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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/06/2025, n. 1916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1916 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
In persona del giudice monocratico dott.ssa Barbara Fabbrini nel procedimento iscritto al n.r.g.1186/2023 e promosso da
, con il patrocinio dell'avv.TESSITORE LUIGI;
Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro, l.r.p.t., con il patrocinio ex lege Controparte_1 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE
Ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc e ex art. 281 duodecies cpc
1. I fatti di lite e lo svolgimento del processo.
Con ricorso ex artt. 281 undecies cpc depositato in data 26/01/2023, , Parte_1 nato in [...] il [...], chiede al Tribunale di Firenze che sia “dichiarata l'illegittimità del provvedimento di revoca del PSE di lungo soggiorno acquisito per la sussistenza di legami familiari e rifiuto al rilascio di qualunque titolo in via ordinaria (Cat. .) reso dalla NumeroDiCa_1
Questura di Grosseto datato 7 luglio 2022 e notificato in data 27 novembre 2022 ed ordinare per
l'effetto a quest'ultima di procedere al rilascio del titolo di soggiorno per motivi di famiglia e/o per motivi di protezione speciale in favore del Sig. . Parte_1 proponeva ricorso avverso il provvedimento con il quale la Questura di Grosseto,ha decreto Pt_1
l'irregolarità di soggiorno del ricorrente – già titolare di PSE di lungo soggiorno acquisito per la sussistenza di legami familiari – rifiutando in suo favore il rilascio di qualsivoglia titolo di soggiorno, svolgendo 4 motivi di impugnazione: 1) per violazione di legge, 2) erroneità della motivazione e difetto di istruttoria;
violazione del D.Lgs n. 3 del 2007 reso in attuazione della
Direttiva 2003/109/CE sullo status dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo 3)) violazione dell'art. 8 CEDU, dell'art. 29 della Costituzione e dell'art. 7 della carta di Nizza;
4) violazione delle norme in materia di immigrazione e segnatamente degli artt.5 comma 5, 28 e ss TUI.
L'amministrazione convenuta non si costituiva in giudizio nei termini concessi dal Tribunale di
Firenze ma oltre i termini di legge chiedendo il rigetto della domanda ricorrente.
Deduceva il ricorrente che, cittadino marocchino di essere arrivato in Italia durante minore di età, nell'anno 2007, per ricongiungimento familiare con il padre, Sig. il Persona_1 quale, ha ricongiunto a sè l'esponente, oltre alla madre di quest'ultimo, Sig.ra e Persona_2 la sorella (allora minore come l'esponente) di nome , e all'altra sorella nata per ultim di Per_3 nome Deduceva che i genitori e le sorelle sono titolari di permessi UE per Persona_4 soggiornanti di lungo periodo richiesto ed ottenuto dal padre per sé ed il nucleo familiare (doc. 5).
Il Sig. giunto in Italia, ha frequentato le scuole elementari a Scansano e le medie a Grosseto Pt_1
(doc. 7), terminate le quali si è iscritto all'istituto professionale di Agraria, i cui studi non sono tuttavia stati portati a termine, poiché l'esponente ha dapprima iniziato a svolgere attività lavorativa non regolarizzata dai datori di lavoro (in ambito agricolo, come bracciante nella raccolta di ortaggi e nella gestione e pulizia di giardini) ed in maniera regolare presso la ditta del Sig. Testimone_1 che opera nell'ambito della ristorazione in Scansano (Doc. 8).
Ciò precisato in fatto l'esponente deduceva l'illegittimità del provvedimento impugnato laddove collegava pericolosità sociale in relazione ad alcuni procedimenti penali effettivamente esistenti.
La non corretta valutazione della pericolosità sociale emergerebbe non solo dalla tipologia di reati e delle relative condanne ma anche dall'adesione del ricorrente al programma di terapeutico predisposto dal SerD di Grosseto, e dalla frequentazione del Club Alcolisti Territoriale "Il Sorriso", come autorizzato dal Magistrato di Sorveglianza di Siena (doc. 11). Dal momento dell'avvio del programma il ricorrente infatti avrebbe cessato ogni tipo di condotta deviante: a distanza ormai di anni dai fatti di cui alla prima sentenza sopra richiamata.
Istruita la causa veniva fissata per udienza per la discussione, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione con termine di gg 30 per deposito della sentenza ex art 281 sexies cpc u.c. .
2. Il merito della decisione.
Nel caso di specie non è contestato il requisito della convivenza mentre l'autorità amministrativa, negando il richiesto permesso di soggiorno per pericolosità, ha evidentemente ritenuto sussistenti le condizioni previste dalla norma richiamata, nonostante l'esplicito riferimento ai soli artt. 4 comma 3 e 5 comma 5 D.lgs 286/98.
Ciò tuttavia non impedisce al giudice, investito dell'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 19 cit., di verificare la sussistenza della causa ostativa rappresentata dalla sussistenza dei motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (i “casi” di cui all'art. 13, co. 1
TUI).
La giurisprudenza prevalente, ai fini del diniego di rilascio del permesso di soggiorno richiesto, non reputa necessario un precedente provvedimento di espulsione del Ministro, ritenendo che il Questore (e, successivamente, il giudice adito) possa valutare la sussistenza delle condizioni ostative (ossia i motivi di pericolosità), a prescindere dall'adozione di un provvedimento del
Ministro (tra le più recenti si veda Cass. sez. I, ord. 8 ottobre 2018, n. 24739; ma negli stessi termini vanno, poi, richiamate Cass. 20719/2011 e Cass. 19337/16).
Non appare infatti condivisibile l'orientamento, peraltro rimasto isolato, espresso da Cass. n.
30828/18 secondo cui la formulazione della norma (che prevede una fattispecie di inespellibilità
“salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1”), deve “essere intesa, in ossequio al dato letterale, nel senso che l'inespellibilità incontri un limite nel solo provvedimento ministeriale di alta amministrazione da parte del Ministro (…)”; invero quest'ultima pronuncia opera un richiamo a situazione ben più ampia (provvedimento di espulsione del Ministro dell'Interno per i motivi indicati) di quella operata dal legislatore che si è invece limitato a richiamare i casi (ordine pubblico
Pag. 2 di 5 e sicurezza dello Stato) e non l'espulsione disposta dal Ministro (diversamente il legislatore avrebbe affermato “salvo che nel caso previsto
Diversamente, se il legislatore avesse inteso imporre il provvedimento ministeriale, avrebbe formulato la norma facendo salvo il “caso previsto dall'art. 13, comma 1” – dove caso stava ad intendere proprio l'espulsione – e non i casi previsti dall'art. 13 co. 1, ossia la presenza di motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.
Ebbene, per accertare o meno la sussistenza del diritto al rilascio del permesso di soggiorno richiesto si deve rispondere alla domanda se il ricorrente sia soggetto pericoloso ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 19 comma 2 lett. c) e 13 comma 1 d.lgs 286/98.
La giurisprudenza (Cass., sez. I, 7.6.2017, n. 14159), benchè con riguardo alla ipotesi di primo (e iniziale) rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari a seguito di istanza di cittadino straniero convivente con moglie cittadina italiana, ha affermato che l'art. 19, co. 2, lett. c) contiene un parametro ai fini della valutazione della pericolosità sociale Controparte_2 nettamente «più favorevole sia di quello relativo al visto per il ricongiungimento familiare (ex art. 4, commi 3 e 5 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998) sia di quello desumibile dall'art. 20 del d.lgs.n. 30 del
2007 […]. In queste ultime due ipotesi la valutazione relativa alla pericolosità sociale non ha come parametro soltanto l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato ma anche la commissione di reati gravi ma comuni che vengano ritenuti indicatori di pericolo per la pubblica sicurezza, salvo sempre l'accertamento da svolgersi in concreto e caso per caso».
Seguendo tale impostazione, prosegue la Corte, ancorché limitatamente al primo rilascio del permesso di soggiorno derivante dall'accertamento della condizione d'inespellibilità, la pericolosità ostativa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari può desumersi esclusivamente dal parametro di cui all'art. 13, co. 1, TU Immigrazione. La Cassazione quindi afferma chiaramente la non sovrapponibilità della pericolosità richiamata dall'art 19 TU Immigrazione con la pericolosità descritta all'art. 20 d.lgs. 30/07. Da ciò si dovrebbe desumere che, siccome Cass. ord., sez. VI, 29.9.2016, n. 19337 ha equiparato i profili di pericolosità dell'art. 20 d.lgs. 30/2007 e dell'art. 5, co. 5bis, TU Immigrazione, la pericolosità descritta dall'art. 19 TU Immigrazione si pone su un piano diverso da quella richiesta dalle due norme da ultimo citate. Con l'effetto che la commissione di reati comuni, in un contesto relazionale estraneo ad una messa in pericolo dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato, dovrebbe consentire, all'esito di una valutazione in concreto, il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, co. 2 lett. c) TU Immigrazione. Nel solco dell'orientamento che pone una netta distinzione fra i motivi contemplati dalle due diverse discipline (ossia il d.lgs. 30/2007, da un lato, e l'art. 19 co. 2 del TU Immigrazione, dall'altro), individuando nelle ragioni previste da tale ultima norma situazioni di particolare rilievo ed incidenza sulla stabilità della sicurezza pubblica e dell'ordinamento statale, si collocano altre pronunce della Suprema Corte. Nella pronuncia Cass., ord., sez. VI, 07.10.2011, n. 20719 si indicano quali motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico quelli «afferenti alla pericolosità per la generale convivenza o la sicurezza dello Stato italiano, rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata» (…), che
«soltanto possono giustificare, alla base delle norme richiamate, la espulsione ed il diniego di rinnovo del p.d.s. per straniero convivente» con cittadino italiano.
Non pare discostarsi da tale filone interpretativo neppure Cass. sez. I, ord. 8.10.2018, n.
24739 che afferma l'inderogabilità del divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, stabilito all'art. 19, co. 2, lett. c), TU
Pag. 3 di 5 Immigrazione, anche in sede di rinnovo, salva la sussistenza delle condizioni ostative contenute nell'art. 13, co. 1, del d.lgs. cit., «non essendo sufficiente, a tal fine, invocare i precedenti penali e la frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di fatto possono essere idonei ad integrare le ragioni di sicurezza poste a base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario ex art. 20 del d.lgs. 30/2007, ma non le più restrittive condizioni previste nel citato art. 13 (Cass., ord. n.701/18)».
Ciò premesso nel caso di specie in merito alla condizione ostativa si osserva come in realtà come ben argomentato dalla difesa i procedimenti penali richiamati non appaiono denotare un livello di pericolosità sociale tale da condurre alla revoca del permesso di soggiorno. in particolare:
a) Con riferimento alla condanna del 2018 per violazione dell'art. 73 comma 5 DPR 309/90 e 648 cp, essa attiene ad un fatto risalente all'anno 2017, e comunque già chiusa con patteggiato ad un anno e sei mesi con applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena per detenzione e cessione di una modesta quantità di droga leggera meno di un grammo - cfr. doc. 9), tanto che è stata applicata la sospensione condizionale;
b) Con riferimento al procedimento penale 669/2020 relativo al reato 624, 625 n. 2 e 56 cp, il processo si è definito il 7/06/2023 con sentenza di proscioglimento, anche a seguito della remissione della querela da parte della persona offesa, a seguito delle condotte riparatorie poste in essere dal Sig. (Cfr. All. 15 di parte ricorrente); Parte_1
c) Con riferimento alla misura di prevenzione, c.d di accesso e stazionamento Persona_5 nei pressi degli esercizi commerciali per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e intrattenimento musicale, la misura citata non ha più alcuna attualità posto che ha già cessato ogni effetto giuridicamente rilevante, avendo spirato i suoi effetti lo scorso mese di aprile 2024,
d) - Con riferimento alla violazione dell'art. 628 comma 2, 612 comma 1 e 2 CP e art. 4 comma 4 legge 110/75 Il procedimento è stato definito con sentenza ex art. 444 c.p.p. e la pena interamente espiata;
e) Nel procedimento penale n. 3534/2021, per violazione artt. 635, comma 2 n. 3, 81, comma
2, C.P (danneggiamento continuato) e art. 4, comma 2, Legge 110/75, l'episodio attiene ad una condanna riportata dall'esponente, il procedimento, è pendente nella fase dibattimentale, con udienza di discussione fissata per l'8 novembre 2024. Tuttavia tuttavia che anche questa occasione, la persona offesa (ovvero il gestore dell'esercizio commerciale) ha rimesso la querela a seguito delle condotte riparatorie poste in essere dal Sig (cfr. doc. Parte_1
15)..
Trattasi quindi o di condanne per reati non gravi con pena già espiata nella maggior parte dei casi e di un solo procedimento pendente in cui tuttavia vi è già rimessione di querela.
In senso positivo per contro, circa il bilanciamento della valutazione del complessivo comportamento del ricorrente vanno invece considerato la circostanza che il ricorrente abbia intrapreso un percorso di recupero dall'alcolismo presso il SERD e che abbia fatto richiesta al magistrato di sorveglianza di affidamento in prova. venendo alla condizione positiva della convivenza con i propri familiari come già detto non è contestata nel provvedimento impugnato.
Tuttavia si rileva come emerga dagli atti tale convivenza con il proprio nucleo familiare come ha anche confermato il padre del ricorrente e che il ricorrente abbia frequentato le scuole italiane.
Pag. 4 di 5 La domanda ricorrente merita accoglimento.
Quanto alle spese di lite, considerato che le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta di protezione speciale sono emerse, almeno in parte, nel corso del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi (in analogia con la sentenza della Corte Costituzionale del 19.4.2018, n.
77 sulla compensazione delle spese di lite) per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, così decide:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato e accerta il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.
2) spese interamente compensate.
Firenze 3.6.2025
Il Giudice dott.ssa Barbara Fabbrini
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
In persona del giudice monocratico dott.ssa Barbara Fabbrini nel procedimento iscritto al n.r.g.1186/2023 e promosso da
, con il patrocinio dell'avv.TESSITORE LUIGI;
Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro, l.r.p.t., con il patrocinio ex lege Controparte_1 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE
Ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc e ex art. 281 duodecies cpc
1. I fatti di lite e lo svolgimento del processo.
Con ricorso ex artt. 281 undecies cpc depositato in data 26/01/2023, , Parte_1 nato in [...] il [...], chiede al Tribunale di Firenze che sia “dichiarata l'illegittimità del provvedimento di revoca del PSE di lungo soggiorno acquisito per la sussistenza di legami familiari e rifiuto al rilascio di qualunque titolo in via ordinaria (Cat. .) reso dalla NumeroDiCa_1
Questura di Grosseto datato 7 luglio 2022 e notificato in data 27 novembre 2022 ed ordinare per
l'effetto a quest'ultima di procedere al rilascio del titolo di soggiorno per motivi di famiglia e/o per motivi di protezione speciale in favore del Sig. . Parte_1 proponeva ricorso avverso il provvedimento con il quale la Questura di Grosseto,ha decreto Pt_1
l'irregolarità di soggiorno del ricorrente – già titolare di PSE di lungo soggiorno acquisito per la sussistenza di legami familiari – rifiutando in suo favore il rilascio di qualsivoglia titolo di soggiorno, svolgendo 4 motivi di impugnazione: 1) per violazione di legge, 2) erroneità della motivazione e difetto di istruttoria;
violazione del D.Lgs n. 3 del 2007 reso in attuazione della
Direttiva 2003/109/CE sullo status dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo 3)) violazione dell'art. 8 CEDU, dell'art. 29 della Costituzione e dell'art. 7 della carta di Nizza;
4) violazione delle norme in materia di immigrazione e segnatamente degli artt.5 comma 5, 28 e ss TUI.
L'amministrazione convenuta non si costituiva in giudizio nei termini concessi dal Tribunale di
Firenze ma oltre i termini di legge chiedendo il rigetto della domanda ricorrente.
Deduceva il ricorrente che, cittadino marocchino di essere arrivato in Italia durante minore di età, nell'anno 2007, per ricongiungimento familiare con il padre, Sig. il Persona_1 quale, ha ricongiunto a sè l'esponente, oltre alla madre di quest'ultimo, Sig.ra e Persona_2 la sorella (allora minore come l'esponente) di nome , e all'altra sorella nata per ultim di Per_3 nome Deduceva che i genitori e le sorelle sono titolari di permessi UE per Persona_4 soggiornanti di lungo periodo richiesto ed ottenuto dal padre per sé ed il nucleo familiare (doc. 5).
Il Sig. giunto in Italia, ha frequentato le scuole elementari a Scansano e le medie a Grosseto Pt_1
(doc. 7), terminate le quali si è iscritto all'istituto professionale di Agraria, i cui studi non sono tuttavia stati portati a termine, poiché l'esponente ha dapprima iniziato a svolgere attività lavorativa non regolarizzata dai datori di lavoro (in ambito agricolo, come bracciante nella raccolta di ortaggi e nella gestione e pulizia di giardini) ed in maniera regolare presso la ditta del Sig. Testimone_1 che opera nell'ambito della ristorazione in Scansano (Doc. 8).
Ciò precisato in fatto l'esponente deduceva l'illegittimità del provvedimento impugnato laddove collegava pericolosità sociale in relazione ad alcuni procedimenti penali effettivamente esistenti.
La non corretta valutazione della pericolosità sociale emergerebbe non solo dalla tipologia di reati e delle relative condanne ma anche dall'adesione del ricorrente al programma di terapeutico predisposto dal SerD di Grosseto, e dalla frequentazione del Club Alcolisti Territoriale "Il Sorriso", come autorizzato dal Magistrato di Sorveglianza di Siena (doc. 11). Dal momento dell'avvio del programma il ricorrente infatti avrebbe cessato ogni tipo di condotta deviante: a distanza ormai di anni dai fatti di cui alla prima sentenza sopra richiamata.
Istruita la causa veniva fissata per udienza per la discussione, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione con termine di gg 30 per deposito della sentenza ex art 281 sexies cpc u.c. .
2. Il merito della decisione.
Nel caso di specie non è contestato il requisito della convivenza mentre l'autorità amministrativa, negando il richiesto permesso di soggiorno per pericolosità, ha evidentemente ritenuto sussistenti le condizioni previste dalla norma richiamata, nonostante l'esplicito riferimento ai soli artt. 4 comma 3 e 5 comma 5 D.lgs 286/98.
Ciò tuttavia non impedisce al giudice, investito dell'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 19 cit., di verificare la sussistenza della causa ostativa rappresentata dalla sussistenza dei motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (i “casi” di cui all'art. 13, co. 1
TUI).
La giurisprudenza prevalente, ai fini del diniego di rilascio del permesso di soggiorno richiesto, non reputa necessario un precedente provvedimento di espulsione del Ministro, ritenendo che il Questore (e, successivamente, il giudice adito) possa valutare la sussistenza delle condizioni ostative (ossia i motivi di pericolosità), a prescindere dall'adozione di un provvedimento del
Ministro (tra le più recenti si veda Cass. sez. I, ord. 8 ottobre 2018, n. 24739; ma negli stessi termini vanno, poi, richiamate Cass. 20719/2011 e Cass. 19337/16).
Non appare infatti condivisibile l'orientamento, peraltro rimasto isolato, espresso da Cass. n.
30828/18 secondo cui la formulazione della norma (che prevede una fattispecie di inespellibilità
“salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1”), deve “essere intesa, in ossequio al dato letterale, nel senso che l'inespellibilità incontri un limite nel solo provvedimento ministeriale di alta amministrazione da parte del Ministro (…)”; invero quest'ultima pronuncia opera un richiamo a situazione ben più ampia (provvedimento di espulsione del Ministro dell'Interno per i motivi indicati) di quella operata dal legislatore che si è invece limitato a richiamare i casi (ordine pubblico
Pag. 2 di 5 e sicurezza dello Stato) e non l'espulsione disposta dal Ministro (diversamente il legislatore avrebbe affermato “salvo che nel caso previsto
Diversamente, se il legislatore avesse inteso imporre il provvedimento ministeriale, avrebbe formulato la norma facendo salvo il “caso previsto dall'art. 13, comma 1” – dove caso stava ad intendere proprio l'espulsione – e non i casi previsti dall'art. 13 co. 1, ossia la presenza di motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.
Ebbene, per accertare o meno la sussistenza del diritto al rilascio del permesso di soggiorno richiesto si deve rispondere alla domanda se il ricorrente sia soggetto pericoloso ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 19 comma 2 lett. c) e 13 comma 1 d.lgs 286/98.
La giurisprudenza (Cass., sez. I, 7.6.2017, n. 14159), benchè con riguardo alla ipotesi di primo (e iniziale) rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari a seguito di istanza di cittadino straniero convivente con moglie cittadina italiana, ha affermato che l'art. 19, co. 2, lett. c) contiene un parametro ai fini della valutazione della pericolosità sociale Controparte_2 nettamente «più favorevole sia di quello relativo al visto per il ricongiungimento familiare (ex art. 4, commi 3 e 5 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998) sia di quello desumibile dall'art. 20 del d.lgs.n. 30 del
2007 […]. In queste ultime due ipotesi la valutazione relativa alla pericolosità sociale non ha come parametro soltanto l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato ma anche la commissione di reati gravi ma comuni che vengano ritenuti indicatori di pericolo per la pubblica sicurezza, salvo sempre l'accertamento da svolgersi in concreto e caso per caso».
Seguendo tale impostazione, prosegue la Corte, ancorché limitatamente al primo rilascio del permesso di soggiorno derivante dall'accertamento della condizione d'inespellibilità, la pericolosità ostativa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari può desumersi esclusivamente dal parametro di cui all'art. 13, co. 1, TU Immigrazione. La Cassazione quindi afferma chiaramente la non sovrapponibilità della pericolosità richiamata dall'art 19 TU Immigrazione con la pericolosità descritta all'art. 20 d.lgs. 30/07. Da ciò si dovrebbe desumere che, siccome Cass. ord., sez. VI, 29.9.2016, n. 19337 ha equiparato i profili di pericolosità dell'art. 20 d.lgs. 30/2007 e dell'art. 5, co. 5bis, TU Immigrazione, la pericolosità descritta dall'art. 19 TU Immigrazione si pone su un piano diverso da quella richiesta dalle due norme da ultimo citate. Con l'effetto che la commissione di reati comuni, in un contesto relazionale estraneo ad una messa in pericolo dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato, dovrebbe consentire, all'esito di una valutazione in concreto, il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, co. 2 lett. c) TU Immigrazione. Nel solco dell'orientamento che pone una netta distinzione fra i motivi contemplati dalle due diverse discipline (ossia il d.lgs. 30/2007, da un lato, e l'art. 19 co. 2 del TU Immigrazione, dall'altro), individuando nelle ragioni previste da tale ultima norma situazioni di particolare rilievo ed incidenza sulla stabilità della sicurezza pubblica e dell'ordinamento statale, si collocano altre pronunce della Suprema Corte. Nella pronuncia Cass., ord., sez. VI, 07.10.2011, n. 20719 si indicano quali motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico quelli «afferenti alla pericolosità per la generale convivenza o la sicurezza dello Stato italiano, rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata» (…), che
«soltanto possono giustificare, alla base delle norme richiamate, la espulsione ed il diniego di rinnovo del p.d.s. per straniero convivente» con cittadino italiano.
Non pare discostarsi da tale filone interpretativo neppure Cass. sez. I, ord. 8.10.2018, n.
24739 che afferma l'inderogabilità del divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, stabilito all'art. 19, co. 2, lett. c), TU
Pag. 3 di 5 Immigrazione, anche in sede di rinnovo, salva la sussistenza delle condizioni ostative contenute nell'art. 13, co. 1, del d.lgs. cit., «non essendo sufficiente, a tal fine, invocare i precedenti penali e la frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di fatto possono essere idonei ad integrare le ragioni di sicurezza poste a base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario ex art. 20 del d.lgs. 30/2007, ma non le più restrittive condizioni previste nel citato art. 13 (Cass., ord. n.701/18)».
Ciò premesso nel caso di specie in merito alla condizione ostativa si osserva come in realtà come ben argomentato dalla difesa i procedimenti penali richiamati non appaiono denotare un livello di pericolosità sociale tale da condurre alla revoca del permesso di soggiorno. in particolare:
a) Con riferimento alla condanna del 2018 per violazione dell'art. 73 comma 5 DPR 309/90 e 648 cp, essa attiene ad un fatto risalente all'anno 2017, e comunque già chiusa con patteggiato ad un anno e sei mesi con applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena per detenzione e cessione di una modesta quantità di droga leggera meno di un grammo - cfr. doc. 9), tanto che è stata applicata la sospensione condizionale;
b) Con riferimento al procedimento penale 669/2020 relativo al reato 624, 625 n. 2 e 56 cp, il processo si è definito il 7/06/2023 con sentenza di proscioglimento, anche a seguito della remissione della querela da parte della persona offesa, a seguito delle condotte riparatorie poste in essere dal Sig. (Cfr. All. 15 di parte ricorrente); Parte_1
c) Con riferimento alla misura di prevenzione, c.d di accesso e stazionamento Persona_5 nei pressi degli esercizi commerciali per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e intrattenimento musicale, la misura citata non ha più alcuna attualità posto che ha già cessato ogni effetto giuridicamente rilevante, avendo spirato i suoi effetti lo scorso mese di aprile 2024,
d) - Con riferimento alla violazione dell'art. 628 comma 2, 612 comma 1 e 2 CP e art. 4 comma 4 legge 110/75 Il procedimento è stato definito con sentenza ex art. 444 c.p.p. e la pena interamente espiata;
e) Nel procedimento penale n. 3534/2021, per violazione artt. 635, comma 2 n. 3, 81, comma
2, C.P (danneggiamento continuato) e art. 4, comma 2, Legge 110/75, l'episodio attiene ad una condanna riportata dall'esponente, il procedimento, è pendente nella fase dibattimentale, con udienza di discussione fissata per l'8 novembre 2024. Tuttavia tuttavia che anche questa occasione, la persona offesa (ovvero il gestore dell'esercizio commerciale) ha rimesso la querela a seguito delle condotte riparatorie poste in essere dal Sig (cfr. doc. Parte_1
15)..
Trattasi quindi o di condanne per reati non gravi con pena già espiata nella maggior parte dei casi e di un solo procedimento pendente in cui tuttavia vi è già rimessione di querela.
In senso positivo per contro, circa il bilanciamento della valutazione del complessivo comportamento del ricorrente vanno invece considerato la circostanza che il ricorrente abbia intrapreso un percorso di recupero dall'alcolismo presso il SERD e che abbia fatto richiesta al magistrato di sorveglianza di affidamento in prova. venendo alla condizione positiva della convivenza con i propri familiari come già detto non è contestata nel provvedimento impugnato.
Tuttavia si rileva come emerga dagli atti tale convivenza con il proprio nucleo familiare come ha anche confermato il padre del ricorrente e che il ricorrente abbia frequentato le scuole italiane.
Pag. 4 di 5 La domanda ricorrente merita accoglimento.
Quanto alle spese di lite, considerato che le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta di protezione speciale sono emerse, almeno in parte, nel corso del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi (in analogia con la sentenza della Corte Costituzionale del 19.4.2018, n.
77 sulla compensazione delle spese di lite) per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, così decide:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato e accerta il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.
2) spese interamente compensate.
Firenze 3.6.2025
Il Giudice dott.ssa Barbara Fabbrini
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