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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 24/05/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo sezione quarta civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Costantino Ippolito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5661 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da
), rappresentata e difesa dall'avv. ALBERTO GALATTI per Parte_1 P.IVA_1
procura allegata al ricorso ex art. 281-decies c.p.c., con domicilio digitale
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- ricorrente -
contro
), contumace Controparte_1 P.IVA_2
- convenuta - avente ad OGGETTO: appalto.
CONCLUSIONI
Per in via principale: - accertare e dichiarare il grave inadempimento di Parte_1
al contratto intercorso con e per cui è causa e, di conseguenza, Controparte_1 Parte_1 accertare il diritto di credito di in ragione della esecuzione dell'ordine 964 del Parte_1
24.5.2023 effettuato da conseguentemente, condannare Controparte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante in carica, a corrispondere a la somma di € Pt_1
10.969,05 IVA compresa, oppure quella diversa che dovesse risultare all'esito del giudizio, oltre a interessi per ritardato pagamento dalla data di deposito del ricorso al saldo effettivo;
- accertato altresì che non ha ritirato la merce ordinata a la Controparte_1 Parte_1
quale quindi tuttora detiene in deposito detta merce presso i propri locali, condannare
[...]
in persona del legale rappresentate in carica, a corrispondere a CP_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante in carico, la somma ex art. 1226 c.c. che sarà ritenuta
1 equa dal Tribunale a titolo di indennità per il deposito della merce non ritirata, da calcolarsi come importo giornaliero sino all'effettivo ritiro della stessa, con ordine a Controparte_1
di recarsi per il ritiro della stessa presso i locali di Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 9/10/2024, ha Parte_1
convenuto in giudizio esponendo che: in data 24/5/2023 aveva Controparte_1
ricevuto da n ordine di produzione di alcuni prodotti da pagarsi in Controparte_1 via anticipata a merce pronta;
aveva dato corretta esecuzione all'ordine che, in corso di produzione, era stato incrementato per un corrispettivo complessivo di € 9.645,93 Iva inclusa;
on aveva provveduto al ritiro dei prodotti realizzati né al pagamento Controparte_1
del corrispettivo concordato;
la merce, ancora giacente presso i propri locali, occupava uno spazio di circa 1 metro quadrato;
a fronte della realizzazione dei pezzi e della comunicata disponibilità alla consegna, aveva diritto al pagamento del corrispettivo e a un indennizzo per il deposito della merce.
Tanto esposto, ha chiesto la condanna di l pagamento della somma Controparte_1 di € 10.969,05, già comprensiva degli interessi maturati fino alla data del ricorso, oltre ai successivi interessi e al pagamento di una somma equitativamente determinata per il deposito della merce con ordine di ritiro della stessa. nonostante la rituale notifica del ricorso, non si è costituita ed è stata Controparte_1
dichiarata contumace.
Esperita l'istruttoria con l'escussione di due testimoni, all'udienza del 22/5/2025 la causa è stata rimessa in decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. e, al termine della discussione, il giudice si è riservato di pronunciare la sentenza nei successivi trenta giorni.
1. Sulla base della documentazione prodotta e delle risultanze dell'istruttoria orale espletata deve ritenersi accertato che, con ordine 964 del 24/5/2023, a ordinato Controparte_1
a la realizzazione di alcuni pezzi (30 condotti di raffreddamento per impianto Parte_1
frenante sinistro e 30 condotti di raffreddamento per impianto frenante destro) verso un corrispettivo di € 9.308,60 IVA inclusa, comprensivo anche del prezzo dello stampo e della dima nonché dei costi di progettazione.
Tanto risulta, in particolare, dall'ordine prodotto (doc. 1), la cui provenienza da
[...] già desumibile dall'intestazione dello stesso documento, è stata anche CP_1
confermata dai testimoni escussi.
L'accettazione dell'ordine da parte di trova riscontro documentale nella Parte_1 sottoscrizione dell'ordine “per conferma”.
2 L'effettiva realizzazione dei pezzi da parte di stata confermata dai testimoni Parte_1
escussi.
Anche il concordato aumento, in fase esecutiva, dei pezzi da produrre e il conseguente incremento del corrispettivo (€ 9.645,93 IVA compresa) hanno trovato conferma nell'istruttoria espletata: sì, è vero (che in corso di produzione, l'ordine è stato incrementato su richiesta di di ulteriori n. 4 pezzi del cod. SP0100003195A e di n. 3 pezzi del cod. Controparte_1
SP0100003196A, per un corrispettivo complessivo di € 9.645,93 IVA compresa per tutta la commessa, come emerge dalla corrispondenza tra le parti che si rammostra al teste) la quantità iniziale di 30 pezzi per ogni codice è stata portata a + 4 pezzi del codice finale 3195 e a + 3 pezzi del codice finale 3196 (teste ). Testimone_1
L'ordine prevedeva espressamente il “pagamento anticipato a merce pronta”.
È documentato che in data 28/9/2023 ha comunicato a Parte_1 CP_1
che la merce era pronta per il ritiro.
[...]
A fronte dell'offerta dei pezzi realizzati in esecuzione del contratto (da ricondurre all'appalto), in assenza di contestazioni sull'opera compiuta, la convenuta era tenuta a procedere al ritiro della merce previo pagamento del corrispettivo concordato.
La prova dell'adempimento di tali obbligazioni era a carico della convenuta che nulla ha dedotto sul punto restando contumace.
Ad ogni modo, è stata acquisita la prova positiva dell'inadempimento tramite i testimoni escussi che hanno confermato sia il mancato ritiro, nonostante il plurimi solleciti, tra l'altro documentati, che il mancato pagamento.
Quindi, sussistono i presupposti per la condanna della convenuta all'adempimento mediante il pagamento del corrispettivo parti € 9.645,93 IVA e il ritiro della merce in giacenza presso i locali di Parte_1
Sono inoltre dovuti gli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 dalla messa a disposizione della merce per il ritiro (29/9/2023) al saldo.
Poiché non risulta ancora emessa fattura, il credito relativo alla rivalsa dell'I.V.A. non può considerarsi ancora esigibile.
Pertanto, gli interessi moratori vanno applicati solo sull'importo imponibile.
2. Tenuto conto dell'entità relativamente contenuta dell'ingombro (1 metro quadrato) è da escludere la ricorrenza di un concreto pregiudizio risarcibile derivato dalla giacenza della merce.
Quindi, la domanda volta al pagamento di un indennizzo per il deposito va rigettata.
3. Le spese seguono la prevalente soccombenza della convenuta.
3 Ai fini della quantificazione dei compensi, appaiono congrui, per le fasi di studio, introduzione e istruttoria, gli ordinari parametri medi, mentre, per la fase decisionale, va applicato il minimo, tenuto conto che la decisione resa nelle forme di cui all'art. 281-sexies c.p.c. non ha richiesto il deposito di atti difensivi finali.
Pertanto, in applicazione dei parametri dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 a €
26.000,00), va liquidato un compenso di € 4.226,50, risultante dalla somma di € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria e € 850,50 (€
1.701,00 – 50%) per la fase decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita
- condanna l pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di € 9.645,93 IVA inclusa oltre agli interessi ex D. Lgs. 231/2002 da applicarsi sull'importo imponibile dal 29/9/2023 al saldo e al ritiro della merce in giacenza presso i locali di Pt_1
[...]
- rigetta la domanda di condanna al pagamento di un'indennità per il deposito;
- condanna al rimborso in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali che liquida in € 4.226,50 per compenso oltre alle spese forfettarie nella misura del
15% del compenso e oltre IVA, se dovuta, e CPA nonché oltre alle anticipazioni documentate
(contributo unificato, imposta di bollo, spese di citazione testi).
Così deciso in Bergamo in data 24/05/2025.
Il Giudice dott. Costantino Ippolito
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