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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 07/05/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza in grado di
APPELLO
nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
3320 /2023
TRA
, nato il [...] a [...] (C.F.: Parte_1
) e nata a [...] l'[...] C.F._1 CP_1
( ), quest'ultima in proprio ed entrambi quali genitori esercente C.F._2 la potestà sul minore (C.F. ), nato a Persona_1 C.F._3
Brindisi il 24.04.2003, tutti residenti in [...]; NONCHÉ
, (C.F. , nato il [...] a [...], Controparte_2 C.F._4
e (C.F. nata a [...] il [...], Controparte_3 C.F._5 quali genitori esercenti la potestà sul minore (C.F. Persona_2
1 ), nato a [...] il [...], tutti residenti in [...];
rappresentati e difesi, per mandato a margine dell'atto di citazione del primo grado di giudizio, dall'Avv. Filomena Cicoria (C.F. , C.F._7
APPELLANTI
e Persona_1 Persona_2
INTERVENTORI
rappresentati dall'avv.to Filomena Cicoria
CONTRO
P_
rappresentato e difeso dall'Avv. Nunzia Semerano
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
Ricostruzione del Fatto.
Gli attori-appellanti avevano convenuto in giudizio, innanzi al Giudice di Pace Di
Brindisi, , per ivi sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni P_ materiali e fisici subiti dai medesimi, in conseguenza dell'evento occorso in data
02.04.2019.
Deducevano che il giorno 02.04.2019, alle ore 18:20 circa, il giorno 02.04.2019, alle ore 18:20 circa, il minore , alla guida del ciclomotore Persona_1
Yamaha tg. X8FXX3, di proprietà della sig.ra , percorreva, CP_1 regolarmente, la via Santa Sabina del centro abitato di Carovigno.
Sul predetto ciclomotore viaggiava, quale terzo trasportato, il minore
[...]
Persona_2
Giunto in prossimità del Parco Comunale, il ciclomotore Yamaha veniva attinto da un cane, che improvvisamente attraversava la strada da destra verso sinistra.
Esponevano, ancora, che il predetto cane, infatti, era uscito repentinamente dal sfuggendo al controllo del suo proprietario, , posto che CP_5 P_ non era regolarmente tenuto al guinzaglio.
2 A seguito dell'impatto il cane decedeva, il ciclomotore Yamaha tg. X8FXX3 rovinava a terra, riportando danni materiali quantificati in € 1.921,17, come da preventivo ed il conducente del ciclomotore nonché il suo trasportato subivano lesioni personali per le quali venivano portati presso l'Ospedale di Ostuni.
Ritualmente radicatosi il giudizio, , per il tramite del proprio P_ procuratore, si costituiva in giudizio, depositando memoria di costituzione e risposta.
Assunte le prove testimoniali, ed espletate consulenza medica e tecnica, il
Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione, autorizzando il deposito di note conclusive.
Il Giudizio di primo grado, si concludeva con l'emanazione della impugnata sentenza n. 1029/2023, emessa il 08.06.2023 e pubblicata in data 14.06.2023 con la quale il GdP di Brindisi, accoglieva, parzialmente, la domanda così per come proposta dagli attori, odierni appellanti.
Con la sentenza di primo grado, il primo giudice, definitivamente pronunciando, aveva, come di seguito delibato:
“ 1) dichiara il concorso di colpa tra e nella Persona_1 P_ causazione del sinistro del 2.4.2019, con responsabilità del primo nella misura del
70% e del secondo in quella residua del 30%; 2) per l'effetto, accoglie parzialmente la domanda attrice e condanna al risarcimento danni in favore di P_
, quale proprietaria del ciclomotore Yamaha, della somma di € 116,59 CP_1 oltre rivalutazione e interessi come stabiliti in motivazione;
in favore di Pt_1
e , in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore
[...] CP_1
nella misura di € 540,45 oltre interessi come stabiliti in Persona_1 motivazione;
e in favore di e , in qualità di Controparte_2 Controparte_3 genitori esercenti la potestà sul figlio minore pari a Persona_2 complessivi € 490,93 oltre interessi come stabiliti in motivazione;
3) Condanna, altresì, alla rifusione in favore dell'Avv. Filomena Cicoria, dichiaratasi P_ anticipataria, del 30% delle spese di CTU sia tecnica che medica, come da rispettivi decreti liquidazione in atti e previa esibizione delle relative quietanze, nonché del
30% delle ulteriori spese e competenze di lite, che si liquidano nel loro intero originario ammontare in complessivi € 1.490,33 di cui € 285,33 per spese, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori come per legge, con compensazione per le restanti spese al 70%”. 3 Avverso detta sentenza, gli appellanti hanno proposto gravame per i seguenti motivi:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2052, 2727, 2728, 1° e 2° co., 2729 cod. civ., art 115 e 116 cod. proc. civ., nonché in relazione ALL'ART. 2697 C.C.;
MANCANZA ED INSUFFICENZA DI MOTIVAZIONE (360 c.p.c. nn. 1. 3. 4 e 5 in relazione all'art. 132 c.p.c. comma n.4 ), NONCHE' TRAVISAMENTO DEI FATTI, ED
ARBITRARIA INTERPRETAZIONE DELLE RISULTANZE PROBATORIE.
Nel presente giudizio si è costituito l'appellato e si sono costituiti, volontariamente, e divenuti, nelle Persona_1 Persona_2 more, maggiorenni.
I difensori delle parti, alla udienza del 28.04.205, dopo avere precisato le conclusioni, chiedevano che la causa fosse trattenuta per la decisione.
Motivi della Decisione
Il proposto appello è infondato e deve, di conseguenza, essere rigettato.
Si riporta, come di seguito la ricostruzione della dinamica del sinistro, secondo le conclusioni del c.t.u.. Ing. nominato in primo grado. Per_3
“ Il ciclomotore MBK trg. X8FXX3, condotto da con a Persona_1 bordo come passeggero il cugino anche se era vietato Persona_2 perché non aveva ancora raggiunto l'età di sedici anni, in base all'art. 170 / 2^ comma del CdS, percorreva la strada comunale via Peppino Impastato con direzione di marcia verso il cimitero ( C.da Catanzani). Procedeva ad una certa velocità, forse superiore a quella massima consentita per il ciclomotore perché aveva sostituito la marmitta omologata con una del tipo “ racin – da corsa”, senza tenere la destra, considerando le due macchie di colore rosso indicate dai vigili quasi al centro della carreggiata e riprese nelle loro foto, allegate alla presente( Figure 10, 11 e 12 ).
Giunto all'altezza del cancello di ingresso del delle Colonne, chiuso con CP_5 catena metallica, senza effettuare nessuna manovra di emergenza, frenatura, deviazione repentina a destra e/o sinistra, venendo a collisione con il cane.
Quest'ultimo uscito dall'unico varco presente tra la recinzione metallica e la colonna del cancello di ingresso del parco, attraversava la carreggiata da sinistra verso destra , rispetto alla direzione di marcia del veicolo. Procedeva certamente ad una
4 velocità non molto alta, considerato che era di taglia piccola ed aveva circa sette mesi di vita.
Giunto quasi al centro della carreggiata – v. segni rossi – veniva a collisione con il ciclomotore. FASE CULMINANTE L'urto di forte entità, interessava una ruota del ciclomotore ed il collo del cane , e si concretizzava al centro della carreggiata.
FASE SUSSEGUENTE A seguito della collisione, il ciclomotore effettuava una rotazione , si piegava sul lato sinistro strisciando sulla sede stradale per qualche metro dove si arrestava, mentre il cane si arrestava anch'esso. Il conducente ed il trasportato , a seguito della collisione riportarono lesioni e venivano trasportati da parenti presso l'ospedale di Ostuni ove venivano giudicati guaribili in giorni indicati nella certificazione medica.
OSSERVAZIONI Secondo il sottoscritto al conducente del ciclomotore si possono ravvisare le violazioni degli articoli del Codice della Strada : - Art. 78 : Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione. - Art. 170 : Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote.
Al proprietario del cane è stata contestata, con verbale n. 89/RG/19, la violazione dell'art. 1 dell'ordinanza sindacale n. 147 del 21 / 11 / 2017 perché non adottava tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danni di altri cittadini e/o cose. Risposta al quesito n. L'azione risarcitoria promossa nel presente giudizio è ricondotta alla figura della responsabilità per danno cagionato da animali di cui all'art. 2052 c.c.”
Ciò posto, si rileva che nessun dubbio può essere paventato circa la applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 2052 c.c. che disciplina la responsabilità del proprietario, o di chi si serve di un animale.
Essa si fonda non su un comportamento o un'attività - commissiva od omissiva - ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l'animale, il cui limite risiede nel caso fortuito, la prova del quale - a carico del convenuto - può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità.
Deve convenirsi che, nell'occasione del sinistro di cui trattasi, il aveva perso P_ il controllo del suo cane, con conseguente responsabilità del predetto ai sensi dell'art. 5 2052 c.c.., in quanto se lo avesse tenuto al guinzaglio, nel rispetto dell'art. 1 dell'ordinanza sindacale n. 147 del 21 / 11 / 2017, del Comune di Carovigno, ne avrebbe evitato la fuga dal luogo in cui si trovava, “ Parco le Colonne” e la corsa dello stesso sulla Via Peppino Impastato con direzione di marcia verso il cimitero ( C.da Catanzani).
L'art. 2052 c.c. fa riferimento al "fatto" dell'animale, che ricorre quando quest'ultimo partecipa, attivamente ed esclusivamente, alla causazione del danno.
Nel caso di specie ricorre, però, la ipotesi non di una attività esclusiva ma concorrente del cane, nella causazione del sinistro, in quanto se , Persona_1
Contro alla guida del ciclomotore trg. X8FXX3, avesse tenuto una condotta di guida rispettosa delle norme del c.d.s., anche in relazione al luogo (pubblico), in cui circolava, marciando non al centro della carreggiata e non confondendo quella strada pubblica con una pista privata, evitando di dare spazio ad acrobazie pericolose come condurre la moto sulla ruota posteriore in fase di “ impennata”, con l'aggravante di trasportare come passeggero il cugino minore cosa vietata perché Persona_2 quest'ultimo non aveva ancora raggiunto l'età di sedici anni, in base all'art. 170 / 2^ comma del CdS, sicuramente il sinistro non si sarebbe verificato.
Il sicuramente, con una condotta di guida normale, vigile coscienziosa Per_1
e responsabile, conducendo un ciclomotore nelle condizioni di fabbrica, con i limiti di velocità derivanti dal montaggio di una marmitta omologata ( e non con marmitta di tipo sportiva che ne aumentava la velocità ed il rumore, come accertato dal c.t.u. Ing.
, avrebbe potuto accorgersi, in tempo, delle presenza del cane, lo avrebbe Per_3 potuto schivare, non ne avrebbe cagionato la morte e, di conseguenza,avrebbe potuto evitare la caduta sull'asfalto del mezzo condotto e le conseguenti lesioni oggetto della domanda di primo grado.
Ed invero, l'Ing. ha concluso affermando” …. che i danni occorsi al Per_3 mezzo non sono la conseguenza dell'impatto con l'animale, bensì della velocità tenuta dallo stesso nell'occasione”.
Quanto alle lesioni subite da conducente e trasportato, l'Ing. ha concluso Per_3 nei termini che seguono “Analizzando i referti medici del pronto soccorso dell'ospedale di Ostuni, dove si sono recati il conducente ed il passeggero del ciclomotore, allegati nn.5 e 6 nel fascicolo dell'attore, i traumi che sono stati diagnosticati sono dovuti essenzialmente alla caduta sulla sede stradale, di
6 conseguenza alla velocità tenuta dal ciclomotore, e non certamente all'urto col cane, visto che questo era di piccola taglia”
Sulla base delle argomentazioni sopra svolte, in sostanza, anche dal primo giudice, fondatamente è stata ripartita la responsabilità del sinistro secondo la percentuale spiegata nella sentenza impugnata che questo giudicante condivide appieno.
Anche l'appello incidentale deve essere disatteso, perché si ribadisce, il P_ aveva l'obbligo di tenere al guinzaglio il suo cane in un luogo pubblico, quale era il
“Parco le Colonne”. Se avesse fatto ciò, il povero animale non sarebbe uscito da quello spazio attraverso l'unico varco nella recinzione metallica che costeggia il fino al CP_5 cancello di ingresso: il cane poteva continuare a rimanere in quello stato di custodia che avrebbe consentito di contrastare, a priori, qualsiasi tipo di imprevedibilità ed anche di fortuità. Il Giudice di Pace, in definitiva, ha fatto buon governo dei poteri riconosciutigli dagli artt.115 e 116 c.p.c.., valutando le risultanze processuali, indirizzandole e valutandole secondo il suo apprezzamento ai fini di una ricostruzione logica e convincente della dinamica del sinistro con le derivanti responsabilità e quantificazioni a cui si fa espresso riferimento, che, pienamente, si condividono.
I proposti appelli, principale ed incidentale devono essere, quindi, rigettati, con derivante compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello definitivamente, decidendo sull'appello principale ed incidentale proposti avverso la sentenza n. 1029/2023, emessa il 08.06.2023 e pubblicata in data
14.06.2023 del G.d.P. di Brindisi, cosi provvede.
1) Rigetta i proposti appelli e conferma la impugnata sentenza.
2) Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Brindisi 7 maggio 2025 Il Giudice
Dott. Antonio Sardiello
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza in grado di
APPELLO
nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
3320 /2023
TRA
, nato il [...] a [...] (C.F.: Parte_1
) e nata a [...] l'[...] C.F._1 CP_1
( ), quest'ultima in proprio ed entrambi quali genitori esercente C.F._2 la potestà sul minore (C.F. ), nato a Persona_1 C.F._3
Brindisi il 24.04.2003, tutti residenti in [...]; NONCHÉ
, (C.F. , nato il [...] a [...], Controparte_2 C.F._4
e (C.F. nata a [...] il [...], Controparte_3 C.F._5 quali genitori esercenti la potestà sul minore (C.F. Persona_2
1 ), nato a [...] il [...], tutti residenti in [...];
rappresentati e difesi, per mandato a margine dell'atto di citazione del primo grado di giudizio, dall'Avv. Filomena Cicoria (C.F. , C.F._7
APPELLANTI
e Persona_1 Persona_2
INTERVENTORI
rappresentati dall'avv.to Filomena Cicoria
CONTRO
P_
rappresentato e difeso dall'Avv. Nunzia Semerano
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
Ricostruzione del Fatto.
Gli attori-appellanti avevano convenuto in giudizio, innanzi al Giudice di Pace Di
Brindisi, , per ivi sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni P_ materiali e fisici subiti dai medesimi, in conseguenza dell'evento occorso in data
02.04.2019.
Deducevano che il giorno 02.04.2019, alle ore 18:20 circa, il giorno 02.04.2019, alle ore 18:20 circa, il minore , alla guida del ciclomotore Persona_1
Yamaha tg. X8FXX3, di proprietà della sig.ra , percorreva, CP_1 regolarmente, la via Santa Sabina del centro abitato di Carovigno.
Sul predetto ciclomotore viaggiava, quale terzo trasportato, il minore
[...]
Persona_2
Giunto in prossimità del Parco Comunale, il ciclomotore Yamaha veniva attinto da un cane, che improvvisamente attraversava la strada da destra verso sinistra.
Esponevano, ancora, che il predetto cane, infatti, era uscito repentinamente dal sfuggendo al controllo del suo proprietario, , posto che CP_5 P_ non era regolarmente tenuto al guinzaglio.
2 A seguito dell'impatto il cane decedeva, il ciclomotore Yamaha tg. X8FXX3 rovinava a terra, riportando danni materiali quantificati in € 1.921,17, come da preventivo ed il conducente del ciclomotore nonché il suo trasportato subivano lesioni personali per le quali venivano portati presso l'Ospedale di Ostuni.
Ritualmente radicatosi il giudizio, , per il tramite del proprio P_ procuratore, si costituiva in giudizio, depositando memoria di costituzione e risposta.
Assunte le prove testimoniali, ed espletate consulenza medica e tecnica, il
Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione, autorizzando il deposito di note conclusive.
Il Giudizio di primo grado, si concludeva con l'emanazione della impugnata sentenza n. 1029/2023, emessa il 08.06.2023 e pubblicata in data 14.06.2023 con la quale il GdP di Brindisi, accoglieva, parzialmente, la domanda così per come proposta dagli attori, odierni appellanti.
Con la sentenza di primo grado, il primo giudice, definitivamente pronunciando, aveva, come di seguito delibato:
“ 1) dichiara il concorso di colpa tra e nella Persona_1 P_ causazione del sinistro del 2.4.2019, con responsabilità del primo nella misura del
70% e del secondo in quella residua del 30%; 2) per l'effetto, accoglie parzialmente la domanda attrice e condanna al risarcimento danni in favore di P_
, quale proprietaria del ciclomotore Yamaha, della somma di € 116,59 CP_1 oltre rivalutazione e interessi come stabiliti in motivazione;
in favore di Pt_1
e , in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore
[...] CP_1
nella misura di € 540,45 oltre interessi come stabiliti in Persona_1 motivazione;
e in favore di e , in qualità di Controparte_2 Controparte_3 genitori esercenti la potestà sul figlio minore pari a Persona_2 complessivi € 490,93 oltre interessi come stabiliti in motivazione;
3) Condanna, altresì, alla rifusione in favore dell'Avv. Filomena Cicoria, dichiaratasi P_ anticipataria, del 30% delle spese di CTU sia tecnica che medica, come da rispettivi decreti liquidazione in atti e previa esibizione delle relative quietanze, nonché del
30% delle ulteriori spese e competenze di lite, che si liquidano nel loro intero originario ammontare in complessivi € 1.490,33 di cui € 285,33 per spese, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori come per legge, con compensazione per le restanti spese al 70%”. 3 Avverso detta sentenza, gli appellanti hanno proposto gravame per i seguenti motivi:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2052, 2727, 2728, 1° e 2° co., 2729 cod. civ., art 115 e 116 cod. proc. civ., nonché in relazione ALL'ART. 2697 C.C.;
MANCANZA ED INSUFFICENZA DI MOTIVAZIONE (360 c.p.c. nn. 1. 3. 4 e 5 in relazione all'art. 132 c.p.c. comma n.4 ), NONCHE' TRAVISAMENTO DEI FATTI, ED
ARBITRARIA INTERPRETAZIONE DELLE RISULTANZE PROBATORIE.
Nel presente giudizio si è costituito l'appellato e si sono costituiti, volontariamente, e divenuti, nelle Persona_1 Persona_2 more, maggiorenni.
I difensori delle parti, alla udienza del 28.04.205, dopo avere precisato le conclusioni, chiedevano che la causa fosse trattenuta per la decisione.
Motivi della Decisione
Il proposto appello è infondato e deve, di conseguenza, essere rigettato.
Si riporta, come di seguito la ricostruzione della dinamica del sinistro, secondo le conclusioni del c.t.u.. Ing. nominato in primo grado. Per_3
“ Il ciclomotore MBK trg. X8FXX3, condotto da con a Persona_1 bordo come passeggero il cugino anche se era vietato Persona_2 perché non aveva ancora raggiunto l'età di sedici anni, in base all'art. 170 / 2^ comma del CdS, percorreva la strada comunale via Peppino Impastato con direzione di marcia verso il cimitero ( C.da Catanzani). Procedeva ad una certa velocità, forse superiore a quella massima consentita per il ciclomotore perché aveva sostituito la marmitta omologata con una del tipo “ racin – da corsa”, senza tenere la destra, considerando le due macchie di colore rosso indicate dai vigili quasi al centro della carreggiata e riprese nelle loro foto, allegate alla presente( Figure 10, 11 e 12 ).
Giunto all'altezza del cancello di ingresso del delle Colonne, chiuso con CP_5 catena metallica, senza effettuare nessuna manovra di emergenza, frenatura, deviazione repentina a destra e/o sinistra, venendo a collisione con il cane.
Quest'ultimo uscito dall'unico varco presente tra la recinzione metallica e la colonna del cancello di ingresso del parco, attraversava la carreggiata da sinistra verso destra , rispetto alla direzione di marcia del veicolo. Procedeva certamente ad una
4 velocità non molto alta, considerato che era di taglia piccola ed aveva circa sette mesi di vita.
Giunto quasi al centro della carreggiata – v. segni rossi – veniva a collisione con il ciclomotore. FASE CULMINANTE L'urto di forte entità, interessava una ruota del ciclomotore ed il collo del cane , e si concretizzava al centro della carreggiata.
FASE SUSSEGUENTE A seguito della collisione, il ciclomotore effettuava una rotazione , si piegava sul lato sinistro strisciando sulla sede stradale per qualche metro dove si arrestava, mentre il cane si arrestava anch'esso. Il conducente ed il trasportato , a seguito della collisione riportarono lesioni e venivano trasportati da parenti presso l'ospedale di Ostuni ove venivano giudicati guaribili in giorni indicati nella certificazione medica.
OSSERVAZIONI Secondo il sottoscritto al conducente del ciclomotore si possono ravvisare le violazioni degli articoli del Codice della Strada : - Art. 78 : Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione. - Art. 170 : Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote.
Al proprietario del cane è stata contestata, con verbale n. 89/RG/19, la violazione dell'art. 1 dell'ordinanza sindacale n. 147 del 21 / 11 / 2017 perché non adottava tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danni di altri cittadini e/o cose. Risposta al quesito n. L'azione risarcitoria promossa nel presente giudizio è ricondotta alla figura della responsabilità per danno cagionato da animali di cui all'art. 2052 c.c.”
Ciò posto, si rileva che nessun dubbio può essere paventato circa la applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 2052 c.c. che disciplina la responsabilità del proprietario, o di chi si serve di un animale.
Essa si fonda non su un comportamento o un'attività - commissiva od omissiva - ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l'animale, il cui limite risiede nel caso fortuito, la prova del quale - a carico del convenuto - può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità.
Deve convenirsi che, nell'occasione del sinistro di cui trattasi, il aveva perso P_ il controllo del suo cane, con conseguente responsabilità del predetto ai sensi dell'art. 5 2052 c.c.., in quanto se lo avesse tenuto al guinzaglio, nel rispetto dell'art. 1 dell'ordinanza sindacale n. 147 del 21 / 11 / 2017, del Comune di Carovigno, ne avrebbe evitato la fuga dal luogo in cui si trovava, “ Parco le Colonne” e la corsa dello stesso sulla Via Peppino Impastato con direzione di marcia verso il cimitero ( C.da Catanzani).
L'art. 2052 c.c. fa riferimento al "fatto" dell'animale, che ricorre quando quest'ultimo partecipa, attivamente ed esclusivamente, alla causazione del danno.
Nel caso di specie ricorre, però, la ipotesi non di una attività esclusiva ma concorrente del cane, nella causazione del sinistro, in quanto se , Persona_1
Contro alla guida del ciclomotore trg. X8FXX3, avesse tenuto una condotta di guida rispettosa delle norme del c.d.s., anche in relazione al luogo (pubblico), in cui circolava, marciando non al centro della carreggiata e non confondendo quella strada pubblica con una pista privata, evitando di dare spazio ad acrobazie pericolose come condurre la moto sulla ruota posteriore in fase di “ impennata”, con l'aggravante di trasportare come passeggero il cugino minore cosa vietata perché Persona_2 quest'ultimo non aveva ancora raggiunto l'età di sedici anni, in base all'art. 170 / 2^ comma del CdS, sicuramente il sinistro non si sarebbe verificato.
Il sicuramente, con una condotta di guida normale, vigile coscienziosa Per_1
e responsabile, conducendo un ciclomotore nelle condizioni di fabbrica, con i limiti di velocità derivanti dal montaggio di una marmitta omologata ( e non con marmitta di tipo sportiva che ne aumentava la velocità ed il rumore, come accertato dal c.t.u. Ing.
, avrebbe potuto accorgersi, in tempo, delle presenza del cane, lo avrebbe Per_3 potuto schivare, non ne avrebbe cagionato la morte e, di conseguenza,avrebbe potuto evitare la caduta sull'asfalto del mezzo condotto e le conseguenti lesioni oggetto della domanda di primo grado.
Ed invero, l'Ing. ha concluso affermando” …. che i danni occorsi al Per_3 mezzo non sono la conseguenza dell'impatto con l'animale, bensì della velocità tenuta dallo stesso nell'occasione”.
Quanto alle lesioni subite da conducente e trasportato, l'Ing. ha concluso Per_3 nei termini che seguono “Analizzando i referti medici del pronto soccorso dell'ospedale di Ostuni, dove si sono recati il conducente ed il passeggero del ciclomotore, allegati nn.5 e 6 nel fascicolo dell'attore, i traumi che sono stati diagnosticati sono dovuti essenzialmente alla caduta sulla sede stradale, di
6 conseguenza alla velocità tenuta dal ciclomotore, e non certamente all'urto col cane, visto che questo era di piccola taglia”
Sulla base delle argomentazioni sopra svolte, in sostanza, anche dal primo giudice, fondatamente è stata ripartita la responsabilità del sinistro secondo la percentuale spiegata nella sentenza impugnata che questo giudicante condivide appieno.
Anche l'appello incidentale deve essere disatteso, perché si ribadisce, il P_ aveva l'obbligo di tenere al guinzaglio il suo cane in un luogo pubblico, quale era il
“Parco le Colonne”. Se avesse fatto ciò, il povero animale non sarebbe uscito da quello spazio attraverso l'unico varco nella recinzione metallica che costeggia il fino al CP_5 cancello di ingresso: il cane poteva continuare a rimanere in quello stato di custodia che avrebbe consentito di contrastare, a priori, qualsiasi tipo di imprevedibilità ed anche di fortuità. Il Giudice di Pace, in definitiva, ha fatto buon governo dei poteri riconosciutigli dagli artt.115 e 116 c.p.c.., valutando le risultanze processuali, indirizzandole e valutandole secondo il suo apprezzamento ai fini di una ricostruzione logica e convincente della dinamica del sinistro con le derivanti responsabilità e quantificazioni a cui si fa espresso riferimento, che, pienamente, si condividono.
I proposti appelli, principale ed incidentale devono essere, quindi, rigettati, con derivante compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello definitivamente, decidendo sull'appello principale ed incidentale proposti avverso la sentenza n. 1029/2023, emessa il 08.06.2023 e pubblicata in data
14.06.2023 del G.d.P. di Brindisi, cosi provvede.
1) Rigetta i proposti appelli e conferma la impugnata sentenza.
2) Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Brindisi 7 maggio 2025 Il Giudice
Dott. Antonio Sardiello
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