Articolo 5 della Legge 17 febbraio 1968, n. 106
Articolo 4Articolo 6
Versione
21 marzo 1968
Art. 5.
L'ultimo comma dell' articolo 29 della legge 28 luglio 1967, n. 641 , e' sostituito dal seguente:
"La corresponsione dei sussidi e' subordinata all'avvenuta esecuzione dei lavori cui i sussidi medesimi si riferiscono, su attestazione dell'ingegnere capo del Genio civile e non e' soggetta ai limiti di cui all' articolo 3 della legge 17 dicembre 1957, n. 1229 , e all' articolo 16 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 ".
Entrata in vigore il 21 marzo 1968