Sentenza 8 novembre 2004
Massime • 1
In ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa, poiché detta Corte ha ritenuto (con le sentenze 19 maggio 1992, resa in causa C - 29/91, 14 settembre 2000, resa in causa C - 343/98 e 25 gennaio 2001, resa in causa C - 172/99) che il trasferimento di impresa, ancorché risulti da decisioni unilaterali delle pubbliche amministrazioni, rientra nel campo di applicazione della direttiva CEE del Consiglio n. 77/187 del 14 febbraio 1977 sin dal suo testo originario, allorquando i lavoratori interessati al tempo del trasferimento siano soggetti ad uno statuto di diritto del lavoro, deve ritenersi che l'art. 2112 cod. civ., in tema di trasferimento di impresa, sia applicabile anche al trasferimento di impresa che sia disposto con atto unilaterale della pubblica amministrazione, limitatamente all'ipotesi in cui i lavoratori interessati siano soggetti all'atto del trasferimento allo statuto di diritto comune del lavoro e non ad uno statuto di diritto pubblico (sulla base di tale principio la Suprema Corte ha corretto in diritto la motivazione della sentenza di merito che aveva ritenuto non configurabile un trasferimento d'azienda agli effetti dell'art. 2112 cod. civ. in una fattispecie in cui veniva in considerazione la trasformazione - con effetto dal 1 gennaio 1985 - del Servizio autonomo di economia di nettezza urbana del Comune di Roma in Azienda municipalizzata, AMNU, poi divenuta AMA, Azienda municipale per l'ambiente, in forza di deliberazione municipale, ma ha rigettato il motivo di ricorso che invocava i benefici dell'applicazione dell'art. 2112 cit., per essere i lavoratori all'atto della trasformazione soggetti, in quanto dipendenti del comune, ad uno statuto di diritto pubblico).
Commentario • 1
- 1. Questioni giuridiche irrisolte in tema di rimborso dell’addizionale sull’accisa sull’energia elettrica riscossa dagli enti territorialiAccesso limitatoAdriana Salvati · https://www.rivistadirittotributario.it/ · 14 maggio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/11/2004, n. 21248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21248 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - rel. Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIVORNO 42, presso lo studio dell'avvocato PEPPINO LONETTI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AMA - AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE SPA ROMA (già AMNU AZIENDA MUNICIPALE NETTEZZA URBANA DEL COMUNE DI ROMA), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 271, presso lo studio dell'avvocato COSTANTINO TESSAROLO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 7450/02 del Tribunale di ROMA, depositata il 21/02/02 - R.G.N. 2959/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/04 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato LONETTI;
udito l'Avvocato TESSANOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo del ricorso;
accoglimento del terzo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Roma - mentre riformava la sentenza del Pretore della stessa sede in data 8 marzo 1995 nella parte, che più non interessa, concernente il compenso per festività coincidenti con la domenica - la confermava invece nel resto, laddove aveva rigettato, la domanda proposta da NT NE contro l'Azienda municipale ambiente - AMA (già Azienda municipalizzata nettezza urbana - AMNU) per ottenere - previa declaratoria di continuità dell'unico rapporto di lavoro subordinato intercoso con il comune di Roma ed, a seguito della trasformazione (con delibera del Consiglio comunale n. 689 del 20, 21 e 27 gennaio 1983) del servizio autonomo in economia di nettezza urbana in Azienda municipalizzata (AMNU, appunto, e AMA), alle dipendenze della stessa Azienda (alla quale era stato trasferito senza soluzione di continuità, dal 1^ gennaio 1985, con delibera consiliare del dicembre 1984) - la condanna dell'Azienda convenuta al pagamento di quanto dovuto - in dipendenza dell'asserita continuità del rapporto - per titoli diversi (maggiorazioni per lavoro straordinario ed incidenza di queste sul trattamento di fine rapporto e sugli scatti di anzianità maturati in relazione al rapporto con il comune;
compenso per lavoro festivo) oppure, in subordine, al pagamento del maggiore compenso per lavoro straordinario - in dipendenza del calcolo sulla base della retribuzione onnicomprensiva, con maggiorazione del 10% (od altra inferiore, comunque proporzionata alla maggiore gravosità delle prestazioni lavorative rese oltre l'orario normale di lavoro) - essenzialmente in base ai rilievi seguenti:
- non sussiste, nella specie, un trasferimento d'azienda (ai sensi dell'art. 2112 c.c.) - in quanto la costituzione dell'azienda municipalizzata deriva da provvedimento autoritativo e, peraltro, non sussiste il trasferimento di un "complesso organizzato" di beni, ma soltanto la continuità della prestazione lavorativa - con la conseguenza che sono prive di qualsiasi fondamento le pretese, che riposano sulla asserita continuità del rapporto;
- comunque il minore orario normale di lavoro (di 36 ore settimanali) - precedentemente osservato alle dipendenze del comune - non impedisce l'applicazione della meno favorevole (per i lavoratori) disciplina collettiva in materia - applicabile al rapporto con l'Azienda municipalizzata - e, peraltro, non sussiste la prassi aziendale, asseritamene, formatasi in dipendenza dell'osservanza - in via transitoria - dello stesso orario minore, nei primi sei mesi del rapporto con l'Azienda;
- l'Azienda ha corrisposto soltanto una somma mensile per "anzianità pregressa N.U." - trasformata in "assegno personale pensionabile" (dall'agosto 1988) - che non rientra nella base di calcolo del compenso per lavoro straordinario;
- quanto, poi, alla domanda subordinata, la base di calcolo del compenso per lavoro straordinario - costituita dalla "retribuzione maggiorata in forza degli aumenti di anzianità, dell'indennità di contingenza successiva al 31.12.1976, nonché dell'indennità speciale ed aziendale" - risulta stabilita entro i limiti imposti all'autonomia collettiva - che, per il lavoro straordinario, deve garantire soltanto un compenso, comunque, superiore alla retribuzione onnicomprensiva del lavoro ordinario - in quanto non trova applicazione la maggiorazione retribuiva - nella misura minima (del 10 per cento), inderogabilmente stabilita (dall'art. 5 RDL n. 692/23) - non trattandosi, nella specie, di azienda industriale o commerciale.
Avverso la sentenza d'appello, NT NE propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi.
L'Azienda municipale ambiente - AMA (già Azienda municipalizzata nettezza urbana - AMNU) resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2112, 1362 ss. c.c.) - NT NE censura la sentenza impugnata - laddove nega che la trasformazione del servizio autonomo in economia di nettezza urbana in Azienda municipalizzata integri un trasferimento d'azienda (ai sensi dell'art. 2112 c.c.) e, di conseguenza, la continuità dell'unico rapporto di lavoro subordinato intercoso con il comune di Roma, prima, e con l'Azienda municipalizzata, successivamente - sebbene un trasferimento d'azienda sia configurabile in tutte le ipotesi di sostituzione del titolare - a prescindere dal mezzo giuridico all'uopo impiegato - della organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio dell'impresa, che sia rimasto immutato nella sua obiettività - come incontrovertibilmente, nella dedotta fattispecie, il "complesso di beni e personale destinato al servizio di nettezza urbana" - mentre non rilevano, in contrario, ne' la circostanza che cedente sia il comune - sebbene lo stesso "non rivesta la qualità di imprenditore" - ne' la circostanza che cessionario sia una azienda municipalizzata costituita contestualmente alla cessione - in quanto le aziende municipalizzate sono "gestioni autonome e separate", nell'ambito dello stesso comune (del quale erano, all'epoca dei fatti di causa, anteriore alla legge n. 140/90, "meri organi", in quanto prive di "autonoma personalità
giuridica", ma dotate di "autonomia patrimoniale e contabile, tuttavia sufficiente ad attribuire loro capacità negoziale privatistica") - e, peraltro, la soluzione prospettata "non appare inconciliabile con gli interessi di natura pubblicistica, sottesi alla decisione di costituire una azienda autonoma", in quanto la soddisfazione degli stessi interessi pubblici non può prescindere dalla garanzia, che la norma civilistica (art. 2112 c.c.) intende assicurare ai lavoratori, "per evitare un ingiustificato pregiudizio della loro posizione in dipendenza di un mutamento del datore di lavoro".
Dalla prospettata unicità del dedotto rapporto di lavoro discende, ad avviso del ricorrente, la fondatezza della propria domanda diretta ad includere - "nella base di computo della maggiorazione del compenso per lavoro straordinario effettivamente svolto" - degli "scatti di anzianità e del salario individuale di anzianità, maturati in relazione al pregresso periodo lavorativo alle dipendenze del comune", sebbene risulti la corresponsione di una somma mensile per "anzianità pregressa" - trasformata, dall'agosto 1988, in "assegno personale pensionabile" - ma tali importi non sono inclusi nella base di calcolo del compenso per lavoro straordinario, in violazione della disciplina contrattuale (art. 28 e 29 dei ceni del 1983 e del 1987), che prevede l'applicazione della maggiorazione sulla "retribuzione individuale", a sua volta definita (dagli art. 14 e 15 degli stessi CCNL) come "retribuzione maggiorata in forza", tra l'altro, "degli aumenti di anzianità".
Il primo motivo di ricorso non è fondato.
1.2. Al pari della direttiva comunitaria nella soggetta materia (CEE del Consiglio n. 77/187 del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, e successive modifiche), l'interpretazione - che ne sia proposta dalla Corte di giustizia delle Comunità europee - è immediatamente applicabile nel nostro ordinamento interno (vedi, per tutte, Corte cost. n. 113 del 1985 e successive conformi) - esulando il problema della sufficiente precisione e del difetto di condizioni (vedi Cass. n. 752/2002, 1099/2000), in quanto riferita a questioni specifiche - e vincolante per il giudice nazionale - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 3432, 6808, 8894, 11031/2003 3841/2002, 11658, 38/2001, 9485, 1105, 23/2000, 14468, 4817/99) - imponendogli la disapplicazione delle norme dell'ordinamento interno, che risultino in contrasto o, comunque, incompatibili con il diritto comunitario, come interpretato dalla Corte di giustizia. Ora il trasferimento di impresa rientra nel campo d'applicazione della direttiva in materia (sin dal suo testo originario) - secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (vedine le sentenze 19 maggio 1992, causa C-29/91, punti 15-17; 14 settembre 2000, causa C- 343/98, punti 34-35; 25 gennaio 2001, causa C-172/99) - ancorché il trasferimento "risulti da decisioni unilaterali delle pubbliche amministrazioni e non da un concorso di volontà".
Coerentemente, va disapplicata dal giudice nazionale qualsiasi disposizione del proprio ordinamento interno, che - sia pure all'esito di una interpretazione corretta - risulti in contrasto o, comunque, incompatibile, con la prospettata interpretazione della Corte di giustizia (vedi Cass. n. 13949/2003, 7449/2002). Di conseguenza, deve essere disattesa la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte,, le sentenze n. 672/99, 9764/2000, 5934/2004), che nega la configurabilità del trasferimento d'impresa - ai fini dell'applicazione di disposizioni dell'ordinamento interno (ari 2112 c.c.), attuative della direttiva in materia - al trasferimento che sia disposto con atto unilaterale della pubblica amministrazione.
Risulta, quindi, erronea - laddove si uniforma alla giurisprudenza di legittimità, ora disattesa - la motivazione in diritto della sentenza impugnata, che tuttavia non è soggetta a cassazione, neanche parziale (ai sensi dell'art. 384, 2^ comma, c.p.c.), in quanto il dispositivo - per quanto si dirà (vedi infra) - è conforme al diritto e, quindi, la Corte deve limitarsi a correggere - sul punto - la stessa motivazione in diritto.
1.3. Invero il beneficio della direttiva può essere invocato - secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (vedine la sentenza 14 settembre 2000, causa C-343/98, cit, punti 36-40 ed, ivi, riferimento di precedenti conformi) - "solo dalle persone che, nello Stato membro considerato, sono tutelate in quanto lavoratori in base alla normativa nazionale in materia di diritto del lavoro" (siccome esplicitamente sancito, recependo la stessa giurisprudenza, dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1998, 98/50/CE, che modifica la direttiva 77/187, cit.).
La prospettata interpretazione della Corte di giustizia riposa, essenzialmente, sul rilievo che la direttiva intende - non già "instaurare un livello di tutela uniforme nell'intera Comunità secondo criteri comuni" -ma soltanto "garantire, nei limiti del possibile, la continuazione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro, senza modifiche, con il cessionario, onde impedire che i lavoratori coinvolti nel trasferimento dell'impresa vengano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento".
Coerentemente, il beneficio della direttiva non può essere invocato -secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (vedine la sentenza 14 settembre 2000, causa C-343/98, cit., punti 36-40 ed i precedenti conformi, ivi richiamati) e di questa Corte (vedine la sentenza n. 7449/2002, cit.) - da lavoratori che - al tempo del trasferimento - fossero "soggetti ad uno statuto di diritto pubblico e non al diritto del lavoro".
È, proprio, questo il caso che ricorre nella dedotta fattispecie. Infatti - all'atto del trasferimento, nella specie integrato dalla trasformazione (con delibera del Consiglio comunale n. 689 del 20, 21 e 27 gennaio 1983) del servizio autonomo in economia di nettezza urbana in Azienda municipalizzata (Azienda municipalizzata nettezza urbana - AMNU c.d. ora, Azienda municipale ambiente - AMA) - il lavoratore (ed attuale ricorrente), quale dipendente del comune di Roma, era soggetto, appunto, allo statuto di diritto pubblico per il personale dello stesso ente locale.
1.4. Pertanto il primo motivo di ricorso - ora in esame - deve essere rigettato, perché infondato, in base al seguente principio di diritto (coerentemente formulato sulla falsariga di Corte giust. 14 settembre 2000, causa C- 343/98, cit., punto 41):
La direttiva nella soggetta materia (CEE del Consiglio n. 77/187 del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, cit.) - nella interpretazione che ne viene proposta dalla Corte di giustizia delle Comunità europee e che impone, (anche) ai giudici nazionali, la disapplicazione delle disposizioni contrarie del proprio ordinamento interno - si applica, bensì, alla trasformazione (disposta con delibera consiliare o, comunque, con atto autoritativo unilaterale di un comune) del servizio autonomo in economia di nettezza urbana in Azienda municipalizzata, ma il beneficio della direttiva non può essere invocato, tuttavia, dai lavoratori che - all'atto della prospettata trasformazione, che nella specie integra il trasferimento di impresa - fossero soggetti, quali dipendenti dei comune, allo statuto di diritto pubblico, previsto per il personale dello stesso ente locale, e non già al diritto comune del lavoro".
Parimenti infondati risultano, tuttavia, anche gli altri motivi di ricorso.
2.1. Con il secondo motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione dì norme di diritto (art. 36 cost.; 5 legge 27 maggio 1949, n. 260, come mod. dalla legge 31 marzo 1954, n. 90),
nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che il compenso, per il lavoro prestato nelle festività nazionali, fosse rimesso alla determinazione della contrattazione collettiva ed averne, di conseguenza, negato la commisurazione alla retribuzione onnicomprensiva.
Il secondo motivo di ricorso - come è stato anticipato - non risulta fondato.
2.2. Invero il criterio di onnicomprensività della retribuzione, adottato in tema di festività (dall'art. 5 legge 27 maggio 1949 n. 260, come modificato dall'art. 1 legge 31 marzo 1954 n. 90), si riferisce - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 9764, 11423/2000, pronunciate con riferimento a fattispecie identiche a quella dedotta nel presente giudizio, nonché la sentenza n. 5397/93) - soltanto al compenso, stabilito per la coincidenza delle festività con la domenica (primo comma del citato art. 5), mentre non riguarda il compenso - spettante (ai sensi del secondo comma dello stesso art. 5) per il lavoro effettivamente prestato nelle stesse festività - la cui determinazione, trattandosi di istituto contrattuale, è rimessa - fatto salvo, ovviamente, il limite stabilito dalla costituzione (art. 36) - alla contrattazione collettiva, con la conseguenza che occorre fare riferimento, in via esclusiva, alla stessa contrattazione, (anche) per accertare se determinati emolumenti concorrano a formare il compenso per il lavoro festivo.
La sentenza impugnata si uniforma al principio di diritto enunciato che questa Corte intende ribadire, non essendo emersi validi motivi per un ripensamento - e non merita, quindi, le censure che sul punto le vengono mosse, con il secondo motivo di ricorso.
Parimenti infondato risulta, tuttavia, anche il terzo motivo di ricorso.
3.1. Con il terzo motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 36 cost., 2107, 2108, 2099 c.c., 432, 112, 414, 420, 437 c.p.c.), nonché vizio di motivazione
(art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - si censura la sentenza impugnata, sotto profili diversi, per non avere accolto la domanda subordinata del lavoratore, diretta ad ottenere - per il lavoro straordinario prestato - la "retribuzione onnicomprensiva maggiorata del 10%". Il terzo motivo di ricorso - come è stato anticipato - non è fondato.
3.2. Invero i contratti collettivi di diritto comune non recano norme di diritto - la cui violazione sia deducibile in sede di legittimità (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) - ma clausole contrattuali (vedi, per tutte, Cass. n. 11921/2004, 13309, 9899/2003, 10914/2000, 11141/91). Coerentemente, l'interpretazione degli stessi contratti è accertamento di fatto riservato al giudice del merito - secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 11921/2004, 12309, 12160, 12152, 12076, 11883, 11051, 9899/2003, 16802, 16384, 16136, 15355, 14593, 14311, 14119, 13969, 13697, 12573, 11619, 11123, 9764, 8839, 8715, 7451, 7085, 5368, 5011, 3089, 3000, 1366, 975, 237, 124, 18/2002, 14487, 14349, 14099, 14005, 13182, 11539, 11347, 3906/2001) - e, come tale, può essere denunciata, in sede di legittimità, soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (art. 1362 ss. c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.) oppure per vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.), con l'onere per il ricorrente, tuttavia, di indicare specificamente il punto ed il modo in cui l'interpretazione si discosti dai canoni di ermeneutica o la motivazione relativa risulti obiettivamente carente o logicamente contraddittoria, non potendosi, invece, limitarsi a contrapporre - inammissibilmente - interpretazioni o argomentazioni alternative - o, comunque, diverse - rispetto a quelle proposte dal giudice di merito ed investite dal sindacato di legittimità, esclusivamente, sotto i profili prospettati.
I canoni legali di ermeneutica contrattuale (art. 1362 - 1371 c.c.), poi, sono governati da un principio di gerarchia - desumibile dal sistema delle stesse regole - in forza del quale - secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 11921/2004, 9899, 9163/2003, 4680/2002, 9636/2001, 4671/2000, 13351, 8584/99, 4815, 4811, 1940/ 98, 5715/97, 5893, 2372/96, 4563/95, 3963/93) - i canoni strettamente interpretativi (art 1362 - 1365 c.c.) prevalgono su quelli interpretativi - integrativi (art. 1366 - 1371 c.c.) - quale va considerato anche il principio dell'interpretazione secondo buona fede (art. 1366 c.c.), sebbene questo rappresenti un punto di sutura fra i due gruppi di canoni - e ne escludono la concreta operatività, quando l'applicazione degli stessi canoni strettamente interpretativi risulti, da sola, sufficiente per rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti.
Nell'ambito dei canoni strettamente interpretativi (art. 1362 - 1365 c.c., cit.), poi, risulta prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole (di cui all'art. 1362, 1 comma c.c.), con la conseguenza che - quando quest'ultimo canone risulti sufficiente - l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa.
Solo all'esito della corretta applicazione dei canoni strettamente interpretativi (art. 1362 - 1365, cit.) - e di quello letterale, che ne risulta prioritario (di cui all'art. 1362, 1^ comma, c.c.) - compete, poi, al giudice di merito ogni opzione ermeneutica, nonché l'accertamento circa la (eventuale) insufficienza degli stessi canoni - e la conseguente necessità di ricorrere, in via sussidiaria, agli altri (di cui agli art. 1362, 2^ comma - 1365 e, gradatamente, 1366 - 1371 c.c., cit.) - per identificare, nel caso concreto, la T comune intenzione delle parti.
3.3. Peraltro la denuncia di un vizio di motivazione in fatto - (compresa quella) che sorregge l'interpretazione di un contratto collettivo di diritto comune - nella sentenza, impugnata con ricorso per Cassazione (ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.), non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, le argomentazioni - svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento - con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere - secondo l'orientamento (ora) consolidato della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 13045/97 delle sezioni unite e n. 11921/2004, 16213, 11936, 11918, 7635, 6753, 5595/2003, 3161/2002, 4667/2001, 14858, 9716, 4916/2000, 8383/99 delle sezioni semplici) - dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti, ne', comunque, una diversa valutazione dei medesimi fatti.
In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto - consentito al giudice di legittimità (dall'art. 360 n. 5 c.p.c.) - non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità.
Pertanto, al giudice di legittimità non compete il potere di adottare una propria motivazione in fatto (arg. ex art. 384, 2^ comma, c.p.c.) ne', quindi, ai scegliere la motivazione più
convincente - tra quelle astrattamente configurabili e, segnatamente, tra la motivazione della sentenza impugnata e quella prospettata dal ricorrente - ma deve limitarsi a verificare se - nella motivazione in fatto della sentenza impugnata, appunto - siano stati dal ricorrente denunciati specificamente - ed esistano effettivamente - vizi che, per quanto si è detto, siano deducibili in sede di legittimità. Lungi dal denunciare vizi deducibili, per quanto si è detto, in sede di legittimità - nella interpretazione della disciplina collettiva in materia e nella motivazione che la sorregge - il ricorrente sembra proporne - motivatamente, quanto inammissibilmente - una interpretazione diversa.
A prescindere dalle superiori considerazioni e conclusioni - peraltro assorbenti - interpretazione della disciplina collettiva, proposta dalla sentenza impugnata, e motivazione che la sorregge non presentano, comunque, alcuno dei vizi, che - per quanto si è detto - sono deducibili in sede di legittimità.
Infatti la sentenza impugnata - come è stato riferito in narrativa - motiva il - rigetto della domanda subordinata del lavoratore mediante il rilievo che la base di calcolo del compenso per lavoro straordinario - costituita dalla "retribuzione maggiorata in forza degli aumenti di anzianità, dell'indennità di contingenza successiva al 31.12. 1976, nonché dell'indennità speciale ed aziendale" - risulta stabilita entro i limiti imposti all'autonomia collettiva - che, per il lavoro straordinario, deve garantire soltanto un compenso, comunque, superiore alla retribuzione onnicomprensiva del lavoro ordinario - in quanto non trova applicazione la maggiorazione retribuiva - nella misura minima (del 10 per cento), inderogabilmente stabilita (dall'art. 5 RDL n. 692/23) - non trattandosi, nella specie, di azienda industriale o commerciale.
3.4. Nè la disciplina collettiva in materia di compenso per lavoro straordinario - come interpretata ed applicata, alla dedotta fattispecie, dalla sentenza impugnata - risulta in contrasto con norme inderogabili di legge.
Infatti ne risulta condiviso il principio di diritto - ripetutamente enunciato da questa Corte (vedine le sentenze n. 5380/2002, 3932/2001, 453/2000, 11815/98, 782/88) - secondo cui il compenso, per il lavoro straordinario, non può essere inferiore alla retribuzione ordinaria onnicomprensiva, integrata, tuttavia, da maggiorazione che - soltanto per i dipendenti di imprese industriali o commerciali - non può essere inferiore al dieci per cento (ai sensi dell'art. 5 r.d.l. n. 692 del 1923). Peraltro la contrattazione collettiva può - legittimamente e validamente - derogare in melius, per i lavoratori, la disciplina di fonte legale e, perfino, costituzionale, quale risulta dalla interpretazione di una giurisprudenza più recente (vedi Corte cost. n. 470/2002, Cass. n. 3770, 18601/2003, 5934/2004), che sembra consentire - per il lavoro straordinario - una retribuzione, addirittura, inferiore rispetto a quella del lavoro ordinario (vedi infra).
3.5. Anzi l'accertamento di fatto della sentenza impugnata - circa la maggiore retribuzione per lavoro straordinario, nella specie contrattualmente dovuta ed effettivamente corrisposta, rispetto alla retribuzione per il lavoro ordinario - dispensa la Corte dal prendere posizione sulla questione - posta, dal lavoratore, in memoria - se risulti conforme o, comunque, coerente - con la Carta sociale europea (riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 9 febbraio 1999, n. 30, ed esplicitamente richiamata dal trattato istitutivo della Comunità economica europea, articolo 117, nel testo vigente, corrispondente all'articolo 136 del testo consolidato), laddove prevede (articolo 4, primo comma, n. 2) che le Parti s'impegnano (...) a riconoscere il diritto dei lavoratori ad un tasso retributivo maggiorato per le ore di lavoro straordinario ad eccezione di alcuni casi particolari" - il principio di diritto - secondo cui il lavoro straordinario può essere, appunto, retribuito in misura inferiore al lavoro ordinario"- che è stato enunciato, talora, da questa Corte (vedine le sentenze n. 3770, 18601/2003, 5934/2004, cit.) - aderendo ad univoche suggestioni della Corte costituzionale (sentenza n. 470/2002, cit.), peraltro in pronuncia di rigetto (sui limiti di efficacia di tali pronunce, vedi, da ultimo, riferimenti in Cass., sez. un. pen., 31 marzo 2004, Pezzella) - senza affrontare, tuttavia, la questione specifica, che viene ora posta, ma la diversa questione di legittimità costituzionale, in riferimento a parametro parimenti diverso (articolo 36 della costituzione). Tuttavia le norme di diritto internazionale - in quanto introdotte nell'ordinamento italiano, con la forza di legge propria dell'atto contenente l'ordine di esecuzione relativo - hanno, come tali, valore di fonte normativa primaria (a prescindere dal loro recepimento nel trattato istitutivo od in altre fonti della Comunità europea: vedi retro, P. 1.2.) - secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (vedine, per tutte, le sentenze n. 10 del 1993, 323 del 1989, 153 del 1987 e 188 del 1980) e di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 6853/2003 delle sezioni unite, 6672/98, in motivazione, nonché le sentenze della sezione lavoro n. 4932 e 11755/2004, con riferimento alla convenzione europea dei diritti dell'uomo e del protocollo annesso alla convenzione) - e, peraltro, sono tuttora vigenti, non potendo essere abrogate da disposizioni successive, essenzialmente perché si tratta di norme - derivanti da fonte riconducibile ad una competenza atipica - e, perciò, non sono suscettibili di abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria (vedi Corte cost. n. 10 del 1993, cit).
Tanto basta per rigettare anche il terzo motivo di ricorso, perché infondato.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere integralmente rigettato. Le spese del presente giudizio di Cassazione seguono la soccombenza (art. 385, primo comma, in relazione all'art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di Cassazione. Che liquida in euro 18,00, oltre euro 2.000 (duemila) per onorario.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2004