Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/10/1983, n. 5969
CASS
Sentenza 13 ottobre 1983

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L'art. 4 della legge 22 luglio 1975 n. 319 (modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense) - nel prevedere il diritto alla pensione d'Invalidità per il professionista, iscritto alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali, il quale sia affetto da malattia o infortunio comportanti "riduzione permanente di capacità all'Esercizio professionale in misura non inferiore al settanta per cento" - fa esclusivo riferimento alla capacità all'Esercizio professionale, senza assegnare rilievo alla possibilità del soggetto di ricavare guadagni dallo svolgimento di altra attività lavorativa cui egli sia eventualmente idoneo; detta norma, pertanto, considera non la capacità di guadagno (cui, invece, deve farsi riferimento in tema di pensione d'Invalidità i.N.P.S.) ma unicamente la capacità di lavoro e, quest'ultima, in senso non generico bensì in specifica relazione all'attività forense. L'accertamento relativo alla sussistenza o meno, in concreto, della riduzione richiesta per la pensione va poi compiuto con equilibrato criterio, che, pur tenendo conto dell'attività effettivamente svolta dal professionista, faccia riferimento all'attività professionale espletabile anche in relazione a futuri sviluppi, purché concretamente dimostrati, con un normale impegno ed impiego di energie, secondo una misura che è determinabile dal giudice anche in base alle nozioni di comune esperienza.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/10/1983, n. 5969
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5969
    Data del deposito : 13 ottobre 1983

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