, del 7, del 10, dell'11, del 13, del 14, del 15, del 16, del 17, del 18, del 22, del 23, del 24, del 25, del 27, del 28, del 30 e del 31 secondo l'orario dalle 11:00 di mattina sino alle ore 6:00 del giorno seguente:
• Agosto 2019 nelle giornate del 1, del 3, del 4, del 6, del 7, dell'8, del 10, dell'11, del 12, del 13, del 14, del 15, del 17, 18, 19, 20, 21, 22 secondo l'orario dalle 11:00 di mattina sino alle ore 6:00 del giorno seguente:
• Settembre 2019 nelle giornate del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 7, dell'8, del 10, dell'11, del 12, del 14, del 15, del 17, del 18, del 19, del 21, del 22, del 28, del 29 secondo l'orario dalle 11:00 di mattina sino alle ore 6:00 del giorno seguente:
• Ottobre 2019 nelle giornate dell'1, del 2, del 3, del 5, del 6, del 9, del 10, del 1 2, del 13, del 16, del 17, del 19, del 20, del 23, del 24 secondo l'orario dalle 11:00 di mattina sino alle ore 6:00 del giorno seguente;
• Novembre 2019 nelle giornate dl 9, del 10, del 16, del 17, del 23, del 24 e del 30 secondo l'orario dalle 11:00 di mat tina sino alle ore 6:00 del giorno seguente;
• Dicembre 2019 nelle giornate del 1, del 7, dell'8, dell'11, del 12, del 14, del 15, del 19., del 20, del 21 e del 22 secondo l'orario dalle 11:00 di mattina sino alle ore 6:00 del giorno seguente;
• Gennaio 2019 nelle giornate del 4, del 5, del 6, dell'11, del 12, del 18, del 19, del 25, del 26 secondo l'orario dalle 11:00 di mattina sino alle ore 6:00 del giorno seguente;
• Febbraio 2019 nelle giornate del 1, del 2, dell'8, del 9, del 13, del 14, del 15, del 16, del 17, del
22, del 23, del 29 secondo l'orario dalle 11:00 di mattina sino alle ore 6:00 del giorno seguente;
2. Per l'effetto condannare la ditta “ (p.iva in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t, a corrispondere in favor e del ricorrente, a titolo di differenze retributive e TFR, ai sensi degli artt. 2099 c.c. 36 Cost., la somma netta complessiva di € 13.092,34 comprensiva delle differenze retributive orarie e dell'incidenza delle stesse per quanto attiene al calcolo del TFR, o quella che riterrà di giustizia in corso di causa, con interessi e rivalutazione come per legge, con rifusione delle spese, competenze ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge”.
Con memoria si è costituita in giudizio la società convenuta chiedendo il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata dal momento che il ricorrente avrebbe lavorato dal 20.04.2019 al
29.02.2020 solo nelle 91 giornate indicate nei prospetti paga, osservando un orario dalle 13.00 alle
22.00 circa e che quanto erogato in corso di rapporto dalla datrice di lavoro (nella misura di €
17.020,00, da lui stesso espressamente riconosciuta ed indicata nei conteggi allegati all'atto introduttivo del giudizio) risulta ampiamente satisfattivo delle legittime spettanze retributive maturate.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, esperito l'interrogatorio formale del ricorrente, sentiti i testi addotti, con ordinanza resa in data 28.04.2025 è stato concesso alle difese delle parti termine per il deposito di conteggi alternativi epurati dai dati relativi a poste retributive non oggetto di allegazione in ricorso e che tenessero conto dell'attività prestata per i soli giorni risultanti dalle buste paga in atti con orario lavorativo dalle 13.00 alle 22.00 e per il deposito di note aventi ad oggetto osservazioni sui predetti conteggi.
E' stata quindi fissata l'udienza di decisione e all'esito del deposito telematico delle note conclusionali e delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data odierna la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Agendo in giudizio il lavoratore rivendica lo svolgimento della prestazione lavorativa per un numero di giornate e di ore maggiore rispetto a quello risultante dalle buste paga. Deduce in particolare il lavoratore di aver prestato attività lavorativa in favore della CP_3 resistente con orario dalle 11 del mattino sino alle 6 del giorno successivo nei seguenti giorni:
• Aprile 2019: nelle giornate del 22 (Lunedì dell'Angelo), del 27 e del 28;
• Maggio 2019: nelle giornate del 1 (Festa dei Lavoratori), del 2, del 4, del 5, dell'11, del 12, del 13, del 14, del 15, del 18, del 19, del 25, del 26;
• Giugno 2019: nelle giornate dell'1, del 2, del 4, del 5, del 6, de ll'8, del 9, dell'11, del 12, del 15, del 16, del 18, del 19, del 20, del 22, del 23, del 26, del 27;
• Luglio 2019: nelle giornate del 2, del 3, del 4, del 6, del 7, del 10, dell'11, del 13, del 14, del 15, del 16, del 17, del 18, del 22, del 23, del 24, del 25, del 27, del 28, del 30 e del 31;
• Agosto 2019: nelle giornate del 1, del 3, del 4, del 6, del 7, dell'8, del 10, dell'11, del 12, del 13, del 14, del 15, del 17, 18, 19, 20, 21, 22;
• Settembre 2019: nelle giornate del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 7, dell'8, del 10, dell'11, del 12, del 14, del 15, del 17, del 18, del 19, del 21, del 22, del 28, del 29;
• Ottobre 2019: nelle giornate dell'1, del 2, del 3, del 5, del 6, del 9, del 10, del 1 2, del 13, del 16, del 17, del 19, del 20, del 23, del 24;
• Novembre 2019: nelle giornate dl 9, del 10, del 16, del 17, del 23, del 24 e del 30;
• Dicembre 2019: nelle giornate del 1, del 7, dell'8, dell'11, del 12, del 14, del 15, del 19., del 20, del 21 e del 22;
• Gennaio 2019: nelle giornate del 4, del 5, del 6, dell'11, del 12, del 18, del 19, del 25, del 26;
• Febbraio 2019: nelle giornate del 1, del 2, dell'8, del 9, del 13, del 14, del 15, del 16, del 17, del
22, del 23, del 29.
Al riguardo, va premesso che sul lavoratore che agisca in giudizio deducendo l'insufficienza del compenso ricevuto grava l'onere di dimostrare il numero di giornate lavorative ed il numero di ore effettivamente svolto in maniera particolarmente precisa e rigorosa.
Orbene, il teste di parte ricorrente , collega di lavoro nel periodo in questione Testimone_1
(2019 e 2020), il quale aveva all'epoca della testimonianza un contenzioso pendente contro il medesimo datore di lavoro avente ad oggetto sempre la prestazione di ore di lavoro superiori a quelle risultanti dalle buste paga (cfr. allegato 5 alla memoria), ha confermato integralmente la circostanza relativa all'orario di lavoro svolto dal ricorrente, sostenendo di aver osservato il medesimo orario lavorativo giornaliero di ben 19 ore (dalle 11:00 di mattina sino alle ore 6:00).
Non è stato invece in grado di confermare l'effettiva prestazione di attività lavorativa da parte del ricorrente nelle giornate indicate al punto 4 del ricorso a pagine 1 e 2 (cfr. deposizione resa all'udienza del 12.03.2025: “I giorni precisi non li ricordo ma di certo il ricorrente ha lavorato tutti
i giorni e in tutti gli orari in cui ho lavorato anche io”). L'altro teste addotto da parte ricorrente, , anch'egli avente un contenzioso con la Testimone_2 resistente (cfr. allegato 4 alla memoria), avendo lavorato come cameriere di sala durante il medesimo periodo del ricorrente, ha dichiarato che l'orario di lavoro indicato in ricorso dalle 11.00 di mattina alle 06:00 della mattina seguente veniva osservato in particolare nella giornata del sabato, mentre “nelle altre giornate si iniziava alle 11:00 e si finiva intorno alle ore 01.00-02.00”.
Quanto alle giornate lavorative effettivamente svolte dal ricorrente ha riferito che: “Nei giorni indicati in circostanza io c'ero sempre e c'era anche il ricorrente, ricordo che andavamo a lavoro con la stessa autovettura, eravamo io il ricorrente e il sig. in quanto venivamo da Pescara, Tes_1 tutti iniziavamo a lavorare alle ore 10.00 fino alla chiusura che poteva variare dalle ore 3.00 fino alle ore 6.00” (cfr. deposizione resa all'udienza del 12.03.2025).
Questo Giudicante ritiene scarsamente credibili le dichiarazioni rese dai due testimoni addotti dal ricorrente, non soltanto sulla base di un elemento di natura soggettiva, rappresentato dall'eventuale interesse che la lite abbia un determinato esito, essendo documentato che entrambi i testi hanno avuto un contenzioso con la società avente il medesimo oggetto, ma soprattutto sulla base di elementi di natura oggettiva.
Difatti, la dichiarazione di circa l'orario di lavoro osservato dal ricorrente, Testimone_1 interamente confermativa della prospettazione di una delle parti in causa, non solo è rimasta del tutto isolata nel panorama istruttorio, essendo stata smentita dai testi di parte resistente, ma non è neppure risultata concordante con quella resa dall'altro teste addotto dal ricorrente , Testimone_2 che ha indicato un diverso orario di fine della prestazione lavorativa.
D'altronde, sulla base delle concordi dichiarazioni rese dai testi addotti dalla società resistente l'orario iniziale del turno del ricorrente è stato individuato nelle 13.00 e l'orario finale del suo turno nelle 22.00, per complessive 9 ore lavorative giornaliere.
D'altra parte, la deposizione resa da non è risultata dotata di attendibilità intrinseca Testimone_2 dal momento che all'udienza del 05.10.2022 ha dichiarato che si iniziava a lavorare alle 11.00 e si finiva intorno alle ore 01.00-02.00, ad eccezione del sabato in cui si terminava alle 06.00 del mattino seguente, mentre risentito all'udienza del 12.03.2025 ha dichiarato differenti orari di inizio e di fine turno (“tutti iniziavamo a lavorare alle ore 10.00 fino alla chiusura che poteva variare dalle ore 3.00 fino alle ore 6.00”).
Infine, appare francamente poco credibile che un testimone a distanza di così tanto tempo, senza aiuti alla memoria, possa ricordare esattamente tutte le giornate (individuate con riferimento al giorno del mese) in cui un collega con contratto a chiamata ha prestato attività lavorativa.
Venendo dunque alla disamina delle concordi dichiarazioni rese dai testi addotti dalla società resistente si dà atto che il teste di parte resistente cuoco presso la resistente Testimone_3 da agosto 2017, ha così dichiarato: “[…] il mio titolare, per i ragazzi che vengono da fuori, li fa arrivare più tardi e li fa andare prima proprio perché devono viaggiare. Ricordo che il ricorrente era di Chieti o d Pescara per cui andava via prima, anche perché la banchettistica per le 22:00 finiva, preciso che capitava che i banchetti si svolgessero durante la settimana”. Quanto alla frequenza settimanale delle chiamate ha così riferito: “Sono certo che i ragazzi che venivano chiamati con il contratto a chiamata lavorassero non più di 6 giornate al mese”.
Il teste di parte resistente , anch'egli cameriere a chiamata, ha così riferito: Testimone_4
“Preciso che io ero sempre l'ultimo ad andare via e ricordo che altri camerieri andavano via prima di me, soprattutto quelli che venivano da lontano compreso il ricorrente, che andava via alle
22:00 e qualche volta anche alle 21:00, mi è capitato di vederlo andare via anche dopo le 22:00 qualche rara volta”; “Non è l'unico che arrivava a lavorare dopo le 13:00 e ricordo che io essendo il responsabile mi ci “attaccavo” con succedeva anche con altri”.
Anche il teste di parte resistente , escusso in qualità di cuoco presso la resistente Testimone_5 dal 2017, ha confermato che il ricorrente arrivava dopo le 13.00 e andava via verso le 22.00 e quanto alla frequenza settimanale delle chiamate del ricorrente ha riferito: “[…] ricordo che il ricorrente veniva chiamato dalla resistente il fine settimana principalmente, e qualche volta raramente durante la settimana, preciso che durante il periodo estivo il ricorrente veniva a lavorare 5/6 giorni di media al mese […]”.
Altresì il teste di parte resistente ha confermato che ha sempre Testimone_6 Parte_1 iniziato a lavorare dopo le ore 13.00 in quanto veniva da Pescara e ha riferito che i banchetti erano rari durante la settimana (“[…] Preciso che si lavorava per lo più il sabato e la domenica per i banchetti, durante la settimana se c'erano i banchetti ma erano rari”).
Il teste di parte resistente cameriere dal 2018, ha dichiarato di ricordare che il Testimone_7 ricorrente andava via verso le 21:00/21:30 e che arrivava più tardi degli altri perché veniva da
Pescara.
Infine, il teste di parte resistente ha dichiarato, nella sua qualità di cameriere a Testimone_8 chiamata per diversi anni dal 2015 al 2020, di aver sempre visto il ricorrente andare via entro le
22.00 e a volte anche prima, precisando che “questo era motivo di confronto tra i colleghi” e che iniziava a lavorare dopo le 13.00.
Di scarso rilievo sono invece risultate le ulteriori deposizioni rese dai testi di parte resistente.
In definitiva, dev'essere accertato lo svolgimento ad opera del lavoratore ricorrente di un orario di lavoro dalle 13.00 circa alle 22.00 circa nei giorni risultanti dalle buste paga.
Non risultano però differenze retributive in favore del lavoratore. Al riguardo occorre evidenziare come i conteggi allegati originariamente al ricorso ad opera del lavoratore non siano utilizzabili e non possano essere posti alla base della decisione in quanto elaborati sulla base di un numero di ore di lavoro svolte che non ha trovato riscontro nell'istruttoria svolta nel presente procedimento ed in quanto contemplano poste retributive non oggetto di allegazione in ricorso e di prova in giudizio (ad esempio ferie non godute).
Questo giudicante ha dunque concesso ad entrambe le parti termine per il deposito di conteggi alternativi, che tenessero conto dell'orario accertato in giudizio dalle 13.00 alle 22.00 circa nei giorni risultanti dalle buste paga.
I conteggi depositati in giudizio dalle parti in data 02.05.2025 e in data 22.05.2025 giungono a conclusioni non dissimili quanto ai compensi complessivamente dovuti al lavoratore sulla base dell'orario di lavoro accertato nel corso del presente giudizio, quantificati in € 8.750,67 dalla difesa di parte resistente ed in €. 8.147,95 dalla difesa di parte ricorrente, ma giungono a risultati diversi in ordine alla quantificazione delle differenze retributive, dal momento che la difesa di parte resistente indica quale importo percepito dal lavoratore quello di €. 17.020,00, ossia l'ammontare indicato dal lavoratore come percepito nel ricorso introduttivo mediante richiamo al conteggio originariamente depositato quale allegato 3, mentre la difesa di parte ricorrente indica il nuovo importo di €.
3.961,76, come quello percepito dal lavoratore, presumibilmente ricavandolo dalle buste paga allegate dal datore di lavoro (LUL).
Dovendosi necessariamente assumere alla base del calcolo la somma espressamente dichiarata come percepita dal lavoratore nel ricorso, mediante richiamo ai conteggi allegati all'atto introduttivo, è evidente che non risultano differenze retributive in suo favore.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo sulla base del valore della causa applicando i valori minimi di cui al D.M. 147/2022, seguono la soccombenza del ricorrente.
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della società resistente, quantificate in complessivi €. 2.694,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA.
Lanciano, 16.12.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza nella causa di lavoro pendente tra rappresentato e difeso dall'avv. Chiara D'Arcangelo presso il cui studio, in Parte_1
Chieti alla Via C. De Lollis n. 95, elegge domicilio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato -
e in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Controparte_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata in Vasto, alla Via Ciccarone n. 118/C, presso lo studio degli avv.ti Anna
OS e IO AR, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e/o disgiuntamente, giusta procura in atti;
- resistente - avente ad oggetto: differenze retributive per lavoro straordinario.
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante, premesso:
-di aver lavorato alle dipendenze della società dal 20.04.2019 al 31.10.2019 e dal Controparte_1
09.11.2019 al 29.02.2020 mediante n. 2 contratti di lavoro intermittente a tempo determinato, stipulati in Atessa nelle date del 19.04.2019, 08.11.2019 e 31.01.2020, con inquadramento al livello
V del CCNL Pubblici esercizi, Ristorazione e Turismo, con mansione di cameriere, con sede di lavoro presso il ristorante ad Atessa in Via Piazzano n. 69; CP_1 -che il contratto non prevedeva un orario di lavoro, ma che la prestazione veniva resa secondo le necessità aziendali per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo;
-che sin dai primi mesi di lavoro lamentava la mancata retribuzione di tutte le giornate e/o le ore effettivamente svolte, impugnando anche l'irregolarità delle buste paga consegnate dal datore di lavoro;
- di aver prestato, per tutta la durata del rapporto di lavoro, servizio nei giorni e negli orari indicati di seguito:
• Aprile 2019 nelle giornate del 22 (Lunedì dell'Angelo), del 27 e del 28 dalle ore undici del mattino fino alle o re 6 del giorno successivo;
• Maggio 2019 nelle giornate del 1 (Festa dei Lavoratori), del 2, del 4, del 5, dell'11, del 12, del 13, del 14, del 15, del 18, del 19, del 25, del 26, dalle 11:00 di mattina sino alle ore 6:00 del giorno seguente;
• Giugno 2019 nelle giornate dell'1, del 2, del 4, del 5, del 6, dell'8, del 9, dell'11, del 12, del 15, del 16, del 18, del 19, del 20, del 22, del 23, del 26, del 27 sempre con orario dalle 11:00 di mattina sino alle ore 6:00 del giorno seguente;
• Luglio 2019 nelle giornate del 2, del 3, del 4, del 6, del 7, del 10, dell'11, del 13, del 14, del 15, del 16, del 17, del 18, del 22, del 23, del 24, del 25, del 27, del 28, del 30 e del 31 secondo l'orario dalle 11:00 di mattina sino alle ore 6:00 del giorno seguente;
• Agosto 2019 nelle giornate del 1, del 3, del 4, del 6, del 7, dell'8, del 10, dell'11, del 12, del 13, del 14, del 15, del 17, 18, 19, 20, 21, 22 secondo l'orario dalle 11:00 di dalle 11:00 di mattina sino alle ore 6:00 del giorno seguente;
Settembre 2019 nelle giornate del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 7, dell'8, del 10, dell'11, del 12, del 14, del 15, del 17, del 18, del 19, del 21, del 22, del 28, del 29 secondo l'orario dalle 11:00 di mattina sino alle ore 6:00 del giorno seguente;
• Ottobre 2019 nelle giornate dell'1, del 2, del 3, del 5, del 6, del 9, del 10, del 12, del 13, del 16, del 17, del 19, del 20, del 23, del 24 secondo l'orario dalle 11:00 di mattina sino alle ore 6:00 del giorno seguente;
• Novembre 2019 nelle giornate dl 9, del 10, del 16, del 17, del 23, del 24 e del 30 secondo l'orario dalle 11:00 di mattina sino alle ore 6:00 del giorno seguente;
• Dicembre 2019 nelle giornate del 1, del 7, dell'8, dell'11, del 12, del 14, del 15, del 19, del 20, del
21 e del 22 secondo l'orario dalle 11:00 di mattina sino alle ore 6:00 del giorno seguente;
• Gennaio 2019 nelle giornate del 4, del 5, del 6, dell'11, del 12, del 18, del 19, del 25, del 26 secondo l'orario dalle 11:00 di mattina sino alle ore 6:00 del giorno seguente;
• Febbraio 2019 nelle giornate del 1, del 2, dell'8, del 9, del 13, del 14, del 15, del 16, del 17, del
22, del 23, del 29 secondo l'orario dalle 11:00 di mattina sino alle ore 6:00 del giorno seguente;
-che il datore di lavoro gli corrispondeva in contanti, direttamente e personalmente, le somme di cui al prospetto 3 allegato al ricorso;
-che la busta paga relativa al mese di febbraio 2020 non gli veniva mai consegnata dal datore di lavoro;
ha concluso chiedendo di:
“1. Accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta “ (p.iva ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t per il periodo che va dal 20.04.2019 al 31.10.2019 e dal 09.11.2019 al
29.02.2020, dalle 11:00 di mattina sino alle ore 6:00 del giorno seguente, livello 5° cameriere
CCNL di riferimento Turismo, presso la sede di Atessa alla Via Piazzano n. 69, seguendo il prospetto che segue:
• Aprile 2019 nelle giornate del 22 (Lunedì dell'Angelo), del 27 e del 28 dalle ore undici del mattino fino alle ore 6 del giorno successivo;
• Maggio 2019 nelle giornate del 1 (Festa dei Lavoratori), del 2, del 4, del 5, dell'11, del 12, del 13, del 14, del 15, del 18, del 19, del 25, del 26, dalle 11:00 di mattina sino alle ore 6:00 del giorno seguente;
• Giugno 2019 nelle giornate dell'1, del 2, del 4, del 5, del 6, de ll'8, del 9, dell'11, del 12, del 15, del 16, del 18, del 19, del 20, del 22, del 23, del 26, del 27 sempre con orario dalle 11:00 di mattina sino alle ore 6:00 del giorno seguente;
• Luglio 2019 nelle giornate del 2, del 3, del 4, del 6, del 7, del 10, dell'11, del 13, del 14, del 15, del 16, del 17, del 18, del 22, del 23, del 24, del 25, del 27, del 28, del 30 e del 31 secondo l'orario dalle 11:00 di mattina sino alle ore 6:00 del giorno seguente:
• Agosto 2019 nelle giornate del 1, del 3, del 4, del 6, del 7, dell'8, del 10, dell'11, del 12, del 13, del 14, del 15, del 17, 18, 19, 20, 21, 22 secondo l'orario dalle 11:00 di mattina sino alle ore 6:00 del giorno seguente:
• Settembre 2019 nelle giornate del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 7, dell'8, del 10, dell'11, del 12, del 14, del 15, del 17, del 18, del 19, del 21, del 22, del 28, del 29 secondo l'orario dalle 11:00 di mattina sino alle ore 6:00 del giorno seguente:
• Ottobre 2019 nelle giornate dell'1, del 2, del 3, del 5, del 6, del 9, del 10, del 1 2, del 13, del 16, del 17, del 19, del 20, del 23, del 24 secondo l'orario dalle 11:00 di mattina sino alle ore 6:00 del giorno seguente;
• Novembre 2019 nelle giornate dl 9, del 10, del 16, del 17, del 23, del 24 e del 30 secondo l'orario dalle 11:00 di mat tina sino alle ore 6:00 del giorno seguente;
• Dicembre 2019 nelle giornate del 1, del 7, dell'8, dell'11, del 12, del 14, del 15, del 19., del 20, del 21 e del 22 secondo l'orario dalle 11:00 di mattina sino alle ore 6:00 del giorno seguente;
• Gennaio 2019 nelle giornate del 4, del 5, del 6, dell'11, del 12, del 18, del 19, del 25, del 26 secondo l'orario dalle 11:00 di mattina sino alle ore 6:00 del giorno seguente;
• Febbraio 2019 nelle giornate del 1, del 2, dell'8, del 9, del 13, del 14, del 15, del 16, del 17, del
22, del 23, del 29 secondo l'orario dalle 11:00 di mattina sino alle ore 6:00 del giorno seguente;
2. Per l'effetto condannare la ditta “ (p.iva in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t, a corrispondere in favor e del ricorrente, a titolo di differenze retributive e TFR, ai sensi degli artt. 2099 c.c. 36 Cost., la somma netta complessiva di € 13.092,34 comprensiva delle differenze retributive orarie e dell'incidenza delle stesse per quanto attiene al calcolo del TFR, o quella che riterrà di giustizia in corso di causa, con interessi e rivalutazione come per legge, con rifusione delle spese, competenze ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge”.
Con memoria si è costituita in giudizio la società convenuta chiedendo il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata dal momento che il ricorrente avrebbe lavorato dal 20.04.2019 al
29.02.2020 solo nelle 91 giornate indicate nei prospetti paga, osservando un orario dalle 13.00 alle
22.00 circa e che quanto erogato in corso di rapporto dalla datrice di lavoro (nella misura di €
17.020,00, da lui stesso espressamente riconosciuta ed indicata nei conteggi allegati all'atto introduttivo del giudizio) risulta ampiamente satisfattivo delle legittime spettanze retributive maturate.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, esperito l'interrogatorio formale del ricorrente, sentiti i testi addotti, con ordinanza resa in data 28.04.2025 è stato concesso alle difese delle parti termine per il deposito di conteggi alternativi epurati dai dati relativi a poste retributive non oggetto di allegazione in ricorso e che tenessero conto dell'attività prestata per i soli giorni risultanti dalle buste paga in atti con orario lavorativo dalle 13.00 alle 22.00 e per il deposito di note aventi ad oggetto osservazioni sui predetti conteggi.
E' stata quindi fissata l'udienza di decisione e all'esito del deposito telematico delle note conclusionali e delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data odierna la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Agendo in giudizio il lavoratore rivendica lo svolgimento della prestazione lavorativa per un numero di giornate e di ore maggiore rispetto a quello risultante dalle buste paga. Deduce in particolare il lavoratore di aver prestato attività lavorativa in favore della CP_3 resistente con orario dalle 11 del mattino sino alle 6 del giorno successivo nei seguenti giorni:
• Aprile 2019: nelle giornate del 22 (Lunedì dell'Angelo), del 27 e del 28;
• Maggio 2019: nelle giornate del 1 (Festa dei Lavoratori), del 2, del 4, del 5, dell'11, del 12, del 13, del 14, del 15, del 18, del 19, del 25, del 26;
• Giugno 2019: nelle giornate dell'1, del 2, del 4, del 5, del 6, de ll'8, del 9, dell'11, del 12, del 15, del 16, del 18, del 19, del 20, del 22, del 23, del 26, del 27;
• Luglio 2019: nelle giornate del 2, del 3, del 4, del 6, del 7, del 10, dell'11, del 13, del 14, del 15, del 16, del 17, del 18, del 22, del 23, del 24, del 25, del 27, del 28, del 30 e del 31;
• Agosto 2019: nelle giornate del 1, del 3, del 4, del 6, del 7, dell'8, del 10, dell'11, del 12, del 13, del 14, del 15, del 17, 18, 19, 20, 21, 22;
• Settembre 2019: nelle giornate del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 7, dell'8, del 10, dell'11, del 12, del 14, del 15, del 17, del 18, del 19, del 21, del 22, del 28, del 29;
• Ottobre 2019: nelle giornate dell'1, del 2, del 3, del 5, del 6, del 9, del 10, del 1 2, del 13, del 16, del 17, del 19, del 20, del 23, del 24;
• Novembre 2019: nelle giornate dl 9, del 10, del 16, del 17, del 23, del 24 e del 30;
• Dicembre 2019: nelle giornate del 1, del 7, dell'8, dell'11, del 12, del 14, del 15, del 19., del 20, del 21 e del 22;
• Gennaio 2019: nelle giornate del 4, del 5, del 6, dell'11, del 12, del 18, del 19, del 25, del 26;
• Febbraio 2019: nelle giornate del 1, del 2, dell'8, del 9, del 13, del 14, del 15, del 16, del 17, del
22, del 23, del 29.
Al riguardo, va premesso che sul lavoratore che agisca in giudizio deducendo l'insufficienza del compenso ricevuto grava l'onere di dimostrare il numero di giornate lavorative ed il numero di ore effettivamente svolto in maniera particolarmente precisa e rigorosa.
Orbene, il teste di parte ricorrente , collega di lavoro nel periodo in questione Testimone_1
(2019 e 2020), il quale aveva all'epoca della testimonianza un contenzioso pendente contro il medesimo datore di lavoro avente ad oggetto sempre la prestazione di ore di lavoro superiori a quelle risultanti dalle buste paga (cfr. allegato 5 alla memoria), ha confermato integralmente la circostanza relativa all'orario di lavoro svolto dal ricorrente, sostenendo di aver osservato il medesimo orario lavorativo giornaliero di ben 19 ore (dalle 11:00 di mattina sino alle ore 6:00).
Non è stato invece in grado di confermare l'effettiva prestazione di attività lavorativa da parte del ricorrente nelle giornate indicate al punto 4 del ricorso a pagine 1 e 2 (cfr. deposizione resa all'udienza del 12.03.2025: “I giorni precisi non li ricordo ma di certo il ricorrente ha lavorato tutti
i giorni e in tutti gli orari in cui ho lavorato anche io”). L'altro teste addotto da parte ricorrente, , anch'egli avente un contenzioso con la Testimone_2 resistente (cfr. allegato 4 alla memoria), avendo lavorato come cameriere di sala durante il medesimo periodo del ricorrente, ha dichiarato che l'orario di lavoro indicato in ricorso dalle 11.00 di mattina alle 06:00 della mattina seguente veniva osservato in particolare nella giornata del sabato, mentre “nelle altre giornate si iniziava alle 11:00 e si finiva intorno alle ore 01.00-02.00”.
Quanto alle giornate lavorative effettivamente svolte dal ricorrente ha riferito che: “Nei giorni indicati in circostanza io c'ero sempre e c'era anche il ricorrente, ricordo che andavamo a lavoro con la stessa autovettura, eravamo io il ricorrente e il sig. in quanto venivamo da Pescara, Tes_1 tutti iniziavamo a lavorare alle ore 10.00 fino alla chiusura che poteva variare dalle ore 3.00 fino alle ore 6.00” (cfr. deposizione resa all'udienza del 12.03.2025).
Questo Giudicante ritiene scarsamente credibili le dichiarazioni rese dai due testimoni addotti dal ricorrente, non soltanto sulla base di un elemento di natura soggettiva, rappresentato dall'eventuale interesse che la lite abbia un determinato esito, essendo documentato che entrambi i testi hanno avuto un contenzioso con la società avente il medesimo oggetto, ma soprattutto sulla base di elementi di natura oggettiva.
Difatti, la dichiarazione di circa l'orario di lavoro osservato dal ricorrente, Testimone_1 interamente confermativa della prospettazione di una delle parti in causa, non solo è rimasta del tutto isolata nel panorama istruttorio, essendo stata smentita dai testi di parte resistente, ma non è neppure risultata concordante con quella resa dall'altro teste addotto dal ricorrente , Testimone_2 che ha indicato un diverso orario di fine della prestazione lavorativa.
D'altronde, sulla base delle concordi dichiarazioni rese dai testi addotti dalla società resistente l'orario iniziale del turno del ricorrente è stato individuato nelle 13.00 e l'orario finale del suo turno nelle 22.00, per complessive 9 ore lavorative giornaliere.
D'altra parte, la deposizione resa da non è risultata dotata di attendibilità intrinseca Testimone_2 dal momento che all'udienza del 05.10.2022 ha dichiarato che si iniziava a lavorare alle 11.00 e si finiva intorno alle ore 01.00-02.00, ad eccezione del sabato in cui si terminava alle 06.00 del mattino seguente, mentre risentito all'udienza del 12.03.2025 ha dichiarato differenti orari di inizio e di fine turno (“tutti iniziavamo a lavorare alle ore 10.00 fino alla chiusura che poteva variare dalle ore 3.00 fino alle ore 6.00”).
Infine, appare francamente poco credibile che un testimone a distanza di così tanto tempo, senza aiuti alla memoria, possa ricordare esattamente tutte le giornate (individuate con riferimento al giorno del mese) in cui un collega con contratto a chiamata ha prestato attività lavorativa.
Venendo dunque alla disamina delle concordi dichiarazioni rese dai testi addotti dalla società resistente si dà atto che il teste di parte resistente cuoco presso la resistente Testimone_3 da agosto 2017, ha così dichiarato: “[…] il mio titolare, per i ragazzi che vengono da fuori, li fa arrivare più tardi e li fa andare prima proprio perché devono viaggiare. Ricordo che il ricorrente era di Chieti o d Pescara per cui andava via prima, anche perché la banchettistica per le 22:00 finiva, preciso che capitava che i banchetti si svolgessero durante la settimana”. Quanto alla frequenza settimanale delle chiamate ha così riferito: “Sono certo che i ragazzi che venivano chiamati con il contratto a chiamata lavorassero non più di 6 giornate al mese”.
Il teste di parte resistente , anch'egli cameriere a chiamata, ha così riferito: Testimone_4
“Preciso che io ero sempre l'ultimo ad andare via e ricordo che altri camerieri andavano via prima di me, soprattutto quelli che venivano da lontano compreso il ricorrente, che andava via alle
22:00 e qualche volta anche alle 21:00, mi è capitato di vederlo andare via anche dopo le 22:00 qualche rara volta”; “Non è l'unico che arrivava a lavorare dopo le 13:00 e ricordo che io essendo il responsabile mi ci “attaccavo” con succedeva anche con altri”.
Anche il teste di parte resistente , escusso in qualità di cuoco presso la resistente Testimone_5 dal 2017, ha confermato che il ricorrente arrivava dopo le 13.00 e andava via verso le 22.00 e quanto alla frequenza settimanale delle chiamate del ricorrente ha riferito: “[…] ricordo che il ricorrente veniva chiamato dalla resistente il fine settimana principalmente, e qualche volta raramente durante la settimana, preciso che durante il periodo estivo il ricorrente veniva a lavorare 5/6 giorni di media al mese […]”.
Altresì il teste di parte resistente ha confermato che ha sempre Testimone_6 Parte_1 iniziato a lavorare dopo le ore 13.00 in quanto veniva da Pescara e ha riferito che i banchetti erano rari durante la settimana (“[…] Preciso che si lavorava per lo più il sabato e la domenica per i banchetti, durante la settimana se c'erano i banchetti ma erano rari”).
Il teste di parte resistente cameriere dal 2018, ha dichiarato di ricordare che il Testimone_7 ricorrente andava via verso le 21:00/21:30 e che arrivava più tardi degli altri perché veniva da
Pescara.
Infine, il teste di parte resistente ha dichiarato, nella sua qualità di cameriere a Testimone_8 chiamata per diversi anni dal 2015 al 2020, di aver sempre visto il ricorrente andare via entro le
22.00 e a volte anche prima, precisando che “questo era motivo di confronto tra i colleghi” e che iniziava a lavorare dopo le 13.00.
Di scarso rilievo sono invece risultate le ulteriori deposizioni rese dai testi di parte resistente.
In definitiva, dev'essere accertato lo svolgimento ad opera del lavoratore ricorrente di un orario di lavoro dalle 13.00 circa alle 22.00 circa nei giorni risultanti dalle buste paga.
Non risultano però differenze retributive in favore del lavoratore. Al riguardo occorre evidenziare come i conteggi allegati originariamente al ricorso ad opera del lavoratore non siano utilizzabili e non possano essere posti alla base della decisione in quanto elaborati sulla base di un numero di ore di lavoro svolte che non ha trovato riscontro nell'istruttoria svolta nel presente procedimento ed in quanto contemplano poste retributive non oggetto di allegazione in ricorso e di prova in giudizio (ad esempio ferie non godute).
Questo giudicante ha dunque concesso ad entrambe le parti termine per il deposito di conteggi alternativi, che tenessero conto dell'orario accertato in giudizio dalle 13.00 alle 22.00 circa nei giorni risultanti dalle buste paga.
I conteggi depositati in giudizio dalle parti in data 02.05.2025 e in data 22.05.2025 giungono a conclusioni non dissimili quanto ai compensi complessivamente dovuti al lavoratore sulla base dell'orario di lavoro accertato nel corso del presente giudizio, quantificati in € 8.750,67 dalla difesa di parte resistente ed in €. 8.147,95 dalla difesa di parte ricorrente, ma giungono a risultati diversi in ordine alla quantificazione delle differenze retributive, dal momento che la difesa di parte resistente indica quale importo percepito dal lavoratore quello di €. 17.020,00, ossia l'ammontare indicato dal lavoratore come percepito nel ricorso introduttivo mediante richiamo al conteggio originariamente depositato quale allegato 3, mentre la difesa di parte ricorrente indica il nuovo importo di €.
3.961,76, come quello percepito dal lavoratore, presumibilmente ricavandolo dalle buste paga allegate dal datore di lavoro (LUL).
Dovendosi necessariamente assumere alla base del calcolo la somma espressamente dichiarata come percepita dal lavoratore nel ricorso, mediante richiamo ai conteggi allegati all'atto introduttivo, è evidente che non risultano differenze retributive in suo favore.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo sulla base del valore della causa applicando i valori minimi di cui al D.M. 147/2022, seguono la soccombenza del ricorrente.
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della società resistente, quantificate in complessivi €. 2.694,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA.
Lanciano, 16.12.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano -