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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 07/08/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1792/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. R.G. 1792/2024, trattenuta in decisione sullo all'udienza del 4 giugno 2025 e vertente
TRA
, nato a [...], prov. Di NO ES (ARG) il 07/08/1989 Parte_1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Capezzali ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Perugia, Via Baglioni n.36, presso il Difensore;
- RICORRENTE -
E
, nata a [...] l'[...] residente in [...]Controparte_1
(Spagna)
- RESISTENTE -
Atti trasmessi al Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
Conclusioni: come da verbale di udienza del 4 giugno 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 14.11.2024, ha adito il Tribunale di Spoleto Parte_1 esponendo:
- di aver contratto matrimonio civile con la Sig.ra a AL (Spagna) in Controparte_1 data 10.03.2018, come da certificato anagrafico di matrimonio rilasciato dal Ministero dell'Interno in data 02.08.2023; che i coniugi optavano per la separazione dei beni, che dall'unione non sono nati figli;
che nel corso dell'unione i rapporti si erano deteriorati per cui avevano deciso di addivenire ad una separazione consensuale per cui in data 04.08.2023 sottoscrivevano un ricorso per separazione consensuale rubricato dal Tribunale di Perugia con
RG 3460/2023 ed omologato in data 14.12.2023 alle condizioni che venivano riportate nell'atto;
- che lo stato di separazione è rimasto invariato nel tempo e la Sig.ra Controparte_1 attualmente risultava risiedere in Spagna;
che nelle more il Sig. ha ottenuto la Pt_1 cittadinanza italiana ed ha assunto le nuove generalità di , perdendo il Parte_1 cognome materno presente al momento dlela separazione, come da documentazione Per_1 che allegava, che sussistevano i presupposti per lo scioglimento dle matrimonio civile celebrato in AL – Spagna in data 10.03.2018.
Ricorso e pedissequo decreto venivano notificati ex art.142 cpc a . Controparte_1
All'udienza del 4 giugno 2025 di fronte al Presidente compariva per il legale Parte_1 che si riportava al ricorso ed insisteva per le conclsioni rassegnate, rinunciando ai termini di legge.
Assumeva di avere appreso che la resistente si trova in Spagna e che non aveva nulla da eccepire in ordine al divorzio, per cui la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
***
In primo luogo va dichiarata la contumacia della Sig.ra che, regolarmente citata , Parte_2 non è comparsa. Nel merito nulla osta all'accoglimento della domanda.
Dalla documentazione versata in atti, si evince che il matrimonio per cui è causa tra il Sig.
[...]
e la Sig.ra è stato celebrato a AL (Spagna) in data Parte_3 Controparte_1
10.03.2018, come da certificato anagrafico di matrimonio rilasciato dal Ministero dell'Interno in data
02.08.2023; che con sentenza del Tribunale di Perugia nel procedimento rubricato al N.3460/2023 RG è stata emessa la sentenza di omologa della separazione consensuale tra i coniugi, Parte_3
.
[...]
Che nelle more tra la data della separazione e la richiesta di divorzio il Sig. Parte_3 ha ottenuto la cittadinanza italiana ed ha modificato il proprio nome in ,
[...] Parte_1 rinunciando ad aggiungere il cognome materno “ , come risulta dalla documentazione versata Per_1
pagina 2 di 3 in atti, per cui il ricorrente corrisponde alla stessa persona che in Spagna ha contratto matrimonio civile con la IG , dalla quale si è separato con sentenza del Tribunale di Perugia Controparte_1 omologata in data 14.12.2023 (N.3460/2023 RG)
Il lasso di tempo trascorso dalla intervenuta separazione in assenza di riconciliazione e la volontà delle parti di porre fine all'unione matrimoniale, dimostrano che la comunione materiale e morale tra i coniugi è venuta meno senza possibilità di ricostruzione del vincolo familiare.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni per addivenire allo scioglimento del matrimonio
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Spoleto, dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra il
Sig. (ora ) e la Sig.ra a Parte_3 Parte_1 Controparte_1
AL (Spagna) in data 10.03.2018, come da certificato anagrafico di matrimonio rilasciato dal
Ministero dell'Interno in data 02.08.2023.
Nulla per le spese .
Spoleto 25.7.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. R.G. 1792/2024, trattenuta in decisione sullo all'udienza del 4 giugno 2025 e vertente
TRA
, nato a [...], prov. Di NO ES (ARG) il 07/08/1989 Parte_1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Capezzali ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Perugia, Via Baglioni n.36, presso il Difensore;
- RICORRENTE -
E
, nata a [...] l'[...] residente in [...]Controparte_1
(Spagna)
- RESISTENTE -
Atti trasmessi al Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
Conclusioni: come da verbale di udienza del 4 giugno 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 14.11.2024, ha adito il Tribunale di Spoleto Parte_1 esponendo:
- di aver contratto matrimonio civile con la Sig.ra a AL (Spagna) in Controparte_1 data 10.03.2018, come da certificato anagrafico di matrimonio rilasciato dal Ministero dell'Interno in data 02.08.2023; che i coniugi optavano per la separazione dei beni, che dall'unione non sono nati figli;
che nel corso dell'unione i rapporti si erano deteriorati per cui avevano deciso di addivenire ad una separazione consensuale per cui in data 04.08.2023 sottoscrivevano un ricorso per separazione consensuale rubricato dal Tribunale di Perugia con
RG 3460/2023 ed omologato in data 14.12.2023 alle condizioni che venivano riportate nell'atto;
- che lo stato di separazione è rimasto invariato nel tempo e la Sig.ra Controparte_1 attualmente risultava risiedere in Spagna;
che nelle more il Sig. ha ottenuto la Pt_1 cittadinanza italiana ed ha assunto le nuove generalità di , perdendo il Parte_1 cognome materno presente al momento dlela separazione, come da documentazione Per_1 che allegava, che sussistevano i presupposti per lo scioglimento dle matrimonio civile celebrato in AL – Spagna in data 10.03.2018.
Ricorso e pedissequo decreto venivano notificati ex art.142 cpc a . Controparte_1
All'udienza del 4 giugno 2025 di fronte al Presidente compariva per il legale Parte_1 che si riportava al ricorso ed insisteva per le conclsioni rassegnate, rinunciando ai termini di legge.
Assumeva di avere appreso che la resistente si trova in Spagna e che non aveva nulla da eccepire in ordine al divorzio, per cui la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
***
In primo luogo va dichiarata la contumacia della Sig.ra che, regolarmente citata , Parte_2 non è comparsa. Nel merito nulla osta all'accoglimento della domanda.
Dalla documentazione versata in atti, si evince che il matrimonio per cui è causa tra il Sig.
[...]
e la Sig.ra è stato celebrato a AL (Spagna) in data Parte_3 Controparte_1
10.03.2018, come da certificato anagrafico di matrimonio rilasciato dal Ministero dell'Interno in data
02.08.2023; che con sentenza del Tribunale di Perugia nel procedimento rubricato al N.3460/2023 RG è stata emessa la sentenza di omologa della separazione consensuale tra i coniugi, Parte_3
.
[...]
Che nelle more tra la data della separazione e la richiesta di divorzio il Sig. Parte_3 ha ottenuto la cittadinanza italiana ed ha modificato il proprio nome in ,
[...] Parte_1 rinunciando ad aggiungere il cognome materno “ , come risulta dalla documentazione versata Per_1
pagina 2 di 3 in atti, per cui il ricorrente corrisponde alla stessa persona che in Spagna ha contratto matrimonio civile con la IG , dalla quale si è separato con sentenza del Tribunale di Perugia Controparte_1 omologata in data 14.12.2023 (N.3460/2023 RG)
Il lasso di tempo trascorso dalla intervenuta separazione in assenza di riconciliazione e la volontà delle parti di porre fine all'unione matrimoniale, dimostrano che la comunione materiale e morale tra i coniugi è venuta meno senza possibilità di ricostruzione del vincolo familiare.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni per addivenire allo scioglimento del matrimonio
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Spoleto, dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra il
Sig. (ora ) e la Sig.ra a Parte_3 Parte_1 Controparte_1
AL (Spagna) in data 10.03.2018, come da certificato anagrafico di matrimonio rilasciato dal
Ministero dell'Interno in data 02.08.2023.
Nulla per le spese .
Spoleto 25.7.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 3 di 3