Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/06/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 459/2025
PUBBLICA TALING
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
- Giudice -Dott.ssa Luigia Franzese
Dott.ssa Rossella Di Palo
- Giudice relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Parte_1nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to RAUCCIO CLEMENTINA, e
[...]
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to IORIO Parte_2
RITA.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
OGGETTO: regolamentazione del rapporto tra genitori-figlio minore nato fuori dal matrimonio
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 25.02.2025, le parti hanno chiesto nato in [...] il di regolamentare i rapporti con il figlio minore Persona_1
17.09.2019 al di fuori dal matrimonio, alle seguenti condizioni:
Nulla osta nel caso di specie ad una pronuncia volta all'affido condiviso del minore
OR vista la quotidiana presenza paterna nella vita del figlioletto a mezzo di videochiamate, pertanto, le parti chiedono congiuntamente di recepire le seguenti condizioni da considerarsi anche quale proposta del piano genitoriale ai sensi e per gli effetti della normativa vigente:
1. Le parti concordano l'affido condiviso del minore con collocazione prevalente dello stesso presso la madre in Santa Maria Capua Vetere alla Via Anfiteatro n. 62. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del figlio presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno adottate di comune accordo dai genitori tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del minore.
2. In ordine alla frequentazione del bambino con il padre, stante l'attuale permanenza del sig. AC in Svizzera per motivi di lavoro e dunque la di lui impossibilità di tornare in Italia con una certa frequenza, le parti prevedono che ogni qualvolta il sig.
AC programmerà di rientrare in Italia anche per diversi giorni consecutivi lo comunicherà preventivamente alla sig.ra AZ e nei detti giorni il minore starà con il padre compreso il pernotto.
3. Per le festività comandate, le parti prevedono, sempre tenuto conto della lontananza geografica del sig. AC, che - secondo il principio dell'alternanza - il minore trascorrerà con il papà quattro giorni consecutivi nel periodo di Natale o nel periodo di Capodanno. L'alternanza sarà applicata anche per il periodo pasquale, dove
OR trascorrerà con il padre ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno del
Lunedì in Albis.
4. Nel periodo estivo il minore trascorrerà con il padre quindici giorni, anche non consecutivi. I genitori comunicheranno tra di loro il luogo di villeggiatura in cui si recheranno con il figlio un mese prima della partenza ed avranno cura di favorire i contatti telefonici o videotelefonici quotidiani con l'altro genitore.
5. In ogni caso, i genitori manifestano sin d'ora la propria disponibilità di modificare tempi e modalità degli incontri in caso di impossibilità di uno dei genitori tenendo sempre conto le prioritarie esigenze del minore. La signora AZ, si impegna a garantire, come già peraltro accade, la continuità nei rapporti del minore con la nonna paterna nonché a garantire almeno due videochiamate al giorno del padre col minore in continuità con quanto già in atto;
6. Il sig. AC corrisponderà alla sig.ra AZ l'assegno mensile di € 300,00 a titolo di concorso al mantenimento del minore OR, che sarà annualmente rivalutato secondo gli indici Istat. Il sig. AC autorizza altresì sin d'ora la sig.ra
AZ a percepire per intero l'Assegno Unico Universale trattandosi di un sostegno economico statale erogato in favore del minore.
7. Le spese straordinarie per il minore saranno suddivise tra le parti al 50% e seguiranno il dettaglio di cui all'analitico elenco approvato dal CNF. Per le visite mediche necessarie per il minore, ove non urgenti, dovranno essere esperite mediante il
Sistema Sanitario Nazionale, così come la scelta di eventuali Specialisti dovrà essere condivisa e concordata tra i genitori.
In ogni caso ogni spesa necessaria, dovrà essere preventivamente concordata e documentata tra le parti.
II P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 3.06.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Rossella Di Palo
l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara
Il Presidente
Dott. Giovanni D'Onofrio