Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/03/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Nr. 804/2020 di R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Seconda Sezione
Il Giudice Monocratico, GOP dr. Carlo BUONO, nella causa iscritta al n.
804/2020 di Ruolo Generale, avente ad oggetto “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 cc)”: tra
(C.F. Parte_1
), sito in Benevento alla Via Croce Rossa, n. 37, in persona P.IVA_1
dell'Amministratore p.t., assistito e difeso dall'Avv. Gaetano Coduti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Benevento, opponente e
corrente in Controparte_1
Benevento alla C.da San Vitale, snc, in persona del suo legale rappresentante p.t., assistito e difeso dall'Avv. Giuseppe De Maria, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Benevento, opposto sulle conclusioni rassegnate nell'udienza del 12/01/2024 e dettagliate come dalle note versate in atti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione depositato il 17.02.2020, ritualmente notificato alla controparte, si Parte_1
opponeva al decreto ingiuntivo nr. 16/2020 (procedimento nr. 5111/2019 di
R.G.) emesso il 19.12.2019 dal Tribunale di Benevento, con cui gli si
Gli opponenti chiedevano accogliere l'opposizione Controparte_1
proposta e per l'effetto sentir dichiarare infondato il ricorso per ingiunzione e sentir revocare il decreto ingiuntivo n. 16/2020 (R.G. 5111/2019) reso dal
Tribunale di Benevento. Con vittoria di spese e competenze di causa con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Resisteva l'opposta instando, in via preliminare per la Controparte_1
provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione ma, anzi, avendo il Condomino debitore confermato il credito vantato dall'opposta.
Nel merito, chiedeva rigettare l'opposizione giacché assolutamente infondata in fatto e diritto e non assistita da prova scritta. Dunque confermare il Decreto Ingiuntivo n. 16/2020, oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo. In subordine, condannare il al pagamento della somma ingiunta ovvero della somma che Parte_1
risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria del giudizio. Con vittoria di spese.
Venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. oltre che concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. All'esito veniva condotto l'interrogatorio formale di CP_2
, Amministratore del Condominio opponente, nonché escussi i testi
[...]
, direttore dei lavori, , consulente di un Testimone_1 Testimone_2
IN e , marito della condomina . Controparte_3 CP_4
Terminata l'istruttoria, il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni nell'udienza del 25.11.2024. Sulle rassegnate conclusioni tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ambedue le parti depositavano memorie conclusionali e di replica.
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Giudice C. Buono Pag. 2 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione va respinta e confermato il decreto ingiuntivo.
Preliminarmente, per le identiche ragioni già espresse, si conferma contenuto e disposizione dell'ordinanza del 15.07.2021. Pertanto si terrà conto nella stesura della presente sentenza della produzione probatoria documentale e delle testimonianze rese in udienza.
Si discute circa il pagamento a saldo di lavori edili effettuati dalla ditta opposta presso il a seguito di contratto Parte_1
d'appalto stipulato tra le parti il 17.04.2014 (cfr. produzioni opponente).
Ebbene, occorre chiarire l'oggetto del presente giudizio.
Parte opponente contesta il decreto ingiuntivo in quanto la somma ingiunta non corrisponderebbe a quella effettivamente dovuta. Oltre ciò, evidenzia, come, in mancanza del certificato di regolare esecuzione dei lavori, la CP_5
convenuta non avrebbe potuto richiedere il saldo dei lavori effettuati. Di contro, la chiede confermarsi il saldo richiesto con il Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto, o, in mancanza, il pagamento di quanto accertato nella presente causa.
Pertanto, nonostante molto si è dibattuto tra le parti circa la bontà di tali lavori, tale problema non rientra nella causa de quo. Difatti, formalmente alla ditta alcuna denunzia di vizi dell'opera è pervenuta. La “lamentela”, pur corredata da una consulenza, avanzata dal IN , in realtà CP_4
non è rivolta alla ditta opposta ma al Condominio. Quest'ultimo non ha prodotto alcuna documentazione che attesti di aver, a sua volta, denunciati
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Giudice C. Buono Pag. 3 di 7 tali vizi o altri, alla la questione, pertanto, è al più oggetto di CP_1
un separato giudizio, stante il fatto, tra l'altro, che in questo procedimento alcuna domanda riconvenzionale circa l'accertamento dei vizi dell'opera, è stata proposta.
Chiarito quest'aspetto quello che è stato accertato in questa causa, per documenti e testi, è che inizialmente i lavori furono pattuiti per un totale di
€ 18.326,31 oltre IVA (già applicata la percentuale al ribasso del 22% su €
23.275,14), per poi, in sede di consultivo finale, nello stato finale della contabilità, stante la mancanza di taluni opere concordate, essere ridotti ad
€ 16.516,65 oltre IVA (già applicata la percentuale al ribasso del 22% su €
20.986,65).
Si deduce ciò dalla contabilità dei lavori redatta dal direttore dei lavori Ing.
, in particolare, nel “quadro comparativo” (cfr. All. 3 Testimone_1
opposizione), la differenza di prezzo è giustificata dal fatto che taluni lavori non sono stati effettuati. Tale differenza è la diretta conseguenza delle decisioni prese dall'assemblea di condominio del 02.03.2015 su suggerimento dello stesso direttore dei lavori (cfr. all. “A” memoria replica prova contraria opponente).
L'unico documento, in tal senso, effettivamente redatto e firmato dal direttore dei lavori, oltre il menzionato “quadro comparativo”, è lo “Stato finale dei lavori – Contabilità” del 16.12.2016. Non anche quello del
26.09.2016, prodotto dall'opponente (cfr. DOC “B” memoria replica prova contraria opponente), che, oltre ad essere di una data antecedente, non risulta firmato dal direttore dei lavori ma solo dal “ ”. Parte_1
Circa la bontà dei lavori, appare opportuno riportare quanto dichiarato dallo stesso direttore dei lavori, nel corso della testimonianza resa nell'ambito di
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Giudice C. Buono Pag. 4 di 7 questo procedimento, ovvero: “Vero che i lavori di cui alla contabilità finale sono stati eseguiti a regola d'arte? Si, anche se io non ho emesso certificato di regolare esecuzione per i motivi che illustrai all'assemblea condominiale”.
Va ricordato che il direttore dei lavori è una figura tecnica che, incaricata dal committente, ha il compito di coordinare e sovrintendere l'esecuzione dei lavori edilizi assegnati La sua principale funzione è garantire la corretta realizzazione delle opere, valutando la qualità dei materiali e delle lavorazioni. Si tratta dunque di un punto di riferimento che ha il compito di verificare l'esatta e corretta esecuzione delle opere.
Va aggiunto che il direttore dei lavori è il contraltare dell'impresa appaltatrice, ovvero colui che nel contraddittorio rappresenta il committente. In tal senso l'esecuzione delle opere, il loro progredire e l'analisi finale del manufatto hanno come referente del committente il direttore dei lavori, le rendicontazioni operate in tal senso, insomma, non avvengono direttamente tra l'appaltatore e il committente, ma sono necessariamente mediate da tale figura.
In tal senso vanno considerate le certificazioni e i documenti da lui firmati, così quanto dichiarato in qualità di teste.
Come logica conseguenza è che il lavoro commissionato ed effettuato, dunque ivi comprese le varianti, è quello statuito dal direttore dei lavori nello “Stato finale dei lavori – Contabilità” del 16.12.2016 dunque per un totale di € 16.516,65 oltre IVA.
Per stessa ammissione dell'opposto, ma comunque coadiuvata da documentazione (all. 3 fascicolo monitorio), il committente ha provveduto al pagamento di € 9.748,00. Ebbene, rilevato dalle fatture emesse (cfr. all. 2
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Giudice C. Buono Pag. 5 di 7 fascicolo monitorio) che viene applicata l'IVA al 10%, il costo totale del lavoro ammonta ad € 18.168,31 (€ 16.516,65 oltre 10% di IVA). Ciò sta a significare che il saldo che il deve corrispondere all'opposto Parte_1
ammonta ad € 8.420,31 (€ 18.168,31-9.748,00) che è quanto ingiunto dal decreto ingiuntivo opposto nel presente procedimento.
Venendo a quanto evidenziato dall'opponente circa il certificato di regolare esecuzione dei lavori, esso costituisce una attestazione richiesta dall'impresa al committente, in particolare al direttore dei lavori da lui nominato. La certificazione dimostra il possesso del requisito di idoneità tecnica – organizzativa, costituito dall'aver svolto lavori per un certo importo in una certa categoria in quanto viene certificato l'avvenuta esecuzione in maniera regolare e con buon esito dei lavori, nonché se risultano, e con quale esito, le contestazioni reciprocamente mosse dalle parti contrattuali in seguito all'esecuzione dei lavori.
Stante la lettura dell'art. 4 del contratto di appalto (cfr. all. atto di opposizione) il pagamento deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, previa emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori da parte della Direzione dei lavori.
Ebbene nel caso in questione, stante la firma e il deposito dello “Stato finale dei lavori – Contabilità” da parte del direttore dei lavori, l'appalto deve intendersi ultimato. La non emissione del certificato di regolare esecuzione nella lettura di tale clausola contrattuale non appare conditio sine qua non al pagamento del dovuto. Piuttosto è la scadenza dei 30 giorni che evidenzia il limite entro il quale il pagamento deve avvenire. La mancata emissione del certificato è un problema che deve imputarsi alla
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Giudice C. Buono Pag. 6 di 7 negligenza del direttore dei lavori che ha emesso una contabilità finale e che in sede di testimonianza si è espresso circa la bontà dei lavori.
Alla luce di ciò il decreto ingiuntivo va confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella prevista misura media facendo riferimento alla tariffa di cui al D.M. nr. 55 del 2014 come modificata dal D.M. nr. 147 del 2022 sul valore della causa. Su tale liquidazione viene operata una riduzione del 30%, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.M. nr. 147 del 2022
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, II Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, sulla domanda in opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
[...]
nei confronti di così Parte_1 Controparte_1
provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto nr. 16/2020 (procedimento nr. 5111/2019 di R.G.) emesso il
19.12.2019 dal Tribunale di Benevento e lo dichiara definitivamente esecutivo;
b) condanna al Parte_1
pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 3.553,90 oltre IVA e
CPA e spese generali al 15% in favore di Controparte_1
Così deciso in Benevento il 18 marzo 2025
IL GIUDICE Carlo Buono
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Giudice C. Buono Pag. 7 di 7