Articolo 3 della Legge 27 luglio 1956, n. 770
Articolo 2Articolo 4
Versione
15 agosto 1956
Art. 3.
Il contributo dello Stato al "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori" previsto dall' art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 , e' stabilito per l'esercizio 1956-57, in lire 10.000.000.000.
Entrata in vigore il 15 agosto 1956