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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/11/2025, n. 5027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5027 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
n. R.G. 4461/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. GU NA Presidente
Dott. Michele Posio Giudice
Dott.ssa AN ET Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4461/2020 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Elisa Corini del Foro di Brescia
RICORRENTE
contro
( ) nata a [...] il [...] rappresentata e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difesa dagli avvocati Valerio Valseriati e Daniele Valseriati
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero Conclusioni
per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via preliminare: previe le declaratorie e gli accertamenti del caso tutti, nessuno escluso, dichiarare l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno ex adverso dispiegata per tutti i motivi di cui in premessa. In via principale: che sia pronunciata con sentenza la separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi ed autorizzare gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. disporre in capo al sig. l'obbligo di contribuire al Pt_1 mantenimento della sig.ra mediante la corresponsione della somma di € 400,00 mensili, o in quella somma che CP_1 risultasse di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
tale importo dovrà essere corrisposto entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere dalla data di omologa;
disporsi in ogni caso una riduzione dell'assegno di mantenimento, come previsto in sede di udienza presidenziale, in considerazione di tutti i motivi dedotti in atti, ivi comprese le risultanze delle indagini della G.D.F. agli atti e considerata la reale situazione economica e patrimoniale della sig.ra così come ivi riportata, anche a fronte della mancata attivazione della stessa in ordine al CP_1 reperimento di un'occupazione lavorativa confacente alla propria esperienza e maggiormente remunerativa che ne favorisca
l'autonomia;
3. Previe le declaratorie e gli accertamenti del caso tutti, nessuno escluso, rigettare la domanda di addebito della separazione ex adverso formulata per tutti i motivi di cui in premessa e in atti, e, nella denegata e non creduta ipotesi di mancata dichiarazione di inammissibilità della domanda relativa alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito dalla sig.ra rigettarsi anche la predetta domanda per tutti i motivi di cui in CP_1 premessa e in atti.
per parte resistente: IN VIA PREGIUDIZIALE: disporre la riunione del presente giudizio alla causa
N.4497/20 R.G.. Respingere la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento come stabilito in sede di udienza presidenziale, confermandosi il provvedimento, essendo la domanda infondata per i motivi esposti. IN
PRINCIPALITA' E NEL MERTIO: dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Pt_1
alle seguenti condizioni: A) Vita serpata con obbligo del mutuo rispetto. B) Obbligo del dr. di
[...] Parte_1 corrispondere alla signora l'assegno mensile di € 4.500 a titolo di mantenimento della stessa con Controparte_1 aumento annuale in base agli indici Istat o quantomeno stabilire in via definitiva l'importo mensile del citato assegno in €
2.500 come da provvedimento presidenziale in essere con ogni conseguente aumento come sopra;
C) Addebitare la separazione al dr. ai sensi dell'art. 151 2^ Co c.c. ; D) Condannare il dr. al pagamento di Parte_1 Parte_1 una somma da valutare anche in via equitativa in base alle risultanze istruttorie esperite ed esperende a titolo di risarcimento di ogni danno subito dalla signora in conseguenza della violazione dei doveri coniugale commessa dal CP_1 marito ed espressa in narrativa”. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/05/2020 deduceva di aver contratto matrimonio civile Parte_1 con la sig.ra in data 28 giugno 2003 in Fiorano Modenese (MO), trascritto Controparte_1 presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Fiorano Modenese al nr. 11, p. II, Serie C dell'anno
2003 nonché presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Ospitaletto al nr. 3, p. II, Serie C dell'anno 2003.
Dall'unione non nascevano figli.
rappresentava che il rapporto sentimentale aveva iniziato ad incrinarsi nel 2008 Parte_1 allorquando la resistente confessava al marito di aver intrattenuto una relazione extraconiugale per tre anni. Negli anni successivi, a suo dire, erano aumentate sensibilmente le incomprensioni e la distanza fisica dei coniugi, fino a giungere nel 2018 alla decisione di separarsi, dapprima consensualmente, e poi, stante la difficoltà di trovare un'intesa (di cui si tratterà nel prosieguo), in via giudiziale.
Alla domanda sullo status aderiva la resistente.
Relativamente ai rapporti economici, divergenti erano le posizioni. Il riteneva congruo un Pt_1 assegno di mantenimento pari ad € 400 e l'assegnazione, fino alla sua vendita o divisione giudiziale, della casa coniugale alla in comproprietà tra i coniugi;
la resistente, costituitasi con memoria CP_1 del giorno 11.3.2020 chiedeva invece in via riconvenzionale, che la separazione venisse addebitata al coniuge, ritenuto unico responsabile della fine dell'unione coniugale, e che le venisse riconosciuto un assegno di mantenimento di € 4.500 mensili. TE domandava altresì che il venisse condannato Pt_1 al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
Con l'ordinanza del 23.11.2020, il Presidente delegato adottava le seguenti statuizioni: autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
-pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante versamento della somma di euro € 2.500,00 al mese, assegno da pagarsi entro il giorno 15 di ciascun mese, annualmente rivalutabili sulla base degli indici Istat.
Depositate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa transitava in fase istruttoria: il giudice delegava alla Guardi di Finanza approfonditi accertamenti in relazione ad entrambe le parti, affinché si facesse chiarezza sui redditi dichiarati negli ultimi cinque anni, sulle somme giacenti sui conti correnti, sui depositi bancari, i valori mobiliari, le disponibilità finanziarie, nonché i beni immobili e gli autoveicoli di proprietà, e da ultimo, l'attività lavorativa svolta.
Seguivano i depositi delle relazioni della Guardia di Finanza (18.5.2022 e 20.6.2022).
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti si addebitano reciproci tradimenti, non coabitano più da tempo (dal 2018) e sono concordi nel ritenere venuta meno ogni affezione coniugale, anche in considerazione della conflittualità che ha continuato a caratterizzare i loro rapporti pur dopo la cessazione della convivenza matrimoniale nella gestione delle questioni economiche.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
Sulla domanda di addebito della separazione al Parte_1
Ai fini dell'addebito della separazione, per giurisprudenza consolidata, è necessario che il coniuge abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che tale condotta inosservante sia stata la causa della crisi coniugale. Una delle cause di addebito più comuni è la violazione dell'obbligo di fedeltà: essa, tuttavia, non rileva di per sé, ma in quanto abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale, circostanza che non si verifica in ipotesi di preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Ebbene, la ricorrente attribuiva ad una relazione extraconiugale intrattenuta dal l'origine della Pt_1 crisi dell'unione sentimentale, sfociata poi nella presentazione della domanda di separazione.
In particolare, ella rappresentava come nell'estate del 2018, durante una vacanza a Formentera in compagnia di amici della coppia, il marito le avesse confessato di avere una relazione con una collega di lavoro e come tale scoperta rappresentò per lei un “fulmine a ciel sereno”, dacché la coppia, unita da 15 anni in matrimonio, non aveva mai dato segnali di difficoltà, se non quelli comuni dovuti a fisiologiche oscillazioni del rapporto.
Rientrati dalla vacanza, il avrebbe lasciato l'abitazione coniugale trasferendosi in un immobile di Pt_1 sua proprietà a Brescia. Tale ricostruzione dei fatti è stata contestata dal il quale riteneva che il rapporto di coppia fosse Pt_1 già compromesso dal 2015, anno a partire dal quale l'intesa, anche sessuale, della coppia andava scemandosi fino ad esaurirsi del tutto. Da qui, la decisione comune di avviare le pratiche per una separazione consensuale.
Costui quindi inseriva l'avvio della relazione extraconiugale in un contesto già privo di quella comunione spirituale e sessuale che dovrebbe caratterizzare il matrimonio.
Ciò detto, il Collegio ritiene che non ricorrano i presupposti per l'addebito della separazione a carico di
. Parte_1
In disparte l'accertamento sulla sussistenza del nesso causale tra le condotte poste in violazione del dovere di fedeltà e la crisi matrimoniale, occorre rilevare come l'iniziale avvio della procedura per addivenire ad una separazione consensuale si pone in netto contrasto con la richiesta successiva di addebito della separazione. Che le parti stessero per giungere ad un accordo sulle condizioni separative,
d'altronde, non è contestato. Risulta finanche fissata la prima udienza di comparizione davanti al
Giudice dott.ssa Giovanna Faraone.
Appare inverosimile, infatti, che la ritenesse responsabile il coniuge della crisi della coppia, ma CP_1 al contempo si accordasse con questo per la regolamentazione delle questioni economiche collegate alla fine del matrimonio.
Si ritiene che la scelta di addivenire ad una separazione consensuale rappresenti semmai un sintomo della raggiunta consapevolezza da parte di entrambe le parti della conclusione di un rapporto di coppia, ove non vi è un soggetto responsabile. Si noti ancora che fu il e non la a presentare poi Pt_1 CP_1 ricorso per la separazione giudiziale.
Il Collegio è perciò indotto a ritenere infondate le motivazioni poste alla base della richiesta di addebito della separazione.
Sull'assegno al mantenimento per Controparte_1
L'assegno di mantenimento dovuto al coniuge in caso di separazione è considerata la proiezione degli obblighi di mantenimento reciproco derivanti dal matrimonio. Ha la funzione di fornire al coniuge che non ha adeguati redditi propri un sostegno economico per il tempo successivo al venire meno della convivenza, con lo scopo, ancorché tendenziale, di fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello dovuto in costanza di matrimonio, nei limiti di quanto consentito dalle capacità economiche del coniuge obbligato.
La disciplina dell'assegno di mantenimento è contenuta nell'art. 156 c.c..: uno dei coniugi ha diritto all'assegno di mantenimento se è privo di adeguati redditi propri. Dal concetto di adeguatezza si ricava che è necessario uno squilibrio o una evidente disparità economica con l'altro coniuge, da non confondere con lo stato di bisogno, che legittima la richiesta di corresponsione degli alimenti. Per comprendere se i redditi del coniuge svantaggiato sono adeguati, si fa riferimento in primo luogo al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale, atteso che durante la separazione continua a valere il principio di solidarietà morale e materiale nascente dal matrimonio.
Nel caso di specie, si ritiene congruo un assegno di mantenimento di € 1.500, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
Si perviene a tale soluzione in seguito all'analisi dei seguenti elementi.
Innanzitutto, il peggioramento rispetto al momento in cui il e la si presentavano davanti Pt_1 CP_1 al Presidente delegato, delle condizioni reddituale del medico ospedaliero che svolge anche Pt_1 attività privata infra moenia.
Allora il Presidente delegato poneva a carico del un assegno di mantenimento provvisorio di € Pt_1
2.500 mensili.
Le successive indagini della Guardia di Finanza hanno dato conto del fatto che il negli anni 2017- Pt_1
2021 ha percepito redditi di lavoro complessivi di circa € 130.000-140.000 lordi all'anno. Tuttavia, nella comparsa conclusionale emerge come il ricorrente, a seguito di un infarto avuto nel 2022 e di una delicata operazione al cuore nel 2024, abbia avuto una contrazione reddituale e gli sia stata accertata un'invalidità civile al 50%. La certificazione unica relativa all'anno 2024 attesta la percezione di un reddito da lavoro dipendente pari ad € 87.000 lordi circa, quindi una sensibile riduzione delle entrate.
Le stesse indagini, con riferimento alla posizione della resistente, svelano che la negli anni CP_1
2018- 2019 e 2020 ha dichiarato redditi per € circa 43.000, derivanti da investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria;
che ella avesse un fondo pensione del valore di circa € 16.000 e titoli per circa € 15.000. Circostanze che ella aveva omesso negli scritti difensivi.
La resistente, già comproprietaria della casa coniugale, è risultata altresì proprietaria di un immobile alle
Canarie, non avendo ella contestato la circostanza messa in luce dal ricorrente. Per quanto concerne i ricavi derivanti da tale proprietà, il contratto di locazione allegato prevede un canone di € 900 mensili e nei conti correnti si rinvengono soltanto due pagamenti con tale voce. Al di là dell'effettiva messa a reddito del bene immobile, non può non trascurarsi che esso rappresenta comunque una ricchezza, trattandosi di casa vacanze in una nota località turistica.
La inoltre possiede due automobili e ha svolto varie attività lavorative, anche se non a tempo CP_1 indeterminato, come anche dimostrato dalle indagini della Guardia di Finanza. Da ultimo, si rileva che la (50 anni) non ha allegato alcun concreto impedimento allo svolgimento di qualsivoglia CP_1 attività lavorativa.
Quanto detto conduce alla rimodulazione dell'assegno di mantenimento nella minor misura di € 1.500 mensili a carico del e in favore della Tale somma, invero, consente di riequilibrare le Pt_1 CP_1 differenze reddituali e di conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, pur nella considerazione di fatti sopravvenuti aventi rilievo nella determinazione del quantum dovuto.
Sulla domanda di risarcimento del danno
La domanda è inammissibile. Come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, difatti, “l'art. 40 cod. proc. civ. novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art.31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art.33 e dell'art.133 cod. proc. civ e soggette a riti diversi” (ex multis Cass. n. 6660/2001; Cass. n. 17404/2004;
Cass. n. 6424/2017).
Conseguentemente è esclusa la possibilità del "simultaneus processus", nell'ambito dell'azione di separazione soggetta al rito della camera di consiglio con quella di risarcimento del danno per violazione dei doveri coniugali.
Spese processuali
Le spese seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c.. La resistente è risultata soccombente sulla domanda di addebito della separazione e di risarcimento del danno;
entrambe le parti sono risultate parzialmente soccombenti sulla domanda relativa all'assegno di mantenimento. Il aveva tuttavia Pt_1 proposto in udienza di versare un assegno pari ad € 1.500, somma poi ritenuta congrua dal Tribunale.
In ragione di ciò, le spese vanno parzialmente compensate nella misura del 20% e poste per il restante
80% a carico della CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito,
pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; pone a carico del l'obbligo di versare un assegno di mantenimento per la di € 1.500 Pt_1 CP_1 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
rigetta la domanda di addebito della separazione a carico del Pt_1 dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno a carico del Pt_1 liquida le spese in € 7.616, oltre il 15 % di spese generali, I.v.a. e C.p.a., ponendole a carico della per la percentuale dell'80% e compensandole per la restante parte. CP_1
Così deciso a Brescia nella camera di consiglio del 23.10.2025
Il Giudice estensore
AN ET
Il Presidente
GU NA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. GU NA Presidente
Dott. Michele Posio Giudice
Dott.ssa AN ET Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4461/2020 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Elisa Corini del Foro di Brescia
RICORRENTE
contro
( ) nata a [...] il [...] rappresentata e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difesa dagli avvocati Valerio Valseriati e Daniele Valseriati
RESISTENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero Conclusioni
per parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via preliminare: previe le declaratorie e gli accertamenti del caso tutti, nessuno escluso, dichiarare l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno ex adverso dispiegata per tutti i motivi di cui in premessa. In via principale: che sia pronunciata con sentenza la separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi ed autorizzare gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. disporre in capo al sig. l'obbligo di contribuire al Pt_1 mantenimento della sig.ra mediante la corresponsione della somma di € 400,00 mensili, o in quella somma che CP_1 risultasse di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
tale importo dovrà essere corrisposto entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere dalla data di omologa;
disporsi in ogni caso una riduzione dell'assegno di mantenimento, come previsto in sede di udienza presidenziale, in considerazione di tutti i motivi dedotti in atti, ivi comprese le risultanze delle indagini della G.D.F. agli atti e considerata la reale situazione economica e patrimoniale della sig.ra così come ivi riportata, anche a fronte della mancata attivazione della stessa in ordine al CP_1 reperimento di un'occupazione lavorativa confacente alla propria esperienza e maggiormente remunerativa che ne favorisca
l'autonomia;
3. Previe le declaratorie e gli accertamenti del caso tutti, nessuno escluso, rigettare la domanda di addebito della separazione ex adverso formulata per tutti i motivi di cui in premessa e in atti, e, nella denegata e non creduta ipotesi di mancata dichiarazione di inammissibilità della domanda relativa alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito dalla sig.ra rigettarsi anche la predetta domanda per tutti i motivi di cui in CP_1 premessa e in atti.
per parte resistente: IN VIA PREGIUDIZIALE: disporre la riunione del presente giudizio alla causa
N.4497/20 R.G.. Respingere la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento come stabilito in sede di udienza presidenziale, confermandosi il provvedimento, essendo la domanda infondata per i motivi esposti. IN
PRINCIPALITA' E NEL MERTIO: dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Pt_1
alle seguenti condizioni: A) Vita serpata con obbligo del mutuo rispetto. B) Obbligo del dr. di
[...] Parte_1 corrispondere alla signora l'assegno mensile di € 4.500 a titolo di mantenimento della stessa con Controparte_1 aumento annuale in base agli indici Istat o quantomeno stabilire in via definitiva l'importo mensile del citato assegno in €
2.500 come da provvedimento presidenziale in essere con ogni conseguente aumento come sopra;
C) Addebitare la separazione al dr. ai sensi dell'art. 151 2^ Co c.c. ; D) Condannare il dr. al pagamento di Parte_1 Parte_1 una somma da valutare anche in via equitativa in base alle risultanze istruttorie esperite ed esperende a titolo di risarcimento di ogni danno subito dalla signora in conseguenza della violazione dei doveri coniugale commessa dal CP_1 marito ed espressa in narrativa”. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/05/2020 deduceva di aver contratto matrimonio civile Parte_1 con la sig.ra in data 28 giugno 2003 in Fiorano Modenese (MO), trascritto Controparte_1 presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Fiorano Modenese al nr. 11, p. II, Serie C dell'anno
2003 nonché presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Ospitaletto al nr. 3, p. II, Serie C dell'anno 2003.
Dall'unione non nascevano figli.
rappresentava che il rapporto sentimentale aveva iniziato ad incrinarsi nel 2008 Parte_1 allorquando la resistente confessava al marito di aver intrattenuto una relazione extraconiugale per tre anni. Negli anni successivi, a suo dire, erano aumentate sensibilmente le incomprensioni e la distanza fisica dei coniugi, fino a giungere nel 2018 alla decisione di separarsi, dapprima consensualmente, e poi, stante la difficoltà di trovare un'intesa (di cui si tratterà nel prosieguo), in via giudiziale.
Alla domanda sullo status aderiva la resistente.
Relativamente ai rapporti economici, divergenti erano le posizioni. Il riteneva congruo un Pt_1 assegno di mantenimento pari ad € 400 e l'assegnazione, fino alla sua vendita o divisione giudiziale, della casa coniugale alla in comproprietà tra i coniugi;
la resistente, costituitasi con memoria CP_1 del giorno 11.3.2020 chiedeva invece in via riconvenzionale, che la separazione venisse addebitata al coniuge, ritenuto unico responsabile della fine dell'unione coniugale, e che le venisse riconosciuto un assegno di mantenimento di € 4.500 mensili. TE domandava altresì che il venisse condannato Pt_1 al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
Con l'ordinanza del 23.11.2020, il Presidente delegato adottava le seguenti statuizioni: autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
-pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante versamento della somma di euro € 2.500,00 al mese, assegno da pagarsi entro il giorno 15 di ciascun mese, annualmente rivalutabili sulla base degli indici Istat.
Depositate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa transitava in fase istruttoria: il giudice delegava alla Guardi di Finanza approfonditi accertamenti in relazione ad entrambe le parti, affinché si facesse chiarezza sui redditi dichiarati negli ultimi cinque anni, sulle somme giacenti sui conti correnti, sui depositi bancari, i valori mobiliari, le disponibilità finanziarie, nonché i beni immobili e gli autoveicoli di proprietà, e da ultimo, l'attività lavorativa svolta.
Seguivano i depositi delle relazioni della Guardia di Finanza (18.5.2022 e 20.6.2022).
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti si addebitano reciproci tradimenti, non coabitano più da tempo (dal 2018) e sono concordi nel ritenere venuta meno ogni affezione coniugale, anche in considerazione della conflittualità che ha continuato a caratterizzare i loro rapporti pur dopo la cessazione della convivenza matrimoniale nella gestione delle questioni economiche.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
Sulla domanda di addebito della separazione al Parte_1
Ai fini dell'addebito della separazione, per giurisprudenza consolidata, è necessario che il coniuge abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che tale condotta inosservante sia stata la causa della crisi coniugale. Una delle cause di addebito più comuni è la violazione dell'obbligo di fedeltà: essa, tuttavia, non rileva di per sé, ma in quanto abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale, circostanza che non si verifica in ipotesi di preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Ebbene, la ricorrente attribuiva ad una relazione extraconiugale intrattenuta dal l'origine della Pt_1 crisi dell'unione sentimentale, sfociata poi nella presentazione della domanda di separazione.
In particolare, ella rappresentava come nell'estate del 2018, durante una vacanza a Formentera in compagnia di amici della coppia, il marito le avesse confessato di avere una relazione con una collega di lavoro e come tale scoperta rappresentò per lei un “fulmine a ciel sereno”, dacché la coppia, unita da 15 anni in matrimonio, non aveva mai dato segnali di difficoltà, se non quelli comuni dovuti a fisiologiche oscillazioni del rapporto.
Rientrati dalla vacanza, il avrebbe lasciato l'abitazione coniugale trasferendosi in un immobile di Pt_1 sua proprietà a Brescia. Tale ricostruzione dei fatti è stata contestata dal il quale riteneva che il rapporto di coppia fosse Pt_1 già compromesso dal 2015, anno a partire dal quale l'intesa, anche sessuale, della coppia andava scemandosi fino ad esaurirsi del tutto. Da qui, la decisione comune di avviare le pratiche per una separazione consensuale.
Costui quindi inseriva l'avvio della relazione extraconiugale in un contesto già privo di quella comunione spirituale e sessuale che dovrebbe caratterizzare il matrimonio.
Ciò detto, il Collegio ritiene che non ricorrano i presupposti per l'addebito della separazione a carico di
. Parte_1
In disparte l'accertamento sulla sussistenza del nesso causale tra le condotte poste in violazione del dovere di fedeltà e la crisi matrimoniale, occorre rilevare come l'iniziale avvio della procedura per addivenire ad una separazione consensuale si pone in netto contrasto con la richiesta successiva di addebito della separazione. Che le parti stessero per giungere ad un accordo sulle condizioni separative,
d'altronde, non è contestato. Risulta finanche fissata la prima udienza di comparizione davanti al
Giudice dott.ssa Giovanna Faraone.
Appare inverosimile, infatti, che la ritenesse responsabile il coniuge della crisi della coppia, ma CP_1 al contempo si accordasse con questo per la regolamentazione delle questioni economiche collegate alla fine del matrimonio.
Si ritiene che la scelta di addivenire ad una separazione consensuale rappresenti semmai un sintomo della raggiunta consapevolezza da parte di entrambe le parti della conclusione di un rapporto di coppia, ove non vi è un soggetto responsabile. Si noti ancora che fu il e non la a presentare poi Pt_1 CP_1 ricorso per la separazione giudiziale.
Il Collegio è perciò indotto a ritenere infondate le motivazioni poste alla base della richiesta di addebito della separazione.
Sull'assegno al mantenimento per Controparte_1
L'assegno di mantenimento dovuto al coniuge in caso di separazione è considerata la proiezione degli obblighi di mantenimento reciproco derivanti dal matrimonio. Ha la funzione di fornire al coniuge che non ha adeguati redditi propri un sostegno economico per il tempo successivo al venire meno della convivenza, con lo scopo, ancorché tendenziale, di fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello dovuto in costanza di matrimonio, nei limiti di quanto consentito dalle capacità economiche del coniuge obbligato.
La disciplina dell'assegno di mantenimento è contenuta nell'art. 156 c.c..: uno dei coniugi ha diritto all'assegno di mantenimento se è privo di adeguati redditi propri. Dal concetto di adeguatezza si ricava che è necessario uno squilibrio o una evidente disparità economica con l'altro coniuge, da non confondere con lo stato di bisogno, che legittima la richiesta di corresponsione degli alimenti. Per comprendere se i redditi del coniuge svantaggiato sono adeguati, si fa riferimento in primo luogo al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale, atteso che durante la separazione continua a valere il principio di solidarietà morale e materiale nascente dal matrimonio.
Nel caso di specie, si ritiene congruo un assegno di mantenimento di € 1.500, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
Si perviene a tale soluzione in seguito all'analisi dei seguenti elementi.
Innanzitutto, il peggioramento rispetto al momento in cui il e la si presentavano davanti Pt_1 CP_1 al Presidente delegato, delle condizioni reddituale del medico ospedaliero che svolge anche Pt_1 attività privata infra moenia.
Allora il Presidente delegato poneva a carico del un assegno di mantenimento provvisorio di € Pt_1
2.500 mensili.
Le successive indagini della Guardia di Finanza hanno dato conto del fatto che il negli anni 2017- Pt_1
2021 ha percepito redditi di lavoro complessivi di circa € 130.000-140.000 lordi all'anno. Tuttavia, nella comparsa conclusionale emerge come il ricorrente, a seguito di un infarto avuto nel 2022 e di una delicata operazione al cuore nel 2024, abbia avuto una contrazione reddituale e gli sia stata accertata un'invalidità civile al 50%. La certificazione unica relativa all'anno 2024 attesta la percezione di un reddito da lavoro dipendente pari ad € 87.000 lordi circa, quindi una sensibile riduzione delle entrate.
Le stesse indagini, con riferimento alla posizione della resistente, svelano che la negli anni CP_1
2018- 2019 e 2020 ha dichiarato redditi per € circa 43.000, derivanti da investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria;
che ella avesse un fondo pensione del valore di circa € 16.000 e titoli per circa € 15.000. Circostanze che ella aveva omesso negli scritti difensivi.
La resistente, già comproprietaria della casa coniugale, è risultata altresì proprietaria di un immobile alle
Canarie, non avendo ella contestato la circostanza messa in luce dal ricorrente. Per quanto concerne i ricavi derivanti da tale proprietà, il contratto di locazione allegato prevede un canone di € 900 mensili e nei conti correnti si rinvengono soltanto due pagamenti con tale voce. Al di là dell'effettiva messa a reddito del bene immobile, non può non trascurarsi che esso rappresenta comunque una ricchezza, trattandosi di casa vacanze in una nota località turistica.
La inoltre possiede due automobili e ha svolto varie attività lavorative, anche se non a tempo CP_1 indeterminato, come anche dimostrato dalle indagini della Guardia di Finanza. Da ultimo, si rileva che la (50 anni) non ha allegato alcun concreto impedimento allo svolgimento di qualsivoglia CP_1 attività lavorativa.
Quanto detto conduce alla rimodulazione dell'assegno di mantenimento nella minor misura di € 1.500 mensili a carico del e in favore della Tale somma, invero, consente di riequilibrare le Pt_1 CP_1 differenze reddituali e di conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, pur nella considerazione di fatti sopravvenuti aventi rilievo nella determinazione del quantum dovuto.
Sulla domanda di risarcimento del danno
La domanda è inammissibile. Come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, difatti, “l'art. 40 cod. proc. civ. novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art.31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art.33 e dell'art.133 cod. proc. civ e soggette a riti diversi” (ex multis Cass. n. 6660/2001; Cass. n. 17404/2004;
Cass. n. 6424/2017).
Conseguentemente è esclusa la possibilità del "simultaneus processus", nell'ambito dell'azione di separazione soggetta al rito della camera di consiglio con quella di risarcimento del danno per violazione dei doveri coniugali.
Spese processuali
Le spese seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c.. La resistente è risultata soccombente sulla domanda di addebito della separazione e di risarcimento del danno;
entrambe le parti sono risultate parzialmente soccombenti sulla domanda relativa all'assegno di mantenimento. Il aveva tuttavia Pt_1 proposto in udienza di versare un assegno pari ad € 1.500, somma poi ritenuta congrua dal Tribunale.
In ragione di ciò, le spese vanno parzialmente compensate nella misura del 20% e poste per il restante
80% a carico della CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito,
pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; pone a carico del l'obbligo di versare un assegno di mantenimento per la di € 1.500 Pt_1 CP_1 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
rigetta la domanda di addebito della separazione a carico del Pt_1 dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno a carico del Pt_1 liquida le spese in € 7.616, oltre il 15 % di spese generali, I.v.a. e C.p.a., ponendole a carico della per la percentuale dell'80% e compensandole per la restante parte. CP_1
Così deciso a Brescia nella camera di consiglio del 23.10.2025
Il Giudice estensore
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Il Presidente
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