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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/03/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 951/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott.ssa Sandra Moselli Presidente Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.5.2024
TRA
, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. IACOBONE ANNALISA, giusta procura in atti presso il cui studio, sito in Canosa di Puglia alla piazza Terme n. 11, è elettivamente domiciliata;
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. MALCANGIO MARIANGELA, giusta Controparte_1 procura in atti presso il cui studio, sito in Canosa di Puglia alla via Montenevoso n. 1, è elettivamente domiciliato;
Ricorrenti
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio in Canosa di Puglia il 7.9.1992 con rito concordatario (atto n. 146, parte II, serie A, anno 1992) e, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.05.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 4.6.2024. Invitate a dedurre in ordine alla pattuizione relativa al trasferimento della nuda proprietà della casa coniugale al figlio, i procuratori hanno precisato che “l'accordo traslativo in parola si inserisce nella determinazione degli accordi della crisi coniugale e rappresenta una fattiva composizione, una reale tutela nei confronti dei soggetti più deboli, ovvero della coniuge e del figlio, garantendo in tale modo che il patrimonio costruito durante l'unione coniugale, non venisse disperso ma conservato in favore dei membri della famiglia di origine”. Quindi, la causa è stata riservata in decisione al Collegio per la decisione. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, non essendovi prole minore da tutelare e non contrastando l'accordo con norme imperative. Quanto alla pattuizione di cui al n. 2 del ricorso, occorre chiarire che trattandosi di trasferimento del bene al figlio maggiorenne ed economicamente indipendente, non parte del presente giudizio, all'accordo vanno riconosciuti esclusivamente effetti obbligatori. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta diritti disponibili tra i coniugi. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Canosa di Puglia il 7.9.1992, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Prende atto degli effetti obbligatori della pattuizione di cui al n. 2 del ricorso;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Canosa di Puglia, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Trani, l'11.3.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Sandra Moselli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott.ssa Sandra Moselli Presidente Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.5.2024
TRA
, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. IACOBONE ANNALISA, giusta procura in atti presso il cui studio, sito in Canosa di Puglia alla piazza Terme n. 11, è elettivamente domiciliata;
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. MALCANGIO MARIANGELA, giusta Controparte_1 procura in atti presso il cui studio, sito in Canosa di Puglia alla via Montenevoso n. 1, è elettivamente domiciliato;
Ricorrenti
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio in Canosa di Puglia il 7.9.1992 con rito concordatario (atto n. 146, parte II, serie A, anno 1992) e, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.05.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 4.6.2024. Invitate a dedurre in ordine alla pattuizione relativa al trasferimento della nuda proprietà della casa coniugale al figlio, i procuratori hanno precisato che “l'accordo traslativo in parola si inserisce nella determinazione degli accordi della crisi coniugale e rappresenta una fattiva composizione, una reale tutela nei confronti dei soggetti più deboli, ovvero della coniuge e del figlio, garantendo in tale modo che il patrimonio costruito durante l'unione coniugale, non venisse disperso ma conservato in favore dei membri della famiglia di origine”. Quindi, la causa è stata riservata in decisione al Collegio per la decisione. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, non essendovi prole minore da tutelare e non contrastando l'accordo con norme imperative. Quanto alla pattuizione di cui al n. 2 del ricorso, occorre chiarire che trattandosi di trasferimento del bene al figlio maggiorenne ed economicamente indipendente, non parte del presente giudizio, all'accordo vanno riconosciuti esclusivamente effetti obbligatori. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta diritti disponibili tra i coniugi. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Canosa di Puglia il 7.9.1992, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Prende atto degli effetti obbligatori della pattuizione di cui al n. 2 del ricorso;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Canosa di Puglia, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Trani, l'11.3.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Sandra Moselli